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ambulante che raccoglie ferro

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Messaggio  Sissi Ven Apr 08, 2011 2:42 pm

Promemoria primo messaggio :

scusate ma è arrivata questa richiesta alla quale non riesco a dare risposta. mi potete aiutare?
il quesito è questo:

Una ditta "ambulante del ferro" (comunemente definito "cenciaio" oppure "ferraiolo" oppure "ferrivecchi") abilitato all'esercizio sulla base di autorizzazione amministrativa comunale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (ossia "commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B") e iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore non riesce più a portare i rifiuti (ferro) al deposito perchè gli chiedono il Formulario Rifiuti.

In riferimento al comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

desumo che gli "ambulanti del ferro" sono espressamente esclusi dai seguenti adempimenti:
1) Catasto rifiuti;
2) Registro di carico e scarico;
3) Formulario rifiuti;
4) Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ma allora perchè gli chiedono i formulari per il deposito?
inoltre per il SISTRI come si colloca?

grazie in anticipo
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Messaggio  stefanofi Mar Giu 14, 2011 12:38 am

Questo lo so...la mia domanda era un altra:se un commerciante ambulante di prodotti ferrosi acquista da un rivenditore all'ingrosso, deve fare Documento di Trasporto e fattura?





paolo valvo ha scritto:quando il venditore è un privato, l'ambulante fa autofattura
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Messaggio  pastorenomade Mar Giu 14, 2011 9:17 am

stefanofi ha scritto:Questo lo so...la mia domanda era un altra:se un commerciante ambulante di prodotti ferrosi acquista da un rivenditore all'ingrosso, deve fare Documento di Trasporto e fattura?


paolo valvo ha scritto:quando il venditore è un privato, l'ambulante fa autofattura

"Rivenditore all'ingrosso"? è una terminologia che non riesco ad inquadrare nel campo dei rifiuti. Chi sarebbe costui?
Se fosse un impianto di recupero con messa in riserva (R13), non potrebbe vendere i rottami all'ambulante ma solo ad altro r13 che effettui r4.

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Messaggio  stefanofi Dom Lug 17, 2011 11:30 pm

Ciao ho letto la tua risposta e per favore vorrei un parere. Hai detto che se fosse un R13 non potrebbe vendere a un commerciante ambulante ma solo ad un altro R13 che effettui R4. Se fosse invece un R4 potrebbe vendere all'ambulante?

Mi puoi mica dare un riferimento per questa cosa?

Se invece fosse un R13 c'e' qualche scappatoia?Ti porto il caso concreto.

Il ferro all'ambulante lo pagano 23€ a quintale. Un centro di recupero lo vende € 10 a quintale. Ecco, come potrebbe fare l'ambulante per acquistarlo direttamente dal centro di recupero?Iscriversi all'albo gestione ambienti e non piu' come commerciante ambulante?




pastorenomade ha scritto:
stefanofi ha scritto:Questo lo so...la mia domanda era un altra:se un commerciante ambulante di prodotti ferrosi acquista da un rivenditore all'ingrosso, deve fare Documento di Trasporto e fattura?


paolo valvo ha scritto:quando il venditore è un privato, l'ambulante fa autofattura

"Rivenditore all'ingrosso"? è una terminologia che non riesco ad inquadrare nel campo dei rifiuti. Chi sarebbe costui?
Se fosse un impianto di recupero con messa in riserva (R13), non potrebbe vendere i rottami all'ambulante ma solo ad altro r13 che effettui r4.

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Messaggio  koniglaurin Mar Ago 21, 2012 6:48 pm

contributo alla chiarezza da parte della Repubblica autonoma di trento e bolzano: clapclap www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/23/BO/BO23120179685.pdf
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Messaggio  michelin Sab Dic 06, 2014 7:57 pm

stefanofi ha scritto:
aresares ha scritto:Grande Jhonny e ottimo Armando condivido a pieno tutto cio' che hai detto dato che sono uno di colore che su strada deve applicare la legge e la penso al tuo stesso modo!Proprio per questo motivo e per eccesso di zelo sono qui a confrontarmi con una materia incredibilmente incasinata.Concordo con il fatto che le sentenze non facciano legge ma almeno....danno indicazioni.Cio' che ha fatto la camera di commercio di catania è dire se avete la licenza del comune piu' l'iscrizione alla C.di comm.come piccolo imprenditore per.......siete apposto!Senza ulteriori altri documenti.

