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ambulante che raccoglie ferro
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ambulante che raccoglie ferro
scusate ma è arrivata questa richiesta alla quale non riesco a dare risposta. mi potete aiutare?
il quesito è questo:
Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.
In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?
grazie in anticipo
il quesito è questo:
Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.
In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?
grazie in anticipo
Sissi- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 11.03.10
Re: ambulante che raccoglie ferro
Ciao Sissi,
con quale motivazione nega l'accesso? A meno di recondite e oscure motivazioni, c'è da chiedersi se la persona che nega l'accesso all'impianto all'ambulante è a conoscenza di tale deroga (che hai ben espresso).
No Albo, no SISTRI.
con quale motivazione nega l'accesso? A meno di recondite e oscure motivazioni, c'è da chiedersi se la persona che nega l'accesso all'impianto all'ambulante è a conoscenza di tale deroga (che hai ben espresso).
No Albo, no SISTRI.
Maria Mura- Utente Attivo
- Messaggi : 177
Data d'iscrizione : 18.10.10
Re: ambulante che raccoglie ferro
Sissi ha scritto:scusate ma è arrivata questa richiesta alla quale non riesco a dare risposta. mi potete aiutare?
il quesito è questo:
Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.
In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.
ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?
grazie in anticipo
Ti mando un mp
marcob2981- Utente Attivo
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Età : 43
Re: ambulante che raccoglie ferro
Dato che proprio stamane mi ha chiamato una ditta individuale (in tutti i sensi) che quando capita va col mezzo con piccola grù a caricarsi qualche quintale di ferro presso privati, vorrei il vostro conforto sul fatto che sia sufficiente la licenza comunale per il commercio ambulante per poter svolgere l'attività di raccolta (presumo sia rilasciata dal comune di residenza).
saluti
saluti
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Qualcuno può delucidarmi in merito? Nel senso che chi raccoglie o vuole raccogliere ferro e simili dalle vie cittadine può farlo se il comune rilascia questa autorizzazione?
La cosa mi interessa perchè ho qualche cliente che vorrebbe fare questa attività ma sinceramente non sapevo come autorizzarlo.
Oltre a questo decreto che è stato segnalato e che non mi sembra parli di rifiuti ma solo di commercio c'è altro o qualche circolare esplicativa?
La cosa mi interessa perchè ho qualche cliente che vorrebbe fare questa attività ma sinceramente non sapevo come autorizzarlo.
Oltre a questo decreto che è stato segnalato e che non mi sembra parli di rifiuti ma solo di commercio c'è altro o qualche circolare esplicativa?
VdT- Moderatore
- Messaggi : 1865
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Località : Bari e provincia
Non so quanto vi possa servire ma date uno sguardo a questa
Tribunale S. Maria Capua Vetere - Sez. Caserta sent. 17 settembre 2009
Pres. Piccirillo Est. Piccirillo Imp. Politi
Sussiste il reato di cui all'art. 6, lett. d,n. 1 e 2, Dl 172/08 conv. in L. 210/08 e non trova applicazione l'art. 266, co. 5, TU nel caso in cui il soggetto sia in possesso del solo certificato di iscrizione alla CCIAA e del relativo certificato di attribuzione di partita IVA recante la dicitura "commerciante di rottami in ferro" non essendo sufficiente, per l'applicabilità della clausola di esclusione predetta, l'autorizzazione al "commercio di cose usate" rilasciata dalComune di residenza dell'imputato. (segnalazione e massima dell'Avv. G. Iannotti)
TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico Dott .ssa Paola PICCIRILLO alla pubblica udienza del 17/09/2009, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
POLITI Francesco, XXX -libero presente-
Difensore di Fiducia avv. Iannotti Gennaro del foro di S.Maria C.V.
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall'art.6 Iett. d) n.I e 2 D.L. 172/08 conv. In L.210/08 ed
art.99 cp perché effettuava un'attività di raccolta, trasporto, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da materiale ferroso e motorini ,elettrici e meccanici in mancanza delle autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni previste dalla normativa vigente, utilizzando l'automezzo Ape Car tg.PG 129821, caduto in sequestro. Con la recidiva reiterata.
In Caserta il 6.7.09
CONCLUSIONI
P.M.:affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro sedicimila di multa.
DIFENSORE: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine minimo della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, dissequestro del furgone. Deposita copia della sentenza pronunciata dalla III sezione della Corte di Cassazione il 13.9.2005 n. 333310; copia della domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA; copia della richiesta di vidimazione del registro degli affari giornalieri; copia del versamento dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio di autorizzazione pubblica; copia dell'autorizzazione rilasciata dal Settore ID attività produttive del comune di Caserta .
Svolgimento del processo
A seguito di arresto operato dai CC del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta il 6.7.2009, veniva tratto innanzi al Giudice di Caserta, per la convalida ed il successivo giudizio, Politi Francesco in relazione al reato puntualmente descritto nell'epigrafe del presente provvedimento.
All'esito della relazione svolta dall'appuntato Sorbo Natale e dell'interrogatorio dell'arrestato, il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli AADD.
Il difensore si opponeva alla convalida dell' arresto - e- chiedeva che non venisse applicata alcuna misura cautelare personale o in subordine una misura meno affittiva.
Questo Giudice convalidava l'arresto ed emetteva ordinanza con la quale applicava al Politi la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
Il giudice disponeva procedersi al giudizio ed il difensore chiedeva termine a difesa per ricorrere ad un rito alternativo.
All'udienza del 14.7.2009, assente l'imputato, il difensore depositava procura speciale e chiedeva di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.
Il Giudice ammetteva il rito speciale, acquisiva il fascicolo del P.M. e disponeva che il giudizio proseguisse nelle forme dell'udienza preliminare. Quindi veniva accolta l'istanza difensiva di breve rinvio per la discussione.
All'udienza del 16.9.2007 le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni.
