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Movimentazione farmaci

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 24, 2010 11:42 am

NICOLA ha scritto:... per quanto riguarda il SISTRI ti confesso che ho letto tante volte l’art. 8 comma 2 in riferimento all'art. 6 comma 7 e 8, e non sono per nulla convinto che “significa che NON devi iscrivere le tue cd U.O come prod iniz di rif peric e quindi NON le iscrivi al SISTRI !!!!”Io devo iscrivere la mia azienda sanitaria col suo bel codice fiscale con a capo un Direttore Generale e con un bel corredo di U.L. La centralizzazione dei dati sarebbe possibile, questo si, ma i rifiuti prodotti non possono “viaggiare” come i dati.!!! [omissis] La mia idea era anche e soprattutto di centralizzare per quanto possibile i rifiuti e di conseguenza anche la gestione dei dati. Mi spiego megilo, far convergere i rifiuti prodotti presso un centro e da li attivare tutte le procedure tecnico-amministrative. Comunque non demordo da questa idea. Ma per ora, in questo momento di tzunamico SISTRI meglio assecodare il vissuto.”
Carissimo! per la legge del contrappasso devo interessarmi della materia tua! Mi aiuti?

Un Comune ha molte farmacie (comunali) sul suo territorio ... mi piacerebbe applicare il mitico art. 8 comma 2 del DM 15.02.10 Exclamation
E provo a convincerti! Secondo te posso dire (come recita -lo cito in corsivo- il mitico art. 8 c.2) che i CER 180103 (aghi, garze ...) sono prodotti da personale sanitario (ci provo? farmacisti!) che erogano prestazioni di cui al DLgs. 502/92 (ci provo? la c.d. "assistenza farmaceutica" di cui all'art. 8 comma 2/a del DLgs. 502) al di fuori delle strutture medesime (ci provo? nelle loro farmacie, quindi fuori dall'ASL con cui hanno una convenzione di durata triennale dice il DLgs. 502 ... se ce l'hanno, però!) pirat
Che ne dici, regge? Purtroppo mi sa che non regge per i farmaci scaduti vero? affraid e ora sorprendimi!
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Messaggio  nicola Mer Mar 24, 2010 7:22 pm

Inquadriamo il problema. La farmacia produce in genere “i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento” ai sensi della lettera e di cui all’art. 1 del DPR 254/03, e che vengono definiti espressamente nell’art. 2 dello stesso decreto alla lettera h come:
" 1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
omissis"
L’ Art. 14 inoltre sancisce che:”Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento:
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
C'è da dire che spesso possono produrre anche rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.
Primo punto: le farmacie hanno un rapporto di convenzione con il comune. OK. Il Comune deve iscriversi al SISTRI in quanto rappresenta la sede Aziendale.
Secondo: Ciascuna farmacia rappresenta una unità locale/operativa che produce i rifiuti. E come tale deve gestire in atto i rifiuti prodotti secondo le ben note regole dei rifiuti. All’atto dell’iscrizione vanno nominati i delegati che SE sono gli stessi per tutte le U.L/U.O. possono richiedere un solo dispositivo mentre SE ogni farmacia ha il propri delegati ciascuna dovrà avere un proprio dispositivo USB e di conseguenza i flussi dei dati sui rifiuti prodotti dipende da questo tipo di organizzazione e di scelta.
I rifiuti prodotti, gli scatoloni (per intenderci) a mio avviso devono essere gestiti presso ogni farmacia e possono essere movimentati e concentrati presso una unica sede mediante le regole previste per il trasporto dei rifiuti pericolosi. In mancanza di queste” regole” vano gestiti presso ogni sede produttiva.
Ciao. Nicola
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 24, 2010 8:16 pm

Nicola, ma sei candidato assessore della tua città ?? Laughing Laughing Laughing (skerzo ovvio!) ... mi fai impazzire perchè eludi abilmente la mia domanda che cerca di convincerti che per le farmacie comunali io possa invocare l'art. 8 c. 2 che TU cerchi invece di evitare come la peste !!!

