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produzione e trasporto rifiuti speciali sanitari pericolosi
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produzione e trasporto rifiuti speciali sanitari pericolosi
Sono un medico di faliglia che produce una modesta quantità di rifiuti speciali pericolosi nel prorprio studio(<20 LITRI AL MESE): posso coferire detti rifiuti direttamente alla sede di raccolta della mia ASL di competenza che dista diversi km dallo studio? Se si è necessario un documento di trasporto e quale?
grazie
grazie
cadrota- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 31.12.11
Re: produzione e trasporto rifiuti speciali sanitari pericolosi
inserisco un estratto delle disposizioni attualmente in vigore relative ai rifiuti sanitari
"Attività di Assistenza Sanitaria (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006; ex art. 4, c.2 e c.3 DPR 254/2003)
La gestione dei rifiuti sanitari costituisce “gestione speciale” in quanto normata dal DPR 254/2003, ma si evidenzia che il disposto dei commi 2 e 3 dell’art 4 del DPR 254/2003 applica alla fattispecie l’art. 58, c.7-ter dell’abrogato D.Lgs. 22/97 che aveva la medesima formulazione dell’attuale art. 266, c.4 del vigente D.Lgs. 152/2006.
La formulazione dei commi 2 e 3 del DPR 254/2003, è infatti la seguente:
2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario (…) sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. (…).
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento
Il comma 2 riferisce alle prestazioni di attività sanitarie infermieristiche domiciliari (ADI) e individua il luogo di produzione dei rifiuti prodotti da tali attività, nel distretto da cui organizzativamente dipendono e presso il quale gli operatori sanitari depositano il contenitore di rifiuti al termine della quotidiana attività.
Il comma 3 riferisce ai rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati che si considerano prodotti “presso le strutture sanitarie di riferimento”.
I distretti (ambulatori decentrati) delle aziende sanitarie costituiscono quindi “luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi” derivanti sia dalle prestazioni sanitarie in loco sia da quelle domiciliari.
Rimangono inalterate, anche in riferimento a tale fattispecie, le considerazioni già esposte e riferite all’individuazione del luogo di produzione del rifiuto e all’inamovibilità del “deposito temporaneo” se non per preciso disposto di legge e perciò, anche in relazione ai rifiuti sanitari prodotti nei distretti o ambulatori decentrati, il luogo di produzione del rifiuto rimane il luogo effettivo di produzione (distretti o strutture decentrate) mentre può essere centralizzata la sola tenuta del registro.
Da ciò deriva che:
i rifiuti sanitari pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo “in situ” (ambulatori territoriali o distretti) e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento esclusivamente tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario;
la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale o la struttura sanitaria di riferimento;
la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico di rifiuti della sede legale o della struttura sanitaria di riferimento, non necessitano di alcuna indicazione nella parte alta della quarta colonna, in quanto riferite al medesimo luogo di tenuta del registro indicato nel frontespizio."
Se lo studio in cui lavora è considerato parte integrante della struttura sanitaria (distretto asl) potrebbe ricevere indicazioni dalla direzione della struttura stessa per la raccolta dei rifiuti svolta da loro incaricati
In caso contrario temo dovrà contattare ditta autorizzata per concordare un regolare prelievo dei rifiuti prodotti presso il suo studio
Anche il trasporto in conto proprio di piccole quantità dovrebbe essere indirizzato a centri di smaltimento autorizzati, sempre che i rifiuti da Lei prodotti non possano essere considerati come prodotti dal distretto e quindi essere messi in deposito presso la sede della sua ASL
"Attività di Assistenza Sanitaria (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006; ex art. 4, c.2 e c.3 DPR 254/2003)
La gestione dei rifiuti sanitari costituisce “gestione speciale” in quanto normata dal DPR 254/2003, ma si evidenzia che il disposto dei commi 2 e 3 dell’art 4 del DPR 254/2003 applica alla fattispecie l’art. 58, c.7-ter dell’abrogato D.Lgs. 22/97 che aveva la medesima formulazione dell’attuale art. 266, c.4 del vigente D.Lgs. 152/2006.
La formulazione dei commi 2 e 3 del DPR 254/2003, è infatti la seguente:
2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario (…) sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. (…).
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento
Il comma 2 riferisce alle prestazioni di attività sanitarie infermieristiche domiciliari (ADI) e individua il luogo di produzione dei rifiuti prodotti da tali attività, nel distretto da cui organizzativamente dipendono e presso il quale gli operatori sanitari depositano il contenitore di rifiuti al termine della quotidiana attività.
Il comma 3 riferisce ai rifiuti sanitari prodotti presso gli ambulatori decentrati che si considerano prodotti “presso le strutture sanitarie di riferimento”.
I distretti (ambulatori decentrati) delle aziende sanitarie costituiscono quindi “luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi” derivanti sia dalle prestazioni sanitarie in loco sia da quelle domiciliari.
Rimangono inalterate, anche in riferimento a tale fattispecie, le considerazioni già esposte e riferite all’individuazione del luogo di produzione del rifiuto e all’inamovibilità del “deposito temporaneo” se non per preciso disposto di legge e perciò, anche in relazione ai rifiuti sanitari prodotti nei distretti o ambulatori decentrati, il luogo di produzione del rifiuto rimane il luogo effettivo di produzione (distretti o strutture decentrate) mentre può essere centralizzata la sola tenuta del registro.
Da ciò deriva che:
i rifiuti sanitari pericolosi devono rimanere in deposito temporaneo “in situ” (ambulatori territoriali o distretti) e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento esclusivamente tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario;
la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale o la struttura sanitaria di riferimento;
la scrittura di ogni riga di registro va riferita esattamente al luogo di produzione del rifiuto indicandolo nel campo annotazioni ovvero nella parte alta della IV colonna (è riservata alle attività manutentive da infrastrutture ma può essere comunque utilizzata in quanto si privilegia la completezza dell’informazione data e l’assimilabilità operativa);
la scrittura delle righe di registro relative alla produzione e allo scarico di rifiuti della sede legale o della struttura sanitaria di riferimento, non necessitano di alcuna indicazione nella parte alta della quarta colonna, in quanto riferite al medesimo luogo di tenuta del registro indicato nel frontespizio."
Se lo studio in cui lavora è considerato parte integrante della struttura sanitaria (distretto asl) potrebbe ricevere indicazioni dalla direzione della struttura stessa per la raccolta dei rifiuti svolta da loro incaricati
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