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Messaggio  LUIGI NAPODANO Mer Mar 24, 2010 7:04 pm

Art. 6 comma 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Domanda: una ditta che esegue con iscrizione Cat. 10 bonifiche di amianto in cantieri che durano al massimo 1 mese rientra nella fattispecie dell'art. 6 comma 6 ???
Se sì io capisco che la Ditta deve comunque iscrivere la nuova unità locale ogni qual volta apre un nuovo cantiere con durata inferiore a sei mesi. Quando però presso questi cantieri non ha la possibilità di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema sistri allora segue la procedura dell'art. 6 comma 6.

E' esatta questa mia interpretazione, anche in considerazione del fatto che oggi il bonificato di amianto deve tenere un registro per ogni cantiere e deve fare un MUD per ogni cantiere?
La mia titubanza è nel fatto che molte volte i cantieri durano solo 3-4 giorni, e mi pare assurdo il fatto che la ditta debba utiizzare un dipositivo solo per pochi giorni per poi riconsegnarlo alla camera di commercio a cantiere ultimato. Ciò comporterebbe anche un notevole aumento di costi e di tempo per la ditta e ovviamente per i committenti che per togliere ad esempio un tubo di pochi metri oltra al tempo leagato al piano di lavoro, nulla osta ASL sarebbero costretti ad aspettare l'iscrzione e la consegna della USB per quella nuova unità locale.

Vi ringrazio anticipatamente.
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Messaggio  Admin Mer Mar 24, 2010 7:14 pm

la Ditta deve comunque iscrivere la nuova unità locale ogni qual volta apre un nuovo cantiere con durata inferiore a sei mesi
Non è obbligatorio:

http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=3%3AIscrizione+e+Operativit%C3%A0&id=71%3A114-cantieri-mobili&option=com_quickfaq&Itemid=86
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Mer Mar 24, 2010 7:31 pm

Admin ha scritto:
la Ditta deve comunque iscrivere la nuova unità locale ogni qual volta apre un nuovo cantiere con durata inferiore a sei mesi
Non è obbligatorio:

http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=3%3AIscrizione+e+Operativit%C3%A0&id=71%3A114-cantieri-mobili&option=com_quickfaq&Itemid=86

La cosa non è chiara anche dopo l'interpretazione data dal SISTRI.
Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa.
Se l'art. 6 comma 6 prevede che il delegato della sede ledale o dell'unità locale dell'impresa compila il registro cronologico e la scheda SISTRI, allora vuol dire che l'impresa ha effettuato l'iscrizione per quella unità locale. Quindi vuol dire che l'agevolazione di legge sta solo nel fatto che non avendo a disposizione sul cantiere la tecnologia allora si consente che sia il trasportatore a stampare la scheda Sistri.
Quindi ribadisco che la mia interpretazione mi porta a pensare che sia obbligatorio iscrivere tutti i cantieri.
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Messaggio  toscano Mer Mar 24, 2010 7:36 pm

Scusa Luigi, mi sembra chiara:

"i cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI"

La registrazione la fai in carico alla sede legale.
Forse, e mi sbilancio, quando e se sarà pronto il manuale operativo daranno qualche ulteriore disposizione. Tipo indicare nelle annotazioni il cantiere di provenienza del rifiuto.
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Messaggio  Admin Mer Mar 24, 2010 7:37 pm

Quoto il toscano. Wink
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Messaggio  alberto tilli Mer Mar 24, 2010 7:44 pm