NICOLA ha scritto:Inquadriamo il problema. [...] Primo punto: le farmacie hanno un rapporto di convenzione con il comune. OK. Il Comune deve iscriversi al SISTRI in quanto rappresenta la sede Aziendale. ...
Se mi stai dicendo che ai fini SISTRI (quando parli di Sede Aziendale) metti nella Sez. 2.1 via e nr. civico del Comune già non sono d'accordo in quanto violi la definiz di UL data dal SISTRI
NICOLA ha scritto:Secondo: Ciascuna farmacia rappresenta una unità locale/operativa che produce i rifiuti. ....
U.L di sicuro; U.O. ai sensi SISTRI (2° flag nella sez. 2.4) no di certo visto che è delocalizzata sul territorio e nella visura ordinaria camerale appare come U. Locale.
NICOLA ha scritto:I rifiuti prodotti, gli scatoloni (per intenderci) a mio avviso devono essere gestiti presso ogni farmacia e possono essere movimentati e concentrati presso una unica sede mediante le regole previste per il trasporto dei rifiuti pericolosi.
Quindi secondo te ogni farmacia è "produttore iniziale" ed il Comune per movimentare mediante le regole previste i farmaci (rifiuti peric) da ogni farmacia alla Sede di raccolta dovrà essere iscritto ex art. 212 comma 8 (procedura light) .... ma questo, se è permesso alle imprese, è invece precluso agli Enti (tipo Comuni ecc)
QUINDI siam fermi e non possiamo "concentrare" nulla in nessuna Sede aziendale.
affraid
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Messaggio  Admin Mer Mar 24, 2010 8:47 pm

Discussione separata e spostata.
Potete continuare. Wink
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Messaggio  nicola Mer Mar 24, 2010 9:56 pm

Per mia fortuna non sono politico!!!
1) Per sede aziendale intendo Sezione 1 . Dati aziendali ed espressamente il punto 1.1; 1.2; 1.3
2) Ogni farmacia è produttore iniziale di rifiuti.
3) Per unità locale intendo ciascuna farmacia che produce rifiuti pericolosi (Punto 2.1); in ogni caso non accetto il concetto di U.O. non concepita come una delocalizzazione nel territorio!!!!!
4) Io non applico il tuo affezionato art. 8 comma 2! se non con le procedure di cui all’art. 212 comma 8.(chi ha detto che è precluso agli Enti?)
In definitiva la movimentazione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo o meno non la attuo se non con mezzi autorizzati.
Ciao. Nicola
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Mar 25, 2010 8:39 am

NICOLA ha scritto:... 3) Per unità locale intendo ciascuna farmacia che produce rifiuti pericolosi (Punto 2.1); in ogni caso non accetto il concetto di U.O. non concepita come una delocalizzazione nel territorio!!!!!
Sai quale problema vedo? P.es. hai dichiarato l'ASL di via della Salmonella, 1 come U.L. ed il Laboratorio d'analisi di via dell'Agoafarfallina, 5 come U.O. . Orbene quando la chiavetta USB del Laboratorio (produttore iniziale) compilerà la Scheda di Movimentazione rifiuto (ex formulario) di cui alla "Scheda Produtt/Detent di rif. speciali" riportata nell'All. III del SISTRI automaticamente (come ci spiega un asterisco nelle note alla suddetta Scheda!) metterà nella Sez. 2 l'indirizzo di via della Salmonella mentre il rif. "fisicamente" si trova, è stato prodotto ed inizierà il suo trasporto da via dell'Agoafarfallina. Ed indicare un luogo di partenza diversa dal reale è FUORI LEGGE.
Il problema evidentemente nasce dal fatto che dell'U.O. (in quanto come da tua interpretazione delocalizzata sul territorio) non hai dato -in sede di iscrizione telematica- un indirizzo specifico ma un banale nome identificativo (vedi sez. 2A.2).
Va da sè che invece la compilazione automatica dell'ex formulario è corretta se l'U.O. è interna all'U.L (cioè ha stesso nr. civico). ti pare, Nicola?
NICOLA ha scritto: 4) Io non applico il tuo affezionato art. 8 comma 2! se non con le procedure di cui all’art. 212 comma 8.(chi ha detto che è precluso agli Enti?)
No sorry, ma guarda che proprio l'art. 212 comma 8 recita ... " Dette imprese ... sono iscritte in apposita sezione dell'Albo ! ... "
Quando il Legislatore dell'ambiente vuole inserire tra i destinatari delle sue leggi anche gli Enti li cita esplicitamente (v. art. 189 c. 3; art. 193 c. 1 del DLgs. 152/06 .... Oh Grande Moderatore, tu che sai tutto, dammi conforto in questa affermazione: agli Enti è preclusa l'iscrizione light ex art. 212 comma 8 ?!
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Messaggio  nicola Gio Mar 25, 2010 9:37 am