All'esito questo Giudice, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, disponeva, ai sensi dell'art 441 V c c.p.p., l'esame del dirigente del Settore III attività Produttive del comune di Caserta sul contenuto dell'autorizzazione rilasciata al Politi Francesco.
All' odierna udienza si procedeva all'esame di Marmorale Maria, delegata dal dirigente del Settore III del comune di Caserta.
Quindi le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe.
All'esito della successiva deliberazione, veniva resa pubblica la presente decisione, mediante la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari - resi utilizzabili dall'intervenuta scelta del rito operata dall'imputato - consentono di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria.
Ed invero, in data 6.7.2009 si verificava l'operazione di P.G. che conduceva all'arresto in flagranza dell'odierno imputato.
ln particolare i CC del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta davano atto che, verso le ore 13,30, durante un servizio di pattuglia svolto con i colori di istituto, nel transitate per via S. Commaia, notavano un motoape dì colore celeste che circolava con fare sospetto in una zona ove di solito avveniva lo sversamento abusivo di rifiuti. I militari procedevano al controllo del motoape a bordo del quale rinvenivano e sequestravano rifiuti speciali, in particolare ferro vecchio e motorini elettrici e meccanici. Il conducente, privo dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti, veniva identificato nell' odierno imputato.
Gli operanti eseguivano rilievi fotografici sul contenuto del veicolo.
All'udienza di convalida l'appuntato Sorbo descriveva le operazioni che avevano condotto all'arresto dell'odierno imputato, chiarendo che il motoape era formalmente intesto ad una terza persona, che i rifiuti trasportati non erano pericolosi e ribadendo che il Politi non era in possesso della prescritta autorizzazione.
L'imputato dichiarava che il motoape lo aveva acquistato da tale Farina Antonio, che non aveva formalizzato il passaggio di proprietà e che la targa era di cartone perché, nel fare " il ferro vecchio", aveva perso quella di metallo. Il Politi ha spiegato che, al momento dell'arresto, stava girando alla ricerca del ferrovecchio e che una volta riempito il motoape, avrebbe scaricato il contenuto ad Acerra, in un posto sito nella zona industriale. L'imputato ha aggiunto di ignorare che fosse necessaria una specifica autorizzazione per svolgere tale tipo di attività e che credeva che fosse sufficiente essere in possesso del libretto delle fatture. In proposito il Politi ha dichiarato che il libretto lo aveva con sé nel motoape e che i Cc non lo avevano trovato.
All'esito delle conclusioni delle parti, questo Giudice applicava all'imputato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e del pericolo di
reiterazione specifica.
All'udienza del 16.7.2009 dopo avere formulato le proprie conclusioni, il difensore dell'imputato depositava, a sostegno della legittimità dell' operato del suo assistito, documentazione da cui risultava che il Politi era titolare di partita iva per il commercio all'ingrosso di rottami e che era titolare di un'autorizzazione rilasciatagli dal comune di Caserta per l'esercizio permanente di attività di vendita di cose usate.
All'odierna udienza Marmorale Maria ha spiegato che l'imputato è titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante, per il settore non alimentare. La teste ha aggiunto che il titolare di tale tipo di autorizzazione è
obbligato a tenere un registro di carico e scarico delle merci, periodicamente vidimato dall'ufficio di Polizia Amministrativa. A specifica domanda, la teste ha chiarito che tale autorizzazione non consente il commercio del ferro vecchio né di rottami o rifiuti, vale a dire di oggetti che non sono suscettibili di utilizzo immediato, ma necessitano di un procedimento di lavorazione. La Mormorale ha altresì chiarito che l'autorizzazione concessa all'imputato riguarda il commercio al dettaglio degli oggetti usati e non all'ingrosso.
Tali i fatti accertati nel corso del procedimento che consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui contestato.
Ed invero risulta accertato, attraverso quanto relazionato dalla P.G ed attestato nel verbale di arresto in flagranza e nel verbale di sequestro, e risultante dai rilievi fotografici, nonché attraverso quanto pacificamente ammesso dallo stesso Politi, che questi trasportava rifiuti ferrosi ed elettrici.
Ricostruita, pertanto, pacificamente sotto il profilo fattuale la condotta tenuta dal prevenuto, il punto nodale della vicenda è rappresentato dalla valutazione sulla rilevanza penale di tale condotta.
Invero il punto nevralgico è costituito dalla verifica sul se possa applicarsi alla vicenda del Politi l'art 266, V c., TU 152/06 per il, quale cioè le disposizioni del citato TU - che disciplinano l'attività di gestione dei rifiuti - non si applicano
"all' attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."
In sostanza, il difensore ha sostenuto che l'odierno imputato, in quanto regolarmente iscritto alla camera di commercio e titolare di autorizzazione comunale al commercio ambulante di cose usate, fosse da considerarsi ambulante, nel senso richiesto dal citato art 266 V c TU citato, e quindi non fosse soggetto alla disciplina
in tema di rifiuti.
L'argomentazione difensiva non può trovare accoglimento nel caso in esame. In primo luogo tale argomentazione si fonda su documentazione prodotta dal difensore dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, che è giudizio allo stato degli atti: trattasi pertanto di documentazione inutilizzabile.
Volendo comunque procedere ad una valutazione nel merito delle argomentazioni difensive svolte su tale tema, e premesso che corretta appare l'interpretazione del citato art 266 che considera legittime le condotte di raccolta e di trasporto di rifiuti da parte dell'ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto della sua attività, va detto che nel caso in esame il Politi non versa nelle condizioni richieste dalla norma.
Ed infatti l'imputato risulta iscritto alla camera di commercio come commerciante di rottami di ferro ed è titolare di autorizzazione al commercio ambulante di cose usate: l'attività di ambulante, cioè, è autorizzata all'imputato solo con riferimento alle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione e trasformazione, e non al ferrovecchio, come quello trovato presso il veicolo nella sua disponibilità.
