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Messaggio  zesec Mer Mar 02, 2011 4:45 pm

Avrei bisogno di chiarirmi le idee in materia di ADR, con particolare riferimento ad alcuni obblighi del produttore (speditore puro, non caricatore).

1. Leggo che l'accordo ADR impone obblighi di formazione al personale dello speditore che si occupa di trasporto ADR. Quindi immagino si parli di chi deve classificare e fornire le informazioni agli altri operatori (se non vengono eseguti carichi ed imballaggi in azienda). In caso di inosservanza dell'obbligo di formazione sono previste sanzioni? Mi pare di no, che le sanzioni siano solo quelle del codice della strada e per la mancata nomina del consulente ADR, ma ci capisco poco di questa cosa.

2. Lo speditore di merci pericolose, normalmente, deve nominare un consulente. Quest'obbligo è stato inserito con l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 35/2010 o esisteva un obbligo (sanzionato, intendo) anche prima, magari derivante dall'applicazione del D.Lgs. 40/2000 o da altra norma?

3. L'esenzione della nomina del consulente ai sensi del Decreto 4 luglio 2000, opera anche nei confronti dello speditore o solo nei confronti del trasportatore e dell'operatore di carico/scarico? Qui la risposta mi sembra logica ed elementare, anche se lì parlano solo di trasportatore e caricatore, ma se c'è qualche riferimento specifico (circolare o altro) che dice ciò, mi sarebbe utile.

4. Queste stramaledette "materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996.....ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso" che cita il Decreto 4 luglio 2000 ai fini dell'esenzione, quali diavolo sono? Insomma, io ho trovato una copia dell'accordo ma senza i marginali: quel marginale a che parti, capitoli, controcapitoli, sezioni, controsezioni, vivisezioni corrisponde?

5. Esiste un modulo per la comunicazione di esenzione dalla nomina del consulente ADR alla Motorizzazione? Se non esiste, qualcuno è così gentile da postare un fac-simile?
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Messaggio  zesec Mer Mar 02, 2011 5:12 pm

Aggiungo: trasporto di batterie al piombo esauste e olii minerali esausti, rientrano in questo stramaledetto marginale 10011. E se sì, a che condizioni/limiti quantitativi/modalità?
Per come è strutturato il tutto, mi sembra una pazzia: marginali, classi, sezioni, raccomandazioni, categorie, schede, gruppi, lettere e tanto altro. Spero di non irritare sergiobenassai, ma il modo in cui è scritta questa normativa (anche se tecnica) ha dell'incredibile. Come si può chiedere a un piccolo produttore di rifiuti pericolsi di capire se è tenuto a questi adempimenti e a quali di questi, senza dover spendere una fortuna in consulenze? Spende e spera che gli abbiano detto giusto: tanto non sarà mai in grado di leggere la norma (forse nemmeno di trovarla).
Scusate lo sfogo: probabilmente frustrazione da ignoranza. Colpa mia.
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 02, 2011 7:49 pm

Comprendo lo sfogo e passo la mano, persino io non ho mai voluto (e me ne faccio un vanto!!) avvicinarmi all'ADR.
Perchè comunque non ho abbastanza neuroni per capirlo.
Qui ci voglio Homer o Benassai che mi sembra siano molto bravi sull'ADR.
Per conto mio ho nominato il consulente ADR del quale ho deciso di fidarmi e che considero un GURU........
Mi spiace di non poterti aiutare.
Ciao
Isa
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Messaggio  homer Mer Mar 02, 2011 11:36 pm

Lo sfogo di zesec è più che condivisibile;
rispondo in modo parziale e disordinato, e me ne scuso, solo per motivi di tempo magari ci risentiamo più avanti.
4) sono quelli relativi alla esenzione parziale : 1.1.3.6
5) non mi risulta un modulo, confesso che in 9 anni di consulenza adr non ho mai visto nessuno farla........
1 è tutto perfettamente chiaro nei capitoli 1.4 e 1.8