Rifletto! Il conforto su qualla mia posizione (IN MERITO ALLE u.o. DELOCALIZZATE) mi è stato dettato da un funzionario ministeriale nel corso di uno dei tanti convegni nel merito dopo una mia ben precisa domanda.Quindi rifletto . In ogni caso ti ringrazio per lo stimolo e grazie al forum che ci permette di approfondire.Ciao Nicola
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Messaggio  nicola Sab Mar 27, 2010 6:04 pm

Ho posto il quesito della unità operativa produttrice di rifiuti non presente nella scheda di movimentazione in un convegno alla cam. di comm. di Catania. In altre parole ho riportato il problema sollevato giustamente da “vaghestelledellorsa”. Il funzionario relatore mi ha risposto che la questione, già nota, era in discussione al Ministero e con molte probabilità sarà modificata la scheda di movimentazione per inserire anche l’U.O. produttrice.
Quindi rifletto ancora…. Ciao. nicola
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Messaggio  nicola Lun Ago 02, 2010 11:58 am

. . . La lingua batte dove il dente duole. In tal senso, alla luce del Manuale Operativo cerco di fare il punto sulla movimentazione dei rifiuti pericolosi sanitari. Ai sensi del Decreto 15 febbraio 2010, Articolo 8 - Ulteriori tipologie particolari – ai rifiuti sanitari vanno applicate le disposizioni dei commi 7 e 8 dell’art. 6 del D.M. 17 dicembre 2009.
“2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 del Dm 17 dicembre 2009.”

QUESTI DUE COMMI DI FATTO ASSIMILANO I RIFIUTI SANITARI ALLA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
Infatti così recitano:

7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dilla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.

8. . . . , la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
Il Manuale dell’Utente Versione test 1.0 del 29/07/2010 al punto 5.2.2

5.2.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione (quindi anche sanitari)
Qualora dall'attività' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
Dal punto di vista della procedura prevista dal Sistri per questo caso, va inoltre tenuto presente quanto che gli operatori che trasportano i rifiuti pericolosi dai siti di manutenzione verso le Unità Locali non hanno l’obbligo di installare le black box sui mezzi adibiti unicamente a questo trasporto.
Come previsto dal decreto Sistri, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o all'unita' locale del produttore effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia della scheda Sistri-Area Movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

In altro punto dello stesso paragrafo aggiunge:
Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti prodotti presso le sedi di manutenzione (quindi anche laboratori o ambulatori decentrati) ed il trasporto presso il sito di recupero / smaltimento, la procedura da adottare è la stessa illustrata sopra, con la differenza che il rifiuto viene trasportato direttamente all’impianto di gestione. Il trasporto fra il sito di manutenzione e l’impianto avviene quindi secondo le normali procedure di movimentazione, CON LA DIFFERENZA CHE NEL CAMPO ANNOTAZIONI DELLA SCHEDA SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE SPECIFICATO COME PUNTO DI INIZIO DEL TRASPORTO IL SITO DI MANUTENZIONE. ….
Quindi , di fatto le unità operative (sanitarie) corrispondono ai siti di manutenzione e come tali specificati al momento della movimentazione dei rifiuti
Ciao Nicola
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Messaggio  Admin Lun Ago 02, 2010 12:48 pm

Quoto la ricostruzione di Nicola, ma mi permetto di segnalare agli estensori del manuiale che esso non puo' contrastare con l'art. 266 del TUA, norma di rango primario, secondo il quale detti rifiuti "si considerano prodotti" presso la sede.
Per cui fino a quel momento non esistono come tali.
Secondo questa nuova lettura, gli estetisti a domicilio dovranno compilare una scheda sistri per gli aghi/lamette utilizzati presso ciascun cliente.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Set 22, 2010 7:38 pm

Admin ha scritto:Quoto la ricostruzione di Nicola, ma mi permetto di segnalare agli estensori del manuiale che esso non puo' contrastare con l'art. 266 del TUA, norma di rango primario, secondo il quale detti rifiuti "si considerano prodotti" presso la sede.
Per cui fino a quel momento non esistono come tali.
Secondo questa nuova lettura, gli estetisti a domicilio dovranno compilare una scheda sistri per gli aghi/lamette utilizzati presso ciascun cliente.
non so perchè il sistema non mi ha avvistao che la discuss continuava ... leggo e ri-partecipo Embarassed Embarassed
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