Ciao volevo dare i lmio contributo Ecco quello che ho scritto io all'ufficio della CCIAA Albo gestione ambienti
Se l'attività venisse fatta sotto forma di commercio ambulante ho visto basta l'autorizzazione del Comune oltre all'iscrizione in CCIAA.

Infatti che l'articolo 266 comma 5 della legge 152/06 dice che le disposizioni relative agli articoli 189 (obbligo MUD); 190 (obbligo registro rifiuti); 193 (formulario) e 212 (iscrizione albo nazionale gestione ambienti) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Quindi se ho interpretato bene quest'articolo, essendo un'attività di commercio ambulante, una volta che alla CCIAA viene detto di quali materiali si tratta, loro potrebbero portarli senza iscrizione e senza formulario giusto?
Riguardo all'autotrasporto per conto terzi, se loro acquistano i beni è ovvio che non si tratta più di beni di terzi ma propri e quindi non soggetti all'iscrizione dell'albo trasportatori per conto terzi me lo conferma?
Una perplessità che ho è questa:loro dovrebbero venire in possesso di beni. Se li acquistano da ditte non ci sono problemi, il tutto è regolato da Documento di Trasporto e fattura da parte di chi li vende a loro, se si tratta di privati che non hanno partita IVA, dovrebbero avere un documento per provare la non presunzione, in caso di controllo di organi tipo polizzia ecc. in cui viene specificato che il signor X consegna alla ditta materiale ferroso?

Ed ecco la risposta
L'interpretazione sul commercio ambulante è esatta.
Se acquistano il materiale non è conto terzi.
Se ritirano da privati è consigliabile disporre di documentazione attestante il passaggio di proprietà  dei materiali

Oltre a questo mi sono informato pure presso la polizia ambientale, la quale conferma cio' che ha detto Albo gestione ambienti.

Si puo' stare tranquilli?


E' la prima volta che scrivo in questo forum. La mia situazione sembra analoga: ditta iscritta alla CCIAA di Catania come commercio ambulante e con partita iva. Al posto di trattare ferro vecchio però tratta plastica di serre da dismettere da aziende agricole che gliela cedono gratuitamente. Ha un sito di messa in riserva autorizzato dalla Provincia di Catania, dove la deposita per qualche giorno allo scopo di raggiungere un quantitativo minimo tale da riempire un camion che destinerà il materiale ad un centro di recupero di terzi. Avendo qualche dubbio ho chiamato l'Albo gestori ambientale della CCIAA di Palermo e ho descritto loro la situazione. Mi hanno risposto che se l'attività è quella descritta non è obbligato alla iscrizione. Inoltre la signora mi ha detto che non potendomi iscrivere all'albo trasportatori conto terzi non potrei nemmeno richiedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Anche se è stata molto disponibile qualche dubbio mi resta. Vorrei chiedervi se sono tenuto comunque all'iscrizione all'albo gestori ambientali?
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Messaggio  isamonfroni Sab Dic 06, 2014 10:57 pm

michelin ha scritto:  
E' la prima volta che scrivo in questo forum. La mia situazione sembra analoga: ditta iscritta alla CCIAA di Catania come commercio ambulante e con partita iva. Al posto di trattare ferro vecchio però tratta plastica di serre da dismettere da aziende agricole che gliela cedono gratuitamente. Ha un sito di messa in riserva autorizzato dalla Provincia di Catania, dove la deposita per qualche giorno allo scopo di raggiungere un quantitativo minimo tale da riempire un camion che destinerà il materiale ad un centro di recupero di terzi. Avendo qualche dubbio ho chiamato l'Albo gestori ambientale della CCIAA di Palermo e ho descritto loro la situazione. Mi hanno risposto che se l'attività è quella descritta non è obbligato alla iscrizione. Inoltre la signora mi ha detto che non potendomi iscrivere all'albo trasportatori conto terzi non potrei nemmeno richiedere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali. Anche se è stata molto disponibile qualche dubbio mi resta. Vorrei chiedervi se sono tenuto comunque all'iscrizione all'albo gestori ambientali?  

Michelin, intanto benvenuto sul forum.
Allora se l'attività è quella descritto, tu non stai facendo affatto commercio ambulante bensì una vera e propria gestione di rifiuti.
Vai a ritirare un rifiuto dalla serra che ne è il produttore e lo porti in un impianto R13 regolarmente autorizzato alla messa in riserva di rifiuti da dove poi se va verso un impianto di recupero di rifiuti immagino autorizzato R3.