c'è invece, mi pare, un pò di confusione su chi deve fare cosa, quindi invito ad una lettura sia del 35/2010 sia del 1.8.3: dire che lo speditore deve nominare il consulente ADR non è del tutto esatto, infatti le attività chiave sono: il trasporto, l'imballaggio, il carico, il riempimento, o lo scarico. Se, come spesso accade, è lo speditore che imballa o riempie allora sì , se lo fanno altri l'obbligo di nomina si sposta e su questo le grandi aziende giocano molto........ ma spesso si sbagliano! Comunque la "finestra" per le esenzioni è piuttosto stretta e (ma guarda un pò!) non proprio chiarissima: dopo il 40/2000 c'è il decreto 4 luglio 2000 e la circ A26 sempre del 2000. In infernet trovi tutto ci sono noti e forniti siti.
Comunque per i piccoli è un bel problema; centri il tema scottante della formazione ampiamente disattesa anche da molti colleghi; ricorda poi che in caso di controllo su strada la multa la fanno anche a chi spedisce (se ad esempio c'è un errore nella classificazione, nel doc di trasporto o relativamente all'imballaggio), se invece c'è un incidente e qualcuno si fa male ci sono già sentenze dove, giustamente, è stato condannato anche lo speditore.
Consigli: ci sono degli ottimi corsi di formazione, fanne uno ed anche se non farai il consulente (e perchè no?....fai l'esame!) ti destreggerai meglio, alcuni costano un pò troppo, a Roma l'ordine dei chimici ne aveva fatto uno molto valido a condizioni vantaggiose, ma ormai è andato, poi tu sei lontano.
Probabilmente tu sei un rifiutaro come me, ma quando affronti il tema ADR non devi dimenticarti di tutte le altre merci pericolose che entrano o escono dall'azienda, e se si rientra nei limiti di esenzione per i rifiuti poi si sgarra con i prodotti o con le materie prime. Ci sono ottimi professionisti in giro (molti molto più bravi di me), ma quando si parla di rifiuti cadono molti miti.......Chi viene dalle merci spesso ha grosse difficoltà ad occuparsi dei rifiuti e spesso fa danni o fa spendere soldi inutilmente. C'è anche un testo utilissimo per la preparazione all'esame e per "digerire" meglio l'adr: evita invece assolutamente i manualetti dove trovi associati ai codici CER i numeri onu.
Infine, rispetto alle norme sui rifiuti, l'ADR è il paradiso
A presto
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Messaggio  Maria Mura Gio Mar 03, 2011 1:47 am

homer ha scritto: Infine, rispetto alle norme sui rifiuti, l'ADR è il paradiso
Grande homer clap! Come darti torto. Lo dico da "rifiutara" (dal DPR 915 al D.Lgs.152) e da autodidatta ADR (dai marginali/ordinali ai capitoli/paragrafi).

Zesec, il riferimento ai marginali che citi riguarda la vecchia struttura dell'ADR. Dal 2001, se non erro, ad oggi (ADR 2011) l'edizione ristrutturata si divide in capitoli e paragrafi. La consultazione rispetto alla passata struttura è quasi una passeggiata (in paradiso).

Seguirò con molto interesse la discussione, anche se mi piacerebbe, se pur con qualche timore, intervenire e al contempo confrontarmi. La materia e tosta, di lacune ne ho parecchie e di fronte ai più esperti mi sento una pulce Embarassed ),
Maria Mura
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Messaggio  zesec Gio Mar 03, 2011 11:29 am

Grazie Homer (tra simpsoniani...), la cosa comincia ad essermi più chiara.
Ciò che mi aveva incasinato era la formulazione dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 35/2010.
Prima, infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 40/2000 stabiliva chiaramente che gli obblighi riguardavano le "imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti". E questa formulazione rendeva evidente la limitazione degli obblighi a coloro che eseguono materialmente il trasporto ed il carico (non anche a coloro che lo dispongono/commissionano). Fatti salvi, ovviamente, gli obblighi dell'accordo ADR (la cui violazione, però, non è sempre sanzionata da norma di diritto interno).
Da ignorante nel campo specifico ADR, ma da (pur scarso) giurista che legge e cerca di interpretare norme ambientali, ciò che mi ha fatto allarmare è che l'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 35/2010 oggi mi dice che "Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza." Ora mi sono chiesto: perché adesso definiscono l'ambito di applicazione di quest'obbligo in questo modo? Perchè se io produco rifiuti non effettuo necessariamente operazioni di carico o trasporto (vedi definizione D.Lgs. 40/200), ma la mia attività comporta questo tipo di operazioni.
Poi, se l'intenzione del legislatore non è questa (come spero, e come mi sembrerebbe logico), o se il legislatore era ubriaco quando ha scritto la norma, o se lo sono io che cerco di leggerla (ipotesi più probabile), mi va benissimo. Io, occupandomi di produttori, confesso che ho colpevolmente trascurato la materia, lasciando che vi si impelagassero i trasportatori. Anche se so che non dovrei, mi piacerebbe continuare a farlo.
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