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USB TRASPORTO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA LEGALE
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USB TRASPORTO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA LEGALE
HO LETTO CHE SE SI TIENE USB TRASPORTO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA LEGALE BISOGNA DARNE COMUNICAZIONE. QUALCUNO DI VOI L'HA FATTA?
PER ME è PIU' FACILE TEBERLO NELL'UNITA' LOCALE DOVE C'è IL PARCO MEZZI POICHè QUANDO FACCIO TRAPORTO A CLIENTI NON ISCRITTI DEVO STAMPARE LA SCHEDA E DARLA AL CONDUCENTE.
PER ME è PIU' FACILE TEBERLO NELL'UNITA' LOCALE DOVE C'è IL PARCO MEZZI POICHè QUANDO FACCIO TRAPORTO A CLIENTI NON ISCRITTI DEVO STAMPARE LA SCHEDA E DARLA AL CONDUCENTE.
geologo- Membro della community
- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: USB TRASPORTO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA LEGALE
La possibilità di conservare il dispositivo USB in un luogo diverso era apparsa su un manuale (ignoro se sia sopravvissuta ai frenetici aggiornamenti), ma la norma non lo consente:
"Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta". (art. 9, c.2 del DM 52/2011)
Tuttavia, per ovviare al tuo problema:
"Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti". (art. 8, c.4 del DM 52/2011)
"Al fine di consentire la consultazione della Scheda SISTRI -AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta". (art. 9, c.2 del DM 52/2011)
Tuttavia, per ovviare al tuo problema:
"Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti". (art. 8, c.4 del DM 52/2011)
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