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Riepilogo richiesta conguaglio

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Messaggio  simone1980 Mer Mar 30, 2011 5:34 pm

Provo ad esprimere i miei dubbi in maniera comprensibile.
Ho letto su questo "INDISPENSABILE" forum che un produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi che decide di chiedere il conguaglio del contributo secondo le categorie stabilite dal decreto di luglio dovrà per forza di cose gestire i pericolosi con sistri e i non pericolosi con il cartaceo.

1° domanda: mi confermate questa tesi oppure è cambiato qualcosa??

Trattandosi di imprese agricole e artigiane con meno di 10 dipendenti (rifiuti tipo: olio esausto, batterie, filtri e imballaggi pericolosi) il problema è superabile visto che nessuno di questi soggetti è obbligato ad iscriversi a sistri per i non pericolosi.

2° domanda: è giusta la mia interpretazione?
3° domanda: dovranno comunque tenere un registro cartaceo per i non pericolosi?

4° domanda: impresa artigiana meno di 10 addetti iscritta a sistri come produttore di soli pericolosi, iscritta all'albo come trasp. comma 8 che effettua esclusivamente il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi dovrà gestire i non pericolosi che trasporta con registro carico/scarico + formulari??

Mi scuso per la poca chiarezza della mia esposizione.
Grazie in anticipo a chiunque volesse rispondermi.
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Mer Mar 30, 2011 9:01 pm

Per richiedere il congualglio non vorrei dire una castroneria ma l'impresa deve avere meno di 5 dipendenti e non superare i 200kg annui di pericolosi.
Se si richiede si elimina l'iscrizione dei non pericolosi che andranno trattati con registro e formulario cartaceo.

I più esperti ponno confermare??
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Riepilogo richiesta conguaglio Empty No..eh... Tosatti non facciamo scherzi.....

Messaggio  Damiano Mer Mar 30, 2011 10:06 pm

Come anche il cartaceo per i non pericolosi....Ma allora......
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Messaggio  MauroC Mer Mar 30, 2011 10:35 pm

Esatto se si chiede il conguaglio i non pericolosi si devono gestire fuori dal sistri, per cui doppia gestione
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Mer Mar 30, 2011 10:41 pm

Ecco perchè come ho scritto in altro post è sicuramente un passo indietro e per i miei clienti non lo richiederò almeno per il momento.
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Messaggio  Damiano Gio Mar 31, 2011 9:27 am

Ho capito....ILLA ha voluto punirci perchè ci siamo permessi di richiedere indietro quei miseri euro che ci siamo guadagnati col sudore della fronte..(NOI...)
Perciò Partorirai con dolore , lavorerai con fatica, "AVRAI LA DOPPIA GESTIONE".....
Ma quello che è peggio è che non so ancora se ho pagato o no... Io non ho nessun documento che lo confermi. bur comp
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Messaggio  MONICA78 Gio Mar 31, 2011 10:55 am

Ciao a tutti,

non so se sono ottimista o illusa, ma io ho capito un po' diversamente da voi:
* chi ha meno di 10 dipendenti e produce meno di 400 Kg. di rifiuti pericolosi può chiedere il conguaglio, in base allo scaglione in cui rientra (ovviamente deve essere iscritto per i SOLI rifiuti pericolosi)
* ho interpretato che chi decide di non iscriversi su base volontaria per i rifiuti NON pericolosi non deve tenere il registro cartaceo, ma semplicemente in ordine cronologico le schede SISTRI che verranno rilasciate al momento dello scarico, un po' come succede adesso con la conservazione cronologica dei formulari (ad esempio x i liberi professionisti)
* non mi è chiaro invece x chi trasporta i propri rifiuti NON pericolosi, sicuramente viaggerà ancora con il vecchio formulario, ma non so se dovrà tenere ancora il registro

Qualcuno può darmi conferma o smentita delle mie interpretazioni???? confused confused confused
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Messaggio  simone1980 Gio Mar 31, 2011 12:21 pm

* ho interpretato che chi decide di non iscriversi su base volontaria per i rifiuti NON pericolosi non deve tenere il registro cartaceo, ma semplicemente in ordine cronologico le schede SISTRI che verranno rilasciate al momento dello scarico, un po' come succede adesso con la conservazione cronologica dei formulari (ad esempio x i liberi professionisti)
* non mi è chiaro invece x chi trasporta i propri rifiuti NON pericolosi, sicuramente viaggerà ancora con il vecchio formulario, ma non so se dovrà tenere ancora il registro

Qualcuno può darmi conferma o smentita delle mie interpretazioni????

