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Imballaggi terziari trasporto Farmaci
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Imballaggi
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Imballaggi terziari trasporto Farmaci
Buongiorno,
un saluto a tutti gli iscirtti.
Sono a chiederVi di indicarmi, se esiste, la normativa per lo smaltimento/recupero degli imballaggi terziari (polistirolo per lo più) per il trasporto dei Farmaci.
In particolare, sono a chiedere se esiste un obbligo del trasportatore (quindi normativa) per il recupero degli involucri dei farmaci trasportati alle ASl, Famacie (ospedaliere e non), etc.
Grazie.
un saluto a tutti gli iscirtti.
Sono a chiederVi di indicarmi, se esiste, la normativa per lo smaltimento/recupero degli imballaggi terziari (polistirolo per lo più) per il trasporto dei Farmaci.
In particolare, sono a chiedere se esiste un obbligo del trasportatore (quindi normativa) per il recupero degli involucri dei farmaci trasportati alle ASl, Famacie (ospedaliere e non), etc.
Grazie.
MaiSa- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 22.01.13
Re: Imballaggi terziari trasporto Farmaci
Ciao, spero di aver capito il tuo quesito...
a mio avviso il trasportatore non ha alcun obbligo di recupero degli imballaggi terziari. ti riporto un paio di definizioni (art. 218 Dlgs 152/06):
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
e gli obblighi relativi (art. 221 DLgs 152/06):
.....
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).
A mio avviso quindi se il trasportatore consegna un imballaggio chiuso sarà il destinatario della spedizione a doversi occupare della corretta gestione del rifiuto da imballaggio e lo potrà fare conferendolo alla raccolta differenziata comunale (sempre che il regolamento comunale preveda l'assimilazione di tali imballaggi) o a fornitore autorizzato per gli opportuni codici CER.
Essendo quello degli imballaggi un mondo un po' particolare e secondo a me a forte rischio.... a causa dell'incertezza normativa causata dalla mancata emanazione del decreto previsto dall' art. 195 comma 2 lettera e) del TUA... ti consiglio di attendere altri pareri più esperti del mio.
Ciao
a mio avviso il trasportatore non ha alcun obbligo di recupero degli imballaggi terziari. ti riporto un paio di definizioni (art. 218 Dlgs 152/06):
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
e gli obblighi relativi (art. 221 DLgs 152/06):
.....
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).
A mio avviso quindi se il trasportatore consegna un imballaggio chiuso sarà il destinatario della spedizione a doversi occupare della corretta gestione del rifiuto da imballaggio e lo potrà fare conferendolo alla raccolta differenziata comunale (sempre che il regolamento comunale preveda l'assimilazione di tali imballaggi) o a fornitore autorizzato per gli opportuni codici CER.
Essendo quello degli imballaggi un mondo un po' particolare e secondo a me a forte rischio.... a causa dell'incertezza normativa causata dalla mancata emanazione del decreto previsto dall' art. 195 comma 2 lettera e) del TUA... ti consiglio di attendere altri pareri più esperti del mio.
Ciao
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: Imballaggi terziari trasporto Farmaci
gli obblighi di gestione degli imballaggi sono in capo a:
- produttori di imballaggi;
- importatori di imballaggi vuoti o merci imballate;
- utilizzatori di imballaggi.
Tutti questi soggetti hanno compiti riconducibli nella stragrande maggioranza al CONAI (a meno che non abbiano organizzato un sistema autonomo).
Un trasportatore di beni imballati non ha alcun dovere di legge in questo senso (che siano farmaci o televisori).
Il destinatario finale dei farmaci imballati potrà essere a sua volta:
a) un utilizzatore:
- nel caso dei farmaci venduti dalla farmacia con il loro imballaggio primario (la scatoletta di medicinali);
b) un consumatore finale:
- nel caso della farmacia ospedaliera che utilizza i farmaci;
- nel caso della farmacia pubblica o parafarmacia per gli imballaggi terziari (i colli che contengono le varie confezioni da vendersi singolarmente);
- il cittadino che ha acquistato i farmaci in farmacia o parafarmacia
Tutti i soggetti b) devono rapportarsi con il servizio pubblico per il corretto conferimento e il recupero degli imballaggi nel circuito Conai.
In tutto ciò, ribadisco, il trasportatore non ha alcun obbligo (e non se ne deve nemmeno creare, se non vuole entrare in un bel mondo...)
- produttori di imballaggi;
- importatori di imballaggi vuoti o merci imballate;
- utilizzatori di imballaggi.
Tutti questi soggetti hanno compiti riconducibli nella stragrande maggioranza al CONAI (a meno che non abbiano organizzato un sistema autonomo).
Un trasportatore di beni imballati non ha alcun dovere di legge in questo senso (che siano farmaci o televisori).
Il destinatario finale dei farmaci imballati potrà essere a sua volta:
a) un utilizzatore:
- nel caso dei farmaci venduti dalla farmacia con il loro imballaggio primario (la scatoletta di medicinali);
b) un consumatore finale:
- nel caso della farmacia ospedaliera che utilizza i farmaci;
- nel caso della farmacia pubblica o parafarmacia per gli imballaggi terziari (i colli che contengono le varie confezioni da vendersi singolarmente);
- il cittadino che ha acquistato i farmaci in farmacia o parafarmacia
Tutti i soggetti b) devono rapportarsi con il servizio pubblico per il corretto conferimento e il recupero degli imballaggi nel circuito Conai.
In tutto ciò, ribadisco, il trasportatore non ha alcun obbligo (e non se ne deve nemmeno creare, se non vuole entrare in un bel mondo...)
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cirillo- Moderatore
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