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Proposta di revisione del Sistri
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Proposta di revisione del Sistri
Promemoria primo messaggio :
Ripubblichiamo il progetto di revisione Sistri apparso da alcuni giorni sul nostro forum al fine di chiarire alcune imprecisoni.
È un progetto realizzato in totale autonomia da un privato cittadino, operatore del settore che, sviluppando i principi della risoluzione in Commissione Ambiente 7/
006236 del 30 Giugnoi 2011, poiché ritenuti ampiamente condivisibili, ha predisposto una bozza di elaborato che possa consentire l’effettiva entrata in funzione del sistema Sistri.
Il progetto non è stato elaborato, come erroneamente poteva sembrare, dalla Commissione Ambiente.
Per completezza ecco il link della camera dei deputati dal quale visualizzare il testo ufficiale della risoluzione da cui prende spunto il progetto di revisione.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=41093&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27Eventuali commenti e/o contributi al progetto sono, in ogni caso, graditi.
SISTRI SISTEMA DI TRACCIABILITA DEI RIFIUTI
Proposta di revisione che consenta una effettiva entrata in funzione del sistema Sistri (Rif.Rev. GPSF_001)
Revisione SISTRI
PRINCIPI E FINALITA' DEL SISTRI
Premessa
I Principi e finalità
La presente opera propone una semplice revisione del Sistri, ad oggi vigente, al fine
di realizzare in tempi certi una effettiva entrata in funzione del sistema che consenta
di tracciare i movimenti dei rifiuti speciali introducendo una vera semplificazione
degli adempimenti a carico degli operatori economici.
In particolare i principi a cui questa revisione è improntata sono:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le
esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno
all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del sistema attraverso regole minime e
facili da applicare riducendo il più possibile tutti i «casi particolari» che
richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistri;
c) applicare il sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti
(iscrizione, movimentazione, registrazione) a carico di quelli di minori
dimensioni possano essere semplicemente delegati agli operatori
professionali (trasportatori, impianti, consulenti, associazioni di categoria e
altri);
d) introdurre la trasposizione in digitale del collaudato sistema
cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali,
che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere
le schede Sistri per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il
sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del sistema in maniera modulare sulla
base di specifici programmi temporali, in tal senso applicando una graduale
applicazione dei test su soggetti pilota scelti fino alla completa operatività
scadenzati con precisione e certezza;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del sistema a regime che
recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche
istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini tutte le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) rivedere il sistema sanzionatorio sulla base dei seguenti criteri di
«maggiore civiltà giuridica»:
1) individuare e definire con precisione le violazioni «minori» (non
dolose e senza possibilità di far danno all'ambiente) distinguendole da
quelle di maggiore gravità che vanno represse con assoluta decisione;
2) tenere conto della buona fede degli operatori introducendo per talune
fattispecie l'istituto del ravvedimento operoso di modo che il soggetto in
buona fede che sbaglia (occorre riconoscere che esiste un errore
fisiologico) abbia la possibilità di denunciare senza timore l'errore agli
organi competenti liberando così risorse sull'accertamento delle
violazioni di maggiore gravità;
3) eliminare eventuali sproporzioni nell'entità di alcune sanzioni posto
che vi sono violazioni per le quali sono previste più sanzioni che
congiuntamente applicate comportano la cessazione del soggetto
economico.
Capitolo 1
Per tracciare tutti i movimenti è necessario rendere semplice l’iscrizione al sistema per
tutti gli operatori
SISTRI si applica e dei rifiuti alla urbani movimentazione in Regione dei Campania.rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).
Sistri si applica a tutti i soggetti che concorrono alla movimentazione dei rifiuti. In particolare:
a) Il produttore
b) Il trasportatore
c) L’impianto di destinazione
d) L’intermediario
e) Gli operatori logistici
Il Sistri per funzionare pienamente presuppone pertanto che rutti i soggetti a cui si
applica possano essere univocamente identificati con un codice (ID).
Tale codice viene attribuito iscrivendo il soggetto al Sistri.
Il codice identificativo Sistri è di fondamentale importanza perché su di esso ruota tutto il sistema di seguito illustrato.
Prima semplificazione: l’iscrizione al Sistri per i produttori (anche quelli non obbligati) può essere delegata ad un operatore professionale (trasportatore, impianto di destinazione, intermediario, consulente ambientale etc) o ad associazione di categoria accreditata al Sistri: nei seguenti casi:
• Imprese o esercenti attività professionali con addetti (dipendenti, collaboratori, soci partecipanti all’attività, ammnistratori)minori a n.5 complessivi
• Non esercenti attività d’impresa o professionale (privati o enti non commerciali)
L’iscrizione avverrà allegando la delega in formato PDF,ricevendo immediatamente, previo verifiche del sistema, l’ID Sistri da utilizzare nelle operazioni di carico e scarico. Il sistema provvederà, attraverso controllo sul Codice Fiscale, ad aprire una specifica unità locale, se non già esistente, attribuendo ad essa un Identity univoca e georeferenziadone la posizione sul territorio. Il contributo di iscrizione sarà pari ad € 50,00 in misura fissa e l’operatore professionale non potrà addebitare più di € 50,00 per l’espletamento della pratica di iscrizione.
Seconda semplificazione: I soggetti che possono delegare l’iscrizione al Sistri non
hanno altro obbligo se non quello di conservare le schede cartacee utilizzate per il
trasporto per almeno 3 anni.
Iscrizione facoltativa: solo per i soggetti di cui all’art.212, comma 8, D.lgs 152/06 con addetti (dipendenti, collaboratori, soci partecipanti all’attività, ammnistratori) minori a n.5 complessivi. Chi non si iscrive continuerà ad utilizzare il formulario ed il registro di carico e scarico.
Capitolo 2
Quali attrezzature e programmi informatici servono per far funzionare il sistema
SISTRI funziona con le seguenti attrezzature hardware e software:
1) TOKEN USB – DISPOSITIVI DI FIRMA
Dispositivo USB contenente le credenziali di accesso al sistema nonché i certificati per applicare la firma digitale alle operazioni. Il dispositivo di firma può essere sostituito da altri sistemi digitali rilasciati da enti certificatori accreditati al CNIPA scelti dall’utente in base alle proprie esigenze operative. Ad esempio tutte le società di capitali sono già in
possesso di firma digitale (SMART CARD) necessaria pre il deposito di atti al Registro Imprese.
2) BLACK BOX
Dispositivo GPS utilizzato per la geolocalizzazione dei mezzi su cui è installato e, tramite SIM integrata, per la trasmissione di dati alla centrale operativa gestita dai NOE.
Non solo semplificazione, ma anche opportunità di fornire alle imprese uno strumento utile all’organizzazione del proprio lavoro: I dati di geolocalizzazione rilevati dalla black box devono essere resi disponibili anche agli operatori attraverso opportuni collegamenti informatici al fine di fornire uno strumento valido anche per fini gestionali
interni (ad esempio il controllo della esecuzione degli ordini di lavoro) evitando alle imprese maggiori oneri per l’installazione di ulteriori (doppioni) dispositivi GPS.
Concetto fondamentale: la black box identifica univocamente il singolo automezzo a cui è stabilmente fissato.
3) Dispositivo di INPUT
Tastierina alfanumerica USB con display a 4 ricghe collegata alla BLACK BOX utilizzata per le operazioni di Carico e Scarico. E’ lo strumento attraverso il quale il conduttore dell’automezzo comunica informazioni con il Sistema. La tastiera di input dovrà avere caratteristiche sw di funzionamento ben definite al fine di consentire agli operatori di poter
optare per strumentazione più sofisticata reperibile liberamente sul mercato.
Terza semplificazione: consentire all’autista di avere un modo di fornire informazioni al sistema in tempo reale, esso offre da un lato maggiori potenzialità di aggiornamento dati e dall’altro minore rigidità operativa: le informazioni date all’atto di scarico della scheda sono tutte potenzialmente variabili in tempo reale.
4) WEB APPLICATION
Applicazione WEB Based gratuita resa disponibile dal MATTM, richiamabile dal dispositivo USB, al fine di rendere disponibile le funzioni di base a coloro che non intendono avvalersi di software di terze parti.
Concetto fondamentale: per utilizzare le funzioni minime obbligatorie del Sistri non si deve essere obbligati a dover sostenere costi per l’acquisto e/o l’utilizzo di programmi software prodotti da terzi.
5) CERTIFICATI INTEROPERABILITA’
Certificati digitali rilasciati da un ente accreditato CNIPA utilizzati per l’interconnessione tra i software gestionali di terze parti ed il sistema SISTRI Modello Semplificato. Il Ministero dell’Ambiente, in ogni caso, metterà a disposizione appositi certificati, senza ulteriori oneri per gli operatori.
Concetto fondamentale: le imprese che lo desiderano devono poter avere la possibilità di interagire con Sistri tramite il proprio collaudato programma gestionale con cui operano abitualmente; senza ulteriori aggravi operativi.
Capitolo 3
Struttura dell’applicazione SISTRI
La coloro WEB che Application non hanno SISTRI la possibilità è un sistema di utilizzare di semplice un software acquisizione gestionale, dati e, una per procedura semplificata per l’adempimento delle attività amministrative di base. Sistri non ha comunque caratteristiche gestionali e si limita alla sola archiviazione dei dati minimi obbligatori atti allo scopo.