Peraltro, dagli stessi rilevi fotografici emerge che gli- oggetti rinvenuti sul veicolo non potessero essere destinati immediatamente al -commercio ma, come peraltro dichiarato dallo stesso Politi all'udienza di convalida, fossero destinati ad una discarica. Tale ultimo aspetto merita una particolare evidenza atteso che l'imputato stesso non ha mai dichiarato di destinare quegli oggetti alla vendita ambulante come sostenuto dal suo difensore nelle conclusioni - ma ha chiaramente affermato che, dopo avere riempito il veicolo del ferrovecchio, lo avrebbe portato presso una discarica di Acerra.
I precedenti giurisprudenziali invocati dal difensore del Politi non appaiono analoghi al caso in esame, essendo gli stessi riferibili ad ipotesi in cui l'imputato era in possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, risulta evidente come nel caso in esame non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art 266 V c citato TU e come per il Politi, fosse necessario, perché il trasporto fosse legittimo, quanto richiesto dagli artt. 189, 190, 193 e 212 TU - registro di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Né appare accoglibile l'osservazione difensiva volta a sostenere l'assenza di dolo nel prevenuto che era convinto di agire legittimamente in virtù dell'autorizzazione comunale di cui era in possesso.
Trattasi invero di eventuale errore sulla legge penale in cui sarebbe incorso colpevolmente il Politi che, in ragione dell'attività specifica svolta, doveva conoscere le leggi che la disciplinano.
Tanto premesso all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per meglio adeguare la pena al fatto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 6) lett d n. 2 del DI 172/08, non essendo stata provata la pericolosità dei rifiuti trasportati dal Politi - ed -anzi avendo espressamente l'operante escluso che si trattasse di rifiuti pericolosi- - alla pena che stimasi congruo determinare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ( pena così determinata: pena base determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi nove di reclusione ed euro dodicimila di multa, ridotta per i rito alla pena di cui sopra).
Va, disposta la confisca dei rifiuti speciali ID quanto corpo del reato contestato.
PQM
Letti gli arti 442 e 533 e 535 c.p.p. dichiara Potiti Francesco colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui al' art 6 lett d) n. 2 del DL 172/08, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Confisca e distruzione della merce rinvenuta sul motoape.
Caserta 17.9.2009
Pres. Piccirillo Est. Piccirillo Imp. Politi
Sussiste il reato di cui all'art. 6, lett. d,n. 1 e 2, Dl 172/08 conv. in L. 210/08 e non trova applicazione l'art. 266, co. 5, TU nel caso in cui il soggetto sia in possesso del solo certificato di iscrizione alla CCIAA e del relativo certificato di attribuzione di partita IVA recante la dicitura "commerciante di rottami in ferro" non essendo sufficiente, per l'applicabilità della clausola di esclusione predetta, l'autorizzazione al "commercio di cose usate" rilasciata dalComune di residenza dell'imputato. (segnalazione e massima dell'Avv. G. Iannotti)
TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico Dott .ssa Paola PICCIRILLO alla pubblica udienza del 17/09/2009, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di :
POLITI Francesco, XXX -libero presente-
Difensore di Fiducia avv. Iannotti Gennaro del foro di S.Maria C.V.
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall'art.6 Iett. d) n.I e 2 D.L. 172/08 conv. In L.210/08 ed
art.99 cp perché effettuava un'attività di raccolta, trasporto, recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da materiale ferroso e motorini ,elettrici e meccanici in mancanza delle autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni previste dalla normativa vigente, utilizzando l'automezzo Ape Car tg.PG 129821, caduto in sequestro. Con la recidiva reiterata.
In Caserta il 6.7.09
CONCLUSIONI
P.M.:affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro sedicimila di multa.
DIFENSORE: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine minimo della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, dissequestro del furgone. Deposita copia della sentenza pronunciata dalla III sezione della Corte di Cassazione il 13.9.2005 n. 333310; copia della domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA; copia della richiesta di vidimazione del registro degli affari giornalieri; copia del versamento dei diritti di segreteria per ottenere il rilascio di autorizzazione pubblica; copia dell'autorizzazione rilasciata dal Settore ID attività produttive del comune di Caserta .
Svolgimento del processo
A seguito di arresto operato dai CC del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta il 6.7.2009, veniva tratto innanzi al Giudice di Caserta, per la convalida ed il successivo giudizio, Politi Francesco in relazione al reato puntualmente descritto nell'epigrafe del presente provvedimento.
All'esito della relazione svolta dall'appuntato Sorbo Natale e dell'interrogatorio dell'arrestato, il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli AADD.
Il difensore si opponeva alla convalida dell' arresto - e- chiedeva che non venisse applicata alcuna misura cautelare personale o in subordine una misura meno affittiva.
Questo Giudice convalidava l'arresto ed emetteva ordinanza con la quale applicava al Politi la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.
Il giudice disponeva procedersi al giudizio ed il difensore chiedeva termine a difesa per ricorrere ad un rito alternativo.
All'udienza del 14.7.2009, assente l'imputato, il difensore depositava procura speciale e chiedeva di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato.
Il Giudice ammetteva il rito speciale, acquisiva il fascicolo del P.M. e disponeva che il giudizio proseguisse nelle forme dell'udienza preliminare. Quindi veniva accolta l'istanza difensiva di breve rinvio per la discussione.
All'udienza del 16.9.2007 le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni.
All'esito questo Giudice, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, disponeva, ai sensi dell'art 441 V c c.p.p., l'esame del dirigente del Settore III attività Produttive del comune di Caserta sul contenuto dell'autorizzazione rilasciata al Politi Francesco.
All' odierna udienza si procedeva all'esame di Marmorale Maria, delegata dal dirigente del Settore III del comune di Caserta.
Quindi le parti procedevano alla formulazione delle rispettive conclusioni così come riportate in epigrafe.
