Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
Pagina 1 di 1
220911
Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
Riassunto delle puntate precedenti:
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Per inciso, l'art. 16 del D.Lgs 205/2010 andava a modificare gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06.
Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 è stato prorogato per l'ultima volta, in maniera scaglionata, dal DM 26 maggio 2011.
Tale DM risulta ancora vigente, anche se la Legge n. 148/2011 ha disposto "per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012", senza peraltro fare esplicito riferimento al termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009.
Sul sito istituzionale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] richiamando il decreto legislativo 152/06 e scegliendo (nella versione stampabile) il testo vigente ad oggi, restituisce tali articoli con le modifiche già inserite.
Domanda: le modifiche (che tra le altre cose, fanno riferimento anche ad un Sistri operante) sono vigenti o lo saranno il 9 febbraio 2012?
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Per inciso, l'art. 16 del D.Lgs 205/2010 andava a modificare gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06.
Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 è stato prorogato per l'ultima volta, in maniera scaglionata, dal DM 26 maggio 2011.
Tale DM risulta ancora vigente, anche se la Legge n. 148/2011 ha disposto "per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012", senza peraltro fare esplicito riferimento al termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009.
Sul sito istituzionale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] richiamando il decreto legislativo 152/06 e scegliendo (nella versione stampabile) il testo vigente ad oggi, restituisce tali articoli con le modifiche già inserite.
Domanda: le modifiche (che tra le altre cose, fanno riferimento anche ad un Sistri operante) sono vigenti o lo saranno il 9 febbraio 2012?
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente? :: Commenti
Re: Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
aggiungo un interrogativo:
"ma quando all'art. 28 comma 2 del DM 52/11, richiamato anche dall'art. 39 comma 2 bis) del 205/10 modificato dal D.Lvo 121 del 07/07/2011, cita gli articoli 190 e 193, si riferisce quelli ante o post d.lvo 205/10?
In soldoni i trasportatori di rifiuti conto proprio devono gestire il registro o no?"
"ma quando all'art. 28 comma 2 del DM 52/11, richiamato anche dall'art. 39 comma 2 bis) del 205/10 modificato dal D.Lvo 121 del 07/07/2011, cita gli articoli 190 e 193, si riferisce quelli ante o post d.lvo 205/10?
In soldoni i trasportatori di rifiuti conto proprio devono gestire il registro o no?"
Per conto mio tali modifiche dovrebbero essere vigenti completamente al 09 febbraio 2012, considerando altresì che fanno cmq riferimento ad un sistri operante,
Per completamente intendo dire come unica forma di gestione e relative sanzioni.
Per quanto ne so io anche altri siti come reteambiente riportano nella versione del 152/06 vigente oggi gli articoli modificati in senso SISTRI.
Certo non potrei biasimare i redattori di tali siti se si fossero lievemente rotti le scatole di continuare a correggere e rimodificare i testi di legge da pubblicare..........
Questa è solo la mia opinione ovviamente.........
Per completamente intendo dire come unica forma di gestione e relative sanzioni.
Per quanto ne so io anche altri siti come reteambiente riportano nella versione del 152/06 vigente oggi gli articoli modificati in senso SISTRI.
Certo non potrei biasimare i redattori di tali siti se si fossero lievemente rotti le scatole di continuare a correggere e rimodificare i testi di legge da pubblicare..........
Questa è solo la mia opinione ovviamente.........
ma se non sono vigenti mi chiedo perchè il legislatore quando è uscito Decreto Legge che abbrogava il sistri ha fatto una distinzione così netta tra art. 188 (abbrogato) ed art 190 e193 (non abbrogati) legati entrambi dall'art. 16 comma 2 del 205/10.
Ok per i siti indipendenti, ma [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] è "il portale della legge vigente", realizzato da Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati in attuazione dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000.Certo non potrei biasimare i redattori di tali siti se si fossero lievemente rotti le scatole di continuare a correggere e rimodificare i testi di legge da pubblicare..........
Se non lo sanno loro.....
Vero è che esiste la solita clausola di manleva:
"Avviso legale
I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità.
L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale".
Ma la versione aggiornata e coordinata di una legge mica la trovo sulla Gazzetta Ufficiale?
isamonfroni ha scritto:Per conto mio tali modifiche dovrebbero essere vigenti completamente al 09 febbraio 2012, considerando altresì che fanno cmq riferimento ad un sistri operante,
Per completamente intendo dire come unica forma di gestione e relative sanzioni.
Per quanto ne so io anche altri siti come reteambiente riportano nella versione del 152/06 vigente oggi gli articoli modificati in senso SISTRI.