Il data Based Sistri è suddiviso in due aree:
L’AREA REGISTRO CRONOLOGICO (Ex Registro di Carico e Scarico) contiene tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico realmente effettuate dai soggetti obbligati.
Quarta semplificazione: In applicazione del principio di trasposizione digitale del collaudato sistema cartaceo in essere sono stabiliti e seguenti termini per l’annotazione delle operazioni ed apposizione della relativa firma digitale (attraverso l’utilizzo del TOKEN USB e/o CERTIFICATI DI INTEROPERABILITA’):
I termini per la registrazione e la relativa firma sono così stabiliti:
a) Per i produttori entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione per le operazioni di
carico e dalla data di completamento delle operazioni di smaltimento per le operazioni
di scarico.
b) Per i trasportatori entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento presso gli
impianti di smaltimento. (N.B. la registrazione nell’area registro cronologica da parfte
del trasportatore è UNICA poiché l’operazione contiene sia gli elementi di carico che quelli di scarico – data e ora di inizio e fine trasporto pertanto è perfettamente inutile
ripetere la stessa operazione due volte con gli stessi elementi).
c) Per i Destinatari entro 2 giorni lavorativi dalla data di accettazione del rifiuto. I termini sono gli stessi anche per le operazioni di Carico e Scarico relative a rifiuti prodotti da attività di lavorazione dei rifiuti ricevuti. Per i rifiuti prodotti da altre attività i tempi sono quelli descritti al punto a).
d) Per gli intermediari entro 10 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il destinatario.
e) Per gli operatori logistici entro 30 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il destinatario.
f) Per le associzioni di categoria entro 10 giorni dalla notifica da parte del produttore per le operazioni di carico ed entro 30 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il
destinatario per le operazioni di scarico.
Il REGISTRO AREA CRONOLOGICO deve essere conservato in formato PDF (Portable Document Format) preferibilmente presso le unità locali dei soggetti obbligati e in caso di mancanza di strumentazione informatica e/o per esigenze operative e di sicurezza, presso la sede degli stessi e messo a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta nel più breve tempo possibile. I termini per la produzione e conservazione sono gli stessi previsti ai punti precedenti. Le informazioni minime obbligatorie da prevedere nel formato PDF sono quelle indicate nell’Allegato “A”. E’ possibile integrare ulteriori informazioni ai fini di una più completa ricognizione delle operazioni di carico e scarico da parte dei soggetti obbligati per finalità gestionali interne ivi comprese quelle non gestite da SISTRI che, come già specificato, rileva solo ed esclusivamente le attività dalla produzione alla destinazione.
AREA SCHEDE MOVIMENTAZIONE
La scheda movimentazione è il documento che deve accompagnare il rifiiuto in ogni fase di trasporto. (l’equivalente dell’attuale formulario).
Quinta semplificazione: sempre in applicazione del principio di trasposizione digitale del collaudato sistema cartaceo in essere (FIR) si stabilisce che la scheda può essere emessa dal Produttore del rifiuto o dal Trasportatore.
Concetto fondamentale: consentire lo scarico della scheda movimentazione al Trasportatore significa svincolarsi definitivamente dalla materiale presenza di un computer e relativa connessione internet nel luogo fisico di produzione del rifiuto; cantiere temporaneo o sede fissa divengono operativamente la stessa cosa. La scheda è già in dotazione al conducente e sarà lui stesso a segnalare l’inizio del suo utilizzo digitando l’ID della scheda stessa dal dispositivo di input prima di iniziare il viaggio verso l’impianto di destinazione. Il Trasportatore è inoltre il soggetto che meglio di tutti può dare conto del movimento del rifiuto perché è il soggetto che lo detiene materialmente.
L’emissione delle schede avviene con “dialogo” diretto al portale sistri.
Esse devono essere opportunamente firmate elettronicamente dal delegato delsoggetto che emette le schede. Le schede area movimentazione rappresentano le “intenzioni” di prelievo da parte del soggetto che effettua il trasporto e sono quindi segnalate immediatamente al sistema e di conseguenza alle autorità di controllo.
Le credenziali generate automaticamente da SISTRI da applicare obbligatoriamente sulla stampa della scheda area movimentazione rendono di fatto tale documento “vidimato” automaticamente.
Le schede area movimentazione devono essere firmate in maniera autografa dal produttore il quale ha l’obbligo di accertarsi che le informazioni presenti sulla scheda siano complete ed esatte.
Qualora il produttore non fosse iscritto e la tipologia dello stesso consentisse delega il trasportatore potrà provvedere alla simultanea iscrizione.
Sesta semplificazione: Per poter generare la scheda dovranno essere forniti tutti i dati ad eccezione di quelli accertabili con esattezza solo all’atto di esecuzione del carico presso il produttore e precisamente: la quantità del rifiuto, le generalità dell’autista, la targa dell’automezzo; tali dati, la cui mancanza a sistema non inficia certo la tracciabilità, verrano scritti a penna direttamente dal conducente. In questo modo si toglie una delle maggiori rigidità dell’attuale Sistri che prevede l’irragionevole predeterminazione di tali informazioni.
Altre eccezioni alle informazioni da fornire all’atto di scarico della scheda:
• Micro raccolta operata con il medoto del “tentato prelievo”: possibilità di omettere i dati del produttore che verranno integrati dal conduttore, prima di iniziare il trasporto, sulla scheda cartacea a penna e nel Sistema tramite digitazione dell’ID produttore dal dispositivo di input; inoltre è necessario eliminare l’obbligo di indicazione delle tappe intermedie (percorso) nelle annotazioni della scheda area movimentazione in quanto lo stesso è già tracciato dalla black box e risulta decisamente complesso da gestire per la
estemporaneità delle attività di microraccolta.
• Momentanea indisponibilità di mezzi informatici (collegamento sistri non attivo, guasti etc.) e/o situazioni di emergenza: possibilità di scaricare in bianco la schede movimentazione. Tali schede devono essere riconciliate entro le 48 ore dal loro effettivo utilizzo indicandone le motivazioni nelle relative annotazioni.
Non è possibile emettere schede incomplete da parte del produttore.
Le schede Area Movimentazione sono conservate in ordine cronologico di utilizzo (data fine operazione ) e con le stesse modalità dei registri di carico e/scarico in formato PDF e/o in alternativa nell’originale formato cartaceo e rappresentano ricevuta SISTRI di avvenuta operazione.
Capitolo 4
Un sistema che semplifica realmente deve poter essere usato da tutti senza difficoltà
PRODUTTORE DEL RIFIUTO
Il produttore del rifiuto esegue le seguenti azioni:
• generare l’operazione di carico nell’area registro cronologico entro dieci giorni dalla effettiva produzione;
• Quando vuole smaltire un rifiuto può aprire una scheda area movimentazione. In alternativa può semplicemente incaricare il trasportatore, l’impianto o l’intermediario ad aprire e scaricare la scheda area movimentazione; In ogni caso la scheda non potrà essere utilizzata senza il preventivo coinvolgimento del trasportatore che deve firmare
elettronicamente la stessa prima del suo utilizzo.
• generare l’operazione di scarico nell’area registro cronologico entro dieci giorni dal completamento delle operazioni di smaltimento;
TRASPORTATORE
Il trasportatore del rifiuto esegue le seguenti azioni:
• Può emettere la scheda area movimentazione in vece del produttore;
• In fase di prelievo, prima di dare inizio al trasporto l’autista digita sul “dispositivo di Input” l’ID della scheda sistri e successivamente schiaccia il tasto ”S” ( S=Scheda Area Movimentazione inviata a Sistri tramite la SIM integrata nella black box ). l’operazione può essere effettuata più volte per “n” schede sistri in presenza di più rifiuti . In mancanza del produttore gli sarà richiesto di indicare l’ID di quest’ultimo ed al completamento della operazione schiaccia il tasto corrispondente al prelievo “P” (P=Prelievo effettuato presso il produttore). La Black Box notifica immediatamente al SISTRI, attraverso l’ausilio della SIM integrata,gli identificativi delle schede sistri messe in uso, la data e ora di prelievo, l’inizio del trasporto e di conseguenza si attivano tutte le potenzialità di tracciabilità esperibili. La scheda deve comunque essere firmata in maniera autografa dal produttore.
In caso di utilizzo di schede in bianco e/o parzialmente compilate è necessario che in questa fase, prima della partenza del mezzo, siano inseriti manualmente sulla scheda tutti i dati necessari alla copilazione ivi compresi gli ID sistri associati ai soggetti e successivamente imputati sul dispositivo di INPUT come descritto. Tale operazione deve essere ripetuta per ogni prelievo effettuato.
• All’accettazione del carico presso l’impianto, l’autista dovrà indicare l’ID del destinatario sul dispositivo di INPUT per confermare l’arrivo presso lo smaltitore e premere il tasto “C” (C=Conferimento del rifiuto) per confermare il conferimento. Questa procedura si applica ai trasportatori anche per segnalare il trasbordo su altri mezzi.
IMPIANTO DI SMALTIMENTO
L’impianto di destinazione del rifiuto esegue le seguenti azioni.
