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DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 15 - 28)

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DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 15 - 28) Empty DM 18 febbraio 2011, n. 52 (Artt. 15 - 28)

Messaggio  Admin Gio Gen 05, 2012 11:22 pm

Art. 15 Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche

1.
Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.


Art. 16 Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche

1.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

Art. 17 Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche

1.
I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

Art. 18 Trasportatori - disposizioni specifiche

1.
Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO
CRONOLOGICO.
1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi. 2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive
modificazioni, nonche' all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti.
3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal
produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato «pdf», portable document format, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.
4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalita':
a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo'
stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta;
b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del
trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore;
c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non e' stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto,
compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo;
d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure
semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e' lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia.
e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di
specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli
obblighi di cui al presente decreto.
4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.

5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario.
6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.
7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro sei giorni.
7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.

Art. 19 Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche

1.
Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.
2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.

Art. 20 Responsabilita' del produttore dei rifiuti

1.
La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.
Art. 20 Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti
1.
Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verra' comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di
recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente.


Art. 21 Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

1.
In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e tali difformita' permanessero per piu' di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i dispositivi stessi.
3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente alla comunicazione della variazione al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico e' aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.

Art. 21-bis Disposizioni in materia di interoperabilita'.

1.
Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.


Art. 22 Modalita' operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

1.
Nelle modalita' e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all'articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, e' firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita' delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza mensile puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Art. 23 Modalita' operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento

1.
I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della
piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.
5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti.


Art. 24 Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, all'Albo nazionale gestori ambientali e al SITRA

1.
Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.
5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Art. 25 Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo

1.
Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita' da definirsi mediante uno o piu' accordi tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle province.

Art. 26 Catasto dei rifiuti

1.
L'ISPRA organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Art. 27 Comitato di vigilanza e controllo

1.
Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne' compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Art. 28 Disposizioni transitorie

1.
Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita' del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio
2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010 citati in preambolo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 2011

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