Oggi, nel caso di cantieri temporanei per la messa in sicurezza dell'amianto, viene compilato un formulario con produttore la ditta che effettua il lavoro e l'indicazione del luogo dove è situato il cantiere. ( a volte anche tre o quattro cantieri al giorno per ritiri di piccole quantità). Mi sembra evidente, ed abbastanza chiaro dalla risposta al quesito, che, con l'avvento del Sistri, non si debba aprire una unità locale per ogni intervento (sarebbe ridicolo, ed i costi ??), ma che venga aperta una scheda movimentazione per ogni lavoro.
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Mer Mar 24, 2010 8:13 pm

alberto tilli ha scritto:Oggi, nel caso di cantieri temporanei per la messa in sicurezza dell'amianto, viene compilato un formulario con produttore la ditta che effettua il lavoro e l'indicazione del luogo dove è situato il cantiere. ( a volte anche tre o quattro cantieri al giorno per ritiri di piccole quantità). Mi sembra evidente, ed abbastanza chiaro dalla risposta al quesito, che, con l'avvento del Sistri, non si debba aprire una unità locale per ogni intervento (sarebbe ridicolo, ed i costi ??), ma che venga aperta una scheda movimentazione per ogni lavoro.

Non ritengo la risposta data dal SISTRI come ovvia. Anzi la ritengo sbagliata e contraddittoria. Ti ricordo che il sistri non introduce nuova normativa ma attua la normativa precedente. Ebbene oggi per ogni cantiere di amianto il bonificatore che è anche il produttore del rifiuto compila un registro di carico e scarico per ogni cantiere e a fine anno fa un MUD per ogni cantiere (vedi istruzioni mud 2010), se la legge in materia non è cambiata allora l'interpretazione all'art. 6 comma 6 non può essere che quella per cui l'agevolazione sia solo per quanto riguarda l'emissione della scheda sistri al momento del carico del rifiuto che deve essere fatta dal trasportatore.

Ovviamente anche io spero che vi sia una diversa interpretazione come ad esempio:
per i bonificatori di amianto potrebbe essere che la Ditta si iscrive con la sede legale e unità locale coincidente con la sede legale. Per tutti i lavori con durata inferiore a sei mesi utilizza il registro cronologico della unità locale coincidente con la sede legale. Ma questa interpretazione mi pare in contraddizione con quanto l’attuale disciplina prevede (si vedano le istruzioni al mud 2010 dove per ogni cantiere va fatto un MUD).


Un altro dubbio che ho è che oggi con un pc portatile e con una internet KEY ed una stampante potenzialmente ogni cantiere si può dotare di tecnologia adeguata e quindi che in pratica le ipotesi di cui all’art. 6 comma 6 sono raramente verificate (ad esempio solo quando alcun gestore di telefonia raggiunga la zona del cantiere con la copertura ADSL).
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Mer Mar 24, 2010 8:16 pm

toscano ha scritto:Scusa Luigi, mi sembra chiara:

"i cantieri mobili di durata inferiore a sei mesi non sono obbligati ad aderire al SISTRI"

La registrazione la fai in carico alla sede legale.
Forse, e mi sbilancio, quando e se sarà pronto il manuale operativo daranno qualche ulteriore disposizione. Tipo indicare nelle annotazioni il cantiere di provenienza del rifiuto.

Spero anche io che questa sia l'interpretazione. Ho inviato il seguente quesito al Sistri nella speranza di avere una risposta più esaustiva:
SEZIONE CASI PARTICOLARI

Art. 6 comma 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Domanda: una ditta che esegue con iscrizione Cat. 10 bonifiche di amianto in cantieri che durano al massimo 1 mese rientra nella fattispecie dell'art. 6 comma 6 ???
Se sì io capisco che la Ditta deve comunque iscrivere la nuova unità locale ogni qual volta apre un nuovo cantiere con durata inferiore a sei mesi. Quando però presso questi cantieri non ha la possibilità di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema sistri allora segue la procedura dell'art. 6 comma 6.