• L’operatore alla pesa identifica il mezzo in entrata attraverso la connessione internet digitando l’ID del mezzo o ricercando il numero di targa;
• Visualizza le schede in carico al mezzo identificato e seleziona quelle che intende accettare, le conferma , indica le quantità effettive riscontrate e firma la transazione anche in maniera massiva (più schede contemporaneamente). Il trasporto potrà eventualmente continuare se vi sono in carico schede destinate ad altri impianti. L’autista a questo punto indica l’ID del destinatario sul dispositivo di INPUT e preme il tasto “C” (C=Conferimento rifiuto). Dal suo sistema verranno scaricate solo le schede ID precedentemente accettate dal destinatario:
• Sottoscrive per accettazione la scheda area movimentazione che ha accompagnato il trasporto e ne consengna un esemplare al trasportatore il quale provvederà a trasmetterne copia al produttore entro sette giorni.
REGOLE DI SALVAGUARDIA
In applicazione al principio che la tracciabilità non deve causare danno all’economia reale (perdite di tempo):
1. Tutte le azioni effettuate dal conducente tramite il dispositivo di Input possono essere parimenti effettuate dai soggetti abilitati accedendo direttamente al Sistema via Web purchè siano rispettate le tempistiche previste;
2. Ogni qualvolta vi sia un malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche e/o telematiche il trasporto potrà essere lecitamente effettuato senza perdite di tempo con la scheda area movimentazione cartacea debitamente compilata e/o completata a mano. Il sistema dovrà però essere riaggiornato entro le 48 ore dal conferimento del rifiuto e di tale malfunzionamento dovrà essere data specifica comunicazione attraverso la compilazione delle annotazioni previste
nella scheda area movimentazione.
3. In caso di temporanea indisponibilità del portale SISTRI i soggetti obbligati dovranno riconciliare le schede in bianco eventualmente utilizzate a partire dalla ripresa di funzionamento del sistema, notificata dal MATTM attraverso e-mail certificata, ed entro 3 giorni lavorativi calcolati dalla data di fine trasporto indicata sulle schede.
Capitolo 5
I casi particolari devono essere ricondotti alla procedura ordinaria
RIFIUTI RESPINTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE
In caso di rifiuti respinti totalemente il destinatario dovrà provvedere a confermare ugualmente la scheda sistri indicando la relativa causale e nelle annotazioni le motivazioni (che poi saranno trascritte manualmente anche sulla scheda in possesso dell’autista) ed inserendo il vaolre “0” (zero) nelle quantità.
L’autista a questo punto dovrà indicare l’ID della scheda sistri sul dispositivo di input e digitare il tasto “S”. Successivamnete potrà indicare l’ID dell’impianto e digitare il tasto “P” (prelievo). In questo modo il sistema potrà ricevere le informazioni relative alla scheda ID respinta utilizzando l’apposita causale ed i riferimenti necessari. L’automezzo potrà iniziare il viaggio di ritorno indicando nelle annotazioni il prossimo punto di conferimento che potrà essere un nuovo destinatario e/o il produttore stesso. Allo scarico si utilizza la procedura ordinaria per identificare attrraverso l’ID scheda e l’ID soggetto il relativo conferimento perfezionando così la transazione.
Il destinatario che avrà respinto il rifiuto non dovrà annotare alcuna operazione di carico.
Il produttore che riceve indietro i rifiuti non dovrà annotare alcuna operazione di carico poiché la scheda sistri risulta automaticamente chiusa con il rientro in sede del rifiuto e non più utilizzabile nonché non più associabile ad alcuna operazione di scarico. Per allontanare di nuovo il rifiuto sarà necessario aprire una nuova scheda area movimentazione.
Per i carichi accettati parzialmente sarà necessario che il destinatario indichi l’apposita causale e le quantità effettivamente accettate . Sulla copia della scheda che rimane al trasportatore sarà necessario indicare le quantità effettivamente accettate nonché le motivazioni nelle annotazioni e procedere come in precedenza per il rientro o nuova destinazione del rifiuto. La scheda così trattata sarà finalizzata con le quantità accettate parzialmente dal destinatario e sarà possibile effettuare uno scarico nell’area registro cronologico relativamente a tali quantità. La differenza rimarrà in carico al produttore (reintegrando le giacenze) poiché il rifiuto parzialmente respinto dovrà rientrare obbligatoriamente presso la sede dell’unità locale del produttore stesso. Per essere conferito ad altro impianto sarà necessario emettere una ulteriore schedaa area movimentazione.
In caso di accettazione parziale di rifiuti presso impianti della Regione Campania ( es.
presenza di ingombranti, RAEE etc.), il trasporto dall’impianto alla unità locale del Comune ( Area di trasferenza , centro di raccolta etc.etc.) potrà avvenire con il modello semplificato di cui all’allegato “D”. La scheda sistri , relativa alle imprese eed enti che gestiscono RSU in campania, risulterà comunque chiusa e non più utilizzabile. Il centro che accoglie i rifiuti procederà con le procedure descritte successivamente.
CANTIERI DI DURATA INFERIORE A SEI MESI
Essendo venuta meno la necessita’ di connessione in loco il caso non esiste. Vanno trattati come quelli > 6 mesi. Apertura dell’unita’ locale dell’unità locale dovrà avvenire con una procedura semplice e veloce.
RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA’ DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE (Art.230, comma 5, D.lgs 152/06)
Secondo la normativa chi effettua tali attività si considera produttore del rifiuto. Le attività di produzione e raccolta vengono svolte sul territorio utilizzando la specifica scheda scaricata da sistri (con l’indicazione dell’impianto solo se ci si propone di conferire direttamente ad impianto a fine giro di produzione e raccolta), di cui all’allegato “C”. Alla fine della fase di produzione e raccolta, si procede determinare il quantitativo totale (somma) dei rifiuti generati. Qualora si opti per il deposito temporaneo presso la sede sulla scheda si provvederà a indicare l’esercizio di tale facoltà ed il rifiuto si considera prodotto presso la sede. Il trasporto tracciato sarà solo quello di scarico dal deposito temporaneo. Se invece dall’ultimo luogo di produzione si decide di conferire il rifiuto direttamente ad impianto il trasporto tracciato inizierà da tale luogo con le ordinarie modalità. La georeferenziazione della sede operativa e/o legale dell’impresa che effettua il trasporto non potrà essere verificata e ci sarà ovviamente una discordanza sulla posizione geografica. Una apposita causale prevista nelle schede area movimentazione provvederà a non evidenziare tale discordanza come un errore sanzionabile. Nell’area registro cronologico sarà comunque necessario, nei termini previsti, indicare le operazioni di carico e scarico relative.
TRASBORDI PARZIALI E/O TOTALI
L’autista che conferisce i rifiuti ad altro trasportatore o altro automezzo deve indicare, in
concomitanza al trasbordo, l’ID del mezzo a cui conferisce i rifiuti e premere il tasto “C” (C=Conferimento rifiuto ad altro automezzo). Successivamente deve indicare un codice speciale ( es. 999) se intende conferire il carico totale. In alternativa deve indicare tutti gli ID delle schede sistri che intende conferire (con l’ausilio magari di un lettore EAN) e premere il tasto “C” (C=Conferimento). L’autista che prende in carico i rifiuti deve indicare l’ID del mezzo che gli conferisce i rifiuti e premere il tasto “P”
(P=Prelievo rifiuti). Automaticamente gli ID delle schede selezionate saranno trasferiti in carico al nuovo automezzo mentre quelle non selezionate rimarranno in carico al mezzo originario.
Stessa logica si applica agli operatori logistici che, anche se non in presenza di una black box possono effettuare tali attività direttamente attraverso il portale e/o il proprio software gestionale.
Sulle copie o fotocopiedelle schede sistri trasbordate sarà necessario inserire le segueneti diciture:
a) Sulle copie che rimangono al conducente ma trasbordate su altro automezzo indicare “trasbordo effettuato su ID ”
b) Sulle copie che vengono consegnate al conducente del nuovo automezzo che prende in carico i rifiuti “trasbordo ricevuto da ID”
Non sono prevedibili ipotesi di trasbordo parziale del quantitativo indicato in una singola scheda sistri.
CENTRI DI RACCOLTA/ISOLE ECOLOGICHE
Sono iscritti in modalità ordianaria al sistri e prevedono le procedure ordinarie come per gli impianti. Il centro di raccolta provvederà ad effettuare una operazione di carico in area registro cronologico indicando l’origine del rifiuto e gli estremi del mezzo utilizzato.
Per i conferimenti dei rifiuti in uscita dai centri di raccolta seguono le procedure ordinarie.
CENTRI DI TRASFERENZA RIFIUTI URBANI
I conferimenti presso i centri di trasferenza istituiti pressso aree comunali organizzate per raccogliere preliminarmente i rifiuti raccolti sul territorio, effettuati con mezzi satelliti sono accompagnati dal modello semplificato di cui all’allegato “D” rientrando nelle operazioni preliminari svolte nella propria unità locale. La produzione rimane in carico al Comune di pertinenza che provvederà ad effettuare un carico giornaliero complessivo distinto per CER entro i termini previsti dalla normativa per i produttori.
Per le uscite dai centri di trasferenza seguono le procedure ordinarie.
FANGHI DESTINATI DIRETTAMENTE ALLO SPANDIMENTO IN AGRICOLTURA
Il destinatario si iscrive al sistri in modalità semplificata anche delegando ad altro soggetto come descritto in precedenza per i produttori.
Seguono le procedure ordinarie ad eccezione del destinatario stesso che, non potendo accedere a sistri, controfirma in maniera autografa la scheda area movimentazione indicando la data e l’ora di conferimento. Il trasportatore dovrà confermare i dati mancanti a sistema entro le 48 ore dal conferimento e provvederà a consegnare copia della scheda controfirmata dal destinatario al produttore entro sette giorni dall’avvenuto conferimento.