Dove sarebbe il "commercio ambulante"?  
Mica metti in vendita i teli delle serre sul mercato settimanale Shocked

Quindi per il trasporto dalla serra al tuo impianto R13 ti devi iscrivere all'Albo gestori nella categoria 4.
Se fai solo questo tipo di trasporto puoi iscrivertici benissimo con la licenza di autotrasporto di cose in conto proprio e con il mezzo immatricolato ad uso proprio.
devi dire alla signora dell'Albo di leggersi questa circolare che è ancora valida
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/001-Circ8595_16.10.1995.pdf

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Messaggio  michelin Mer Dic 17, 2014 7:41 pm

Grazie isamonfroni per la risposta. Credo che in materia ci sia un po' di confusione. Per sicurezza ho scritto alla sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientale che mi ha dato questa risposta:

"L'attività di commercio ambulante non è attività soggetta all'iscrizione all'Albo.
Anche l'attività di messa in riserva (autorizzata dalla Provincia ) non è soggetta ad iscrizione all'Albo Gestori Ambientale.
Di contro l'attività di ambulante può considerarsi come solo come attività di vendita al dettaglio e non come attività di trasporto rifiuti professionali o all'ingrosso.
La ditta può portare presso il proprio impianto di messa in riserva solo i rifiuti provenienti dall'attività di ambulante mentre per trasportare altri rifiuti, che non facciano parte di questa attività, deve iscriversi all'Albo con mezzi in conto proprio."


Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven


Ultima modifica di michelin il Mer Dic 17, 2014 7:50 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  cirillo Mer Dic 17, 2014 7:45 pm

michelin ha scritto:Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven
Non è servita a quel signore di Marghera che faceva esattissamamente questo e che, oggi, a Jesolo s'è visto sequestrare il mezzo dai Vigili Urbani.

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Messaggio  michelin Mer Dic 17, 2014 7:55 pm

cirillo ha scritto:
michelin ha scritto:Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven
Non è servita a quel signore di Marghera che faceva esattissamamente questo e che, oggi, a Jesolo s'è visto sequestrare il mezzo dai Vigili Urbani.

Può sempre difendersi...fortunatamente Surprised
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Messaggio  isamonfroni Mer Dic 17, 2014 10:16 pm

michelin ha scritto:

Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven

La risposta della signora dell'Albo, ancorchè scritta maluccio è corretta.

Tanto per fare un po' di chiarezza provo a spiegare qual'è la ratio della norma che prevede che il "commercio ambulante" sia esente da autorizzazioni ambientali varie.

Allora chi fa "commercio ambulante" si iscrive in CCIAA nella sezione "commercio esercitato in sede ambulante".
Poi se ne va (per esempio) in giro a vuotare cantine e solai gratuitamente o riconoscendo al proprietario una piccola somma per quello che si porta via.
Dopodichè, se ne va con il suo camioncino sul mercato e si vende quello che ha trovato come "bene" non certo come rifiuto.
Magari qualcosa non la venderà e deciderà di portare questo "qualcosa" ad un impianto che magari fa recupero di metalli.

Ecco, fino a qui, è la situazione del commerciante ambulante di rottami, esente da autorizzazioni, ma basta però, non ci sta dentro altro.


A me sembra ovvio (ma a quanto pare soltanto a me), che se una ditta X va a prendere rifiuti da una serra, o raccoglie rifiuti urbani (raccolti in giro per strada) o ritira rifiuti e rottami, magari all'ingrosso per trasportarli ad un impianto di recupero, non sta più facendo il "commerciante ambulante" ma sta facendo, e a tutti gli effetti, il gestore di rifiuti, a maggior ragione se poi è titolare di un impianto di messa in riserva R13.

Detto ciò, è corretto quello che ti ha detto la tipa dell'Albo, per trasportare i rifiuti che vai a prendere alla serra e che porti nel tuo impianto R13, ti DEVI iscrivere nella cat. 4 e lo PUOI fare anche con i mezzi immatricolati in conto proprio (che è cosa diversa dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali).

Qualunque altra elucubrazione fantasiosa è fuorilegge

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Dic 18, 2014 12:29 am

kiss
Isa, se tu fossi di un sesso diverso dal mio, potrei anche chiederti di sposarmi...