E' esatta questa mia interpretazione, anche in considerazione del fatto che oggi il bonificato di amianto deve tenere un registro per ogni cantiere e deve fare un MUD per ogni cantiere?
La mia titubanza è nel fatto che molte volte i cantieri durano solo 3-4 giorni, e mi pare assurdo il fatto che la ditta debba utilizzare un dispositivo solo per pochi giorni per poi riconsegnarlo alla camera di commercio a cantiere ultimato. Ciò comporterebbe anche un notevole aumento di costi e di tempo per la ditta e ovviamente per i committenti che per togliere ad esempio un tubo di pochi metri oltre al tempo legato al piano di lavoro, nulla osta ASL sarebbero costretti ad aspettare l'iscrizione e la consegna della USB per quella nuova unità locale.
Una interpretazione più favorevole per i bonificatori di amianto potrebbe essere che la Ditta si iscrive con la sede legale e unità locale coincidente con la sede legale. Per tutti i lavori con durata inferiore a sei mesi utilizza il registro cronologico della unità locale coincidente con la sede legale. Ma questa interpretazione mi pare in contraddizione con quanto l’attuale disciplina prevede (si vedano le istruzioni al mud 2010 dove per ogni cantiere va fatto un MUD).

Un altro dubbio che ho è che oggi con un pc portatile e con una internet KEY ed una stampante potenzialmente ogni cantiere si può dotare di tecnologia adeguata e quindi che in pratica le ipotesi di cui all’art. 6 comma 6 sono raramente verificate (ad esempio solo quando alcun gestore di telefonia raggiunga la zona del cantiere con la copertura ADSL).

Molti dubbi, vi prego di rispondere prima del 31 marzo ai fini dell’iscrizione.

Vi ringrazio anticipatamente.
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Messaggio  mauroscuba Gio Mar 25, 2010 7:17 pm

Dakke domande frequenti:
Domanda:
ART. 6, comma 8 del Decreto. Come deve essere indicato il luogo di produzione per i rifiuti prodotti da bonifiche?
Risposta:
L’articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica dei siti.
Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati.

Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale.


Come la mettiamo con questa risposta?
Sto pensando bonifica eternit, bonifica cisterne ecc.
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Gio Mar 25, 2010 7:40 pm

mauroscuba ha scritto:Dakke domande frequenti:
Domanda:
ART. 6, comma 8 del Decreto. Come deve essere indicato il luogo di produzione per i rifiuti prodotti da bonifiche?
Risposta:
L’articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica dei siti.
Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati.

Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale.


Come la mettiamo con questa risposta?
Sto pensando bonifica eternit, bonifica cisterne ecc.

Quindi se il sito di bonifica di amianto va considerato come unità locale e comunque trova applicazione l'art. 6 comma 6 allora è giusta la mia interpretazione dell'art. 6 comma 6 e cioè ogni sito va iscritto come unità locale e l'impresa bonificatrice trova agevolazione solo dal fatto che la Scheda sistri la emette il trasportatore ????

Cosa ne pensi?
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Messaggio  giovannacibelli Gio Mar 25, 2010 7:56 pm

Quindi secondo voi ad ogni apertura di cantiere si dovrà integrare l'iscrizione al SISTRI con un nuova U.L., chiedere ogni volta una USB anche se poi gestirò il tutto dall'ufficio? E quando avrò finito con quel cantiere (che magari sarà durato un giorno) riconsegnare il dispositivo? E i costi? Ogni volta pagherò come se fosse un'iscrizione? Più passa il tempo e più dubbi ho.... L'anno scorso ho operato in più di 80 cantieri se dovessi pagare ogni volta..... (80x180,00=14.400,00)!!!!!!!!! Ma poi è sicuro che la rimozione di una copertura in eternit sia bonifica e non demolizione?
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Gio Mar 25, 2010 8:15 pm

giovannacibelli ha scritto:Quindi secondo voi ad ogni apertura di cantiere si dovrà integrare l'iscrizione al SISTRI con un nuova U.L., chiedere ogni volta una USB anche se poi gestirò il tutto dall'ufficio? E quando avrò finito con quel cantiere (che magari sarà durato un giorno) riconsegnare il dispositivo? E i costi? Ogni volta pagherò come se fosse un'iscrizione? Più passa il tempo e più dubbi ho.... L'anno scorso ho operato in più di 80 cantieri se dovessi pagare ogni volta..... (80x180,00=14.400,00)!!!!!!!!! Ma poi è sicuro che la rimozione di una copertura in eternit sia bonifica e non demolizione?
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Che l'attività di rimozione amianto sia attività di bonifica non ci sono dubbi. Per rimuovere l'amianto bisogna essere iscritti alla cat. 10 "Bonifiche" presso l'Albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti. Senza tale iscrizione è attività illecita.
Per l'altra problermatica sono alla ricerca di una risposta, vedi quanto ho scritto precedentemente.
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 8:22 pm

Restiamo con i piedi per terra.