IMPIANTI/AREE ISTITUITI/E A SEGUITO ORDINANZA DI EMERGENZA DI VARIA NATURA.
Tali impianti sono iscritti in modalità semplificata dal soggetto gestore su delega specifica e si attivano le stesse procedure come descritto in precedenza per i fanghi. Resta fermo l’obbligo del gestore di tali impianti di formalizzare entro 10 giorni dall’ordinanza l’iscrizione ordinaria a sistri. Non appena in possesso dei dispositivi necessari il gestore dell’impianto provvederà a conciliare firmando elettronicamente tutte le schede sistri precedentemente compilate dal soggetto precedente per proprio conto (ad esempio il trasportatore) entro dieci giorni calcolati dalla data di fine trasporto. Entro tale termine dovrà provvedere anche alle relative annotazioni nell’area registro cronologico.
Successivamente seguono le procedure ordinarie come per gli impainti di destinazione.
PRODUZIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI PERICOLOSIIl produttore si iscrive con modalità semplificata a Sistri al fine di consentirgli di smaltire immediatamente il rifiuto salvo poi regolarizzare la propria iscrizione in modalità ordinaria nei 10 giorni successivi al verificarsi dell’evento. Non appena in possesso dei dispositivi necessari il produttore provvederà a conciliare firmando elettronicamente tutte le schede sistri precedentemente compilate per proprio conto (ad esempio il trasportatore) entro dieci giorni calcolati dalla data di inizio trasporto. Entro tale termine dovrà provvedere anche alle relative annotazioni nell’area registro cronologico.
Successivamente seguono le procedure ordinarie come per i produttori iscritti al
sistri.
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE (art.266, comma 4, D.lgs 152/06)
I rifiuti si considerano prodotti presso la sede. Il trasporto tracciato con le procedure ordinarie è solo quello dalla sede all’impianto.
TRASFRONTALIERI
Come previsto ad oggi dall’art. 188 ter comma 6 d.lgs 152/06.
Capitolo 6
Entrata in vigore modulare e finalizzata alla formazione, ma con tempi certi ed impegno di
tutte le parti
1. proroga propedeutica e funzionale alla realizzazione della revisione fino al 31/05/2012
2. realizzazione delle semplificazioni Sw ed Hw entro il 31.12.2011
3. sperimentazione su aziende pilota: dal 01/01/2012 al 31/05/2012
4. a partire dal 01.06.2012 utilizzo obbligatorio in parallelo con la carta (prevedendo sanzioni lievi, ma sufficienti a penalizzare mancato utilizzo non giustificato)
5. dal 01/01/2013: obbligatorio per tutti il solo utilizzo del SISTRI.
Ripubblichiamo il progetto di revisione Sistri apparso da alcuni giorni sul nostro forum al fine di chiarire alcune imprecisoni.
È un progetto realizzato in totale autonomia da un privato cittadino, operatore del settore che, sviluppando i principi della risoluzione in Commissione Ambiente 7/
006236 del 30 Giugnoi 2011, poiché ritenuti ampiamente condivisibili, ha predisposto una bozza di elaborato che possa consentire l’effettiva entrata in funzione del sistema Sistri.
Il progetto non è stato elaborato, come erroneamente poteva sembrare, dalla Commissione Ambiente.
Per completezza ecco il link della camera dei deputati dal quale visualizzare il testo ufficiale della risoluzione da cui prende spunto il progetto di revisione.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=41093&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27Eventuali commenti e/o contributi al progetto sono, in ogni caso, graditi.
SISTRI SISTEMA DI TRACCIABILITA DEI RIFIUTI
Proposta di revisione che consenta una effettiva entrata in funzione del sistema Sistri (Rif.Rev. GPSF_001)
Revisione SISTRI
PRINCIPI E FINALITA' DEL SISTRI
Premessa
I Principi e finalità
La presente opera propone una semplice revisione del Sistri, ad oggi vigente, al fine
di realizzare in tempi certi una effettiva entrata in funzione del sistema che consenta
di tracciare i movimenti dei rifiuti speciali introducendo una vera semplificazione
degli adempimenti a carico degli operatori economici.
In particolare i principi a cui questa revisione è improntata sono:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le
esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno
all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del sistema attraverso regole minime e
facili da applicare riducendo il più possibile tutti i «casi particolari» che
richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistri;
c) applicare il sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti
(iscrizione, movimentazione, registrazione) a carico di quelli di minori
dimensioni possano essere semplicemente delegati agli operatori
professionali (trasportatori, impianti, consulenti, associazioni di categoria e
altri);
d) introdurre la trasposizione in digitale del collaudato sistema
cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali,
che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere
le schede Sistri per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il
sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del sistema in maniera modulare sulla
base di specifici programmi temporali, in tal senso applicando una graduale
applicazione dei test su soggetti pilota scelti fino alla completa operatività
scadenzati con precisione e certezza;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica del sistema a regime che
recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche
istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini tutte le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) rivedere il sistema sanzionatorio sulla base dei seguenti criteri di
«maggiore civiltà giuridica»:
1) individuare e definire con precisione le violazioni «minori» (non
dolose e senza possibilità di far danno all'ambiente) distinguendole da
quelle di maggiore gravità che vanno represse con assoluta decisione;
2) tenere conto della buona fede degli operatori introducendo per talune
fattispecie l'istituto del ravvedimento operoso di modo che il soggetto in
buona fede che sbaglia (occorre riconoscere che esiste un errore
fisiologico) abbia la possibilità di denunciare senza timore l'errore agli
organi competenti liberando così risorse sull'accertamento delle
violazioni di maggiore gravità;
3) eliminare eventuali sproporzioni nell'entità di alcune sanzioni posto
che vi sono violazioni per le quali sono previste più sanzioni che
congiuntamente applicate comportano la cessazione del soggetto
economico.
Capitolo 1
Per tracciare tutti i movimenti è necessario rendere semplice l’iscrizione al sistema per
tutti gli operatori
SISTRI si applica e dei rifiuti alla urbani movimentazione in Regione dei Campania.rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).
Sistri si applica a tutti i soggetti che concorrono alla movimentazione dei rifiuti. In particolare:
a) Il produttore
b) Il trasportatore
c) L’impianto di destinazione
d) L’intermediario
e) Gli operatori logistici
Il Sistri per funzionare pienamente presuppone pertanto che rutti i soggetti a cui si
applica possano essere univocamente identificati con un codice (ID).
Tale codice viene attribuito iscrivendo il soggetto al Sistri.
Il codice identificativo Sistri è di fondamentale importanza perché su di esso ruota tutto il sistema di seguito illustrato.
Prima semplificazione: l’iscrizione al Sistri per i produttori (anche quelli non obbligati) può essere delegata ad un operatore professionale (trasportatore, impianto di destinazione, intermediario, consulente ambientale etc) o ad associazione di categoria accreditata al Sistri: nei seguenti casi:
• Imprese o esercenti attività professionali con addetti (dipendenti, collaboratori, soci partecipanti all’attività, ammnistratori)minori a n.5 complessivi
• Non esercenti attività d’impresa o professionale (privati o enti non commerciali)
L’iscrizione avverrà allegando la delega in formato PDF,ricevendo immediatamente, previo verifiche del sistema, l’ID Sistri da utilizzare nelle operazioni di carico e scarico. Il sistema provvederà, attraverso controllo sul Codice Fiscale, ad aprire una specifica unità locale, se non già esistente, attribuendo ad essa un Identity univoca e georeferenziadone la posizione sul territorio. Il contributo di iscrizione sarà pari ad € 50,00 in misura fissa e l’operatore professionale non potrà addebitare più di € 50,00 per l’espletamento della pratica di iscrizione.
Seconda semplificazione: I soggetti che possono delegare l’iscrizione al Sistri non
hanno altro obbligo se non quello di conservare le schede cartacee utilizzate per il
trasporto per almeno 3 anni.
Iscrizione facoltativa: solo per i soggetti di cui all’art.212, comma 8, D.lgs 152/06 con addetti (dipendenti, collaboratori, soci partecipanti all’attività, ammnistratori) minori a n.5 complessivi. Chi non si iscrive continuerà ad utilizzare il formulario ed il registro di carico e scarico.
Capitolo 2
Quali attrezzature e programmi informatici servono per far funzionare il sistema
SISTRI funziona con le seguenti attrezzature hardware e software:
1) TOKEN USB – DISPOSITIVI DI FIRMA
Dispositivo USB contenente le credenziali di accesso al sistema nonché i certificati per applicare la firma digitale alle operazioni. Il dispositivo di firma può essere sostituito da altri sistemi digitali rilasciati da enti certificatori accreditati al CNIPA scelti dall’utente in base alle proprie esigenze operative. Ad esempio tutte le società di capitali sono già in
possesso di firma digitale (SMART CARD) necessaria pre il deposito di atti al Registro Imprese.
2) BLACK BOX
Dispositivo GPS utilizzato per la geolocalizzazione dei mezzi su cui è installato e, tramite SIM integrata, per la trasmissione di dati alla centrale operativa gestita dai NOE.
Non solo semplificazione, ma anche opportunità di fornire alle imprese uno strumento utile all’organizzazione del proprio lavoro: I dati di geolocalizzazione rilevati dalla black box devono essere resi disponibili anche agli operatori attraverso opportuni collegamenti informatici al fine di fornire uno strumento valido anche per fini gestionali
interni (ad esempio il controllo della esecuzione degli ordini di lavoro) evitando alle imprese maggiori oneri per l’installazione di ulteriori (doppioni) dispositivi GPS.
