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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
Pagina 1 di 1
010811
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
FRESCO FRESCO.... (si fà x dire)
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
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in vigore dal 16 agosto
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.»
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
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in vigore dal 16 agosto
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.»
PiazzaPulita- Utente Attivo
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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 :: Commenti
Re: DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121
Molto Molto interessante.........
Credo che il 01.09.2011 si avvicina ogni giorno di più e "diverra" il ns. incubo
Saluti
SDR
FRESCO FRESCO.... (si fà x dire)
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
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Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.»
Credo che il 01.09.2011 si avvicina ogni giorno di più e "diverra" il ns. incubo
Saluti
SDR
FRESCO FRESCO.... (si fà x dire)
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
in vigore dal 16 agosto
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per
la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il
divieto relativo agli idrocarburi liquidi e' stabilito entro le
cinque miglia dalla linea di costa.».
2. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni
di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della
stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al
presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
3. Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle
violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «7 e 8».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dall'articolo16, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo
188-ter» sono anteposte le seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi
dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di
cui all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che, ai
sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera b).».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive
modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto
sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei
termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere
all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo
contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei
primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di
operativita' per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese,
come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o
comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo
individuato alla lettera a) del presente comma.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i
soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativita' del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle
prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste
dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le
sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive
modificazioni, secondo i termini e le modalita' ivi indicati.
2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei
casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un
decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla
decorrenza degli obblighi di operativita' per ciascuna categoria di
operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 1 del
decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a
un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese
e per i successivi quattro mesi.»
Ragazzi nessuno ha la possibilità di postare il pdf del decreto?
VdT ha scritto:Ragazzi nessuno ha la possibilità di postare il pdf del decreto?
questo è l'atto completo di note dal sito della GU
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
stampalo in PDF con un programma free quale pdf creator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) e l'hai in PDF
dal D.Lgvo 121/2011 - art 2 comma 2 ecc.
qualcuno mi spiega cosa vuol dire:
se questo è il secondo periodo del sopra citato :
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto
qual'è l'importo della sanzione pecuniaria?
qualcuno mi spiega cosa vuol dire:
per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
se questo è il secondo periodo del sopra citato :
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto
qual'è l'importo della sanzione pecuniaria?
Le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono organizzate in quote.
L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Il numero di quote (entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma) è detrminato tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Quindi, in estrema sintesi, il minimo in questo caso è 38.734,50 euro (per una sciocchezza commessa da una società di scalzacani), mentre il massimo è 387.342,50 euro.
L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Il numero di quote (entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma) è detrminato tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Quindi, in estrema sintesi, il minimo in questo caso è 38.734,50 euro (per una sciocchezza commessa da una società di scalzacani), mentre il massimo è 387.342,50 euro.
Praticamente hanno deciso di mettere in ginocchio le società oneste che per una distrazione o per incompetenza del ministero possono sbagliare dando la possibilità alla vera ecomafia di organizzarsi per diventare più ricchi. Mi sembra che non faccia una piega
grazie del chiarimentozesec ha scritto:Le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono organizzate in quote.
L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.549,37, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Il numero di quote (entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla norma) è detrminato tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
Quindi, in estrema sintesi, il minimo in questo caso è 38.734,50 euro (per una sciocchezza commessa da una società di scalzacani), mentre il massimo è 387.342,50 euro.
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