Certo non potrei biasimare i redattori di tali siti se si fossero lievemente rotti le scatole di continuare a correggere e rimodificare i testi di legge da pubblicare..........
Questa è solo la mia opinione ovviamente.........
Il sito di retambiente.it in quell'articolo riporta anche una nota (la 26) che spiega le stesse cose che stiamo dicendo in questo thread. Concludono la nota scrivendo che sono d'accordo con isa: le modifiche introdotte dall'art. 16 del D.Lgs. 152/2006 devono intendersi operanti a partire dal 9 febbraio 2012 (o chissà quando...).
Anch'io, per quanto possa contare, sono d'accordo con isa (anche perché preferisco scrivere che sono d'accordo con l'amica isa, piuttosto che con la Ficco... ha ha ha!).
Ed io sono d'accordo con gli amici zesec e isa.
Però in questo paese la certezza del diritto è un miraggio...
Però in questo paese la certezza del diritto è un miraggio...
Zesec lo so che non ti piacciono le faccine.....però questa volta te la sei proprio cercata....zesec ha scritto:isamonfroni ha scritto:Per conto mio tali modifiche dovrebbero essere vigenti completamente al 09 febbraio 2012, considerando altresì che fanno cmq riferimento ad un sistri operante,
Per completamente intendo dire come unica forma di gestione e relative sanzioni.
Per quanto ne so io anche altri siti come reteambiente riportano nella versione del 152/06 vigente oggi gli articoli modificati in senso SISTRI.
Certo non potrei biasimare i redattori di tali siti se si fossero lievemente rotti le scatole di continuare a correggere e rimodificare i testi di legge da pubblicare..........
Questa è solo la mia opinione ovviamente.........
Il sito di retambiente.it in quell'articolo riporta anche una nota (la 26) che spiega le stesse cose che stiamo dicendo in questo thread. Concludono la nota scrivendo che sono d'accordo con isa: le modifiche introdotte dall'art. 16 del D.Lgs. 152/2006 devono intendersi operanti a partire dal 9 febbraio 2012 (o chissà quando...).
Anch'io, per quanto possa contare, sono d'accordo con isa (anche perché preferisco scrivere che sono d'accordo con l'amica isa, piuttosto che con la Ficco... ha ha ha!).
@admin, logicamente il mio commento sui redattori dei siti normativi voleva essere scherzoso............"certezza del diritto"? chi era costei??
A parte il fatto che gli articoli sono incentrati su un sistema di tracciabilità (il Sistri) che attualmente è, di fatto, sospeso, ci sono altre questioni in bilico tra le due versioni.
Mi vengono in mente:
- l'obbligo del registro di carico e scarico per i trasportatori c/p di rifiuti non pericolosi (con le esclusioni introdotte dal D.Lgs 121/11);
- la diversa definizione di "sosta tecnica" per i trasporti intermodali, che si riverbera su quella di stoccaggio non autorizzato;
- la definizione di trasporto occasionale e saltuario.
Mi vengono in mente:
- l'obbligo del registro di carico e scarico per i trasportatori c/p di rifiuti non pericolosi (con le esclusioni introdotte dal D.Lgs 121/11);
- la diversa definizione di "sosta tecnica" per i trasporti intermodali, che si riverbera su quella di stoccaggio non autorizzato;
- la definizione di trasporto occasionale e saltuario.
Direi che se si sposa la lettura che abbiamo fatto prima, anche la novità di queste previsioni segue la sorte del resto del contenuto di tutti quegli articoli modificati dall'art. 16 del D.Lgs. 205/2010.
Non si può pensare di estrapolare solo i contenuti che non fanno riferimento diretto al Sistri. Già così è un casino... E poi possiamo considerare che il legislatore li abbia volutamente legati (tutti) alla data di inizio della piena operatività del Sistri. Altrimenti li avrebbe inseriti in altri articoli con entrata in vigore immediata, o comunque indipendente dal Sistri.
A mio avviso, l'unica cosa che assume un valore concreto già da subito, poiché costituisce un riferimento per certi versi "interpretativo", è la definizione di trasporto occasionale e saltuario, che nell'art. 193 pre-modifica non è dato di sapere cosa sia. Il fatto che il legislatore si sia espresso, mi sembra un buon punto di riferimento, del quale gli organi di controllo ed i giudici dovrebbero in qualche modo tener conto.
Non si può pensare di estrapolare solo i contenuti che non fanno riferimento diretto al Sistri. Già così è un casino... E poi possiamo considerare che il legislatore li abbia volutamente legati (tutti) alla data di inizio della piena operatività del Sistri. Altrimenti li avrebbe inseriti in altri articoli con entrata in vigore immediata, o comunque indipendente dal Sistri.