Concetto fondamentale: la black box identifica univocamente il singolo automezzo a cui è stabilmente fissato.
3) Dispositivo di INPUT
Tastierina alfanumerica USB con display a 4 ricghe collegata alla BLACK BOX utilizzata per le operazioni di Carico e Scarico. E’ lo strumento attraverso il quale il conduttore dell’automezzo comunica informazioni con il Sistema. La tastiera di input dovrà avere caratteristiche sw di funzionamento ben definite al fine di consentire agli operatori di poter
optare per strumentazione più sofisticata reperibile liberamente sul mercato.
Terza semplificazione: consentire all’autista di avere un modo di fornire informazioni al sistema in tempo reale, esso offre da un lato maggiori potenzialità di aggiornamento dati e dall’altro minore rigidità operativa: le informazioni date all’atto di scarico della scheda sono tutte potenzialmente variabili in tempo reale.
4) WEB APPLICATION
Applicazione WEB Based gratuita resa disponibile dal MATTM, richiamabile dal dispositivo USB, al fine di rendere disponibile le funzioni di base a coloro che non intendono avvalersi di software di terze parti.
Concetto fondamentale: per utilizzare le funzioni minime obbligatorie del Sistri non si deve essere obbligati a dover sostenere costi per l’acquisto e/o l’utilizzo di programmi software prodotti da terzi.
5) CERTIFICATI INTEROPERABILITA’
Certificati digitali rilasciati da un ente accreditato CNIPA utilizzati per l’interconnessione tra i software gestionali di terze parti ed il sistema SISTRI Modello Semplificato. Il Ministero dell’Ambiente, in ogni caso, metterà a disposizione appositi certificati, senza ulteriori oneri per gli operatori.
Concetto fondamentale: le imprese che lo desiderano devono poter avere la possibilità di interagire con Sistri tramite il proprio collaudato programma gestionale con cui operano abitualmente; senza ulteriori aggravi operativi.
Capitolo 3
Struttura dell’applicazione SISTRI
La coloro WEB che Application non hanno SISTRI la possibilità è un sistema di utilizzare di semplice un software acquisizione gestionale, dati e, una per procedura semplificata per l’adempimento delle attività amministrative di base. Sistri non ha comunque caratteristiche gestionali e si limita alla sola archiviazione dei dati minimi obbligatori atti allo scopo.
Il data Based Sistri è suddiviso in due aree:
L’AREA REGISTRO CRONOLOGICO (Ex Registro di Carico e Scarico) contiene tutte le informazioni relative alle operazioni di carico e scarico realmente effettuate dai soggetti obbligati.
Quarta semplificazione: In applicazione del principio di trasposizione digitale del collaudato sistema cartaceo in essere sono stabiliti e seguenti termini per l’annotazione delle operazioni ed apposizione della relativa firma digitale (attraverso l’utilizzo del TOKEN USB e/o CERTIFICATI DI INTEROPERABILITA’):
I termini per la registrazione e la relativa firma sono così stabiliti:
a) Per i produttori entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione per le operazioni di
carico e dalla data di completamento delle operazioni di smaltimento per le operazioni
di scarico.
b) Per i trasportatori entro 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento presso gli
impianti di smaltimento. (N.B. la registrazione nell’area registro cronologica da parfte
del trasportatore è UNICA poiché l’operazione contiene sia gli elementi di carico che quelli di scarico – data e ora di inizio e fine trasporto pertanto è perfettamente inutile
ripetere la stessa operazione due volte con gli stessi elementi).
c) Per i Destinatari entro 2 giorni lavorativi dalla data di accettazione del rifiuto. I termini sono gli stessi anche per le operazioni di Carico e Scarico relative a rifiuti prodotti da attività di lavorazione dei rifiuti ricevuti. Per i rifiuti prodotti da altre attività i tempi sono quelli descritti al punto a).
d) Per gli intermediari entro 10 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il destinatario.
e) Per gli operatori logistici entro 30 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il destinatario.
f) Per le associzioni di categoria entro 10 giorni dalla notifica da parte del produttore per le operazioni di carico ed entro 30 giorni dalla data di conferimento del rifiuto presso il
destinatario per le operazioni di scarico.
Il REGISTRO AREA CRONOLOGICO deve essere conservato in formato PDF (Portable Document Format) preferibilmente presso le unità locali dei soggetti obbligati e in caso di mancanza di strumentazione informatica e/o per esigenze operative e di sicurezza, presso la sede degli stessi e messo a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta nel più breve tempo possibile. I termini per la produzione e conservazione sono gli stessi previsti ai punti precedenti. Le informazioni minime obbligatorie da prevedere nel formato PDF sono quelle indicate nell’Allegato “A”. E’ possibile integrare ulteriori informazioni ai fini di una più completa ricognizione delle operazioni di carico e scarico da parte dei soggetti obbligati per finalità gestionali interne ivi comprese quelle non gestite da SISTRI che, come già specificato, rileva solo ed esclusivamente le attività dalla produzione alla destinazione.
AREA SCHEDE MOVIMENTAZIONE
La scheda movimentazione è il documento che deve accompagnare il rifiiuto in ogni fase di trasporto. (l’equivalente dell’attuale formulario).
Quinta semplificazione: sempre in applicazione del principio di trasposizione digitale del collaudato sistema cartaceo in essere (FIR) si stabilisce che la scheda può essere emessa dal Produttore del rifiuto o dal Trasportatore.
Concetto fondamentale: consentire lo scarico della scheda movimentazione al Trasportatore significa svincolarsi definitivamente dalla materiale presenza di un computer e relativa connessione internet nel luogo fisico di produzione del rifiuto; cantiere temporaneo o sede fissa divengono operativamente la stessa cosa. La scheda è già in dotazione al conducente e sarà lui stesso a segnalare l’inizio del suo utilizzo digitando l’ID della scheda stessa dal dispositivo di input prima di iniziare il viaggio verso l’impianto di destinazione. Il Trasportatore è inoltre il soggetto che meglio di tutti può dare conto del movimento del rifiuto perché è il soggetto che lo detiene materialmente.
L’emissione delle schede avviene con “dialogo” diretto al portale sistri.
Esse devono essere opportunamente firmate elettronicamente dal delegato delsoggetto che emette le schede. Le schede area movimentazione rappresentano le “intenzioni” di prelievo da parte del soggetto che effettua il trasporto e sono quindi segnalate immediatamente al sistema e di conseguenza alle autorità di controllo.
Le credenziali generate automaticamente da SISTRI da applicare obbligatoriamente sulla stampa della scheda area movimentazione rendono di fatto tale documento “vidimato” automaticamente.
Le schede area movimentazione devono essere firmate in maniera autografa dal produttore il quale ha l’obbligo di accertarsi che le informazioni presenti sulla scheda siano complete ed esatte.
Qualora il produttore non fosse iscritto e la tipologia dello stesso consentisse delega il trasportatore potrà provvedere alla simultanea iscrizione.
Sesta semplificazione: Per poter generare la scheda dovranno essere forniti tutti i dati ad eccezione di quelli accertabili con esattezza solo all’atto di esecuzione del carico presso il produttore e precisamente: la quantità del rifiuto, le generalità dell’autista, la targa dell’automezzo; tali dati, la cui mancanza a sistema non inficia certo la tracciabilità, verrano scritti a penna direttamente dal conducente. In questo modo si toglie una delle maggiori rigidità dell’attuale Sistri che prevede l’irragionevole predeterminazione di tali informazioni.
Altre eccezioni alle informazioni da fornire all’atto di scarico della scheda:
• Micro raccolta operata con il medoto del “tentato prelievo”: possibilità di omettere i dati del produttore che verranno integrati dal conduttore, prima di iniziare il trasporto, sulla scheda cartacea a penna e nel Sistema tramite digitazione dell’ID produttore dal dispositivo di input; inoltre è necessario eliminare l’obbligo di indicazione delle tappe intermedie (percorso) nelle annotazioni della scheda area movimentazione in quanto lo stesso è già tracciato dalla black box e risulta decisamente complesso da gestire per la
estemporaneità delle attività di microraccolta.
• Momentanea indisponibilità di mezzi informatici (collegamento sistri non attivo, guasti etc.) e/o situazioni di emergenza: possibilità di scaricare in bianco la schede movimentazione. Tali schede devono essere riconciliate entro le 48 ore dal loro effettivo utilizzo indicandone le motivazioni nelle relative annotazioni.
Non è possibile emettere schede incomplete da parte del produttore.
Le schede Area Movimentazione sono conservate in ordine cronologico di utilizzo (data fine operazione ) e con le stesse modalità dei registri di carico e/scarico in formato PDF e/o in alternativa nell’originale formato cartaceo e rappresentano ricevuta SISTRI di avvenuta operazione.
Capitolo 4
Un sistema che semplifica realmente deve poter essere usato da tutti senza difficoltà
PRODUTTORE DEL RIFIUTO
Il produttore del rifiuto esegue le seguenti azioni:
• generare l’operazione di carico nell’area registro cronologico entro dieci giorni dalla effettiva produzione;
• Quando vuole smaltire un rifiuto può aprire una scheda area movimentazione. In alternativa può semplicemente incaricare il trasportatore, l’impianto o l’intermediario ad aprire e scaricare la scheda area movimentazione; In ogni caso la scheda non potrà essere utilizzata senza il preventivo coinvolgimento del trasportatore che deve firmare
elettronicamente la stessa prima del suo utilizzo.