"L’articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica dei siti".
E su questo, credo, siamo tutti d'accordo.

Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati.

Per le bonifiche che comportino lavori sotto i sei mesi, la norma si applica come per gli altri cantieri.

"Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale".
Alle condizioni di cui all'art. 6, c.6 perchè la norma non lo dice in nessun altro punto e le FAQ devono limitarsi ad interpretare il decreto, non ad introdurre obblighi non previsti da una fonte di diritto secondario.
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Gio Mar 25, 2010 8:39 pm

Admin ha scritto:Restiamo con i piedi per terra.

"L’articolo 6 comma 8 del Decreto non si riferisce ai rifiuti prodotti nell’ambito di attività di bonifica dei siti".
E su questo, credo, siamo tutti d'accordo.

Nel caso di specie trova applicazione il comma 6 dello stesso articolo laddove vengano soddisfatti i requisiti indicati.

Per le bonifiche che comportino lavori sotto i sei mesi, la norma si applica come per gli altri cantieri.

"Il sito di bonifica va in ogni caso considerato come unità locale".
Alle condizioni di cui all'art. 6, c.6 perchè la norma non lo dice in nessun altro punto e le FAQ devono limitarsi ad interpretare il decreto, non ad introdurre obblighi non previsti da una fonte di diritto secondario.

Non capisco il senso della tua risposta.
Domanda:
Nel caso di bonidiche di amianto che rientrano nell'art. 6 comma 6 (< 6 mesi e impossibilità di avere sul cantiere adeguata tecnologia) il bonificatore deve aprire una nuova unità locale nel Sistri oppure usa quella che già ha aperto come sede legale considerato che l'area regestro cronologico e la scheda Sistri va compilata dal delegato della sede legale dell'impresa?
E' possibile avere una risposta chiara.
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 8:46 pm

Non deve aprire una nuova UL.
Registra dalla sede legale come per qualsiasi altro cantiere.

L'attività di bonifica, ai fini Sistri, va gestita come attività di produzione di rifiuto.
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Gio Mar 25, 2010 8:57 pm

Admin ha scritto:Non deve aprire una nuova UL.
Registra dalla sede legale come per qualsiasi altro cantiere.

L'attività di bonifica, ai fini Sistri, va gestita come attività di produzione di rifiuto.

Quindi registra dalla sede legale indicando come unità locale la sede legale e non il luogo del cantiere dove ha effettuato la bonifica?
La prego di dare conferma.
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Messaggio  Admin Gio Mar 25, 2010 9:02 pm

Più precisamente registra il movimento utilizzando il dispositivo USB della sede legale.
Le modalità di dettaglio saranno poi descritte nel manuale operativo.
Potrebbe essere richiesto, per es., di indicare nelle annotazioni l'indirizzo del cantiere. Ma è tutto da vedere.
Ai fini dell'iscrizione, però, il cantiere inferiore ai sei mesi non va iscritto perchè si gestisce dalla sede legale, ai sensi dell'art. 6, c.6.
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Messaggio  mauroscuba Ven Mar 26, 2010 1:24 pm

Admin ha scritto:Non deve aprire una nuova UL.
Registra dalla sede legale come per qualsiasi altro cantiere.

L'attività di bonifica, ai fini Sistri, va gestita come attività di produzione di rifiuto.

Ai primi di Marzo ho fatto una domanda ad una delle Ing. del Sistri riportando quanto scritto nelle faq. Lei ha confermato che ogni bonifica è una unità locale e quindi una sua chiavetta. Ha inoltre confermato che il tavolo tecnico stava trovando una soluzione a questo problema. All'art 6 comma 6 parla solo di dove deve essere gestita la chiavetta e non che la chiavetta è dell'unità locale di competenza.
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Ven Mar 26, 2010 2:07 pm

mauroscuba ha scritto:
Admin ha scritto:Non deve aprire una nuova UL.
Registra dalla sede legale come per qualsiasi altro cantiere.

