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Ai fini della richiesta di conguaglio...

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Messaggio  simone1980 Mer Feb 16, 2011 4:31 pm

Salve a tutti...
vi sottopongo alcuni quesiti semplici semplici...?
Per capire se e quanto chiedere a conguaglio vorrei capire una volta per tutte alcune cose...
1- Dando per scontato che un'azienda agricola rientra nella categoria IMPRENDITORI AGRICOLI, un' impresa artigiana rientra nella categoria ENTI O IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI?? (scusate per la domanda stupida) Embarassed
2- Nel caso di produzione di pericolosi e non pericolosi, se chiedo il conguaglio modificando la categoria di iscrizione (ENTI/IMPRESE o IMPRENDITORI AGRICOLI) posso gestire con SISTRI solo i pericolosi??
3- Se si, avrei la necessità di capire se le aziende agricole e le imprese artigiane iscritte a SISTRI solo per i pericolosi, a seguito del decreto di dicembre, per i non pericolosi hanno l'obbligo della tenuta del registro carico/scarico manuale oppure se e in che misura esistono delle esenzioni?
Grazie infinitamente a tutti coloro che sapranno e vorranno perdere 5 minuti del loro tempo per aiutarmi... angelo
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Messaggio  paolo valvo Mer Feb 16, 2011 7:53 pm

se rientri entro i limiti di "200 kg di rifiuti pericolosi e meno di 5 dipendenti" oppure "400 kg di rifiuti pericolosi e meno di 10 dipendenti" allora ti iscrivi nella relativa sottocategoria e paghi 50 o 60 €, ma puoi gestire con sistri soltanto i pericolosi e continuerai con il sistema cartaceo per i non pericolosi
nel caso in cui superi i suddetti limiti puoi restare iscritto anche come produttore/detentore e gestire tutto con Sistri.
ciao
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Messaggio  simone1980 Gio Feb 17, 2011 9:29 am

Ti ringrazio per la risposta ma mi resta il dubbio sull'obligatorietà della tenuta dei registri cartacei nel caso di produzione di non pericolosi da parte di aziende agricole e piccole imprese artigiane...diventa obbligatorio per tutti o ci sono delle esenzioni??
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Messaggio  paolo valvo Ven Feb 18, 2011 1:52 pm

dal primo giugno sarà in vigore:
“Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base
volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. ........
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò
risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione……….
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di
rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse,
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque
momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
.....
“Articolo 193
(Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti
dati:.........

ora non ricordo bene quali siano gli adempimenti da assolvere per gli agricoltori che fanno apposita convenzione con il centro di raccolta comunale (ovviamente parliamo di agricoltori che producono solo non pericolosi)

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