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Messaggio  Hieronymus Mer Nov 30, 2011 6:44 pm

Sul Manuale Ecoambientale di un comune della Brianza leggo: "Possono conferire all’ecostazione, oltre ai residenti,le attività che risultano regolarmente iscritte a ruolo ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti. Il ritiro del rifiuto è subordinato alla presentazione dell’apposito formulario previsto dal decreto Ministeriale 145 del 1.4.98, correttamente compilato. Il formulario non è necessario nel caso di trasporto di rifiuti per conto proprio che non ecceda la quantità di 30 kg. o 30 litri al giorno."
Shocked Shocked Shocked
voi che ne pensate???

Premessa: sono stata contattata dalla moglie di un termoidraulico che, fino a ieri, portava tranquillamente i suoi rifiuti nella piattaforma comunale. L'ente che gestisce la piattaforma da comunicazione al termoidraulico della necessità di essere iscritti ad un albo per trasportare i rifiuti e che (testuale dalla comunicazione) "il conferimento in piattaforma da parte delle attività commerciali, con oltre 30kg di rifiuti, è possibile solo presentando il relativo formulario in cui deve essere riportato i riferimenti autorizzativi e i codici CER"
Richiedendo alla piattaforma i codici CER che si possono conferire, l'unico diverso da 20.XX.XX e per cui il termoidraulico può chiedere autorizzazione, è il 15.01.02....

A fronte dell'indicazione "Il formulario non è necessario nel caso di trasporto di rifiuti per conto proprio che non ecceda la quantità di 30 kg. o 30 litri al giorno." cosa che mi risulta del tutto nuova... vuol dire che se il mio termiodraulico va a portare in discarica un po' di piastrelle rotte (ma meno di 30 kg) può entrare senza nessun FIR e se invece ne porta un po' più di 30 kg gli chiedono il FIR e lo rimandano a casa con le sue piastrelle ??? (perchè ovviamente un 17.01.03 che potrei autorizzargli non lo ritirano) affraid

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Messaggio  isamonfroni Mer Nov 30, 2011 7:24 pm

Fermo restando il fatto che non non vorrei entrare nel merito di quel che scrivono sui manuali ambientali vari.......resta però il fatto che se ti leggi il DM ambiente 08 aprile 2008, come modificato dal DM 13/05/2009 che è poi il decreto che regola l'operatività degli ecocentri comunali, vedrai che c'è una lista positiva di CER che possono esservi conferiti (e non altri), tra cui sono ricompresi solo i CER 20.xx.xx e quelli degli imballaggi 15.xx.xx, il che, secondo me ha una certa logica visto che il CdR dovrebbe accettare solo rifiuti urbani o assimilati raccolti in modo differenziato.

Nella lista introdotta successivamente, saltano fuori anche altri CER "non urbani" tra cui anche le piastrelle, però con la clausola che derivino da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
E pertanto questo dovrebbe tagliare fuori le piastrelle conferite dal termoidraulico a prescindere dal fatto che siano più o meno di 30 kg.....

Certo, questo vale se parliamo di un ecocentro "autoautorizzato" dal Comune secondo le previsioni del DM 08/04/2008, dove però si conferisce senza formulario........
Proprio perchè l'ecocentro non è una discarica e in teoria è nato proprio per la racolta differenziata dei rifiuti urbani......

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Messaggio  zesec Gio Dic 01, 2011 10:24 am

Sembra anche a me che abbiano fatto un po' di confusione tra i limiti per il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e l'uso del formulario. In particolare, l'uso del formulario è previsto dalla normativa per il trasporto di rifuti. E' vero che la norma lo impone per il trasporto effettuato da enti o imprese, ma qui si può riaprire l'infinita questione sulla quale abbiamo a lungo dibattuto su questo forum.
Io, a scanso di equivoci, sono tra quelli che sostiene che in centro di raccolta si conferisce un rifiuto e non lo si trasporta. Il trasporto è fase di gestione che deve essere autorizzata ed infatti la fa il soggetto che (appunto) trasporta i rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di trattamento. E infatti la raccolta (ciò che fa il CDR) è fase della gestione dei rifuti che deve precedere il trasporto.
Il rifiuto domestico o assimilato agli urbani, poi, è sempre un rifiuto urbano: ed il rifiuto urbano viene conferito al CDR (o al cassonetto) e non trasportato. Quindi nessun formulario, nè per il cittadino, né per l'impresa che conferisce rifiuti assimilati agli urbani. E' ovvio che al CDR non possono accedere i trasportatori in c/terzi, perché in quel caso loro hanno già effettuato la raccolta (di un rifiuto che non è più urbano ma speciale) e se ne devono andare all'impianto di trattamento con il loro bel formulario (indipendentemente dalle quantità).