All'esito della successiva deliberazione, veniva resa pubblica la presente decisione, mediante la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari - resi utilizzabili dall'intervenuta scelta del rito operata dall'imputato - consentono di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria.
Ed invero, in data 6.7.2009 si verificava l'operazione di P.G. che conduceva all'arresto in flagranza dell'odierno imputato.
ln particolare i CC del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta davano atto che, verso le ore 13,30, durante un servizio di pattuglia svolto con i colori di istituto, nel transitate per via S. Commaia, notavano un motoape dì colore celeste che circolava con fare sospetto in una zona ove di solito avveniva lo sversamento abusivo di rifiuti. I militari procedevano al controllo del motoape a bordo del quale rinvenivano e sequestravano rifiuti speciali, in particolare ferro vecchio e motorini elettrici e meccanici. Il conducente, privo dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti, veniva identificato nell' odierno imputato.
Gli operanti eseguivano rilievi fotografici sul contenuto del veicolo.
All'udienza di convalida l'appuntato Sorbo descriveva le operazioni che avevano condotto all'arresto dell'odierno imputato, chiarendo che il motoape era formalmente intesto ad una terza persona, che i rifiuti trasportati non erano pericolosi e ribadendo che il Politi non era in possesso della prescritta autorizzazione.
L'imputato dichiarava che il motoape lo aveva acquistato da tale Farina Antonio, che non aveva formalizzato il passaggio di proprietà e che la targa era di cartone perché, nel fare " il ferro vecchio", aveva perso quella di metallo. Il Politi ha spiegato che, al momento dell'arresto, stava girando alla ricerca del ferrovecchio e che una volta riempito il motoape, avrebbe scaricato il contenuto ad Acerra, in un posto sito nella zona industriale. L'imputato ha aggiunto di ignorare che fosse necessaria una specifica autorizzazione per svolgere tale tipo di attività e che credeva che fosse sufficiente essere in possesso del libretto delle fatture. In proposito il Politi ha dichiarato che il libretto lo aveva con sé nel motoape e che i Cc non lo avevano trovato.
All'esito delle conclusioni delle parti, questo Giudice applicava all'imputato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato e del pericolo di
reiterazione specifica.
All'udienza del 16.7.2009 dopo avere formulato le proprie conclusioni, il difensore dell'imputato depositava, a sostegno della legittimità dell' operato del suo assistito, documentazione da cui risultava che il Politi era titolare di partita iva per il commercio all'ingrosso di rottami e che era titolare di un'autorizzazione rilasciatagli dal comune di Caserta per l'esercizio permanente di attività di vendita di cose usate.
All'odierna udienza Marmorale Maria ha spiegato che l'imputato è titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante, per il settore non alimentare. La teste ha aggiunto che il titolare di tale tipo di autorizzazione è
obbligato a tenere un registro di carico e scarico delle merci, periodicamente vidimato dall'ufficio di Polizia Amministrativa. A specifica domanda, la teste ha chiarito che tale autorizzazione non consente il commercio del ferro vecchio né di rottami o rifiuti, vale a dire di oggetti che non sono suscettibili di utilizzo immediato, ma necessitano di un procedimento di lavorazione. La Mormorale ha altresì chiarito che l'autorizzazione concessa all'imputato riguarda il commercio al dettaglio degli oggetti usati e non all'ingrosso.
Tali i fatti accertati nel corso del procedimento che consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui contestato.
Ed invero risulta accertato, attraverso quanto relazionato dalla P.G ed attestato nel verbale di arresto in flagranza e nel verbale di sequestro, e risultante dai rilievi fotografici, nonché attraverso quanto pacificamente ammesso dallo stesso Politi, che questi trasportava rifiuti ferrosi ed elettrici.
Ricostruita, pertanto, pacificamente sotto il profilo fattuale la condotta tenuta dal prevenuto, il punto nodale della vicenda è rappresentato dalla valutazione sulla rilevanza penale di tale condotta.
Invero il punto nevralgico è costituito dalla verifica sul se possa applicarsi alla vicenda del Politi l'art 266, V c., TU 152/06 per il, quale cioè le disposizioni del citato TU - che disciplinano l'attività di gestione dei rifiuti - non si applicano
"all' attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."
In sostanza, il difensore ha sostenuto che l'odierno imputato, in quanto regolarmente iscritto alla camera di commercio e titolare di autorizzazione comunale al commercio ambulante di cose usate, fosse da considerarsi ambulante, nel senso richiesto dal citato art 266 V c TU citato, e quindi non fosse soggetto alla disciplina
in tema di rifiuti.
L'argomentazione difensiva non può trovare accoglimento nel caso in esame. In primo luogo tale argomentazione si fonda su documentazione prodotta dal difensore dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, che è giudizio allo stato degli atti: trattasi pertanto di documentazione inutilizzabile.
Volendo comunque procedere ad una valutazione nel merito delle argomentazioni difensive svolte su tale tema, e premesso che corretta appare l'interpretazione del citato art 266 che considera legittime le condotte di raccolta e di trasporto di rifiuti da parte dell'ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto della sua attività, va detto che nel caso in esame il Politi non versa nelle condizioni richieste dalla norma.
Ed infatti l'imputato risulta iscritto alla camera di commercio come commerciante di rottami di ferro ed è titolare di autorizzazione al commercio ambulante di cose usate: l'attività di ambulante, cioè, è autorizzata all'imputato solo con riferimento alle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione e trasformazione, e non al ferrovecchio, come quello trovato presso il veicolo nella sua disponibilità.
Peraltro, dagli stessi rilevi fotografici emerge che gli- oggetti rinvenuti sul veicolo non potessero essere destinati immediatamente al -commercio ma, come peraltro dichiarato dallo stesso Politi all'udienza di convalida, fossero destinati ad una discarica. Tale ultimo aspetto merita una particolare evidenza atteso che l'imputato stesso non ha mai dichiarato di destinare quegli oggetti alla vendita ambulante come sostenuto dal suo difensore nelle conclusioni - ma ha chiaramente affermato che, dopo avere riempito il veicolo del ferrovecchio, lo avrebbe portato presso una discarica di Acerra.