A mio avviso, l'unica cosa che assume un valore concreto già da subito, poiché costituisce un riferimento per certi versi "interpretativo", è la definizione di trasporto occasionale e saltuario, che nell'art. 193 pre-modifica non è dato di sapere cosa sia. Il fatto che il legislatore si sia espresso, mi sembra un buon punto di riferimento, del quale gli organi di controllo ed i giudici dovrebbero in qualche modo tener conto.
Ritorno su questa discussione con una riflessione, che è poi una domanda per chi è versato in tecnica legislativa.
Prendiamo un provvedimento successivo al D.Lgs 205/2010 quale il D.Lgs 121/2011 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1:
"1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).»"
La norma va a modificare direttamente l'art. 190. Leggendo quanto riportato sopra, pare si dia per avvenuta la modifica ("come modificato dall'articolo16, ....").
Se il legislatore in quel momento avesse considerato vigente la "vecchia" versione dell'art. 190 sarebbe dovuto intervenire sull'art. 16, comma 1, del D.Lgs 205/2010 e non direttamente sul TUA, come del resto avviene in altre parti del medesimo decreto.
Cosa ne pensate?
Prendiamo un provvedimento successivo al D.Lgs 205/2010 quale il D.Lgs 121/2011 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1:
"1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).»"
La norma va a modificare direttamente l'art. 190. Leggendo quanto riportato sopra, pare si dia per avvenuta la modifica ("come modificato dall'articolo16, ....").
Se il legislatore in quel momento avesse considerato vigente la "vecchia" versione dell'art. 190 sarebbe dovuto intervenire sull'art. 16, comma 1, del D.Lgs 205/2010 e non direttamente sul TUA, come del resto avviene in altre parti del medesimo decreto.
Cosa ne pensate?
Le modifiche introdotte dall'art. 4 del D.L.vo 121/11 intervenivano sicuramente sulla versione - diciamo così - "prossima" dell'art. 190, quella che tuttora è "in panchina" insieme ad altri articoli in attesa di entrare in vigore (se mai vi entreranno...).
A prescindere da ogni valutazione sul merito, sotto il profilo della mera tecnica legislativa l'intera "operazione Sistri" è stata probabilmente la più disastrosa degli ultimi decenni.
E non è ancora finita, perché in pratica quasi tutti i nodi (a parte il clamoroso autogol dell'art. 258!) non sono ancora arrivati al pettine.
A prescindere da ogni valutazione sul merito, sotto il profilo della mera tecnica legislativa l'intera "operazione Sistri" è stata probabilmente la più disastrosa degli ultimi decenni.
E non è ancora finita, perché in pratica quasi tutti i nodi (a parte il clamoroso autogol dell'art. 258!) non sono ancora arrivati al pettine.
... premesso che condivido quanto sopra riportato sulla validità degli art. in oggetto nella versione pre-205 (e quindi anche delle modifiche successive che si innestano sul testo variato dal 205) e, soprattutto, sul caos normativo creato dal legislatore, mi inserisco in questo post per evidenziare che sul manualetto TUA, edito grazie a sistriforum, il testo degli articoli citati è quello variato dal 205&al. (perché, come riportato nella premessa, su normattiva è questo il testo pubblicato)...
però fino alla piena operatività del sistri questi articoli non sono in vigore ed il testo in corso di validità è quello pre-205, quindi si rischia di consultare un testo che non è valido a norma di legge... il contrario di quello a cui dovrebbe servire il TUA formato tascabile e sempre pronto all'uso...
io chiedo, allora, a sistriforum: è possibile intervenire approntando subito le etichette correttive con il testo attualmente in vigore, in modo che il manualetto sia pienamente corretto ad oggi, salvo poi eliminarle quando ci sarà la piena operatività del sistri?
Grazie.
Salute a tutti.
però fino alla piena operatività del sistri questi articoli non sono in vigore ed il testo in corso di validità è quello pre-205, quindi si rischia di consultare un testo che non è valido a norma di legge... il contrario di quello a cui dovrebbe servire il TUA formato tascabile e sempre pronto all'uso...
io chiedo, allora, a sistriforum: è possibile intervenire approntando subito le etichette correttive con il testo attualmente in vigore, in modo che il manualetto sia pienamente corretto ad oggi, salvo poi eliminarle quando ci sarà la piena operatività del sistri?
Grazie.
Salute a tutti.
Infatti l'avevo precisato in premessa, agganciandomi all'unica versione "istituzionale" coordinata del decreto.