L'attività di bonifica, ai fini Sistri, va gestita come attività di produzione di rifiuto.

Ai primi di Marzo ho fatto una domanda ad una delle Ing. del Sistri riportando quanto scritto nelle faq. Lei ha confermato che ogni bonifica è una unità locale e quindi una sua chiavetta. Ha inoltre confermato che il tavolo tecnico stava trovando una soluzione a questo problema. All'art 6 comma 6 parla solo di dove deve essere gestita la chiavetta e non che la chiavetta è dell'unità locale di competenza.

Finalmente qualcuno che interpreta l'art. 6 comma 6 come me. Anche se questa interpretazione è sfavorevole per i bonificatori.
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Messaggio  Admin Ven Mar 26, 2010 4:03 pm

Ok Mauro. Ok Luigi.
Se l’interpretazione del Ministero sarà questa, quando chiederanno alle imprese di ottemperare in tal senso, allora il problema è nel decreto, che è andato ad introdurre obblighi non previsti. Dal momento che la procedura attuale, con il cartaceo, è quella descritta da Alberto Tilli.
Attendiamo con fiducia il manuale operativo. Mi aspetto una lettura più aderente alla situazione di fatto.
Wink
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Ven Mar 26, 2010 7:30 pm

Admin ha scritto:Ok Mauro. Ok Luigi.
Se l’interpretazione del Ministero sarà questa, quando chiederanno alle imprese di ottemperare in tal senso, allora il problema è nel decreto, che è andato ad introdurre obblighi non previsti. Dal momento che la procedura attuale, con il cartaceo, è quella descritta da Alberto Tilli.
Attendiamo con fiducia il manuale operativo. Mi aspetto una lettura più aderente alla situazione di fatto.
Wink

Il problema è proprio questo non è vero che la procedura attuale con il cartaceo prevede un unico registro per tutti i cantieri di bonifica, ma tanti registri per quanti cantieri si fanno. A conferma si leggano le istruzione al MUD 2010 allegato 1 del decreto di dicembre 2008, a un cero punto si parla di attività manutentive e di bonifiche nella parte posta in un riquadro rettangolare con capoverso importante:

Per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1 lettere m) o) e p) del D.Lgs. 152/2006 (attività di bonifica di
siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.
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Messaggio  giovannacibelli Ven Mar 26, 2010 8:10 pm

Sinceramente io ho un unico registro di carico e scarico per tutti i cantieri di bonifica. Fai riferimento al MUD 2010 ma scusa il MUD 2009 come l'hai fatto? una dichiarazione per ogni cantiere? (Io ho compilato il modulo RE - rifiuto prodotto fuori dall'unità locale)Ti dirò che sono stata controllata dalla polizia provinciale, carabinieri, ASL e guardia di finanza e nessuno ha mai obbiettato che dovessi avere un registro per ogni cantiere....
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Sab Mar 27, 2010 3:43 am

giovannacibelli ha scritto:Sinceramente io ho un unico registro di carico e scarico per tutti i cantieri di bonifica. Fai riferimento al MUD 2010 ma scusa il MUD 2009 come l'hai fatto? una dichiarazione per ogni cantiere? (Io ho compilato il modulo RE - rifiuto prodotto fuori dall'unità locale)Ti dirò che sono stata controllata dalla polizia provinciale, carabinieri, ASL e guardia di finanza e nessuno ha mai obbiettato che dovessi avere un registro per ogni cantiere....

Il tuo operato a mio avviso è sbagliato. Spiegami come farai il MUD 2010 dove con il nuovo decreto di dicembre 2008 è scomparso il mosulo RE, "Rifiuti prodotti fuori dall'unità locale". Personalmente ho parlato con Paola Ficco e il comportamento corretto per i cantiere di amianto è ed era quello che ho spiegato io, qualsiasi cosa ti dica la Polizia Provinciale o Carabinieri o chi altro. Con la Polizia Provinciale di Salerno ho avuto personalmente un diverbio finito poi con la convinzione che è giusto quello che ho precisato precedentemente.

