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Reg. carico scarico: soggetti obbligati dalla normativa vigente

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Messaggio  simone1980 Gio Ott 18, 2012 3:50 pm

Scusate ma avrei bisogno di poter contare su alcune certezze che in questo momento no ho... Sad
Con la normativa vigente (quindi quella pre-SISTRI...se mai partirà), enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi (ad eccezione di quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento ecc...) non hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Quindi aziende agricole, produttori di rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da attività commerciali e da attività di servizi che producono esclusivamente non pericolosi sono esentati.
Sia che questi rifiuti non pericolosi li trasportino ai sensi dell'art.212 c. 8 o meno.
E' corretto?
Grazie e scusate la banalità...
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Messaggio  Ambiente Legale Ven Ott 19, 2012 11:22 am

L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 121/2011, stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti, non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI.

Si prevede l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per il trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio, quali i rifiuti agricoli e i rifiuti non pericolosi derivanti da attività edili o attività di costruzione, demolizione e scavo ex art. art. 184, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006.

Si prevede, quindi, l’esclusione per i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti con l’iscrizione semplificata.

Resta l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti gli altri rifiuti non pericolosi, trasportati in proprio dal produttore, in tutti i casi in cui non abbia aderito al SISTRI volontariamente.

Quindi, sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico:

 le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali, che non hanno più di dieci dipendenti,
qualora non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.
 le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex art. 212, c. 8, nel caso
in cui non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.

Sono esenti, invece, dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 121/2011:
 le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
di demolizione, costruzione e scavo.
 le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività
agricole, se non hanno aderito al SISTRI.

Si precisa, inoltre, che il disegno di legge semplificazioni -bis, nella stesura approvata in Consiglio dei ministri il 16 ottobre e presto sottoposta all'iter parlamentare dispone semplificazioni in materia di tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti nel settore agricolo. Nel dettaglio, all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 si vorrebbe inserire un nuovo comma 3-bis in tal modo formulato: " Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la
cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito
temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può
adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio
produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".
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Messaggio  Supremoanziano Ven Ott 19, 2012 11:40 am

Ambiente Legale ha scritto:Si prevede, quindi, l’esclusione per i produttori, che effettuano il trasporto di rifiuti con l’iscrizione semplificata.

Quindi, sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico:

 le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali ex art. 212, c. 8, nel caso
in cui non abbiano aderito su base volontaria al SISTRI.

Non riesco a cogliere il significato di queste due affermazioni che mi sembrano in contrasto tra loro
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Messaggio  simone1980 Lun Ott 22, 2012 9:03 am

Ambiente Legale ha scritto:L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs n. 121/2011, stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti, non soggetti all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI.

Scusa ma il nuovo art. 190 cosi come i nuovi artt. 188 - 188 bis/ter - e 193 non dovrebbero entrare in vigore una volta entrato in vigore il SISTRI?? Shocked
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Messaggio  robbor Mar Ott 30, 2012 10:33 am

Quindi per intenderci un'impresa edile che produce in un cantiere rifiuti edili da costruzione e demolizione ed effetua il trasprto in conto proprio di questi rifiuti è obbligata esclusivamente a compilare il formulario e non è obbligata ed effettuare la registrazione nel registro di carico scarico riifuti nè come produttore nè come traportatore in conto proprio?
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Messaggio  Supremoanziano Mar Ott 30, 2012 11:01 am

Per intenderci i rifiuti pericolosi vanno sempre registrati.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione non vi è obbligo di registrazione.

Chi trasporta i propri rifiuti non compila il registro (come trasportatore).

Semplificando al massimo.
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Messaggio  Geos Mer Nov 07, 2012 10:24 am

Supremoanziano ha scritto:Per intenderci i rifiuti pericolosi vanno sempre registrati.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione non vi è obbligo di registrazione.

Chi trasporta i propri rifiuti non compila il registro (come trasportatore).

Semplificando al massimo.

e per chi produce rifiuti non pericolosi ma li fa trasportare da un terzista ?
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Messaggio  Supremoanziano Mer Nov 07, 2012 11:22 am

I rifiuti vanno registrati.
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Messaggio  Geos Mer Nov 07, 2012 11:27 am

Supremoanziano ha scritto:I rifiuti vanno registrati.

anche se sono terra e rocce da scavo con codice cer 17.05.04 o fresato 17.03.02 e me li trasportano dei terzisti ma li produco io?
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