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produttore rifiuto e consulente adr

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Messaggio  angel Lun Ott 10, 2011 10:15 pm

Ho un dubbio riguardante i rifiuti trasportati in adr e appunto il consulente adr.
Non riesco a capire se un produttore i cui rifiuti vengono trasportati in adr deve avere un consulente ADR oppure è esonerato (visto che sono piccole quantità). Ho notato comunque che sul formulario vi è indicato rifiuto sottoposto a normativa adr ed è contrassegnato con il SI.
Vi indico anche i cer e le possibili quantità prodotte:
cer 18.02.02 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti.... (rifiuti sanitari di origine animale) in quantità di circa 3-5 kg mensili (sino ad arrivare ad un produttore di circa 100-120 kg mensili con ritiro settimanale )
- cer 160601 batterie al piombo in quantità da 30 kg a 1200kg a consegna (generalmente 1 ritiro annuo ma capita anche 2 per chi arriva a 1200 kg)
-cer 130208 altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione in quantità da 50kg a 1000 kg a ritiro ( generalmete 1 ritiro annuo ma anche 2 ritiri per chi arriva a 100 kg).
Grazie a chi mi può aiutare.
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Messaggio  Admin Lun Ott 10, 2011 10:28 pm

Spostato nella sezione ADR.
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Messaggio  tfrab Mar Ott 11, 2011 8:52 am

prova a dare un'occhiata qui:

http://www.dgtnordovest.it/cmsms/index.php?page=bannerdgtinformazioni-base---consulente-adr

e qui:

http://archivio.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/2000/dm4-7-2000.htm
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Messaggio  benassaisergio Mar Ott 11, 2011 9:32 am

Per i rifiuti 180202 (di origine animale), l'ADR, al paragrafo 2.2.62.1.11.1, prevede che possano essere classificati (in base alla caratteristiche di "infettività") come UN 2900 (materie infettanti per gli animali di categoria A) o come UN 3291 (rifiuti biomedicali). Per UN 3291 c'è l'esenzione dal consulente se su ogni unità di trasporto non sono caricati più di 333 kg, ma se i rifiuti sono classificati come UN 2900 non c'è esenzione.

Per gli accumulatori al piombo, se trasportati in accordo con le precauzioni previste nella disposizione speciale 598 (capitolo 3.3 dell'ADR), c'è l'esenzione totale dall'ADR.

Per gli oli, la possibilità di esenzione dipende, oltre che dalla quantità, dalla loro (eventuale) classificazione in una (o più) classi di pericolosità.
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Messaggio  homer Mar Ott 11, 2011 10:57 am

Scusatemi, ma su questo tema io ho molti dubbi, chiedo lumi:
a proposito di UN3291 essendo del secondo PG, non soddisfa comunque una delle condizioni per l'esenzione stabilite dal D. 4/7/2000, o sbaglio?
Per quanto riguarda gli oli la circolare MIT 25692 del 13 09 2011 che riporta l'accordo M235, pur vertendo su altri temi, indurrebbe a classificare gli oli usati come UN 3082, poichè afferma: ".... Ne consegue che gli oli combustibili sono ora diventati pericolosi anche ai fini del trasporto, in quanto sostanza pericolosa per l’ambiente, liquida, di Classe 9, identificata con il numero UN3082"
Che ne dite?
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Messaggio  tfrab Mar Ott 11, 2011 11:13 am

homer ha scritto:Scusatemi, ma su questo tema io ho molti dubbi, chiedo lumi:
a proposito di UN3291 essendo del secondo PG, non soddisfa comunque una delle condizioni per l'esenzione stabilite dal D. 4/7/2000, o sbaglio?

penso l'esenzione in questo caso sia data da Dlgs 4/2/2000, n. 40 art.3, c.6, lett. a) (Trasporti al di sotto dei limiti di 1.1.3.4 e 1.1.3.6, il decreto parla di "marginali" che nelle versioni più recenti sono scomparsi)

Per quanto riguarda gli oli la circolare MIT 25692 del 13 09 2011 che riporta l'accordo M235, pur vertendo su altri temi, indurrebbe a classificare gli oli usati come UN 3082, poichè afferma: ".... Ne consegue che gli oli combustibili sono ora diventati pericolosi anche ai fini del trasporto, in quanto sostanza pericolosa per l’ambiente, liquida, di Classe 9, identificata con il numero UN3082"

se sono oli combustibili direi proprio di sì, però per fare una valutazione completa ci vorrebbero schede, ciclo produttivo, etc, etc. cmq anche per la rubica UN 3082 si può approfittare dell'esenzione come da 1.1.3.6 (cat di trasporto 3, fino a 1000 kg)
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Messaggio  benassaisergio Mar Ott 11, 2011 11:39 am

Non capisco il problema su UN 3291.
Se non ricordo male, la tabella alla quale si fa riferimento nel DM 4 luglio 2000 corrisponde all'attuale tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR, nella quale, essendo UN 3291 assegnato alla categoria 2 (in quanto gruppo di imballaggio II), l'esenzione vale purché la quantità massima totale per unità di trasporto sia inferiore a 333 kg.