I precedenti giurisprudenziali invocati dal difensore del Politi non appaiono analoghi al caso in esame, essendo gli stessi riferibili ad ipotesi in cui l'imputato era in possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, risulta evidente come nel caso in esame non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art 266 V c citato TU e come per il Politi, fosse necessario, perché il trasporto fosse legittimo, quanto richiesto dagli artt. 189, 190, 193 e 212 TU - registro di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Né appare accoglibile l'osservazione difensiva volta a sostenere l'assenza di dolo nel prevenuto che era convinto di agire legittimamente in virtù dell'autorizzazione comunale di cui era in possesso.
Trattasi invero di eventuale errore sulla legge penale in cui sarebbe incorso colpevolmente il Politi che, in ragione dell'attività specifica svolta, doveva conoscere le leggi che la disciplinano.
Tanto premesso all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato consegue la condanna dello stesso, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per meglio adeguare la pena al fatto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 6) lett d n. 2 del DI 172/08, non essendo stata provata la pericolosità dei rifiuti trasportati dal Politi - ed -anzi avendo espressamente l'operante escluso che si trattasse di rifiuti pericolosi- - alla pena che stimasi congruo determinare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., nella misura di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ( pena così determinata: pena base determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, mesi nove di reclusione ed euro dodicimila di multa, ridotta per i rito alla pena di cui sopra).
Va, disposta la confisca dei rifiuti speciali ID quanto corpo del reato contestato.
PQM
Letti gli arti 442 e 533 e 535 c.p.p. dichiara Potiti Francesco colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, esclusa la circostanza aggravante di cui al' art 6 lett d) n. 2 del DL 172/08, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Confisca e distruzione della merce rinvenuta sul motoape.
Caserta 17.9.2009
marcob2981- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Grazie marco! Questa che hai postato è una interpretazione autentica.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
pastorenomade ha scritto:Grazie marco! Questa che hai postato è una interpretazione autentica.
L'unica cosa che ho trovato riguardo all'argomento.
marcob2981- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
No, non puo'.Qualcuno può delucidarmi in merito? Nel senso che chi raccoglie o vuole raccogliere ferro e simili dalle vie cittadine può farlo se il comune rilascia questa autorizzazione?
La cosa mi interessa perchè ho qualche cliente che vorrebbe fare questa attività ma sinceramente non sapevo come autorizzarlo.
I rifiuti giacenti sulla pubblica via sono rifiuti urbani e ricadono nella privativa dell'ente locale.
Il Comune puo' affidarne la raccolta a soggetti in possesso dei requisiti di legge (iscrizione all'Albo in cat. 1).
Il commercio ambulante di rifiuti e' un'altra attivita', quella prospettata si configurerebbe come una sottrazione con danno erariale.
P.S. Il rinnovato interesse verso questo tipo di attivita' la dice tutta sulla congiuntura economica...
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Cito dalla sentenza postata ".....possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami.......".
Dunque, questa è l'autorizzazione di cui deve essere in possesso chi intenda effettuare la raccolta (e il trasporto) di rottami metallici presso privati e che costituisce titolo per rientrare in quanto previsto dall'art. 266.
Giovanni (Admin) hai ragione, purtroppo è un segno dei tempi. Come un segno dei tempi sono i furti di rame non più solo lungo i binari ferroviari ma anche nei cimiteri
Dunque, questa è l'autorizzazione di cui deve essere in possesso chi intenda effettuare la raccolta (e il trasporto) di rottami metallici presso privati e che costituisce titolo per rientrare in quanto previsto dall'art. 266.
Giovanni (Admin) hai ragione, purtroppo è un segno dei tempi. Come un segno dei tempi sono i furti di rame non più solo lungo i binari ferroviari ma anche nei cimiteri
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
pastorenomade ha scritto:Cito dalla sentenza postata ".....possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami.......".
Dunque, questa è l'autorizzazione di cui deve essere in possesso chi intenda effettuare la raccolta (e il trasporto) di rottami metallici presso privati e che costituisce titolo per rientrare in quanto previsto dall'art. 266.
Giovanni (Admin) hai ragione, purtroppo è un segno dei tempi. Come un segno dei tempi sono i furti di rame non più solo lungo i binari ferroviari ma anche nei cimiteri
Sinonimo di decadenza...
marcob2981- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Alcune ammninistrazioni comunali tollerano queste attivita'.
Altre le formalizzano nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti con accordi economici in base ai quali il servizio del trasportatore si ripaga con i ricavi dalla vendita del ferro.
Attenzione! Si tratta di attivita' illegali, non fosse altro che per motivi fiscali (IVA evasa sul servizio di raccolta e trasporto, IVA evasa sulla vendita del ferro).
Altre le formalizzano nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti con accordi economici in base ai quali il servizio del trasportatore si ripaga con i ricavi dalla vendita del ferro.
Attenzione! Si tratta di attivita' illegali, non fosse altro che per motivi fiscali (IVA evasa sul servizio di raccolta e trasporto, IVA evasa sulla vendita del ferro).
Admin- Amministratore
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Re: ambulante che raccoglie ferro
pastorenomade ha scritto:Cito dalla sentenza postata ".....possesso di autorizzazione all'esercizio del mestiere ambulante per la raccolta di rottami.......".
Dunque, questa è l'autorizzazione di cui deve essere in possesso chi intenda effettuare la raccolta (e il trasporto) di rottami metallici presso privati e che costituisce titolo per rientrare in quanto previsto dall'art. 266.
