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Multati Produttori per uso CER 20.01.02
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Multati Produttori per uso CER 20.01.02
L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
Mi immagino che altre ditte al di fuori della Toscana utilizzano da tempo lo stesso codice.
Qualcuno al di fuori della Toscana ha avuto simili problemi?
Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
Mi immagino che altre ditte al di fuori della Toscana utilizzano da tempo lo stesso codice.
Qualcuno al di fuori della Toscana ha avuto simili problemi?
Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
ottimo, ci sarà da fare un bel casinoluc1949 ha scritto:L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
...Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
riesci a procurarti un verbale ? quale articolo del TUA è stato contestato?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Ciao Luc1949, bisognerebbe capire che tipologia di vetro sarebbe, cioè cosa conteneva.....
Io comunque nella mia attività artigianale, i flaconi di vetro li smaltisco con quel codice (dopo previo risciaquo) e, forse, ripensandoci potrebbe dipendere dalla quantità ; poichè i rifiuti si possono assimilare agli urbani solo per tipologia e quantità simile.
Ma io non sono un'esperto in materia, quindi aspettiamo qualcuno più competente di me
Intanto prova a controllare questo "Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n.
152/2006:" spero sia giusto è un riferimento preso dal regolamento comunale.
Ciao
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
vaghestelledellorsa ha scritto:ottimo, ci sarà da fare un bel casinoluc1949 ha scritto:L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
...Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
riesci a procurarti un verbale ? quale articolo del TUA è stato contestato?
Purtroppo non ho un verbale, però posso provare a procurarmene uno la prossima settimana.
Qualcuno può suggerirmi qualche altro sito dove postare questa storia così da renderla più visibile al resto dei riciclatori/produttori italiani?
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
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fantalele 4.0- Moderatore
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PUZZLE D.LVO 152/2006
Art 184, comma 2, lettera a) del D.lvo 152/2006
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
Art 198, comma 2, lettera g) del D.lvo 152/2006
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
Art 195, comma 2, lettera e) del D.lvo 152/2006 (lettera così modificata dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'articolo 5, comma 2, legge n. 166 del 2009)
Art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009
2. Per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lvo 152/2006
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
Ho lasciato fuori qualcosa?!? A me sembra che la legge sia un poco vaga e confusa, ma ovviamente io non ho studiato legge
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
Art 198, comma 2, lettera g) del D.lvo 152/2006
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
Art 195, comma 2, lettera e) del D.lvo 152/2006 (lettera così modificata dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'articolo 5, comma 2, legge n. 166 del 2009)
Art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009
2. Per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l’allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lvo 152/2006
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
Ho lasciato fuori qualcosa?!? A me sembra che la legge sia un poco vaga e confusa, ma ovviamente io non ho studiato legge
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
luc1949 ha scritto:..........2. Sono rifiuti urbani:
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);..................
Per noi (quindi mi ci metto anche io, che non ho i requisiti per dare pareri) neofiti è sicuramente un guazzabuglio ma il passaggio più importante è quello che ho evidenziato in grassetto; chiaramente bisogna leggere bene tutti i passaggi ma il succo è quello.
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
@ Fantalele l'allegato D alla parte IV del TUA contiene giusto l'elenco dei codici CER e nella premessa le regole per l'attribuzione del codice.
@luc1949 sarebbe utile capire di quale tipologia di produttori parli e di che tipologia di vetro si sta parlando,
Se parliamo di attività artigianali quali quella di Fantalele e quindi di qualche flacone di vetro l'attribuzione del CER 20.01.02 è senz'altro corretta, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di assimilazione per qualità e quantità (in genere tutti i comuni assimilano il vetro).
Se invece stiamo parlando di altre tipologie di vetro o di quantità importanti, provenienti magari da attività industriali allora è obbligatorio ricorrere ai CER che identificano i rifiuti speciali
Per esempio il 15.01.07 imballaggi in vetro
17.02.02 vetro (proveniente da attività di costruzione e demolizione)
oppure ancora il 10.11.12 che identifica i rifiuti di vetro provenienti da attività di produzione e lavorazione del vetro
@luc1949 sarebbe utile capire di quale tipologia di produttori parli e di che tipologia di vetro si sta parlando,
Se parliamo di attività artigianali quali quella di Fantalele e quindi di qualche flacone di vetro l'attribuzione del CER 20.01.02 è senz'altro corretta, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di assimilazione per qualità e quantità (in genere tutti i comuni assimilano il vetro).
