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Proposte di emendamenti al "decreto sviluppo" dell'8 giugno
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090611
Proposte di emendamenti al "decreto sviluppo" dell'8 giugno
Queste Proposte emendative al DL 70/11: "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", riguardanti la gestione dei rifiuti, presentate l'8 giugno nelle commissioni V e VI della Camera:
"8. 010.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni ambientali in favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 190, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgano e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)»;
b) all'articolo 212, nel comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in casa di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».
2. Al comma 10 dell'articolo 394 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 1, lettera b). Gli imprenditori di cui al comma 9 che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi, effettuano il trasporto con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52».
8. 012.Bitonci, Alessandri, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni relative al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3, primo periodo, le parole: «stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo», sono sostituite seguenti: «indicate nell'allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero forniscono informazioni incomplete o inesatte rispetto a quelle previste dallo stesso allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero alterano fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».
10. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e potenziare il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini del catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 e i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 039. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).
1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221:
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato;
2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
3) al comma 8, le parole: «, fino al consumo,», sono soppresse;
4) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, le parole: «di ogni livello fino al consumo,», sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comma 2»;
b) all'articolo 261, il comma 1 è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso.
10. 11. Soglia.
Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo la parola predispone, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) sostituire la lettera d), con la seguente «d) predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata»;
Conseguentemente al comma 18 sopprimere il secondo periodo.
2). Sopprimere il comma 28."
"8. 010.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni ambientali in favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di ridurre e semplificare le procedure amministrative relative alla gestione dei rifiuti a carico delle imprese agricole, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 190, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgano e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)»;
b) all'articolo 212, nel comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Fatta salva la possibilità di dimostrare, caso per caso, l'eventuale sussistenza di elementi comprovanti la professionalità del trasporto, i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi sano considerati professionali solo in caso di trasporto di quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, in casa di trasporti di quantitativi superiori a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi ed a 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».
2. Al comma 10 dell'articolo 394 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 1, lettera b). Gli imprenditori di cui al comma 9 che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi, effettuano il trasporto con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52».
8. 012.Bitonci, Alessandri, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Semplificazioni relative al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). - 1. All'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3, primo periodo, le parole: «stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo», sono sostituite seguenti: «indicate nell'allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero forniscono informazioni incomplete o inesatte rispetto a quelle previste dallo stesso allegato III del decreto ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011, ovvero alterano fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».
10. 09. Di Biagio, Proietti Cosimi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consolidare e potenziare il compiuto sistema di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti implementato in attuazione delle direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE, sono delegate, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, a dare esecuzione alla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, le province garantiscono, per il tramite delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, ogni informazione utile ai fini del catasto dei rifiuti istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane, ferma restando quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, per i rifiuti di imballaggio, comunicano annualmente alle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 e i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo gravano esclusivamente sui bilanci provinciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 039. D'Amico, Bitonci, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Simonetti, Polledri, Laura Molteni.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).
1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221:
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato;
2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
3) al comma 8, le parole: «, fino al consumo,», sono soppresse;
4) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, le parole: «di ogni livello fino al consumo,», sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comma 2»;
b) all'articolo 261, il comma 1 è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso.
10. 11. Soglia.
Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo la parola predispone, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) sostituire la lettera d), con la seguente «d) predispone il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata»;
Conseguentemente al comma 18 sopprimere il secondo periodo.
2). Sopprimere il comma 28."
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