Giovanni (Admin) hai ragione, purtroppo è un segno dei tempi. Come un segno dei tempi sono i furti di rame non più solo lungo i binari ferroviari ma anche nei cimiteri
Salve a tutti mi riallaccio a questa interessantissima discussione e chiedo delucidazioni in merito.Essendo in regione dove si applica la ben piu' grave legge Legge 30 dicembre 2008, n. 210 che prevede all'art. 6 c.D "d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente ..."
Bene ora vi chiedo vi chiedo quali sono queste autorizzazioni,iscrizioni o comunicazioni?
Iscrizione alla camera di commercio come piccolo imprenditore?
Dia al Comune di appartenenza?
Siamo sicuri che l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali non deve essere fatta?Da quello che io ho capito leggendo sotto....è quella che abilita al trasporto....ecco cosa dicono sul sito albogestoririfiuti.it:
"Ai sensi del D.Lgs 22/97 avevano l'obbligo di iscrizione all'Albo le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti. Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l'intermediazione dei rifiuti l'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività medesime. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati. Il D.Lgs 152/06 ha esteso l'obbligo d'iscrizione alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno. Ha previsto, inoltre, l'iscrizione delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata e l'istituzione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.
L'Albo, che annovera un consistente numero di imprese impegnate in importanti attività di gestione dei rifiuti, riveste un ruolo centrale nel complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti. Esso si configura come strumento di qualificazione delle imprese del settore, punto di riferimento e garanzia per tutti i soggetti coinvolti nel complesso sistema della gestione dei rifiuti: le imprese che producono rifiuti, e che li devono affidare a soggetti qualificati, le amministrazioni pubbliche, gli organi di controllo e i cittadini"
Grazie a chi vorrà darmi una mano nel capire e districarmi in questa complessa materia.
aresares- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Integro quanto appena detto avendo capito dalla lettura in questo interessantissimo sito che deve avere anche un registro di carico e scarico chi raccoglie e trasporta materiale ferroso.Credo che si possa giungere a una conclusione ben precisa.....attendo
aresares- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Mi intrometto perchè ho recentemente affrontato la questione causa controlli a tappeto sul territorio e fior di querele in atto.
Il comune prima di tutto (almeno da me) non rilascia più la licenza di compra-vendita ambulante ma solo di vendita ambulante e ti avverte che, come ha detto admin sempre preciso, se raccogli ferro per strada ti becchi la denuncia per danno erariale, come tutto ciò che si trova in strada, spiaggia, argini dei fiumi ecc è patrimonio demaniale.
L'albo gestori su questa cosa non ci sente e continua a dire che possono trasportare in barba alle numerose sentenze.
Chi ha la licenza di "cenciaro" per strada non raccoglie e se vuole andare dai privati si deve fare il conto terzi punto e basta.
provai ad aggirare la situazione: pensai che se avessi inviato la domanda conto proprio per una ditta di servizi (pulizia cantine, soffitte, piazzali) dicendo che la ditta fa lo sgombero e poi decide cosa rivendere e cosa buttare diventando quindi il produttore di rifiuto: all'albo negano questa cosa perchè un'attività di tal genere non viene considerata il produttore iniziale di rifiuti.
Conclusione: chi vuol fare questo mestiere o si fa il conto terzi, o va a nero e rischia o....si fa un'iscrizione in CCIAA come ditta (edile, elettricista, idraulico....) produttrice di rif non pericolosi ma poi se la vede col commercialista visto che non fatturerà mai per lavori attinenti alla sua iscrizione.
Il comune prima di tutto (almeno da me) non rilascia più la licenza di compra-vendita ambulante ma solo di vendita ambulante e ti avverte che, come ha detto admin sempre preciso, se raccogli ferro per strada ti becchi la denuncia per danno erariale, come tutto ciò che si trova in strada, spiaggia, argini dei fiumi ecc è patrimonio demaniale.
L'albo gestori su questa cosa non ci sente e continua a dire che possono trasportare in barba alle numerose sentenze.
Chi ha la licenza di "cenciaro" per strada non raccoglie e se vuole andare dai privati si deve fare il conto terzi punto e basta.
provai ad aggirare la situazione: pensai che se avessi inviato la domanda conto proprio per una ditta di servizi (pulizia cantine, soffitte, piazzali) dicendo che la ditta fa lo sgombero e poi decide cosa rivendere e cosa buttare diventando quindi il produttore di rifiuto: all'albo negano questa cosa perchè un'attività di tal genere non viene considerata il produttore iniziale di rifiuti.
Conclusione: chi vuol fare questo mestiere o si fa il conto terzi, o va a nero e rischia o....si fa un'iscrizione in CCIAA come ditta (edile, elettricista, idraulico....) produttrice di rif non pericolosi ma poi se la vede col commercialista visto che non fatturerà mai per lavori attinenti alla sua iscrizione.
armando77- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Ciao Armando addirittura querele!Qui in Sicilia bisognerebbe ringraziarli per le pulizie che fanno!Visto che il ferro viene pagato 18 centesimi a KG!Quindi riassumendo se hanno l'autorizzazione del Comune possono farlo essendo iscritti all Cam.di Commercio,stop,altre incombenze non li riguardano.E' così?
aresares- Membro della community
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SI PUO' FARE CHIAREZZA?
Le interpretazioni autentiche sono quelle di chi ha fatto le norme, le sentenze sono giurisprudenza che può anche essere disattesa da un altro giudice, come ha fatto quello di Santa maria Capua Vetere, non ritenendo valida come precedente la sentenza della Cassazione della quale riporto sotto la massima.
La stessa Cassazione a volte smentisce se stessa e cambia indirizzo interpretativo.
Resta il fatto che sull'argomento ci sono anche disposizioni ufficiali di Enti come la Provincia di Catania (favoloso il termine "discaricata" riferito alla corrispondenza ) e la CCIAA di Catania) che indico come link
Personalmente ritengo che la CCIAA di Catania abbia centrato la soluzione, ho un cliente che ha tutto in regola e commercia rottami con le licenze comunali da ambulante (ha anche una sede fissa autorizzata).
