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deposito temporaneo - custodia
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Deposito temporaneo
Pagina 1 di 1
deposito temporaneo - custodia
Secondo me questo dilemma avvolge un po tutti i protagonisti del settore, visto che non v'è stato modo, sino ad ora, di trovarne risposta, mi spiego:
-Un'impresa iscritta alla Cat. 10A (rimozione lastre in cemento amianto compatto) esercita l'attività di "rimotore di tetti in cemento amianto" ma, solo dopo che ha ricevuto regolare commessa/incarico dai proprietari dei tetti, di raccogliere le lastre dal tetto (rifiuti pericolosi contenenti amianto - quindi volontà di disfarsi) ed accumularle ottimamente imballate e protette in un luogo dallo stesso indicato, pronte per la fase successiva, gestita dallo stesso proprietario, di conferimento al trasporto e discarica.
In verità la norma sembra chiara: genera rifiuto colui che intende disfarsi dello stesso - Ronchi art. 6 c. 1 a - riconducibile al PROPRIETARIO che chiede all'impresa di rimuovere ed accumulare nel sito dallo stesso indicato.
Potrebbe essere accollato all'impresa la produzione di esigua quantità di rifiuto: gli indumenti, mascherine e calzari, contenenti amianto, nell'intervento eseguito, per pochi Kg.
Anche il 152/06 art. 183, comma 1, lettera a - recita: produttore del rifiuto è colui che, dalla propria attività scaturiscono dei rifiuti, ma questo è palese, se io produco una cosa (anche un muretto) producendo rifiuti di calce e mattoni li ho prodotti IO impresa per FARE un prodotto: muretto.
Inverosimile il fatto di produrre un rifiuto NON mio , leggevo nel presente stupendo forum: ..........per contratto, sul FIR "PRODUTTORE di rifiuti raccolti nei giardini" (un giorno li butto, un giorno raccolgo) ???.
Ma poi, lo spazio posto nei Formulari per le annotazioni a cosa servirà mai se non a descrivere eventuali operazioni fuori FORM, sempre al fine della massima chiara trasparenza.
Comunque Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte a:
-chi è nel caso descritto il PRODUTTORE del rifiuto?
-chi è il custode dei pallets di MCA posto in DEPOSITO temporaneo in attesa del carico e trasporto in discarica?
-chi è il DETENTORE del rifiuto dal momento della scelta di DISFARSI?
Saluti
-Un'impresa iscritta alla Cat. 10A (rimozione lastre in cemento amianto compatto) esercita l'attività di "rimotore di tetti in cemento amianto" ma, solo dopo che ha ricevuto regolare commessa/incarico dai proprietari dei tetti, di raccogliere le lastre dal tetto (rifiuti pericolosi contenenti amianto - quindi volontà di disfarsi) ed accumularle ottimamente imballate e protette in un luogo dallo stesso indicato, pronte per la fase successiva, gestita dallo stesso proprietario, di conferimento al trasporto e discarica.
In verità la norma sembra chiara: genera rifiuto colui che intende disfarsi dello stesso - Ronchi art. 6 c. 1 a - riconducibile al PROPRIETARIO che chiede all'impresa di rimuovere ed accumulare nel sito dallo stesso indicato.
Potrebbe essere accollato all'impresa la produzione di esigua quantità di rifiuto: gli indumenti, mascherine e calzari, contenenti amianto, nell'intervento eseguito, per pochi Kg.
Anche il 152/06 art. 183, comma 1, lettera a - recita: produttore del rifiuto è colui che, dalla propria attività scaturiscono dei rifiuti, ma questo è palese, se io produco una cosa (anche un muretto) producendo rifiuti di calce e mattoni li ho prodotti IO impresa per FARE un prodotto: muretto.
Inverosimile il fatto di produrre un rifiuto NON mio , leggevo nel presente stupendo forum: ..........per contratto, sul FIR "PRODUTTORE di rifiuti raccolti nei giardini" (un giorno li butto, un giorno raccolgo) ???.