Se invece stiamo parlando di altre tipologie di vetro o di quantità importanti, provenienti magari da attività industriali allora è obbligatorio ricorrere ai CER che identificano i rifiuti speciali
Per esempio il 15.01.07 imballaggi in vetro
17.02.02 vetro (proveniente da attività di costruzione e demolizione)
oppure ancora il 10.11.12 che identifica i rifiuti di vetro provenienti da attività di produzione e lavorazione del vetro
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Appunto Isa, mi riferivo proprio a quello......................
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
isamonfroni ha scritto:@ Fantalele l'allegato D alla parte IV del TUA contiene giusto l'elenco dei codici CER e nella premessa le regole per l'attribuzione del codice.
@luc1949 sarebbe utile capire di quale tipologia di produttori parli e di che tipologia di vetro si sta parlando,
Se parliamo di attività artigianali quali quella di Fantalele e quindi di qualche flacone di vetro l'attribuzione del CER 20.01.02 è senz'altro corretta, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di assimilazione per qualità e quantità (in genere tutti i comuni assimilano il vetro).
Se invece stiamo parlando di altre tipologie di vetro o di quantità importanti, provenienti magari da attività industriali allora è obbligatorio ricorrere ai CER che identificano i rifiuti speciali
Per esempio il 15.01.07 imballaggi in vetro
17.02.02 vetro (proveniente da attività di costruzione e demolizione)
oppure ancora il 10.11.12 che identifica i rifiuti di vetro provenienti da attività di produzione e lavorazione del vetro
Le tipologie sono varie, stò parlando di quasi 200 fornitori, tutti con prodotti/lavorazioni differenti, di cui la maggior parte effettuano lavorazioni artigianali con quantità di vetro spesso sotto la tonnellata.
Una delle ditte che so che verrà multata, decora piatti, bicchieri, e bottiglie. Verrà multata perchè nel 2009 ha rottamato poco più di 700 Kg. di scarti di lavorazione.
Un'altra ditta che verrà multata, impacchetta in scatole di cartone prodotti di vetreria vari (lampadari, bicchieri, piatti, etc) ed ha rottamato nel 2009 poco più di 10.000 Kg di scarti.
Ancora nessun verbale è stato recapitato, l'ARPAT ha solamente visitato i fornitori contestando il codice e notificando dell'arrivo del verbale. Ho saputo di queste visite la settimana scorsa, ed a tutt'oggi so che circa una decina di ditte sono state visitate, ma non ho la certezza che la mia informazione sia corretta, forse molte più ditte sono state visitate.
Comunque quando avrò visionato il verbale spero di poterci capire qualcosa di più.
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
luc1949 ha scritto: Le tipologie sono varie, stò parlando di quasi 200 fornitori, tutti con prodotti/lavorazioni differenti, di cui la maggior parte effettuano lavorazioni artigianali con quantità di vetro spesso sotto la tonnellata.
Una delle ditte che so che verrà multata, decora piatti, bicchieri, e bottiglie. Verrà multata perchè nel 2009 ha rottamato poco più di 700 Kg. di scarti di lavorazione.
Un'altra ditta che verrà multata, impacchetta in scatole di cartone prodotti di vetreria vari (lampadari, bicchieri, piatti, etc) ed ha rottamato nel 2009 poco più di 10.000 Kg di scarti.
Ancora nessun verbale è stato recapitato, l'ARPAT ha solamente visitato i fornitori contestando il codice e notificando dell'arrivo del verbale. Ho saputo di queste visite la settimana scorsa, ed a tutt'oggi so che circa una decina di ditte sono state visitate, ma non ho la certezza che la mia informazione sia corretta, forse molte più ditte sono state visitate.
Comunque quando avrò visionato il verbale spero di poterci capire qualcosa di più.
A mio parere i due casi che tu hai citato identificano proprio situazioni in cui i rifiuti di vetro avrebbero dovuto essere codificati con il CER 10.01.12 o comunque CER di quella famiglia.
In questi casi mi sa che il 20.01.02 non è corretto
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Ho avuto modo di visionare il primo verbale, e l'articolo contestato è dal d'lgs 152/06 art 192 comma 2, lettera e)
Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
@fantalele
In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
@fantalele
In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
luc1949 ha scritto:
Ho avuto modo di visionare il primo verbale, e l'articolo contestato è dal d'lgs 152/06 art 192 comma 2, lettera e)
Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
@fantalele
In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
Scusa art. 192 comma 2 lettera.....????
192. Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
L'interpretazione data è corretta ma l'articolo citato no (dovrebbe essere il 184, comma 3, lettera e), sei sicuro di quanto sta scritto sul verbale???luc1949 ha scritto:Ho avuto modo di visionare il primo verbale, e l'articolo contestato è dal d'lgs 152/06 art 192 comma 2, lettera e)
Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
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In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
Se sta scritto così come tu hai riferito è un evidente errore, si può anche fare ricorso ma è meramente formale.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
scusami ma invece di dare info con il cucchiaiono e non molto ben filtrate perchè non copi ed incolli un verbale con accertamento e contestazione per intero ... tolti i dovuti rif sensibili
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
isamonfroni ha scritto:@ Fantalele l'allegato D alla parte IV del TUA contiene giusto l'elenco dei codici CER e nella premessa le regole per l'attribuzione del codice.
@luc1949 sarebbe utile capire di quale tipologia di produttori parli e di che tipologia di vetro si sta parlando,
Se parliamo di attività artigianali quali quella di Fantalele e quindi di qualche flacone di vetro l'attribuzione del CER 20.01.02 è senz'altro corretta, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di assimilazione per qualità e quantità (in genere tutti i comuni assimilano il vetro).
Se invece stiamo parlando di altre tipologie di vetro o di quantità importanti, provenienti magari da attività industriali allora è obbligatorio ricorrere ai CER che identificano i rifiuti speciali
Per esempio il 15.01.07 imballaggi in vetro
17.02.02 vetro (proveniente da attività di costruzione e demolizione)
oppure ancora il 10.11.12 che identifica i rifiuti di vetro provenienti da attività di produzione e lavorazione del vetro
Nel Veneto, si consideri che abbiamo Murano, gli scarti di vetro vengono conferiti con il cer del gruppo 10.11.xx. Questo anche per chi lavora il vetro in lastra.
cirillo- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
luc1949 ha scritto:Ho avuto modo di visionare il primo verbale, e l'articolo contestato è dal d'lgs 152/06 art 192 comma 2, lettera e)
Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
@fantalele
In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
Adesso inizio ad avere dei dubbi anche io
Isa prima confermava la mia lettura con cod 20.xx.xx mentre adesso da ragione a te..........
Dopo un'attenta rilettura e rilettura del regolamento comunale (appena riaggiornato al TUA) penso che tu possa avere ragione, dato che all'inizio del cod. 20.xx.xx fa appunto un rimando al cod 15.xx.xx.
Attendo conferme
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Personalmente non ho mai utilizzato per il vetro il cer del gruppo 20.XX.XX se non quando ho avuto occasione di fare, molto tempo fà, il mud per un comune.
I cer che utilizzo per il vetro, derivanti da attività industriali o artigianali sono i seguenti:
- 17.02.02 (se derivante da un cantiere dove si effettua attività di costruzione o demolizione indipendentemente dal fatto che a produrlo sia un edile, un vetraio o un falegname);
- 10.11.XX per scarti derivanti dalla produzione del vetro o di oggetti in vetro (fonderie o lavorazione di vetro in lastra - es. produzione di vetrocamera per serramenti);
16.01.20 se derivante da attività di autoriparazioni (officine, carrozzerie, ecc...);
15.01.07 se si tratta di imballaggi in vetro (bottiglie, ecc.... se non contaminati da sostanze pericolose).
Lasciamo ovviamente perdere il 19.12.05 in quanto da utilizzare solo per il vetro risultante dalla selezione negli impianti di trattamento
I cer che utilizzo per il vetro, derivanti da attività industriali o artigianali sono i seguenti:
- 17.02.02 (se derivante da un cantiere dove si effettua attività di costruzione o demolizione indipendentemente dal fatto che a produrlo sia un edile, un vetraio o un falegname);
- 10.11.XX per scarti derivanti dalla produzione del vetro o di oggetti in vetro (fonderie o lavorazione di vetro in lastra - es. produzione di vetrocamera per serramenti);
16.01.20 se derivante da attività di autoriparazioni (officine, carrozzerie, ecc...);
15.01.07 se si tratta di imballaggi in vetro (bottiglie, ecc.... se non contaminati da sostanze pericolose).
Lasciamo ovviamente perdere il 19.12.05 in quanto da utilizzare solo per il vetro risultante dalla selezione negli impianti di trattamento
cirillo- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
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Il rifiuto può essere assimilabile solo se è prodotto in ambienti non produttivi, ma in locali aziendali tipo mense, uffici, bar, spacci.
Tutto ciò che è scarto di aree produttive, inclusi magazzini, e aree di stoccaggio dei prodotti, deve essere conferito con codici NON della famiglia del 20.xx.xx.