Il problema è il SISTRI come commerciante di rifiuti : SI O NO? L'art. 188 ter non è citato nell'art. 266 (non esisteva originariamente e nessuno ha pensato di modificarlo!!)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366
Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Titolo abilitativi - Necessità - Limiti - Fattispecie. Può essere legittimamente esercitata l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato nel d.lgs.n .22/1977. (Fattispecie: attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo). Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Cestari.
http://www.ct.camcom.gov.it/raccolta-e-trasporto-di-rottami-ferrosi-carta-e-cartone.html
http://www.provincia.ct.it/il_territorio/ambiente/ecologia_ed_energia/immagini/nota_ambulanti.pdf
La stessa Cassazione a volte smentisce se stessa e cambia indirizzo interpretativo.
Resta il fatto che sull'argomento ci sono anche disposizioni ufficiali di Enti come la Provincia di Catania (favoloso il termine "discaricata" riferito alla corrispondenza ) e la CCIAA di Catania) che indico come link
Personalmente ritengo che la CCIAA di Catania abbia centrato la soluzione, ho un cliente che ha tutto in regola e commercia rottami con le licenze comunali da ambulante (ha anche una sede fissa autorizzata).
Il problema è il SISTRI come commerciante di rifiuti : SI O NO? L'art. 188 ter non è citato nell'art. 266 (non esisteva originariamente e nessuno ha pensato di modificarlo!!)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366
Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Titolo abilitativi - Necessità - Limiti - Fattispecie. Può essere legittimamente esercitata l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato nel d.lgs.n .22/1977. (Fattispecie: attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo). Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Cestari.
http://www.ct.camcom.gov.it/raccolta-e-trasporto-di-rottami-ferrosi-carta-e-cartone.html
http://www.provincia.ct.it/il_territorio/ambiente/ecologia_ed_energia/immagini/nota_ambulanti.pdf
johnny- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Forse non mi sono spiegato bene: la licenza di ambulante che rilascia il comune (ma ripeto, qui da me, non so in altri comuni) non costituisce titolo abilitativo al trasporto rifiuti: in poche parole ti dicono che puoi commerciarli senza trasportarli. L'Albo Gestori, in contrasto col comune, mi dice che se ho una licenza da ambulante posso trasportare.
Sapete come è andata a finire? 81 querele (certo, non tutti erano ambulanti ma anche chi aveva quel tipo di autorizzazione l'ha presa comunque). la finanza intanto ha fatto la multa e denuncia , a loro (i controllori) che gli frega? intanto ti contestano il reato, escono articoloni sui giornali per lotta al traffico illecito di rifiuti, il comandante si fa bello bello coi suoi superiori e poi? poi non si sa più nulla e la pubblica opinione rimane con il concetto che tutto va bene, i più non capiscono che questi 81 personaggi continueranno a fare quel che fanno da anni ma stavolta completamente a nero, almeno prima una mezza tracciabilità c'era dato che l'impianto faceva autofattura e un controllo si poteva fare. nel frattempo il "delinquente assassino farabutto" che osa prendere il ferro manco fosse uranio radioattivo e osa darlo ad un centro di raccolta (mica lo vende ad uno che ci fa le mine antiuomo) con una semplice autorizzazione comunale, va dal giudice, tiri fuori bei soldi che non ti ridarà nessuno per l'avvocato, e prega che il giudice la pensi come forse il legislatore intendeva. Se magari ci fosse una norma che imponga il risarcimento dei danni a chi subisce queste angherie direttamente da chi ha firmato il verbale forse ci penserebbero un po meglio prima di intasare i tribunali per ste cose.
Sapete come è andata a finire? 81 querele (certo, non tutti erano ambulanti ma anche chi aveva quel tipo di autorizzazione l'ha presa comunque). la finanza intanto ha fatto la multa e denuncia , a loro (i controllori) che gli frega? intanto ti contestano il reato, escono articoloni sui giornali per lotta al traffico illecito di rifiuti, il comandante si fa bello bello coi suoi superiori e poi? poi non si sa più nulla e la pubblica opinione rimane con il concetto che tutto va bene, i più non capiscono che questi 81 personaggi continueranno a fare quel che fanno da anni ma stavolta completamente a nero, almeno prima una mezza tracciabilità c'era dato che l'impianto faceva autofattura e un controllo si poteva fare. nel frattempo il "delinquente assassino farabutto" che osa prendere il ferro manco fosse uranio radioattivo e osa darlo ad un centro di raccolta (mica lo vende ad uno che ci fa le mine antiuomo) con una semplice autorizzazione comunale, va dal giudice, tiri fuori bei soldi che non ti ridarà nessuno per l'avvocato, e prega che il giudice la pensi come forse il legislatore intendeva. Se magari ci fosse una norma che imponga il risarcimento dei danni a chi subisce queste angherie direttamente da chi ha firmato il verbale forse ci penserebbero un po meglio prima di intasare i tribunali per ste cose.
armando77- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Grande Jhonny e ottimo Armando condivido a pieno tutto cio' che hai detto dato che sono uno di colore che su strada deve applicare la legge e la penso al tuo stesso modo!Proprio per questo motivo e per eccesso di zelo sono qui a confrontarmi con una materia incredibilmente incasinata.Concordo con il fatto che le sentenze non facciano legge ma almeno....danno indicazioni.Cio' che ha fatto la camera di commercio di catania è dire se avete la licenza del comune piu' l'iscrizione alla C.di comm.come piccolo imprenditore per.......siete apposto!Senza ulteriori altri documenti.
aresares- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
aresares ha scritto:Grande Jhonny e ottimo Armando condivido a pieno tutto cio' che hai detto dato che sono uno di colore che su strada deve applicare la legge e la penso al tuo stesso modo!Proprio per questo motivo e per eccesso di zelo sono qui a confrontarmi con una materia incredibilmente incasinata.Concordo con il fatto che le sentenze non facciano legge ma almeno....danno indicazioni.Cio' che ha fatto la camera di commercio di catania è dire se avete la licenza del comune piu' l'iscrizione alla C.di comm.come piccolo imprenditore per.......siete apposto!Senza ulteriori altri documenti.