Io faccio sempre tanta ma tanta fatica a spiegare queste piccole ma molto significative differenze tra un robivecchi e un "trafficante illecito di rifiuti", quindi mi incanto quando trovo che non sono l'unica a vederle.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  michelin Gio Dic 18, 2014 11:39 am

isamonfroni ha scritto:
michelin ha scritto:

Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven

La risposta della signora dell'Albo, ancorchè scritta maluccio è corretta.

Tanto per fare un po' di chiarezza provo a spiegare qual'è la ratio della norma che prevede che il "commercio ambulante" sia esente da autorizzazioni ambientali varie.

Allora chi fa "commercio ambulante" si iscrive in CCIAA nella sezione "commercio esercitato in sede ambulante".
Poi se ne va (per esempio) in giro a vuotare cantine e solai gratuitamente o riconoscendo al proprietario una piccola somma per quello che si porta via.
Dopodichè, se ne va con il suo camioncino sul mercato e si vende quello che ha trovato come "bene" non certo come rifiuto.
Magari qualcosa non la venderà e deciderà di portare questo "qualcosa" ad un impianto che magari fa recupero di metalli.

Ecco, fino a qui, è la situazione del commerciante ambulante di rottami, esente da autorizzazioni, ma basta però, non ci sta dentro altro.


A me sembra ovvio (ma a quanto pare soltanto a me), che se una ditta X va a prendere rifiuti da una serra, o raccoglie rifiuti urbani (raccolti in giro per strada) o ritira rifiuti e rottami, magari all'ingrosso per trasportarli ad un impianto di recupero, non sta più facendo il "commerciante ambulante" ma sta facendo, e a tutti gli effetti, il gestore di rifiuti, a maggior ragione se poi è titolare di un impianto di messa in riserva R13.

Detto ciò, è corretto quello che ti ha detto la tipa dell'Albo, per trasportare i rifiuti che vai a prendere alla serra e che porti nel tuo impianto R13, ti DEVI iscrivere nella cat. 4 e lo PUOI fare anche con i mezzi immatricolati in conto proprio (che è cosa diversa dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali).

Qualunque altra elucubrazione fantasiosa è fuorilegge

Ma credo che neanche il ferrovecchio venga portato al mercato per essere venduto
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Dic 18, 2014 12:11 pm

michelin ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
michelin ha scritto:

Questa è la risposta....spero possa servire ad altri Like a Star @ heaven

La risposta della signora dell'Albo, ancorchè scritta maluccio è corretta.

Tanto per fare un po' di chiarezza provo a spiegare qual'è la ratio della norma che prevede che il "commercio ambulante" sia esente da autorizzazioni ambientali varie.

Allora chi fa "commercio ambulante" si iscrive in CCIAA nella sezione "commercio esercitato in sede ambulante".
Poi se ne va (per esempio) in giro a vuotare cantine e solai gratuitamente o riconoscendo al proprietario una piccola somma per quello che si porta via.
Dopodichè, se ne va con il suo camioncino sul mercato e si vende quello che ha trovato come "bene" non certo come rifiuto.
Magari qualcosa non la venderà e deciderà di portare questo "qualcosa" ad un impianto che magari fa recupero di metalli.

Ecco, fino a qui, è la situazione del commerciante ambulante di rottami, esente da autorizzazioni, ma basta però, non ci sta dentro altro.


A me sembra ovvio (ma a quanto pare soltanto a me), che se una ditta X va a prendere rifiuti da una serra, o raccoglie rifiuti urbani (raccolti in giro per strada) o ritira rifiuti e rottami, magari all'ingrosso per trasportarli ad un impianto di recupero, non sta più facendo il "commerciante ambulante" ma sta facendo, e a tutti gli effetti, il gestore di rifiuti, a maggior ragione se poi è titolare di un impianto di messa in riserva R13.

Detto ciò, è corretto quello che ti ha detto la tipa dell'Albo, per trasportare i rifiuti che vai a prendere alla serra e che porti nel tuo impianto R13, ti DEVI iscrivere nella cat. 4 e lo PUOI fare anche con i mezzi immatricolati in conto proprio (che è cosa diversa dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali).