Ad ogni buon conto, anche per mettere una pezza alla schizofrenia legislativa cui assistiamo, colgo il suggerimento ed invio anche la versione pre-205 da inserire in appendice.
Ad ogni buon conto, anche per mettere una pezza alla schizofrenia legislativa cui assistiamo, colgo il suggerimento ed invio anche la versione pre-205 da inserire in appendice.
Admin ha scritto:Infatti l'avevo precisato in premessa, agganciandomi all'unica versione "istituzionale" coordinata del decreto.
Ad ogni buon conto, anche per mettere una pezza alla schizofrenia legislativa cui assistiamo, colgo il suggerimento ed invio anche la versione pre-205 da inserire in appendice.
Sono curioso di ricevere il manuale in questione...ho fatto l'ordine venerdì però ancora nulla . A parte questo però penso che sia una bella iniziativa a cui tutti i frequentatori "assidui" del forum dovrebbero aderire...Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose a chi come me è nel settore da soli 2anni.
Mi scuso se non centra nulla questo mio post qui...ma d'istinto mi sono permesso di scrivere due righe...
Alessiog ha scritto:
“Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose” …..
quoto: stamattina l’ho fatto anche io!
“Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose” …..
quoto: stamattina l’ho fatto anche io!
Ancora...
Attualmente il Sistri, benchè il mancato utilizzo non sia sanzionabile, è un sistema obbligatorio (o facoltativo, nella più ottimistica delle letture).
E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Attualmente il Sistri, benchè il mancato utilizzo non sia sanzionabile, è un sistema obbligatorio (o facoltativo, nella più ottimistica delle letture).
E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Sebbene non espressamente nominato con l'acronimo "Sistri", l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti era prevista dal comma 3-bis dell'art. 189 del TUA [nella versione tuttora in vigore], a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 4/2008.Admin ha scritto:E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Curioso che, nel "sospendere" il Sistri, l'emanando decreto legge faccia riferimento ad un articolo di legge non vigente.
E non è la prima volta. Poche idee, confuse.
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
E non è la prima volta. Poche idee, confuse.
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
Questa contraddizione è stata ripresa ed analizzata dall'avvocato Di Rosa in un lucido articolo, di cui consiglio la lettura. E le conseguenze, di cui si intravedono gli effetti nella recente sentenza 15732 della Cassazione che abbiamo commentato (tana libera per tutti...) potrebbero essere tutt'altro che trascurabili. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Curioso che, nel "sospendere" il Sistri, l'emanando decreto legge faccia riferimento ad un articolo di legge non vigente. E non è la prima volta. Poche idee, confuse. "Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
Riprendo questa vecchia discussione.
L'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, come convertito dalla L 125/2013, chiarisce la questione:
"Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. [...]"
Quali sono i testi previgenti al 25 dicembre 2010, di cui si è persa la memoria?
Ci aiuta Normattiva:
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 193
L'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, come convertito dalla L 125/2013, chiarisce la questione:
"Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. [...]"
Quali sono i testi previgenti al 25 dicembre 2010, di cui si è persa la memoria?
Ci aiuta Normattiva:
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 193
Anche a livello sanzionatorio si applicano le disposizioni art 258 previgenti...?
Riprendo questo vecchio post.
Il comma 3 dell'articolo 6 del DL 135/20188 convertito in L 12/2019 ci dice che:
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010"
In un loop da quarantena mi domando:
il testo che trovo in normativa (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art184ter!vig=) mi dice che è vigente il comma 12 all'nterno del quale viene specificato che sono 6 giorni di tempo massimo per il trasbordo all'interno di scali ferroviari mentre nell'art 193 ante 205/10 si parla di 48 ore.
Visto che la differenza è sostanziale, mi domando: quali sono i tempi corretti?
grazie a chi mi aiuterà ad ossigenare il cervello
Il comma 3 dell'articolo 6 del DL 135/20188 convertito in L 12/2019 ci dice che:
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010"
In un loop da quarantena mi domando:
il testo che trovo in normativa (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art184ter!vig=) mi dice che è vigente il comma 12 all'nterno del quale viene specificato che sono 6 giorni di tempo massimo per il trasbordo all'interno di scali ferroviari mentre nell'art 193 ante 205/10 si parla di 48 ore.
Visto che la differenza è sostanziale, mi domando: quali sono i tempi corretti?
grazie a chi mi aiuterà ad ossigenare il cervello
Argomenti simili
» Volturazione autorizzazione vigente: cosa indico nel FIR?
» Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
» INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI - NUOVE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
» Versione 1.0
» DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 15 - 28)
» Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
» INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI - NUOVE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
» Versione 1.0
» DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 15 - 28)
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.