Ecco, sarebbe davvero carino che qualcuno possa confermare o meno le tesi di MONICA78....
Intanto grazie ancora del vostro preziosissimo aiuto
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Messaggio  zesec Gio Mar 31, 2011 2:19 pm

No, no: l'obbligo rimane (nuovo art 190 comma 1).
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Messaggio  MONICA78 Gio Mar 31, 2011 2:41 pm

zesec ha scritto:No, no: l'obbligo rimane (nuovo art 190 comma 1).

grazie ZESEC, ho rispolverato il decreto e in effetti ho preferito dimenticare, ma l'avevo anche evidenziato e commentato in rosso x non dimenticarlo... fai un po' te...
Grazie ancora, ciao Monica. cat cat cat
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Messaggio  simone1980 Gio Mar 31, 2011 4:44 pm

Scusate ma l'obbligo della tenuta del registro c'è sia per i produttori di non pericolosi che per i trasportatori comma 8 di non pericolosi anche se sotto i 10 addetti??
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Gio Mar 31, 2011 5:38 pm

Per Monica:

AZIENDE AGRICOLE O PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

FINO A 5 DIPENDENTI MAX 200KG TRIBUTO EURO 50,00
FINO A 5 DIPENDENTI TRA 200KG E 400KG TRIBUTO EURO 60,00
TRA 6 E 10 DIPENDENTI FINO A 400KG TRIBUTO EURO 60,00

Ho chiamato oggi il Sistri per una conferma. Ovviamente vale per i soli pericolosi. Se trattano anche i non pericolosi doppia gestione (cartaceo e Sistri) Ma ne vale veramente la pena chiedere il conguaglio con la conseguenza della modifica sulla pratica?? Io lascerei il mondo come sta, pazienza per i pochi euro risparmiati ma la gestione sarà più semplice e lineare.

Dario
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Messaggio  MONICA78 Gio Mar 31, 2011 5:43 pm

Secondo me sono impazziti, se non ho sbagliato negli ultimi anni mi sembra che fosse stato tolto l'obbligo di registrazione per i rifiuti NON PERICOLOSI (anche da lavorazioni artigianali e industriali e da aziende agricole con volume d'affari superiore a 8000 €) prodotti da aziende con non + di 10 addetti.
So che da + parti la normativa era stata interpretata così e quindi così ho fatto anch'io, bastava conservare i formulari di smaltimento in ordine cronologico insieme al registro dove si annotavano solo i RIFIUTI PERICOLOSI.
Se mi smentite anche questo posso considerarmi fortunata che non sono andati a fare controlli dai miei clienti.
Ma a questo punto, che senso ha che un dentista in quanto libero professionista che produce quantità elevate di rifiuti potenzialmente infetti (sicuramente molto + di un'estetista o di un barbiere) non deve nemmeno tenere il registro ma gli basta conservare le schede SISTRI e unba ditta che magari produce solo carta e cartone deve fare anche la tenuta del registro?
ROB DA MAT.....
Buona serata ragazzi, io x oggi chiudo e ci si vede domani... cat cat cat
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Messaggio  MONICA78 Gio Mar 31, 2011 5:46 pm

StudioSilvestri ha scritto:Per Monica:

AZIENDE AGRICOLE O PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

FINO A 5 DIPENDENTI MAX 200KG TRIBUTO EURO 50,00
FINO A 5 DIPENDENTI TRA 200KG E 400KG TRIBUTO EURO 60,00
TRA 6 E 10 DIPENDENTI FINO A 400KG TRIBUTO EURO 60,00

Ho chiamato oggi il Sistri per una conferma. Ovviamente vale per i soli pericolosi. Se trattano anche i non pericolosi doppia gestione (cartaceo e Sistri) Ma ne vale veramente la pena chiedere il conguaglio con la conseguenza della modifica sulla pratica?? Io lascerei il mondo come sta, pazienza per i pochi euro risparmiati ma la gestione sarà più semplice e lineare.

Dario

grazie Dario,
il decreto di luglio lo conosco bene, purtroppo a suo tempo ho sbagliato informando tutti e facendomi un mazzo tanto a cambiare tutte le pratiche che rientravano nel conguaglio, mandare i moduli ecc... sicuramente se tornassi indietro non lo farei +...
Ma gli scrupoli mi sono venuti x' ho pensato: "metti che lo vengono a sapere da vie traverse, che figura ci farei?"
Ciao ciao cat cat cat
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Gio Mar 31, 2011 8:45 pm

Ragazzi non ci facciamo prendere dal panico e non diamo credito alla voci di popolo. Io ho aspettato fino all'ultimo, nonostante le richieste pressanti dei clienti di chiedere il conguaglio già dall'anno scorso. La mia pazienza ha avuto la meglio sulla foga della modifica per abbassare il triibuto. In effetti chi ha emanato questi decreti del leva e metti e poi rileva e poi rimetti è gente che a dirgli di andare a lavorare nei campi sarebbe una gravissima offesa per i coltivatori!!!!!

Art. 184

Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;(*)
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis(*)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, [fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);](**)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
[i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;](***)
[n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.](**)



Articolo 188-ter
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)(*)
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi

Penso sia tutto chiaro. Le aziende agricole che producono non pericolosi non sono tenute al Sistri e se hanno meno di dieci dipendenti niente registro.
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Messaggio  zesec Gio Mar 31, 2011 9:40 pm

Le aziende agricole che producono rifiuti non pericolosi non hanno mai obbligo di registro, nemmeno sopra i dieci dipendenti. L'obbligo di registro è solo per le lettere a) e b) del 188 ter comma 2 (vedi nuovo art. 190 comma 1).
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Messaggio  Silvestri Ecologistica Gio Mar 31, 2011 10:23 pm

Si ho sbagliato io a pronunciarmi, indipendentemente dal numero dei dipendenti per i non pericolosi nessun registro ma solo formulario per le aziende agricole ed altre categorie come ad esempio gli esercizi commerciali, esempio le farmacie che hanno l'obbligo di detenere il registro o Sistri solo per i pericolosi
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