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Multati Produttori per uso CER 20.01.02
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luc1949
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Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Promemoria primo messaggio :
L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
Mi immagino che altre ditte al di fuori della Toscana utilizzano da tempo lo stesso codice.
Qualcuno al di fuori della Toscana ha avuto simili problemi?
Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
Mi immagino che altre ditte al di fuori della Toscana utilizzano da tempo lo stesso codice.
Qualcuno al di fuori della Toscana ha avuto simili problemi?
Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Ok, li tratta come rifiuti speciali.
La mia domanda era intesa a conoscere il regime giuridico che il produttore riteneva di seguire e applicare per questa tipologia di rifiuti. Se li avesse considerati urbani (assimilati agli urbani sono urbani a tutti gli effetti), non li avrebbe registrati e li avrebbe conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
Quindi questo ci dice che l'unica cosa che può essere contesta è l'attribuzione di un codice CER sbagliato. In questo caso il problema potrebbe essere maggiore di una qualsiasi altra scelta errata (o contestabile) del codice CER, poiché si attribuisce un codice CER della famiglia degli urbani ad un rifiuto speciale che non poteva essere assimilato.
Senza avere sottomano tutta la documentazione e le informazioni necessarie (e forse nemmeno la competenza, chissà...) io direi che se esiste un codice CER nelle famiglie di rifiuti speciali (1-19) che li individua, la violazione c'è (penso ad esempio ai codici 10.11 per la produzione del vetro). Però resta una violazione legata all'errata attribuzione del codice CER, nulla più. Se invece, come mi sembra di capire sia il caso di qualche tuo cliente, non vi sono codici appropriati nelle classi 1-19, allora io mi appiglierei ad una nota dell'albo gestori ambientali di qualche tempo fa che, nella sostanza, diceva che l'attribuzione del codice 20, quando non vi sono codici appropriati nelle altre famiglie, può essere effettuata anche per rifiuti speciali, senza che questi, per forza, diventino urbani. Ed infatti i tuoi clienti li hanno sempre continuato a trattare come rifiuti speciali.Vi deve ovviamente essere un'affinità merceologica tra il rifiuto che hai per le mani e il codice 20 che scegli.
Ora non ricordo benissimo, ma mi sembra che il riferimento fosse agli olii vegetali usati nelle cucine: classe 20, anche se provenienti da esercizi di ristorazione. Ma si potrebbe anche dire che il residuo della spazzatura del vialetto privato lo classifico con il 20.03.03 (Rifiuti della pulizia stradale) anche se il mio vialetto è. per l'appunto, privato.
Ora, se ne sono capace, ti cerco la nota. Magari mi ricordo sbagliato...
PS. come ho scritto sopra, questa strada può essere un appiglio, non è necessariamente la soluzione.
La mia domanda era intesa a conoscere il regime giuridico che il produttore riteneva di seguire e applicare per questa tipologia di rifiuti. Se li avesse considerati urbani (assimilati agli urbani sono urbani a tutti gli effetti), non li avrebbe registrati e li avrebbe conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
Quindi questo ci dice che l'unica cosa che può essere contesta è l'attribuzione di un codice CER sbagliato. In questo caso il problema potrebbe essere maggiore di una qualsiasi altra scelta errata (o contestabile) del codice CER, poiché si attribuisce un codice CER della famiglia degli urbani ad un rifiuto speciale che non poteva essere assimilato.
Senza avere sottomano tutta la documentazione e le informazioni necessarie (e forse nemmeno la competenza, chissà...) io direi che se esiste un codice CER nelle famiglie di rifiuti speciali (1-19) che li individua, la violazione c'è (penso ad esempio ai codici 10.11 per la produzione del vetro). Però resta una violazione legata all'errata attribuzione del codice CER, nulla più. Se invece, come mi sembra di capire sia il caso di qualche tuo cliente, non vi sono codici appropriati nelle classi 1-19, allora io mi appiglierei ad una nota dell'albo gestori ambientali di qualche tempo fa che, nella sostanza, diceva che l'attribuzione del codice 20, quando non vi sono codici appropriati nelle altre famiglie, può essere effettuata anche per rifiuti speciali, senza che questi, per forza, diventino urbani. Ed infatti i tuoi clienti li hanno sempre continuato a trattare come rifiuti speciali.Vi deve ovviamente essere un'affinità merceologica tra il rifiuto che hai per le mani e il codice 20 che scegli.