Ma poi, lo spazio posto nei Formulari per le annotazioni a cosa servirà mai se non a descrivere eventuali operazioni fuori FORM, sempre al fine della massima chiara trasparenza.
Comunque Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte a:
-chi è nel caso descritto il PRODUTTORE del rifiuto?
-chi è il custode dei pallets di MCA posto in DEPOSITO temporaneo in attesa del carico e trasporto in discarica?
-chi è il DETENTORE del rifiuto dal momento della scelta di DISFARSI?
Saluti
tallarà- Nuovo Utente
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Re: deposito temporaneo - custodia
La cat 10, riguarda le attività di "Bonifica di siti e beni contenenti amianto".
Chi effettua "fisicamente" la bonifica è il produttore del rifiuto: Lui e nessun altro.
Non è corretto che l'onere di smaltire il rifiuto possa essere lasciato al proprietario del sito.
ovviamente il bonificatore rimane anche responsabile per la corretta gestione del deposito temporaneo e detentore del rifiuto (almeno fino a quando non lo consegna al trasportatore autorizzato)
Chi effettua "fisicamente" la bonifica è il produttore del rifiuto: Lui e nessun altro.
Non è corretto che l'onere di smaltire il rifiuto possa essere lasciato al proprietario del sito.
ovviamente il bonificatore rimane anche responsabile per la corretta gestione del deposito temporaneo e detentore del rifiuto (almeno fino a quando non lo consegna al trasportatore autorizzato)
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re: deposito temporaneo - custodia
Ciao, innanzitutto benvenuto nel forum.
Allora nel caso da te descritto la giurisprudenza è ormai consolidata da svariati anni e per la verità anche la normativa vigente è piuttosto chiara.
In occasione della Bonifica di un tetto in cemento amianto
- il Produttore del rifiuto è l'impresa che svolge l'operazione di rimozione (è infatti il lavoro dell'impresa che consente al rifiuto di esistere. Prima della rimozione erano solo lastre su di un tetto)
- Il responsabile del deposito temporaneo di MCA è logicamente l'impresa che opera la rimozione
- La terza voce non ha alcuna rilevanza.....quando il proprietario affida l'incarico di bonificare il tetto il rifiuto non esiste ancora. Comincia ad esistere quando l'impresa lo tira giù pertanto il produttore (impresa) ne è anche il detentore.
Attenzione che il Ronchi è abrogato da quasi 6 anni e comunque nella definizione di Produttore del rifiuto la norma è molto chiara, il produttore è colui la cui attività genera il rifiuto......
Il concetto di proprietario del rifiuto non esiste....
Allora nel caso da te descritto la giurisprudenza è ormai consolidata da svariati anni e per la verità anche la normativa vigente è piuttosto chiara.
In occasione della Bonifica di un tetto in cemento amianto
- il Produttore del rifiuto è l'impresa che svolge l'operazione di rimozione (è infatti il lavoro dell'impresa che consente al rifiuto di esistere. Prima della rimozione erano solo lastre su di un tetto)
- Il responsabile del deposito temporaneo di MCA è logicamente l'impresa che opera la rimozione
- La terza voce non ha alcuna rilevanza.....quando il proprietario affida l'incarico di bonificare il tetto il rifiuto non esiste ancora. Comincia ad esistere quando l'impresa lo tira giù pertanto il produttore (impresa) ne è anche il detentore.
Attenzione che il Ronchi è abrogato da quasi 6 anni e comunque nella definizione di Produttore del rifiuto la norma è molto chiara, il produttore è colui la cui attività genera il rifiuto......
Il concetto di proprietario del rifiuto non esiste....
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: deposito temporaneo - custodia
Io sono il tecnico incaricato per sicurezza, SCIA e D.L..
Il Committente ha affidato l'incarico di rifacimento della copertura ad una ditta che fa tetti ma, non è autorizzato alla rimozione dell'amianto.