Ciao volevo dare i lmio contributo Ecco quello che ho scritto io all'ufficio della CCIAA Albo gestione ambienti
Se l'attività venisse fatta sotto forma di commercio ambulante ho visto basta l'autorizzazione del Comune oltre all'iscrizione in CCIAA.
Infatti che l'articolo 266 comma 5 della legge 152/06 dice che le disposizioni relative agli articoli 189 (obbligo MUD); 190 (obbligo registro rifiuti); 193 (formulario) e 212 (iscrizione albo nazionale gestione ambienti) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Quindi se ho interpretato bene quest'articolo, essendo un'attività di commercio ambulante, una volta che alla CCIAA viene detto di quali materiali si tratta, loro potrebbero portarli senza iscrizione e senza formulario giusto?
Riguardo all'autotrasporto per conto terzi, se loro acquistano i beni è ovvio che non si tratta più di beni di terzi ma propri e quindi non soggetti all'iscrizione dell'albo trasportatori per conto terzi me lo conferma?
Una perplessità che ho è questa:loro dovrebbero venire in possesso di beni. Se li acquistano da ditte non ci sono problemi, il tutto è regolato da Documento di Trasporto e fattura da parte di chi li vende a loro, se si tratta di privati che non hanno partita IVA, dovrebbero avere un documento per provare la non presunzione, in caso di controllo di organi tipo polizzia ecc. in cui viene specificato che il signor X consegna alla ditta materiale ferroso?
Ed ecco la risposta
L'interpretazione sul commercio ambulante è esatta.
Se acquistano il materiale non è conto terzi.
Se ritirano da privati è consigliabile disporre di documentazione attestante il passaggio di proprietà dei materiali
Oltre a questo mi sono informato pure presso la polizia ambientale, la quale conferma cio' che ha detto Albo gestione ambienti.
Si puo' stare tranquilli?
stefanofi- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Anch'io leggendo la legge regionale e varie sentenze sono giunto al punto che basta:
DIA Al Comune
Iscrizione alla C.Commercio
Nel mio caso ho scoperto che Tizio ha barrato attestando falsamente di possedere i requisiti morali quindi violando l'art.76 del dpr 445/2000(dichiarazioni mendaci in atto pubblico),ora mi chiedo se denunciandolo all'AG di conseguenza posso anche contestargli l'art.6 co.1d legge 210 del 2008(si applica nelle regioni con stato di emergenza)in quanto avendo dichiarato il falso è come fosse stato beccato senza titolo abilitativo!
DIA Al Comune
Iscrizione alla C.Commercio
Nel mio caso ho scoperto che Tizio ha barrato attestando falsamente di possedere i requisiti morali quindi violando l'art.76 del dpr 445/2000(dichiarazioni mendaci in atto pubblico),ora mi chiedo se denunciandolo all'AG di conseguenza posso anche contestargli l'art.6 co.1d legge 210 del 2008(si applica nelle regioni con stato di emergenza)in quanto avendo dichiarato il falso è come fosse stato beccato senza titolo abilitativo!
aresares- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Ciao volevo un consiglio: un commerciante ambulante di prodotti ferrosi se volesse acquistare da una ditta che fa commercio all'ingrosso di rifiuti ferrosi li puo' acqusitare per rivedenderli?
Non essendo l'ambulante soggetto alle varie normative (iscrizione albo ecc), il venditore quando consegna i prodotti, deve fare Documento di Trasporto o formulario?
Non essendo l'ambulante soggetto alle varie normative (iscrizione albo ecc), il venditore quando consegna i prodotti, deve fare Documento di Trasporto o formulario?
aresares ha scritto:Anch'io leggendo la legge regionale e varie sentenze sono giunto al punto che basta:
DIA Al Comune
Iscrizione alla C.Commercio
Nel mio caso ho scoperto che Tizio ha barrato attestando falsamente di possedere i requisiti morali quindi violando l'art.76 del dpr 445/2000(dichiarazioni mendaci in atto pubblico),ora mi chiedo se denunciandolo all'AG di conseguenza posso anche contestargli l'art.6 co.1d legge 210 del 2008(si applica nelle regioni con stato di emergenza)in quanto avendo dichiarato il falso è come fosse stato beccato senza titolo abilitativo!
stefanofi- Membro della community
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Re: ambulante che raccoglie ferro
Domanda????
Ma l'impianto che riceve come si deve comportare??? Registra o non registra sul registro di carico e scarico??? e se registra con che documento lo deve fare????
Ma l'impianto che riceve come si deve comportare??? Registra o non registra sul registro di carico e scarico??? e se registra con che documento lo deve fare????
mauroscuba- Utente Attivo
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Re: ambulante che raccoglie ferro
L'impianto puo' accettare senza problemi in quanto il commerciante ambulante e' esonerato dal formulario. Indica gli estremi della licenza del comune.
Il dubbio mio era se chi lo vende emette Documento di Trasporto o no...Mi sapete rispondere?
Il dubbio mio era se chi lo vende emette Documento di Trasporto o no...Mi sapete rispondere?
mauroscuba ha scritto:Domanda????
Ma l'impianto che riceve come si deve comportare??? Registra o non registra sul registro di carico e scarico??? e se registra con che documento lo deve fare????
stefanofi- Membro della community
- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 12.05.11
Re: ambulante che raccoglie ferro
quando il venditore è un privato, l'ambulante fa autofattura
paolo valvo- Utente Attivo
- Messaggi : 328
Data d'iscrizione : 10.09.10
Età : 48
Località : Siracusa
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