Qualunque altra elucubrazione fantasiosa è fuorilegge

Ma credo che neanche il ferrovecchio venga portato al mercato per essere venduto

non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire:
quello che ti hanno detto Isa, Aurora e Cirillo rispecchia la legge: tutto il resto è fuffa. Se fai quello che dici, compi il reato di gestione illecita di rifiuti.
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Messaggio  michelin Gio Dic 18, 2014 1:32 pm

Grazie delle risposte, e credo di avere capito le informazioni che mi fornite. Non voglio non capire ciò che mi dite. Ma credo di non aver esposto bene il caso. La ditta non va a prendere rifiuti presso le serre. La ditta riceve plastica dismessa delle serre e non altri rifiuti (non è commercio all'ingrosso perché non acquisto da grossisti e lo rivendo). L'attività di messa in riserva è considerata attività propedeutica al recupero (che non è svolto dalla ditta ma da un soggetto terzo). Questo è quanto mi hanno detto. Il quesito che ho esposto all'Albo e la risposta che ho ricevuto derivano da un interpello effettuato con raccomandata con A/R.
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Messaggio  cirillo Gio Dic 18, 2014 3:13 pm

michelin ha scritto:Grazie delle risposte, e credo di avere capito le informazioni che mi fornite. Non voglio non capire ciò che mi dite. Ma credo di non aver esposto bene il caso. Il quesito che ho esposto all'Albo e la risposta che ho ricevuto derivano da un interpello effettuato con raccomandata con A/R.
và bè michelin,
è inutile star qua a menà u belin
fà come vuoi, che prima o poi
dirai:
"posso capo?" a un secondin

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Messaggio  Admin Gio Dic 18, 2014 4:06 pm

La ditta non va a prendere rifiuti presso le serre
La ditta riceve plastica dismessa delle serre
"Ricevere plastica dismessa delle serre" significa proprio "prendere rifiuti presso le serre".
E non si può fare, se non in conformità alla legge vigente.
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Messaggio  RMP_RT Gio Dic 18, 2014 4:18 pm

michelin ha scritto:
La ditta non va a prendere rifiuti presso le serre...La ditta riceve plastica dismessa delle serre e non altri rifiuti...

Che le ricevi o le vai a prendere cambia davvero poco se non che, non fai trasporto illecito...ma prendendola in impianto non autorizzato quando te la portano fai gestione illecita...
Messa in riserva propedeutica ad una gestione fatta da soggetto terzo??? Scusami ma qui o ti stai spiegando male o c'è qualcosa che non torna Shocked


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Messaggio  michelin Gio Dic 18, 2014 6:11 pm

scusate ma ci rinuncio.....la risposta che mi serviva lo avuta dall'Albo :love&peace:
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Messaggio  zorba Gio Dic 18, 2014 7:50 pm

michelin ha scritto:...credo di non aver esposto bene il caso. La ditta non va a prendere rifiuti presso le serre. La ditta riceve plastica dismessa delle serre e non altri rifiuti (non è commercio all'ingrosso perché non acquisto da grossisti e lo rivendo).
E dove sarebbe allora l'attività di "commercio ambulante" con cui avevi esordito nel tuo primo post?  Shocked

michelin ha scritto:Ha un sito di messa in riserva autorizzato dalla Provincia di Catania, dove la deposita per qualche giorno allo scopo di raggiungere un quantitativo minimo tale da riempire un camion che destinerà il materiale ad un centro di recupero di terzi.
La ditta in questione ha un impianto di messa in riserva R13 autorizzato dalla provincia, verosimilmente avviato con procedura semplificata. Entrano rifiuti ed escono rifiuti. Punto.
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Messaggio  michelin Gio Dic 18, 2014 10:21 pm

E dove sarebbe allora l'attività di "commercio ambulante" con cui avevi esordito nel tuo primo post?  Shocked


La ditta ha una autorizzazione in merito. Punto. L'attività ambulante è che lei stessa a raccogliere la plastica!!!!!!! Xxxxxxxxxx


La ditta in questione ha un impianto di messa in riserva R13 autorizzato dalla provincia, verosimilmente avviato con procedura semplificata. Entrano rifiuti ed escono rifiuti. Punto.