• generare l’operazione di scarico nell’area registro cronologico entro dieci giorni dal completamento delle operazioni di smaltimento;
TRASPORTATORE
Il trasportatore del rifiuto esegue le seguenti azioni:
• Può emettere la scheda area movimentazione in vece del produttore;
• In fase di prelievo, prima di dare inizio al trasporto l’autista digita sul “dispositivo di Input” l’ID della scheda sistri e successivamente schiaccia il tasto ”S” ( S=Scheda Area Movimentazione inviata a Sistri tramite la SIM integrata nella black box ). l’operazione può essere effettuata più volte per “n” schede sistri in presenza di più rifiuti . In mancanza del produttore gli sarà richiesto di indicare l’ID di quest’ultimo ed al completamento della operazione schiaccia il tasto corrispondente al prelievo “P” (P=Prelievo effettuato presso il produttore). La Black Box notifica immediatamente al SISTRI, attraverso l’ausilio della SIM integrata,gli identificativi delle schede sistri messe in uso, la data e ora di prelievo, l’inizio del trasporto e di conseguenza si attivano tutte le potenzialità di tracciabilità esperibili. La scheda deve comunque essere firmata in maniera autografa dal produttore.
In caso di utilizzo di schede in bianco e/o parzialmente compilate è necessario che in questa fase, prima della partenza del mezzo, siano inseriti manualmente sulla scheda tutti i dati necessari alla copilazione ivi compresi gli ID sistri associati ai soggetti e successivamente imputati sul dispositivo di INPUT come descritto. Tale operazione deve essere ripetuta per ogni prelievo effettuato.
• All’accettazione del carico presso l’impianto, l’autista dovrà indicare l’ID del destinatario sul dispositivo di INPUT per confermare l’arrivo presso lo smaltitore e premere il tasto “C” (C=Conferimento del rifiuto) per confermare il conferimento. Questa procedura si applica ai trasportatori anche per segnalare il trasbordo su altri mezzi.
IMPIANTO DI SMALTIMENTO
L’impianto di destinazione del rifiuto esegue le seguenti azioni.
• L’operatore alla pesa identifica il mezzo in entrata attraverso la connessione internet digitando l’ID del mezzo o ricercando il numero di targa;
• Visualizza le schede in carico al mezzo identificato e seleziona quelle che intende accettare, le conferma , indica le quantità effettive riscontrate e firma la transazione anche in maniera massiva (più schede contemporaneamente). Il trasporto potrà eventualmente continuare se vi sono in carico schede destinate ad altri impianti. L’autista a questo punto indica l’ID del destinatario sul dispositivo di INPUT e preme il tasto “C” (C=Conferimento rifiuto). Dal suo sistema verranno scaricate solo le schede ID precedentemente accettate dal destinatario:
• Sottoscrive per accettazione la scheda area movimentazione che ha accompagnato il trasporto e ne consengna un esemplare al trasportatore il quale provvederà a trasmetterne copia al produttore entro sette giorni.
REGOLE DI SALVAGUARDIA
In applicazione al principio che la tracciabilità non deve causare danno all’economia reale (perdite di tempo):
1. Tutte le azioni effettuate dal conducente tramite il dispositivo di Input possono essere parimenti effettuate dai soggetti abilitati accedendo direttamente al Sistema via Web purchè siano rispettate le tempistiche previste;
2. Ogni qualvolta vi sia un malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche e/o telematiche il trasporto potrà essere lecitamente effettuato senza perdite di tempo con la scheda area movimentazione cartacea debitamente compilata e/o completata a mano. Il sistema dovrà però essere riaggiornato entro le 48 ore dal conferimento del rifiuto e di tale malfunzionamento dovrà essere data specifica comunicazione attraverso la compilazione delle annotazioni previste
nella scheda area movimentazione.
3. In caso di temporanea indisponibilità del portale SISTRI i soggetti obbligati dovranno riconciliare le schede in bianco eventualmente utilizzate a partire dalla ripresa di funzionamento del sistema, notificata dal MATTM attraverso e-mail certificata, ed entro 3 giorni lavorativi calcolati dalla data di fine trasporto indicata sulle schede.
Capitolo 5
I casi particolari devono essere ricondotti alla procedura ordinaria
RIFIUTI RESPINTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE
In caso di rifiuti respinti totalemente il destinatario dovrà provvedere a confermare ugualmente la scheda sistri indicando la relativa causale e nelle annotazioni le motivazioni (che poi saranno trascritte manualmente anche sulla scheda in possesso dell’autista) ed inserendo il vaolre “0” (zero) nelle quantità.
L’autista a questo punto dovrà indicare l’ID della scheda sistri sul dispositivo di input e digitare il tasto “S”. Successivamnete potrà indicare l’ID dell’impianto e digitare il tasto “P” (prelievo). In questo modo il sistema potrà ricevere le informazioni relative alla scheda ID respinta utilizzando l’apposita causale ed i riferimenti necessari. L’automezzo potrà iniziare il viaggio di ritorno indicando nelle annotazioni il prossimo punto di conferimento che potrà essere un nuovo destinatario e/o il produttore stesso. Allo scarico si utilizza la procedura ordinaria per identificare attrraverso l’ID scheda e l’ID soggetto il relativo conferimento perfezionando così la transazione.
Il destinatario che avrà respinto il rifiuto non dovrà annotare alcuna operazione di carico.
Il produttore che riceve indietro i rifiuti non dovrà annotare alcuna operazione di carico poiché la scheda sistri risulta automaticamente chiusa con il rientro in sede del rifiuto e non più utilizzabile nonché non più associabile ad alcuna operazione di scarico. Per allontanare di nuovo il rifiuto sarà necessario aprire una nuova scheda area movimentazione.
Per i carichi accettati parzialmente sarà necessario che il destinatario indichi l’apposita causale e le quantità effettivamente accettate . Sulla copia della scheda che rimane al trasportatore sarà necessario indicare le quantità effettivamente accettate nonché le motivazioni nelle annotazioni e procedere come in precedenza per il rientro o nuova destinazione del rifiuto. La scheda così trattata sarà finalizzata con le quantità accettate parzialmente dal destinatario e sarà possibile effettuare uno scarico nell’area registro cronologico relativamente a tali quantità. La differenza rimarrà in carico al produttore (reintegrando le giacenze) poiché il rifiuto parzialmente respinto dovrà rientrare obbligatoriamente presso la sede dell’unità locale del produttore stesso. Per essere conferito ad altro impianto sarà necessario emettere una ulteriore schedaa area movimentazione.
In caso di accettazione parziale di rifiuti presso impianti della Regione Campania ( es.
presenza di ingombranti, RAEE etc.), il trasporto dall’impianto alla unità locale del Comune ( Area di trasferenza , centro di raccolta etc.etc.) potrà avvenire con il modello semplificato di cui all’allegato “D”. La scheda sistri , relativa alle imprese eed enti che gestiscono RSU in campania, risulterà comunque chiusa e non più utilizzabile. Il centro che accoglie i rifiuti procederà con le procedure descritte successivamente.
CANTIERI DI DURATA INFERIORE A SEI MESI
Essendo venuta meno la necessita’ di connessione in loco il caso non esiste. Vanno trattati come quelli > 6 mesi. Apertura dell’unita’ locale dell’unità locale dovrà avvenire con una procedura semplice e veloce.
RIFIUTI PRODOTTI DA ATTIVITA’ DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE (Art.230, comma 5, D.lgs 152/06)
Secondo la normativa chi effettua tali attività si considera produttore del rifiuto. Le attività di produzione e raccolta vengono svolte sul territorio utilizzando la specifica scheda scaricata da sistri (con l’indicazione dell’impianto solo se ci si propone di conferire direttamente ad impianto a fine giro di produzione e raccolta), di cui all’allegato “C”. Alla fine della fase di produzione e raccolta, si procede determinare il quantitativo totale (somma) dei rifiuti generati. Qualora si opti per il deposito temporaneo presso la sede sulla scheda si provvederà a indicare l’esercizio di tale facoltà ed il rifiuto si considera prodotto presso la sede. Il trasporto tracciato sarà solo quello di scarico dal deposito temporaneo. Se invece dall’ultimo luogo di produzione si decide di conferire il rifiuto direttamente ad impianto il trasporto tracciato inizierà da tale luogo con le ordinarie modalità. La georeferenziazione della sede operativa e/o legale dell’impresa che effettua il trasporto non potrà essere verificata e ci sarà ovviamente una discordanza sulla posizione geografica. Una apposita causale prevista nelle schede area movimentazione provvederà a non evidenziare tale discordanza come un errore sanzionabile. Nell’area registro cronologico sarà comunque necessario, nei termini previsti, indicare le operazioni di carico e scarico relative.
