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Deposito temporaneo in farmacia e sconfezionamento farmaci scaduti

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Messaggio  birelli Lun Nov 14, 2011 2:43 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno...

Ho letto alcuni post in merito al deposito temporaneo però non ho ancora chiaro se è possibile attuare una mia idea..

In qualità di intermediario,sono stato contattato da una farmacia per gestire al meglio lo smaltimento dei farmaci scaduti 180109.
Fino ad oggi li smaltivano tramite una ditta autorizzata cat 5,che ogni tre o 4 mesi venivano e portavano via circa 4 contenitori da 60lt contenenti i farmaci.

Oggi io mi chiedo se fosse possibile ad esempio smaltire solo i blister o le bottiglie dei farmaci portando a recupero si gli scatolini di cartone sia i foglietti illustrativi..
Ma è un operazione possibile se fatta dal farmacista nel deposito temporaneo?
Vale a dire...appena il farmacista si accorge del farmaco scaduto mette nel contenitore dei farmaci scaduti solo i blister e da un altra parte gli scatolini vuoti col foglietto illustrativo,così che da occupare meno spazio e invece di smaltire 4 contenitori da 60lt ogni 3 mesi si arriverebbe a meno di 2.
E gli scatolini vuoti sono assimilabili agli urbani oppure vanno smaltiti con Fir ??
spero di essere stato abbastanza chiaro.... Suspect
Grz
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Messaggio  birelli Sab Nov 19, 2011 3:08 pm

StudioSilvestri ha scritto:Personalmente la ritengo una operazione inutile e controproducente. E' appurato che le farmacie in quanto esercizi commerciali devono smaltire tutti i rifiuti prodotti per il solo tramite di azienda autorizzata e che, pericolosi o no, sono classificati come rifiuti speciali con CER differenti (i farmaci non pericolosi 180109). Mi chiedo cosa succederebbe se ad un prodotto ritirato dal commercio per provvedimento ministeriale, stoccato provvisoriamente smembrato, seguisse una visita da parte della Polizia Giudiziaria per accertare l'effettivo ritiro. Vai a trovare le confezioni!! Inoltre i farmaci senza confezione/bollino detenuti in farmacia sono considerati un reato, anche se il farmacista è in buona fede deve dare in accertamento tantissime spiegazioni. Ecco perchè la proposta lodevole dal punto di vista ecologico attualmente non è praticabile.


E' su questo mi sa che non ci piove...non ci avevo pensato effettivamente....Però anche vero che non sono molti i lotti ritirati....e non sempre si trovano in farmacia,quindi se dovessero esserci si potrebbero anche metterli a parte...?!
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Messaggio  marco66 Lun Nov 21, 2011 1:45 pm

Solitamente quando un farmaco viene ritirato dal Ministero la ditta produttrice incarica un trasportatore e un destinatario
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Nov 21, 2011 6:19 pm

-bz8- ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:
I rifiuti (farmaci obsoleti) delle farmacie sono prevalentemente farmaci resi dagli utenti e sono consegnabili sia al servizio pubblico che a impianti privati.

Difficilmente le farmacie smaltiscono fondi di magazzino anche perchè le scorte sono sempre più esigue e le forniture vengono effettuate quasi quotidianamente su richiesta specifica e quindi tenere scorte sovradimensionate e poi smaltirle equivale a gettare quattrini al vento.

Nel caso vengano smaltiti preparati galenici, il cer corretto sarebbe riconducibile nella classe 07 06 XX, (PFFU) ma anche questi sono in quantità ridotte.

Inoltre, l'attribuzione di qualifica di rifiuto assimilato agli urbani viene determinato dai regolamenti comunali e non è riconducibile esclusivamente a quelli consegnati dai "privati cittadini" ma può essere anche riconducibile alle attività produttive.


Sei proprio sicuro di quello che scrivi?
I farmaci obsoleti delle farmacie sono cosa BEN DISTINTA dai farmaci resi dagli utenti; infatti è proprio la natura/provenienza che cambia.
Le farmacie smaltiscono periodicamente le rimanenze di magazzino, anche se come dici tu sono molto esigue, e questi sono notoriamente RIFIUTI SPECIALI.
I farmaci resi dagli utenti sono evidentemente RIFIUTI URBANI.
Diversa è la natura, conseguentemente diverso è il soggetto che li raccoglie. Per i cittadini si tratta del servizio pubblico di raccolta tramite le c.d. "campane dei farmaci scaduti" poste davanti alle farmacie.
Per le farmacie deve per forza trattarsi di un trasportatore autorizzato.
Se una farmacia si azzardasse a gettare un suo fondo di magazzino in una "campana" potrebbe passare dei bei guai.
Diverso quindi è anche il codice CER: 18.01.09 per gli speciali, 20.01.32 per gli urbani.
Le farmacie potrebbero usare il 20.01.32 per i PROPRI SCADUTI e consegnarli al servizio pubblico SOLO nel caso in cui il comune di residenza li avesse assimilati. Personalmente non ho notizia di alcun comune che l'abbia fatto.

Per arrivare poi al punto della situazione concordo pienamente con chi dice che il farmacista che fa questa separazione è un virtuoso e fa una cosa lodevole. Per esperienza so che non è economicamente conveniente né in farmacia nè in impianto.
Cordialità

Se tu avessi letto bene, ma sopratutto interamente (vai a pag. 1) il mio commento, scopriresti che stiamo dicendo la stessa cosa.
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Messaggio  -bz8- Lun Nov 21, 2011 6:40 pm

Ah, ok.
Scusa ma avevo capito che tu indicassi come codice cer idoneo per le farmacie il 20.01.32, mentre il 18.01.09 SOLO Per le strutture sanitarie.
Avevo capito male, evidentemente...
ciao
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Messaggio  birelli Mar Nov 22, 2011 3:12 pm

marco66 ha scritto:Solitamente quando un farmaco viene ritirato dal Ministero la ditta produttrice incarica un trasportatore e un destinatario

Nei migliori films....
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Messaggio  attinio Mar Nov 22, 2011 6:24 pm

birelli ha scritto:Buongiorno...