Quanto all'accordo M235, non dice che gli oli sono assegnati sempre alla rubrica UN 3082, ma dice che, SE sono assegnati a UN 3082 , allora si può derogare da ...
E' vero che, nella circolare del Ministero n. 25692 del 13/09/2011, che riporta tale accordo, si dice che:
... a seguito della recente riclassificazione effettuata dal CONCAWE secondo i criteri della Direttiva 67/548/CEE e del Regolamento n. 1272/2008/CE per ottemperare sia alla
“registrazione” secondo il REACH sia alla “notifica” secondo il CIP, agli oli combustibili è stata modificata l’attribuzione della frase di rischio da R52/53 a R50/53 corrispondente alla “categoria acquatica cronica 1” di cui all’indicazione di pericolo H 410. Ne consegue che gli oli combustibili sono ora diventati pericolosi anche ai fini del trasporto, in quanto sostanza pericolosa per l’ambiente, liquida, di Classe 9, identificata con il numero UN 3082.

ma, al di là del fatto che è una circolare e non un decreto, personalmente ritengo che non sia corretto stabilire che TUTTI gli oli combustibili debbano essere classificati come pericolosi per l'ambiente.
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Messaggio  homer Mar Ott 11, 2011 5:50 pm

Grazie per le risposte,
relativamente a 3291 ho erroneamente riferito l'art 3 comma 6 a alle condizioni di cui all'art 1 comma a del dm 4/7/2000.
Comunque, relativamente ai rifiuti diventa difficile praticare l'esenzione 1.1.3.6 poichè lo speditore dovrebbe essere sicuro che il trasportatore non carica altri rifiuti/merci pericolose da altri produttori.
A proposito del documento CONCAWE citato (e del CAS 68476-33-5), confesso che ne ho fatto una lettura sbrigativa, ma mi lascia piuttosto perplesso; le vostre opinioni in merito?
homer
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Messaggio  angel Mar Ott 11, 2011 6:23 pm

homer ha scritto:Grazie per le risposte,
relativamente a 3291 ho erroneamente riferito l'art 3 comma 6 a alle condizioni di cui all'art 1 comma a del dm 4/7/2000.
Comunque, relativamente ai rifiuti diventa difficile praticare l'esenzione 1.1.3.6 poichè lo speditore dovrebbe essere sicuro che il trasportatore non carica altri rifiuti/merci pericolose da altri produttori.
A proposito del documento CONCAWE citato (e del CAS 68476-33-5), confesso che ne ho fatto una lettura sbrigativa, ma mi lascia piuttosto perplesso; le vostre opinioni in merito?
Esatto. Come posso risolvere questo problema. Se io non supero la quantità (i 333 kg) a consegna e poi l'autista va e ritira in un grosso centro veterinario altri rifiuti e supera la quantità posso essere multato anche io? A questo punto conviene avere un consulente ADR per sicurezza?
Un altra domanda. Se quindi questi rifiuti sono in esenzione (o meglio potrebbero) è giusto indicare sul formulario che il viaggio è sottoposto ad ADR?
Vi faccio i tre esempi con relativi ONU e quantità:
CER 18.02.02 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti.. (rifiuto UN 3291 rifiuti ospedalieri 6.2 II) quantità kg 26
- CER 16.01.01 batterie al piombo (rifiuto UN2794 accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido 8c11) quantità 400 kg (Ritirati in cassone a norma per batterie)
- cer 130208 altri oli per motori (rifiuto UN 3082 materia pericolosa per l'ambiente liquida NAS 9.16 II)
quantità kg 100 (ritirati con cisterna)
ATTENZIONE: cer 160601 e cer 130208 dopo le parole liquido/a nella descrizione UN no so se ho scritto giusto perchè sul formulario e scritto a mano e non si capisce bene.
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Messaggio  benassaisergio Mar Ott 11, 2011 6:58 pm

Dunque:
a) se si vuole applicare l'esenzione di cui al 1.1.3.6, bisognerebbe verificare col trasportatore se il carico totale del veicolo sarà sempre inferiore ai valori previsti (mi rendo conto che non è sempre semplice)
b) anche se si è in esenzione (per il consulente e per altre disposizioni) ai sensi della sottosezione 1.1.3.6, NON si è in esenzione per tante altre disposizioni dell'ADR: quindi si deve indicare che si tratta di trasporto soggetto ad ADR
c) rinvio a quanto detto prima sulla classificazione (e possibile esenzione) per i tre casi specifici
d) un consiglio: nominare un consulente !
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Messaggio  angel Mar Ott 11, 2011 7:45 pm

Grazie mille a tutti
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