Un parente del committente effettua trasporti ed è autorizzato (quindi iscritto all'ANgA) per la categ. 5; tra l'altro effettua i trasporti ed i conferimenti per quasi tutte le aziende che effettuano la rimozione del MCA.
Il Committente, per sue valutazioni, affidava i lavori a detta ditta che farà tutte le opere del computo per il tetto tranne la rimozione dell'eternit, affidata dal Committente a ditta specializzata Categ. 10A, che provvederà a depositare i pallets nel deposito.
Successivamente, il Committente consegnerà al parente che potendo emettere formulario, trasporterà e conferirà, a nome del Proprietario/Committente, il rifiuto in discarica.
é giuridicamente esatto? si può fare?
Vi richiedo scusa e grazie ancora.
Il Committente ha affidato l'incarico di rifacimento della copertura ad una ditta che fa tetti ma, non è autorizzato alla rimozione dell'amianto.
Un parente del committente effettua trasporti ed è autorizzato (quindi iscritto all'ANgA) per la categ. 5; tra l'altro effettua i trasporti ed i conferimenti per quasi tutte le aziende che effettuano la rimozione del MCA.
Il Committente, per sue valutazioni, affidava i lavori a detta ditta che farà tutte le opere del computo per il tetto tranne la rimozione dell'eternit, affidata dal Committente a ditta specializzata Categ. 10A, che provvederà a depositare i pallets nel deposito.
Successivamente, il Committente consegnerà al parente che potendo emettere formulario, trasporterà e conferirà, a nome del Proprietario/Committente, il rifiuto in discarica.
é giuridicamente esatto? si può fare?
Vi richiedo scusa e grazie ancora.
tallarà- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: deposito temporaneo - custodia
ops... grazie per il benvenuto al Forum e complimenti a tutti quelli che, come me, sono interessati alla comprensione delle norme e delle leggi, specialmente in questa materia "AMBIENTE".
Grazie.
Grazie.
tallarà- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 27.09.11
Re: deposito temporaneo - custodia
Il produttore resta l’impresa iscritta nella 10 che con l’opera di rimozione ha prodotto il rifiuto e che ha il diritto di scegliere il trasportatore di fiducia, cui affidare il trasporto per il successivo smaltimento. Quindi se ritiene che la Ditta “imparentata” sia affidabile nulla vieta l’affidamento del trasporto.
Ovviamente tale impresa dovrà consegnare copia del decreto di iscrizione all’Albo che verrà consegnato alla ASL in allegato al Piano di Lavoro.
Ovviamente tale impresa dovrà consegnare copia del decreto di iscrizione all’Albo che verrà consegnato alla ASL in allegato al Piano di Lavoro.
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 599
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: deposito temporaneo - custodia
Mi permetto solo di ribadire che sui formulari dovrà essere indicatoHope ha scritto:Il produttore resta l’impresa iscritta nella 10 che con l’opera di rimozione ha prodotto il rifiuto e che ha il diritto di scegliere il trasportatore di fiducia, cui affidare il trasporto per il successivo smaltimento. Quindi se ritiene che la Ditta “imparentata” sia affidabile nulla vieta l’affidamento del trasporto.
Ovviamente tale impresa dovrà consegnare copia del decreto di iscrizione all’Albo che verrà consegnato alla ASL in allegato al Piano di Lavoro.
PRODUTTORE: ditta X iscritta nella cat.10 al n. yyyyy
Luogo di produzione: indirizzo della casa in cui stanno rifacendo il tetto
Ovviamente il committente/proprietario ha il diritto/dovere di ricevere copia di tutta la pratica necessaria per la rimozione (Piano di lavoro presentato all'ASL+atto di iscrizione ditta iscritta nella 10+ atto di iscrizione trasportatore + autorizzazione discarica + copia del formulario di trasporto)
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isamonfroni- Moderatrice
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