TRASBORDI PARZIALI E/O TOTALI
L’autista che conferisce i rifiuti ad altro trasportatore o altro automezzo deve indicare, in
concomitanza al trasbordo, l’ID del mezzo a cui conferisce i rifiuti e premere il tasto “C” (C=Conferimento rifiuto ad altro automezzo). Successivamente deve indicare un codice speciale ( es. 999) se intende conferire il carico totale. In alternativa deve indicare tutti gli ID delle schede sistri che intende conferire (con l’ausilio magari di un lettore EAN) e premere il tasto “C” (C=Conferimento). L’autista che prende in carico i rifiuti deve indicare l’ID del mezzo che gli conferisce i rifiuti e premere il tasto “P”
(P=Prelievo rifiuti). Automaticamente gli ID delle schede selezionate saranno trasferiti in carico al nuovo automezzo mentre quelle non selezionate rimarranno in carico al mezzo originario.
Stessa logica si applica agli operatori logistici che, anche se non in presenza di una black box possono effettuare tali attività direttamente attraverso il portale e/o il proprio software gestionale.
Sulle copie o fotocopiedelle schede sistri trasbordate sarà necessario inserire le segueneti diciture:
a) Sulle copie che rimangono al conducente ma trasbordate su altro automezzo indicare “trasbordo effettuato su ID ”
b) Sulle copie che vengono consegnate al conducente del nuovo automezzo che prende in carico i rifiuti “trasbordo ricevuto da ID”
Non sono prevedibili ipotesi di trasbordo parziale del quantitativo indicato in una singola scheda sistri.
CENTRI DI RACCOLTA/ISOLE ECOLOGICHE
Sono iscritti in modalità ordianaria al sistri e prevedono le procedure ordinarie come per gli impianti. Il centro di raccolta provvederà ad effettuare una operazione di carico in area registro cronologico indicando l’origine del rifiuto e gli estremi del mezzo utilizzato.
Per i conferimenti dei rifiuti in uscita dai centri di raccolta seguono le procedure ordinarie.
CENTRI DI TRASFERENZA RIFIUTI URBANI
I conferimenti presso i centri di trasferenza istituiti pressso aree comunali organizzate per raccogliere preliminarmente i rifiuti raccolti sul territorio, effettuati con mezzi satelliti sono accompagnati dal modello semplificato di cui all’allegato “D” rientrando nelle operazioni preliminari svolte nella propria unità locale. La produzione rimane in carico al Comune di pertinenza che provvederà ad effettuare un carico giornaliero complessivo distinto per CER entro i termini previsti dalla normativa per i produttori.
Per le uscite dai centri di trasferenza seguono le procedure ordinarie.
FANGHI DESTINATI DIRETTAMENTE ALLO SPANDIMENTO IN AGRICOLTURA
Il destinatario si iscrive al sistri in modalità semplificata anche delegando ad altro soggetto come descritto in precedenza per i produttori.
Seguono le procedure ordinarie ad eccezione del destinatario stesso che, non potendo accedere a sistri, controfirma in maniera autografa la scheda area movimentazione indicando la data e l’ora di conferimento. Il trasportatore dovrà confermare i dati mancanti a sistema entro le 48 ore dal conferimento e provvederà a consegnare copia della scheda controfirmata dal destinatario al produttore entro sette giorni dall’avvenuto conferimento.
IMPIANTI/AREE ISTITUITI/E A SEGUITO ORDINANZA DI EMERGENZA DI VARIA NATURA.
Tali impianti sono iscritti in modalità semplificata dal soggetto gestore su delega specifica e si attivano le stesse procedure come descritto in precedenza per i fanghi. Resta fermo l’obbligo del gestore di tali impianti di formalizzare entro 10 giorni dall’ordinanza l’iscrizione ordinaria a sistri. Non appena in possesso dei dispositivi necessari il gestore dell’impianto provvederà a conciliare firmando elettronicamente tutte le schede sistri precedentemente compilate dal soggetto precedente per proprio conto (ad esempio il trasportatore) entro dieci giorni calcolati dalla data di fine trasporto. Entro tale termine dovrà provvedere anche alle relative annotazioni nell’area registro cronologico.
Successivamente seguono le procedure ordinarie come per gli impainti di destinazione.
PRODUZIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI PERICOLOSIIl produttore si iscrive con modalità semplificata a Sistri al fine di consentirgli di smaltire immediatamente il rifiuto salvo poi regolarizzare la propria iscrizione in modalità ordinaria nei 10 giorni successivi al verificarsi dell’evento. Non appena in possesso dei dispositivi necessari il produttore provvederà a conciliare firmando elettronicamente tutte le schede sistri precedentemente compilate per proprio conto (ad esempio il trasportatore) entro dieci giorni calcolati dalla data di inizio trasporto. Entro tale termine dovrà provvedere anche alle relative annotazioni nell’area registro cronologico.
Successivamente seguono le procedure ordinarie come per i produttori iscritti al
sistri.
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE (art.266, comma 4, D.lgs 152/06)
I rifiuti si considerano prodotti presso la sede. Il trasporto tracciato con le procedure ordinarie è solo quello dalla sede all’impianto.
TRASFRONTALIERI
Come previsto ad oggi dall’art. 188 ter comma 6 d.lgs 152/06.
Capitolo 6
Entrata in vigore modulare e finalizzata alla formazione, ma con tempi certi ed impegno di
tutte le parti
1. proroga propedeutica e funzionale alla realizzazione della revisione fino al 31/05/2012
2. realizzazione delle semplificazioni Sw ed Hw entro il 31.12.2011
3. sperimentazione su aziende pilota: dal 01/01/2012 al 31/05/2012
4. a partire dal 01.06.2012 utilizzo obbligatorio in parallelo con la carta (prevedendo sanzioni lievi, ma sufficienti a penalizzare mancato utilizzo non giustificato)
5. dal 01/01/2013: obbligatorio per tutti il solo utilizzo del SISTRI.
Ultima modifica di Admin il Ven Lug 29, 2011 3:47 pm - modificato 7 volte.
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Il grosso equivoco di quella fanfarona della ministra è proprio quì....La CEE ha chiesto agli stati membri un sistema di tracciabilità dei rifiuti, e NON IL SISTRI....!!! E l'Itaglia un sistema di tracciabilità di rifiuti gia lo possedeva, ed è quello formato da formulari, registri di c/s e MUD annuale...La colpa semmai è dell'amministrazione che non è in grado di elaborare i dati dei MUD ( consegnati puntualmente dagli operatori) prima di tre anni...!!!!gianfranco bardella ha scritto:La commissione europea ha chiesto un sistema per la tracciabilità dei rifiuti?
La commissione europea ha emesso una direttiva in tal senso?
Perchè non è la stessa commissione europea ad impostare un sistema valido per tutti i paesi della comunità?
Perchè dobbiamo farci ridere dietro alle spalle da tutti con questa patacca Sistri?
Quando partirà, e se partirà, sarà cosi trasfomato da non chiamarsi nemmeno più Sistri!
Purtroppo la ministra preferisce confrontarsi con chi è seduto insieme a lei al banchetto ( le associazioni) piuttosto che con qualche operatore....
...Sato...
Sato- Utente Attivo
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Località : Ovunque ce ne fosse il bisogno...
ennesima considerazione
Scusami Sato ma non voglio entrare in un confronto politico. Oltretutto se uno ha dimostrato incapacità, impostando malamente il Sistri, l'altra ha dimostrato pavidità nel non eliminarlo.
La mia considerazione è solo rivolta all'utilizzo reale e concreto di una struttura come la CEE che non dia solo direttive normative ma dia soluzioni ed applicazioni concrete e, considerato un utilizzo a livello europeo, risolutive.
Domanda: dove posso trovare i sistemi usati in Francia, Spagna,Svezia, Germania e via dicendo?
La mia considerazione è solo rivolta all'utilizzo reale e concreto di una struttura come la CEE che non dia solo direttive normative ma dia soluzioni ed applicazioni concrete e, considerato un utilizzo a livello europeo, risolutive.
Domanda: dove posso trovare i sistemi usati in Francia, Spagna,Svezia, Germania e via dicendo?
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Re: Proposta di revisione del Sistri
la mia non era una considerazione politica ma di merito e sostanza...Non ne faccio un problema di colore, non sono contrario pregiudizialmente al sistri sol perchè proposto da Prodi o portato avanti dalla Prestigiacomo...Le mie considerazioni sono rivolte all'arroganza che utilizza questa ministra nel volere aver ragione " a prescindere", ignorando totalmente le ragioni di chi il sistema dovrebbe utilizzarlo tutti i giorni.gianfranco bardella ha scritto:Scusami Sato ma non voglio entrare in un confronto politico. Oltretutto se uno ha dimostrato incapacità, impostando malamente il Sistri, l'altra ha dimostrato pavidità nel non eliminarlo.
La mia considerazione è solo rivolta all'utilizzo reale e concreto di una struttura come la CEE che non dia solo direttive normative ma dia soluzioni ed applicazioni concrete e, considerato un utilizzo a livello europeo, risolutive.
Domanda: dove posso trovare i sistemi usati in Francia, Spagna,Svezia, Germania e via dicendo?
Un sistema come il sistri, mi sembra non esista in Europa..In Francia mi sembra non esista neanche il mud. C'è un sistema simile ( e funzionale, aggiungo) in Cile, ove in un semplice portale internet vengono caricati i movimenti dei rifiuti. La CEE, ribadisco, ha solo chiesto agli stati membri la tracciabilità del rifiuto, non specificando i metodi attuativi...Il resto sono fandonie dette dalla ministra per giustificare 90 milioni di euro sottratti agli operatori....
ciao
...Sato...
Sato- Utente Attivo
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Spiegare i fondamenti del diritto comunitario in poche righe non è semplice.