@fantalele
In luce di quanto appurato, mi pare di capire che anche i flaconi di vetro, a meno che non siano di vitamine che i tuoi dipendenti consumano personalmente, credo che debbano essere conferiti con codice 15.01.07 "imballaggi in vetro".
Scusate, l'articolo è 195 e non 192.... errore di digitatura.
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
E in effetti il 195 al comma 2 lettera e) recita:
...omissis
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; omissis...
Quindi il CER 20.XX.XX, per chi il vetro in qualche modo lo lavora non può essere utilizzato
...omissis
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; omissis...
Quindi il CER 20.XX.XX, per chi il vetro in qualche modo lo lavora non può essere utilizzato
cirillo- Moderatore
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
cirillo ha scritto:E in effetti il 195 al comma 2 lettera e) recita:
...omissis
Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; omissis...
Quindi il CER 20.XX.XX, per chi il vetro in qualche modo lo lavora non può essere utilizzato
Piccolo chiarimento: sono stati multati anche artigiani che il vetro non lo lavorano per niente, ma in pratica sono dei rivenditori. Anche in quel caso il 20.01.02 non va bene.
Un esempio che credo illustri come le autorità interpretano questo articolo è:
bottiglie di bibite consumate dai dipendenti durante i pasti, sia di plastica che di vetro possono essere conferite con un codice della famiglia del 20.xx.xx. Cartoni contenenti snaks distribuiti e mangiati in mense e aree aziendali possono essere conferiti con codice della famiglia 20.xx.xx. Solita procedura per la carta che esce dai cestini degli uffici.
Altro esempio contrario, io ditta acquisto prodotti in vetro e li rivendo senza modificare affatto il prodotto. I prodotti sono contenuti in scatole di cartone, una casca in terra ed il contenuto si rompe. Sia il cartone che il vetro così generato non sono assimilabili e non possono essere conferiti utilizzando la famiglia del 20.xx.xx. Ovviamente questo perchè il rifiuto è stato generato in un'area produttiva, a prescindere se l'attività lavora il vetro o no (o qualsiasi altro materiale).
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
ci riprovo
Ricardo ha scritto:scusami ma invece di dare info con il cucchiaiono e non molto ben filtrate perchè non copi ed incolli un verbale con accertamento e contestazione per intero ... tolti i dovuti rif sensibili
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
@luc1949: è interessante sapere se questi rifiuti, ai quali veniva attribuito un codice della famiglia 20, erano trattati dal produttore come rifiuti urbani (assimilati agli urbani) o come rifiuti speciali (e quindi registrati sul registro di carico e scarico ed inviati a un impianto per rifiuti speciali).
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Ricardo ha scritto:ci riprovoRicardo ha scritto:scusami ma invece di dare info con il cucchiaiono e non molto ben filtrate perchè non copi ed incolli un verbale con accertamento e contestazione per intero ... tolti i dovuti rif sensibili
Scusa se non ti ho risposto prima, ma non voglio inserire un'immagine del verbale per via della privacy delle persone che me lo hanno fornito.
I verbali sono tutti identici, eccetto la parte dove si descrive l'attività svolta e il codice da utilizzare, te ne trascrivo uno a caso, dove nella parte saliente dice:
il rifiuto descritto è stato erroneamente classificato con il codice 200102 (rifiuto urbano) anzichè con il codice CER 160120 (rifiuto speciale non pericoloso); questo poichè data la tipologia di attività svolta dall'azienda produttrice (commercio all'ingrosso di cristalli per autoveicoli) la classificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 195 c, 2°, lett. e) del D.Lgs. 152/06 che recita: "...Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive...." doveva essere codificata con il codice CER soprascritto - vetro - codifica inserita nel capitolo 16 dell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "rifiuti non specificati altrimenti" rifiuto speciale non pericoloso in quanto proveniente da attività produttiva.
Multa di € 522,26
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
zesec ha scritto:@luc1949: è interessante sapere se questi rifiuti, ai quali veniva attribuito un codice della famiglia 20, erano trattati dal produttore come rifiuti urbani (assimilati agli urbani) o come rifiuti speciali (e quindi registrati sul registro di carico e scarico ed inviati a un impianto per rifiuti speciali).
Non sono sicuro cosa intendi per "trattati dal produttore come rifiuti urbani".
Il produttore ha un cassone dove i rifiuti di vetro vengono collezionati, quando la capienza è raggiunta, il vetro viene conferito ad un impianto privato di trattamento autorizzato a ricevere il codice 200102. Il produttore registra i rifiuti regolarmente su registro di C/S e fornisce il formulario al momento del conferimento.
luc1949- Membro della community
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