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ambulante che raccoglie ferro
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ambulante che raccoglie ferro
Promemoria primo messaggio :
scusate ma è arrivata questa richiesta alla quale non riesco a dare risposta. mi potete aiutare?
il quesito è questo:
Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.
In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?
grazie in anticipo
scusate ma è arrivata questa richiesta alla quale non riesco a dare risposta. mi potete aiutare?
il quesito è questo:
Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.
In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?
grazie in anticipo
Sissi- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 11.03.10
Re: ambulante che raccoglie ferro
Il problema nasce dalla definizione di commercio ambulante.
Secondo la Regione Piemonte (ma vale anche per altre regioni):
Commercio ambulante Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).
Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.
Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm
La definizione di “vendita di merci al dettaglio o all’ingrosso” secondo Wikipedia (può piacere o meno l’uso di Wikipedia ma ormai è riconosciuta come fonte anche dalla Treccani):
Distribuzione al dettaglio: il destinatario della merce è un consumatore o utilizzatore finale.
Distribuzione all'ingrosso: il destinatario della merce e dei servizi sono quelle aziende che utilizzano il bene per lavorarlo o per rivenderlo sia all'utente finale che ad altre aziende a loro assimilabili.
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_commerciale#Strutture_di_distribuzione:_dettaglio_e_ingrosso
Pertanto il Commercio Ambulante è attività di vendita al consumatore o destinatario finale.
La vendita di qualunque rifiuto recuperabile ad aziende che lo lavorano o rivendono é commercio all'ingrosso e NON COMMERCIO AMBULANTE.
Secondo la Regione Piemonte (ma vale anche per altre regioni):
Commercio ambulante Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo a) o in forma itinerante (autorizzazione tipo b).
Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.
Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.
http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commAreaPubb.htm
La definizione di “vendita di merci al dettaglio o all’ingrosso” secondo Wikipedia (può piacere o meno l’uso di Wikipedia ma ormai è riconosciuta come fonte anche dalla Treccani):
Distribuzione al dettaglio: il destinatario della merce è un consumatore o utilizzatore finale.
Distribuzione all'ingrosso: il destinatario della merce e dei servizi sono quelle aziende che utilizzano il bene per lavorarlo o per rivenderlo sia all'utente finale che ad altre aziende a loro assimilabili.
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_commerciale#Strutture_di_distribuzione:_dettaglio_e_ingrosso
Pertanto il Commercio Ambulante è attività di vendita al consumatore o destinatario finale.
La vendita di qualunque rifiuto recuperabile ad aziende che lo lavorano o rivendono é commercio all'ingrosso e NON COMMERCIO AMBULANTE.
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: ambulante che raccoglie ferro
Caro Piazza, a questo punto credo che sia decisamente fiato sprecato...
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: ambulante che raccoglie ferro
Michelin, le converrebbe effettuare, anzichè commercio AMBULANTE, commercio AMBULANZA perchè, vista la pericolosità della sua lettura, potrebbe farsi male, molto malePiazzaPulita ha scritto:La vendita di qualunque rifiuto recuperabile ad aziende che lo lavorano o rivendono é commercio all'ingrosso e NON COMMERCIO AMBULANTE.
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Località : veneto
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