Tuttavia mi interessa continuare la discussione sulla tipologia di rifiuti che il centro di raccolta autorizzato ex DM 8/4/2008 può ritirare. E' vero che c'è una lista positiva che, come dice giustamente Isa, è stata intergrata con alcuni codici diversi dal 20. La lista però si chiude (al punto n. 45) con i rifiuti assimilati agli urbani sulla base dei regolamenti comunali. Ora, se io comune assimilo agli urbani rifiuti che hanno una composizione analoga ai rifiuti domestici ma non sono presenti nel capitolo 20 dell'elenco CER, questa inclusione dovrebbe permettermi di ritirarli presso il CDR. No?
Ripeto: chiedo questo a prescindere dal casino che hanno fatto in questo caso con i limiti qunatitativi, il FIR, ed il fatto che loro hanno in lista solo il 15.01.02.
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Messaggio  silvia79 Gio Dic 01, 2011 11:58 am

la provincia di Lecco ha emanato una circolare sulla gestione amministrativa delle aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti e c'è un punto relativo ai FIR che così cita:
"la compilazione del formulario di identificazione non si applica ai trasporti di rifiuti urbani ed assimilati effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, purchè in quantità non superiori a 30 kg al giorno o a 30 l al giorno"
circolare del marzo 2003
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Messaggio  Admin Gio Dic 01, 2011 12:01 pm

Si' e' vero. Quella voce di chiusura non e' collegata (e non potrebbe esserlo) ad uno specifico CER. Dunque apre qualche spiraglio a situazioni particolari.
Fermo restando che, trattandosi di rifiuti assimilati agli urbani, in linea di massima il codice CER da assegnare andrebbe ricercato nei capitoli 15 e 20.
La questione del conferimento/trasporto e' dibattuta. Per esperienza posso affermare che i centri di racccolta, in via precauzionale, richiedono ai soggetti non domestici l'iscrizione all'Albo ex art. 212, c.8.
Attenzione: stiamo parlando di cdr approvati ex DM 8 aprile 2008, la cui attivita', come ricordava giustamente zesec, e' considerata "raccolta" ai sensi del TUA. Per le piattaforme autorizzate in ordinaria (R13/D15) il discorso e' diverso.
Tutto cio' premesso, e' giusto aggiungere che i rifiuti inerti del tuo amico non sono assimilabili, e cio' indipendentemente dalla volonta' dell'ente locale.
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Messaggio  Hieronymus Gio Dic 01, 2011 3:27 pm

Grazie a tutti per i vostri interventi.
Concordo pienamente per l'aspetto normativo. Ringrazio Silvia per l'informazione sulla circolare della provincia di Lecco (mi puoi gentilmente indicare dove è reperibile che non l'ho trovata?)
Il mio post voleva riproporre il discorso riguardo le "piccole" attività, che (come ho già detto) fino a ieri portavano i loro rifiuti derivanti da attività artigianali presso la piattaforma comunale e che "scoprono" che, a far le cose fatte bene, devono tenere registro e formulario, essere autorizzati al trasporto per i rifiuti che portano presso i centri autorizzati e che, questi hanno un codice CER...
e come gli si spiega che assegnandogli quel numerello, a parità di "oggetto-rifiuto", non sono più la stessa cosa? che gli adempimenti cambiano e diventano più gravosi anche in termini economici?
Personalmente cerco pazientemente tutte le volte che mi capita il termoidraulico, decoratore, installatore etc, di spiegargli questo discorso... E sono fermamente convinta che sia la cosa giusta.

L'indicazione che ho trovato relativa al "FIR non necessario per meno di 30 kg" mi aveva fatto venire il dubbio di essermi persa qualcosa a livello normativo, ma da quanto mi dite non sembra.
Però non so come interpretarla... che sia un modo per lasciar comunqe conferire a queste piccole attività dei rifiuti di cui, senza FIR, non devo dichiarare il CER e quindi la provenienza diversa dal 20.XX.XX ??
e che senso ha che l'ecostazione abbia un giorno dedicato per il conferimento delle attività non domestiche se poi ci si riduce a poter conferire un po' di imballaggi?
Non sto cercando escamotage per aggirare la normativa ma avere qualche parere/consiglio per le piccole realtà artigiane.
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Messaggio  Admin Gio Dic 01, 2011 4:50 pm

Un paio di precisazioni riguardo alla circolare citata.
Essa fa riferimento alle piattaforme autorizzate in ordinaria perche' nel 2003 la definizione di "centro di raccolta" non esisteva nel nostro ordinamento interno.
Se e' stata correttamente riportata, non la ritengo applicabile in quanto in contrasto sia con l'attuale disciplina sia con l'allora vigente decreto Ronchi.
Oggi la situazione e' questa:
"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri"il limite di 30 kg o 30 l e' riferito al singolo trasporto ma, soprattutto, l'esenzione e' subordinata alla saltuarieta' ed occasionalita' del trasporto.
Concetto, quest'ultimo, che e' stato finalmente chiarito nell'ultimo correttivo al TUA.
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