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Cosa deve fare un terminalista???
2 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto intermodale
Pagina 1 di 1
Cosa deve fare un terminalista???
Buongiorno,
vorrei sottoporvi il seguente quesito:
Ci siamo iscritti al SISTRI come produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi e come terminalisti portuali. Nella nostra attività di terminalista raramente ci può capitare di ricevere dalla nave contenitori chiusi contenenti rifiuti (quali ad esempio pneumatici usati, ferraglia ed auto trasformate in cubi metallici) i quali possono sostare nei nostri piazzali per poche ore per poi essere ritirati da vettori del cliente finale.
Riguardo a tali contenitori noi spesso veniamo a conoscenza del loro contenuto effettivo solo successivamente al loro ritiro dal parte del cliente finale. Inoltre, ci può inoltre capitare di ricevere tali contenitori nel percorso inverso ossia da vettore a piazzale per imbarco sulla nave verso la destinazione finale.
Considerando che:
- nessuno dei vettori è un trasportatore autorizzato di rifiuti ma semplici trasportatori di container (medesimo problema sorge con le navi);
- questi traffici marittimi possono avvenire anche nelle ore notturne in gli uffici amministrativi sono chiusi; intendiamo chiedere in che modo dobbiamo gestire queste soste (comunque brevi e sotto le 24 ore) dei container contenenti rifiuti sui nostri piazzali.
A quale registrazione siamo tenuti secondo il SISTRI rispetto a tale situazione, ossia chi carica il rifiuto e chi lo scarica dal nostro portale? Ho scritto lo stesso quesito anche al SISTRI che per adesso tace.....
Ciao e grazie
vorrei sottoporvi il seguente quesito:
Ci siamo iscritti al SISTRI come produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi e come terminalisti portuali. Nella nostra attività di terminalista raramente ci può capitare di ricevere dalla nave contenitori chiusi contenenti rifiuti (quali ad esempio pneumatici usati, ferraglia ed auto trasformate in cubi metallici) i quali possono sostare nei nostri piazzali per poche ore per poi essere ritirati da vettori del cliente finale.
Riguardo a tali contenitori noi spesso veniamo a conoscenza del loro contenuto effettivo solo successivamente al loro ritiro dal parte del cliente finale. Inoltre, ci può inoltre capitare di ricevere tali contenitori nel percorso inverso ossia da vettore a piazzale per imbarco sulla nave verso la destinazione finale.
Considerando che:
- nessuno dei vettori è un trasportatore autorizzato di rifiuti ma semplici trasportatori di container (medesimo problema sorge con le navi);
- questi traffici marittimi possono avvenire anche nelle ore notturne in gli uffici amministrativi sono chiusi; intendiamo chiedere in che modo dobbiamo gestire queste soste (comunque brevi e sotto le 24 ore) dei container contenenti rifiuti sui nostri piazzali.
A quale registrazione siamo tenuti secondo il SISTRI rispetto a tale situazione, ossia chi carica il rifiuto e chi lo scarica dal nostro portale? Ho scritto lo stesso quesito anche al SISTRI che per adesso tace.....
Ciao e grazie
fabio spagna- Membro della community
- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 24.02.10
Re: Cosa deve fare un terminalista???
Si tratta di rifiuti disciplinati dal D.Lgs 182/03 (rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico)?Nella nostra attività di terminalista raramente ci può capitare di ricevere dalla nave contenitori chiusi contenenti rifiuti (quali ad esempio pneumatici usati, ferraglia ed auto trasformate in cubi metallici) i quali possono sostare nei nostri piazzali per poche ore per poi essere ritirati da vettori del cliente finale.
Admin- Amministratore
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Età : 51
Terminalista
Admin ha scritto:Si tratta di rifiuti disciplinati dal D.Lgs 182/03 (rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico)?Nella nostra attività di terminalista raramente ci può capitare di ricevere dalla nave contenitori chiusi contenenti rifiuti (quali ad esempio pneumatici usati, ferraglia ed auto trasformate in cubi metallici) i quali possono sostare nei nostri piazzali per poche ore per poi essere ritirati da vettori del cliente finale.
No, i rifiuti delle navi non sono di nostra competenza e le navi si attrezzano per la loro gestione, mentre i rifiuti rappresentati da residui del carico, qualora rimangano nei nostri piazzali li gestiamo come se li avessimo prodotti noi (sia pericolosi che non pericolosi) essendo frutto della nostra attività di carico e scarico merce, ad es. reggette metalliche, scarti di legno di fardaggio contaminati e non, etc.
i rifiuti che non sappiamo come gestire sono i rifiuti spediti via nave, ossia contenuti in container chiusi o semirimorchi che viaggiano via nave da un luogo di produzione al luogo di destinazione e che possono rimanere fermi nei nostri piazzali in attesa dell'imbarco o dello sbarco per poche ore, un giorno al massimo. Chi deve registrare il carico di tali rifiuti? e che ruolo possiamo avere noi rispetto a tali rifiuti?
Grazie per l'interessamento...
fabio spagna- Membro della community
- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 24.02.10
Re: Cosa deve fare un terminalista???
Allora si tratta semplicemente di trasporto intermodale di rifiuti.
Ai fini Sistri vi configurate come un anello della catena di trasporto, nel senso che dovete iscrivervi come terminalisti e nelle schede movimentazioni figurerete come tali (è prevista l'apposita spunta).
La registrazione sul sistema è analoga a quella del trasportatore in assenza di blackbox, con la funzione "recupera viaggio".
Giova leggere in proposito il nuovo art. 193, c.12, in vigore dal 1 giugno 2011:
"Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179."
Ai fini Sistri vi configurate come un anello della catena di trasporto, nel senso che dovete iscrivervi come terminalisti e nelle schede movimentazioni figurerete come tali (è prevista l'apposita spunta).
La registrazione sul sistema è analoga a quella del trasportatore in assenza di blackbox, con la funzione "recupera viaggio".
Giova leggere in proposito il nuovo art. 193, c.12, in vigore dal 1 giugno 2011:
"Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179."
Admin- Amministratore
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Età : 51
Terminalista
Grazie mille per le indicazioni esaustive fornite, rimane il problema dei trasportatori di container che non mi sembra si stiano attrezzando in nessun modo per l'iscrizione al sistri per la gestione di contenitori contenenti rifiuti.
Speriamo che si adeguino presto, altrimenti rischiano di bloccare la catena e noi si rischia di rimanere con il cerino in mano.
Ancora grazie a presto
Speriamo che si adeguino presto, altrimenti rischiano di bloccare la catena e noi si rischia di rimanere con il cerino in mano.
Ancora grazie a presto
fabio spagna- Membro della community
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Data d'iscrizione : 24.02.10
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