Ora non ricordo benissimo, ma mi sembra che il riferimento fosse agli olii vegetali usati nelle cucine: classe 20, anche se provenienti da esercizi di ristorazione. Ma si potrebbe anche dire che il residuo della spazzatura del vialetto privato lo classifico con il 20.03.03 (Rifiuti della pulizia stradale) anche se il mio vialetto è. per l'appunto, privato.
Ora, se ne sono capace, ti cerco la nota. Magari mi ricordo sbagliato...
PS. come ho scritto sopra, questa strada può essere un appiglio, non è necessariamente la soluzione.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Grazie della risposta Zesec
Sicuramente la contestazione dell'utilizzo del codice sbagliato è più che ragionevole e supportata dalla legislazione.
La circolare che hai elencato non contiene il CER 20.01.02 del vetro, comunque farò una piccola ricerca per vedere se c'è qualcosa di simile al riguardo.
Sicuramente la contestazione dell'utilizzo del codice sbagliato è più che ragionevole e supportata dalla legislazione.
La circolare che hai elencato non contiene il CER 20.01.02 del vetro, comunque farò una piccola ricerca per vedere se c'è qualcosa di simile al riguardo.
luc1949- Membro della community
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
No, certo che non contiene quel codice CER: è il senso di quel ragionamento che potrebbe essere d'aiuto.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
luc1949 ha scritto:Ricardo ha scritto:ci riprovoRicardo ha scritto:scusami ma invece di dare info con il cucchiaiono e non molto ben filtrate perchè non copi ed incolli un verbale con accertamento e contestazione per intero ... tolti i dovuti rif sensibili
Scusa se non ti ho risposto prima, ma non voglio inserire un'immagine del verbale per via della privacy delle persone che me lo hanno fornito.
I verbali sono tutti identici, eccetto la parte dove si descrive l'attività svolta e il codice da utilizzare, te ne trascrivo uno a caso, dove nella parte saliente dice:
il rifiuto descritto è stato erroneamente classificato con il codice 200102 (rifiuto urbano) anzichè con il codice CER 160120 (rifiuto speciale non pericoloso); questo poichè data la tipologia di attività svolta dall'azienda produttrice (commercio all'ingrosso di cristalli per autoveicoli) la classificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 195 c, 2°, lett. e) del D.Lgs. 152/06 che recita: "...Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive...." doveva essere codificata con il codice CER soprascritto - vetro - codifica inserita nel capitolo 16 dell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "rifiuti non specificati altrimenti" rifiuto speciale non pericoloso in quanto proveniente da attività produttiva.
Multa di € 522,26
scusami luca ma continui a scegliere tu l'info da dare e a non dare quella necessaria... innanzititto non è una multa, poi sarebbe opportuno verificare quale tipo di articolo sanzionatorio hanno richiamato, ancora dovresti dirci che fine facevano questi rifiuti (privativa o no ?) e se erano regolaremente annotati sui registri con il 20xxyy.... per l'art. 195 c, 2°, lett. e) ci sono mille strade da percorrere
potresti inserire i verbali facendo una fotocopia ed eliminando nomi e riferimenti per evitare di mostrare dati sensibili (sempplice scolorina) e chissa .... che qualcuno non ci scriva un bellarticolo che ti aiuti..... così non è possibile farlo
Ricardo- Utente Attivo
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Re: Multati Produttori per uso CER 20.01.02
Assolutamente non corretto!!
luc1949 ha scritto:L'ARPAT stà multando i produttori di rifiuti di vetro che hanno utilizzato il codice 20.01.02 per i loro rifiuti.
Mi immagino che altre ditte al di fuori della Toscana utilizzano da tempo lo stesso codice.
Qualcuno al di fuori della Toscana ha avuto simili problemi?
Secondo voi è corretto l'utilizzo del codice 20.01.02 per il vetro prodotto da attività artigianali ed industriali?
MICHELA77- Membro della community
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