L'albo gestori ambientali ha risposto che il possesso di un impianto di messa in riserva è compatibile con l'attività di vendita ambulante.......
Xxxxxxxxxxxx
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Messaggio  PiazzaPulita Gio Dic 18, 2014 10:37 pm

... forse puo' risultare utile alla discussione questa "Direttiva sugli adempimenti relativi al trasporto abusivo di rifiuti, in particolare di materiali ferrosi" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano che ricordavo di aver visto tempo fà su altro sito:

http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/8752-rifiuti-trasporto-materiali-ferrosi.html

magari e' un po' datata, 20/11/2012,... tra l'altro:

"integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 il trasporto di materiale ferroso, e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta" (sent. nn. 6602/11, 27290/12[Corte Cassazione])"
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Messaggio  Admin Gio Dic 18, 2014 10:44 pm

@michelin
Ho editato l'ultimo post nei passaggi contrari al regolamento e alla buona creanza.
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Dic 19, 2014 3:37 pm

in materia, sempre dalla Cassazione... qualcosa di più recente (9/7/2014):

1. La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità;
2. La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice  condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio


http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/10670-rifiuti-natura-del-reato-di-illecita-gestione-e-trasporto-in-forma-ambulante.html
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Messaggio  michelin Ven Dic 19, 2014 4:41 pm

Interessante intervento della Suprema Corte (sentenza n. 29992/14 del 09 luglio 2014) che fa chiarezza sul tema della raccolta, trasporto e commercio in forma ambulante dei rifiuti svolto dai “robivecchi” o “cenciaioli”, molto spesso costituiti da rottami ferrosi raccolti e rivenduti ai centri di rottamazione autorizzati.
La sentenza in esame affronta il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti, avverso la sentenza del GIP che assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/2006, per trasporto di rifiuti urbani e speciali, costituiti per lo più da rottami ferrosi, in assenza della prescritta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, prevista dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
I giudici della S.C. accolgono il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata, e delineano il campo di applicazione del sistema sanzionatorio ex art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e della deroga alla disciplina generale dei rifiuti prevista dall’art. 266, comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
quest’ultima disposizione esonera dall’applicazione degli articoli 189 (dichiarazione MUD), 190 (registro di carico e scarico), 193 (Formulario Identificazione Rifiuto) e 212 (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
mentre, l’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 sanziona “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 ….”.
La sentenza stabilisce che tale sistema sanzionatorio è applicabile a chiunque (quindi è considerato reato comune e non reato proprio, poiché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta) svolge una delle attività indicate, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
La sanzione, comunque, non si applica nel caso il cui l’attività svolta è caratterizzata da assoluta occasionalità, richiamando così la sentenza 5031/2012, nella quale si chiarisce che con il termine “attività” deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità e non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa;
inoltre, prosegue la sentenza in esame, non rileva la minore o maggiore entità del volume di affari, nel momento in cui il giudice di primo grado considera rilevante a tal fine “l’agire su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonati o consegnate dai privati”.
La norma del sistema sanzionatorio in discussione, include astrattamente anche la raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante nel caso in cui non ricorrono le condizioni derogatorie poste dall’art. 266, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
I giudici della Suprema Corte, esaminate le precedenti pronunce in materia e la normativa sul commercio ambulante, hanno evidenziato che, nonostante la successione delle leggi nel tempo in materia di commercio ambulante, il Legislatore ha lasciato inalterato il contenuto e l’efficacia della norma derogatoria di cui all’art. 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, legittimandone così l’esistenza nel nostro ordinamento, più volte messo in dubbio dalla dottrina.
Pertanto, l’attività di raccolta, trasporto e commercio ambulante di rifiuti può essere esercitata in deroga alla disciplina generale sui rifiuti, soltanto se sono rispettate le condizioni dettate dalla normativa speciale sul commercio ambulante, ex D.Lgs 114/1998 e relative norme regionali attuative, che prevedono il rilascio della licenza comunale al commercio ambulante e l’iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
tali titoli abilitativi devono specificare l’oggetto dell’attività e la tipologia dei rifiuti raccolti, trasportati e commercializzati.
Resta inteso che gli impianti destinatari (ad esempio i rottamatori nel caso di rottami ferrosi), devono verificare preventivamente il possesso di tali titoli abilitativi ed il rispettodelle condizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di commercio ambulante.

25 luglio 2014
Luca D’Alessandris
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Messaggio  isamonfroni Sab Dic 20, 2014 2:33 pm

zorba ha scritto:
E dove sarebbe allora l'attività di "commercio ambulante" con cui avevi esordito nel tuo primo post?  Shocked
I love you
zorba ha scritto:
La ditta in questione ha un impianto di messa in riserva R13 autorizzato dalla provincia, verosimilmente avviato con procedura semplificata. Entrano rifiuti ed escono rifiuti. Punto.

Posso approfittare inverecondamente della proposta avanzata da Aurora? Very Happy

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