Ho letto alcuni post in merito al deposito temporaneo però non ho ancora chiaro se è possibile attuare una mia idea..

In qualità di intermediario,sono stato contattato da una farmacia per gestire al meglio lo smaltimento dei farmaci scaduti 180109.
Fino ad oggi li smaltivano tramite una ditta autorizzata cat 5,che ogni tre o 4 mesi venivano e portavano via circa 4 contenitori da 60lt contenenti i farmaci.

Oggi io mi chiedo se fosse possibile ad esempio smaltire solo i blister o le bottiglie dei farmaci portando a recupero si gli scatolini di cartone sia i foglietti illustrativi..
Ma è un operazione possibile se fatta dal farmacista nel deposito temporaneo?
Vale a dire...appena il farmacista si accorge del farmaco scaduto mette nel contenitore dei farmaci scaduti solo i blister e da un altra parte gli scatolini vuoti col foglietto illustrativo,così che da occupare meno spazio e invece di smaltire 4 contenitori da 60lt ogni 3 mesi si arriverebbe a meno di 2.
E gli scatolini vuoti sono assimilabili agli urbani oppure vanno smaltiti con Fir ??
spero di essere stato abbastanza chiaro.... Suspect
Grz
...secondo me andrebbe anche preso in considerazione un'altro aspetto:
se i farmaci scaduti sono quelli della farmacia allora la stessa è il produttore primario del rifiuto il CER più idoneo è forse il 180109 e può fare, a monte dello smaltimento, le dovute operazioni di selezione differenziando il farmaco vero e proprio da confezione ed altri documenti.
se i farmaci sono quelli riconsegnati dagli utenti invece le cose cambiano, in questo caso le farmacie sono una specie di D15 autorizzato a ritirare rifiuti prodotti da terzi (gli utenti) e quindi non potrebbe effettuare nessuna operazione sugli stessi in quanto non specificamente autorizzata a farlo; oltre a questo il CER più idoneo diventerebbe in effetti il 200132 in quanto rifiuti urbani.

capisco che utilizzare due codici CER e soprattutto tenere divisi i rifiuti a seconda della provenienza sia complicato e di difficile esecuzione da parte di una farmacia però credo che valga la pena essere preparati se si decide di andare a fare domande agli enti di controllo...
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Messaggio  Admin Mar Nov 22, 2011 7:31 pm

se i farmaci sono quelli riconsegnati dagli utenti invece le cose cambiano, in questo caso le farmacie sono una specie di D15 autorizzato a ritirare rifiuti prodotti da terzi (gli utenti) e quindi non potrebbe effettuare nessuna operazione sugli stessi in quanto non specificamente autorizzata a farlo
In questo caso il problema non si pone. Il contenitore per i farmaci consegnati dai clienti è di proprietà del gestore del servizio pubblico (e di norma dovrebbe essere collocato all'esterno dell'esercizio, sulla pubblica via). Ha un sistema di apertura che impedisce il recupero dei medicinali (a tutela p.e. dei bambini) e la farmacia non è in possesso della chiave. Non è un D15 ed il farmacista non può sconfezionarli.
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Messaggio  attinio Mar Nov 22, 2011 7:41 pm

Admin ha scritto:
se i farmaci sono quelli riconsegnati dagli utenti invece le cose cambiano, in questo caso le farmacie sono una specie di D15 autorizzato a ritirare rifiuti prodotti da terzi (gli utenti) e quindi non potrebbe effettuare nessuna operazione sugli stessi in quanto non specificamente autorizzata a farlo
In questo caso il problema non si pone. Il contenitore per i farmaci consegnati dai clienti è di proprietà del gestore del servizio pubblico (e di norma dovrebbe essere collocato all'esterno dell'esercizio, sulla pubblica via). Ha un sistema di apertura che impedisce il recupero dei medicinali (a tutela p.e. dei bambini) e la farmacia non è in possesso della chiave. Non è un D15 ed il farmacista non può sconfezionarli.

...giusto...preso dal ragionamento non ci avevo pensato che i medicinali li raccoglie il servizio pubblico...
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Mar Nov 22, 2011 11:27 pm

I prodotti ritirati dal commercio per provvedimento Ministeriale oggigiorno sono in numero quasi superiore allo scaduto vero e proprio, basta anche una semplicissima modifica del foglietto illustrativo per ritirare dal commercio un farmaco. Non è altrettanto corretto dire che il ritiro viene effettuato direttamente dall'azeinda produttrice per tramite anche del deposito fornitore al dettaglio. Oramai le norme sono cosi restrittive ed i costi di smaltimento alti che pochissime aziende lo fanno. La farmacia ha loppurtinatà di spedire in parte per parziale rimborso solo alcuni di questi proddotti le cui Aziende si sono consorziate al rimborso, vedi Ass.Inde. però al 90% a loro spese e sempre per tramite di un trasportatore autorizzato al trasporto degli speciali.
Tornando al discorso dei rifiuti portati dai cittadini al contenitore esterno, non possono assolutamente essere presi in carico dal farmacista, ma dal Comune che provvede a smaltirli a sue spese. Per correttezza aggiungo anche che il CER dei predetti rifiuti deve essere solo ed esclusivamente il 180108* perchè ci potrebbero essere all'interno dei farmaci pericolosi classificati come citotossici o citostatici. Nel dubbio sul contenuto del bidone, che non viene assolutamente censito, la strada da seguire deve essere questa.
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