Ti invio le principali modifice al MUD che dovevano essere appilcate già dal MUD dell'anno scorso ma che poi con decreto sono state rimandate a quest'anno:

Principali novità del mud 2010, dati 2009

Le modifiche ed integrazioni più rilevanti sono:

* l’obbligatorietà della compilazione su supporto informatico da trasmettersi per via telematica di tutte le dichiarazioni, eccettuati i seguenti casi:

• MUD rifiuti speciali semplificato;
• MUD rifiuti urbani per comuni con non più di 5.000 abitanti;

* introduzione della comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE e RAEE).

Per quanto concerne i contenuti delle comunicazioni relative ai rifiuti speciali (MUD rifiuti speciali nelle tre articolazioni di cui sopra), le novità più significative sono:

* non è più prevista l’indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;
* per ciascun rifiuto dichiarato deve essere indicata anche la giacenza al 31 dicembre (tale indicazione non è prevista nel caso venga presentata la dichiarazione semplificata);
* per i rifiuti in uscita dall’unità locale deve essere indicata per ciascun trasportatore la quantità totale annua dallo stesso trasportata;
* nella dichiarazione ordinaria (quella informatizzata) i rifiuti prodotti dal dichiarante debbono essere distinti a seconda che si tratti di rifiuti “iniziali” o rifiuti da attività di recupero o smaltimento;
* è stato soppresso il modulo (RE) per indicare la provenienza di rifiuti prodotti in attività “esterne”, conseguentemente:

• i rifiuti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considerano prodotti nella sede di riferimento del soggetto che ha svolto tali attività e vanno dichiarati come prodotti in tale sede (unità locale);
• per i rifiuti da operazioni di bonifica (bonifiche di cui al titolo quinto della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006) deve invece essere presentata una dichiarazione per ogni sito di intervento;

* è stato definitivamente chiarito che il produttore che provvede al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi non deve, per tale attività, fornire alcuna informazione (il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi non viene in alcun modo evidenziato nel MUD), per contro
* il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, anche se in quantità inferiori ai 30 chili o litri/giorno, deve sempre essere dichiarato;
* per le attività di recupero e di smaltimento deve essere indicato il titolo abilitativo (autorizzazione o comunicazione in regime semplificato) con la relativa scadenza e la potenzialità autorizzata.

Scusami da di più preciso di così non posso essere.
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Messaggio  valterb Ven Apr 02, 2010 8:13 am

Luigi, secondo me la "bonifica" di un manufatto da materiali contenenti amianto NON è una bonifica nel senso previsto dal D.Lgs. 152/2006 che è invece una bonifica di una matrice ambientale.

Per fare la "bonifica" di un manufatto da materiali contenenti amianto devi essere iscritto nella categoria 10 dell'Albo Gestori Rifiuti.
Per fare la bonifica di un sito con inquinamento della matrice ambientale devi essere iscritto nella categoria 9 dell'Albo Gestori Rifiuti.

Per fare la "bonifica" di un manufatto da materiali contenenti amianto devi presentare un piano di lavoro alla AUSL (così si chiamano in Toscana).
Per fare la bonifica di un sito con inquinamento della matrice ambientale devi presentare un piano di caratterizzazione che viene valutato dall'ARPA...

Quindi il cantiere per la bonifica per l'amianto NON è una unità locale a meno che non duri più di sei mesi.

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Messaggio  Mattia8 Ven Apr 02, 2010 9:20 am

valterb ha scritto:Luigi, secondo me la "bonifica" di un manufatto da materiali contenenti amianto NON è una bonifica nel senso previsto dal D.Lgs. 152/2006 che è invece una bonifica di una matrice ambientale.
...
Quindi il cantiere per la bonifica per l'amianto NON è una unità locale a meno che non duri più di sei mesi.

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