Comunque, in estrema sintesi, funziona che le regole generali sono definite nei TRATTATI. I trattati prevedono
quali sono gli argomenti sui quali i vari organi (Consiglio, Commissione, Parlamento) possono intervenire e quale sia lo strumento che possono utilizzare (regolamenti, direttive, decisioni).
I REGOLAMENTI sono atti a portata generale (per tutti gli stati), obbligatori in tutti gli elementi e immediatamente applicabili (completi, non lasciano spazio a norme interne di recepimento, al massimo si possono adottare norme di esecuzione).
Le DECISIONI possono essere considerate simili ai regolamenti ma hanno portata individuale su singoli stati o soggetti (non è proprio così, ma serve a semplificare).
Le DIRETTIVE non sono immediatamente vincolanti per i singoli soggetti ma comportano obbligo di recepimento, entro un certo termine, per gli stati.
In questo caso e su questa materia, i trattati prevedono che la Comunità Europea (e non più Comunità Economica Europea!) abbia a disposizione lo strumento della direttiva e non del regolamento.
Resta valida la considerazione di Sato quando dice che la direttiva prevede un sistema di tracciabilità, e non un sistema informatico di tracciabilità.
Bisogna anche dire che nel 2011 non sembra sbagliatissimo prevedere un sistema di tracciabilità dei rifiuti informatico, invece che cartaceo.
Si deve però chiudere dicendo che nel 2011 potevamo aspettarci un sistema informatico semplice, sicuro, affidabile e che riducesse gli adempimenti per le imprese: non questo Sistri.
Alla domanda dove si possono trovare i sitemi usati negli altri paesi della CE, non è facile dare risposta. A me risulta che solo noi siamo riusciti ad incasinarci informaticamente. Qualcosa c'è in Germania, ma a livello regionale e sperimentale.
In ogni caso dovesti aver la pazienza di recuperare a questo indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72008L0098:IT:NOT#FIELD_IT le norme di attuazione dei vari stati della direttiva 2008/98/CE, tradurli e cercare la parte che ti interessa. Ma sono sicuro che avrai di meglio di fare.
Comunque, in estrema sintesi, funziona che le regole generali sono definite nei TRATTATI. I trattati prevedono
quali sono gli argomenti sui quali i vari organi (Consiglio, Commissione, Parlamento) possono intervenire e quale sia lo strumento che possono utilizzare (regolamenti, direttive, decisioni).
I REGOLAMENTI sono atti a portata generale (per tutti gli stati), obbligatori in tutti gli elementi e immediatamente applicabili (completi, non lasciano spazio a norme interne di recepimento, al massimo si possono adottare norme di esecuzione).
Le DECISIONI possono essere considerate simili ai regolamenti ma hanno portata individuale su singoli stati o soggetti (non è proprio così, ma serve a semplificare).
Le DIRETTIVE non sono immediatamente vincolanti per i singoli soggetti ma comportano obbligo di recepimento, entro un certo termine, per gli stati.
In questo caso e su questa materia, i trattati prevedono che la Comunità Europea (e non più Comunità Economica Europea!) abbia a disposizione lo strumento della direttiva e non del regolamento.
Resta valida la considerazione di Sato quando dice che la direttiva prevede un sistema di tracciabilità, e non un sistema informatico di tracciabilità.
Bisogna anche dire che nel 2011 non sembra sbagliatissimo prevedere un sistema di tracciabilità dei rifiuti informatico, invece che cartaceo.
Si deve però chiudere dicendo che nel 2011 potevamo aspettarci un sistema informatico semplice, sicuro, affidabile e che riducesse gli adempimenti per le imprese: non questo Sistri.
Alla domanda dove si possono trovare i sitemi usati negli altri paesi della CE, non è facile dare risposta. A me risulta che solo noi siamo riusciti ad incasinarci informaticamente. Qualcosa c'è in Germania, ma a livello regionale e sperimentale.
In ogni caso dovesti aver la pazienza di recuperare a questo indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72008L0098:IT:NOT#FIELD_IT le norme di attuazione dei vari stati della direttiva 2008/98/CE, tradurli e cercare la parte che ti interessa. Ma sono sicuro che avrai di meglio di fare.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Aggiungo, avevano tentato qualcosina di simile al SISTRI in Germania, solo per i rifiuti pericolosi e solo in alcuni Laender.
Ma hanno subito abbandonato........
Ma hanno subito abbandonato........
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Ho scritto CEE per abbreviare...Non sono molto veloce nello scrivere al pc ed ho le dita molto lunghe che mi fanno digitare spesso il carattere sbagliato...zesec ha scritto:...... Comunità Europea (e non più Comunità Economica Europea!)...
..Sato..
Sato- Utente Attivo
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Se proprio vogliamo essere precise/i dovremmo far riferimento alla Unione Europea (UE) e non alla Comunità Europea ... ma non è questo il punto che vorrei sottolineare.
Vorrei solo insistere ancora una volta sulla opportunità/necessità che le/gli operatrici/ori italiane/i facessero sentire la loro voce (attraverso le organizzazioni di categoria e la rappresentanza nazionale a Bruxelles, ma anche direttamente) quando cominciano a circolare le bozze di future Direttive o Regolamenti. Come ho già detto, le possibilità ci sono.
E, se non sbaglio, la Direttiva 2008/98 (articolo 17) richiede l'adozione di misure
volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo SOLO per i rifiuti pericolosi
Vorrei solo insistere ancora una volta sulla opportunità/necessità che le/gli operatrici/ori italiane/i facessero sentire la loro voce (attraverso le organizzazioni di categoria e la rappresentanza nazionale a Bruxelles, ma anche direttamente) quando cominciano a circolare le bozze di future Direttive o Regolamenti. Come ho già detto, le possibilità ci sono.
E, se non sbaglio, la Direttiva 2008/98 (articolo 17) richiede l'adozione di misure
volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo SOLO per i rifiuti pericolosi
benassaisergio- Utente Attivo
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Re: Proposta di revisione del Sistri
Unione, non Comunità: chiedo scusa. E' vero che non è questo il punto, ma puntualizzare come ho fatto io e perdere una ventina di anni di storia da Maastricht in qua, non è una gran figura, anche se fosse solo distrazione.
Confermo che l'obbligo di tracciabilità (non necessariamente informatica) è previsto solo per i rifiuti pericolosi. E' previsto l'obbligo di tenuta del registro cronologico (anche solo cartaceo, ovviamente) e della sua conservazione per i rifiuti pericolosi, dando possbilità (ma non l'obbligo) agli stati di esigere la tenuta e la conservazione del registro anche per i produttori di rifiuti non pericolosi.
Il succo è che il Sistri, per come è attualmente (dis)organizzato, non costituisce un recepimento della direttiva europea (che il nostro Paese soddisfafava già da tempo) ma è una libera scelta di questi governi che si sono succeduti e che hanno pensato, finanziato, introdotto e regolamentato un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.
C'è quindi una responsabilità politica per la scelta (legittima, ma non obbligata) di fare o non fare un sistema informatico, e di farlo con queste modalità.
Confermo che l'obbligo di tracciabilità (non necessariamente informatica) è previsto solo per i rifiuti pericolosi. E' previsto l'obbligo di tenuta del registro cronologico (anche solo cartaceo, ovviamente) e della sua conservazione per i rifiuti pericolosi, dando possbilità (ma non l'obbligo) agli stati di esigere la tenuta e la conservazione del registro anche per i produttori di rifiuti non pericolosi.
Il succo è che il Sistri, per come è attualmente (dis)organizzato, non costituisce un recepimento della direttiva europea (che il nostro Paese soddisfafava già da tempo) ma è una libera scelta di questi governi che si sono succeduti e che hanno pensato, finanziato, introdotto e regolamentato un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.
C'è quindi una responsabilità politica per la scelta (legittima, ma non obbligata) di fare o non fare un sistema informatico, e di farlo con queste modalità.
zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Proposta di revisione del Sistri
Ringrazio Zesec per le precisazioni, che non avevo preso in considerazione anche perchè la mia era più che altro una speranza di dare corpo e sostanza a questa
benedetta "Unione Europea".
Quoto, anzi, straquoto e condivido la rabbia di Sato verso l'arroganza di certi personaggi e, nel mio piccolo, abbbborrrro (alla Mughini) il Sistri così come impostato che a mio avviso allarga esclusivamente la forchetta tra gli operatori onesti e gli ecopirati.
PS (CHICCA DA SISTRI)
percorso indicato per trasporto Milano - Verbania con bilico cisterna:
andare per strada statale fino a Laveno - Monbello e prendere il traghetto (Laveno -Stresa) !! e poi andare a Verbania per lungo lago.
quando la mia destinazione a Verbania si trova a meno di 5 Km da una comodissima Autostrada!
benedetta "Unione Europea".
Quoto, anzi, straquoto e condivido la rabbia di Sato verso l'arroganza di certi personaggi e, nel mio piccolo, abbbborrrro (alla Mughini) il Sistri così come impostato che a mio avviso allarga esclusivamente la forchetta tra gli operatori onesti e gli ecopirati.
PS (CHICCA DA SISTRI)
percorso indicato per trasporto Milano - Verbania con bilico cisterna:
andare per strada statale fino a Laveno - Monbello e prendere il traghetto (Laveno -Stresa) !! e poi andare a Verbania per lungo lago.
quando la mia destinazione a Verbania si trova a meno di 5 Km da una comodissima Autostrada!
gianfranco bardella- Utente Attivo
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