Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Scusate ma avrei bisogno di poter contare su alcune certezze che in questo momento no ho...
Con la normativa vigente (quindi quella pre-SISTRI...se mai partirà), enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi (ad eccezione di quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento ecc...) non hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Quindi aziende agricole, produttori di rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da attività commerciali e da attività di servizi che producono esclusivamente non pericolosi sono esentati.
Sia che questi rifiuti non pericolosi li trasportino ai sensi dell'art.212 c. 8 o meno.
E' corretto?
Grazie e scusate la banalità...
Con la normativa vigente (quindi quella pre-SISTRI...se mai partirà), enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi (ad eccezione di quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento ecc...) non hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Quindi aziende agricole, produttori di rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da attività commerciali e da attività di servizi che producono esclusivamente non pericolosi sono esentati.
Sia che questi rifiuti non pericolosi li trasportino ai sensi dell'art.212 c. 8 o meno.
E' corretto?
Grazie e scusate la banalità...
simone1980- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 23.11.10
Età : 44
Località : Pavia
Registri carico-scarico - soggetti obbligati
L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 121/2011, stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti, non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI.
Si prevede l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio, quali i rifiuti agricoli e i rifiuti non pericolosi derivanti da attività edili o attività di costruzione, demolizione e scavo ex art. art. 184, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006.
Si prevede, quindi, l’esclusione per i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti con l’iscrizione semplificata.
Resta l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti gli altri rifiuti non pericolosi, trasportati in proprio dal produttore, in tutti i casi in cui non abbia aderito al SISTRI volontariamente.
Quindi, sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico:
le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali, che non hanno più di dieci dipendenti,
qualora non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex art. 212, c. 8, nel caso
in cui non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
Sono esenti, invece, dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 121/2011:
le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
di demolizione, costruzione e scavo.
le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
agricole, se non hanno aderito al SISTRI.
Si precisa, inoltre, che il disegno di legge semplificazioni -bis, nella stesura approvata in Consiglio dei ministri il 16 ottobre e presto sottoposta all'iter parlamentare dispone semplificazioni in materia di tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti nel settore agricolo. Nel dettaglio, all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 si vorrebbe inserire un nuovo comma 3-bis in tal modo formulato: " Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la
cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito
temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può
adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio
produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".
Si prevede l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio, quali i rifiuti agricoli e i rifiuti non pericolosi derivanti da attività edili o attività di costruzione, demolizione e scavo ex art. art. 184, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006.
Si prevede, quindi, l’esclusione per i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti con l’iscrizione semplificata.
Resta l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti gli altri rifiuti non pericolosi, trasportati in proprio dal produttore, in tutti i casi in cui non abbia aderito al SISTRI volontariamente.
Quindi, sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico:
le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali, che non hanno più di dieci dipendenti,
qualora non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex art. 212, c. 8, nel caso
in cui non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
Sono esenti, invece, dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 121/2011:
le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
di demolizione, costruzione e scavo.
le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
agricole, se non hanno aderito al SISTRI.
Si precisa, inoltre, che il disegno di legge semplificazioni -bis, nella stesura approvata in Consiglio dei ministri il 16 ottobre e presto sottoposta all'iter parlamentare dispone semplificazioni in materia di tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti nel settore agricolo. Nel dettaglio, all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 si vorrebbe inserire un nuovo comma 3-bis in tal modo formulato: " Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la
cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito
temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può
adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio
produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".
Ambiente Legale- Partner
- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Ambiente Legale ha scritto:Si prevede, quindi, l’esclusione per i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti con l’iscrizione semplificata.
Quindi, sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico:
le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex art. 212, c. 8, nel caso
in cui non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
Non riesco a cogliere il significato di queste due affermazioni che mi sembrano in contrasto tra loro
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Ambiente Legale ha scritto:L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 121/2011, stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti, non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI.
Scusa ma il nuovo art. 190 cosi come i nuovi artt. 188 - 188 bis/ter - e 193 non dovrebbero entrare in vigore una volta entrato in vigore il SISTRI??
simone1980- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 23.11.10
Età : 44
Località : Pavia
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Quindi per intenderci un'impresa edile che produce in un cantiere rifiuti edili da costruzione e demolizione ed effetua il trasprto in conto proprio di questi rifiuti è obbligata esclusivamente a compilare il formulario e non è obbligata ed effettuare la registrazione nel registro di carico scarico riifuti nè come produttore nè come traportatore in conto proprio?
robbor- Membro della community
- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 29.01.10
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Per intenderci i rifiuti pericolosi vanno sempre registrati.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione non vi è obbligo di registrazione.
Chi trasporta i propri rifiuti non compila il registro (come trasportatore).
Semplificando al massimo.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione non vi è obbligo di registrazione.
Chi trasporta i propri rifiuti non compila il registro (come trasportatore).
Semplificando al massimo.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Supremoanziano ha scritto:Per intenderci i rifiuti pericolosi vanno sempre registrati.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione non vi è obbligo di registrazione.
Chi trasporta i propri rifiuti non compila il registro (come trasportatore).
Semplificando al massimo.
e per chi produce rifiuti non pericolosi ma li fa trasportare da un terzista ?
Geos- Membro della community
- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 10.04.11
Località : sarzana
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
I rifiuti vanno registrati.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente
Supremoanziano ha scritto:I rifiuti vanno registrati.
anche se sono terra e rocce da scavo con codice cer 17.05.04 o fresato 17.03.02 e me li trasportano dei terzisti ma li produco io?
Geos- Membro della community
- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 10.04.11
Località : sarzana
Argomenti simili
» Registro di carico e scarico-soggetti non obbligati
» Sanzione soggetti obbligati 2014 non obbligati 2015
» INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI - NUOVE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
» SOGGETTI obbligati
» Soggetti obbligati
» Sanzione soggetti obbligati 2014 non obbligati 2015
» INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI - NUOVE CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
» SOGGETTI obbligati
» Soggetti obbligati
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.