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trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
+2
VdT
Ricardo
6 partecipanti
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trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
secondo voi con l'abrogazione del c. 20 dell'art. 212 sussiste ancora il problema del trasporto in regime semplificato vs un impianto aut. in regime ordinario ?
ciao
ciao
Ricardo- Utente Attivo
- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
secondo me si. Si continuerà ad applicare la regola del trasporto in cat. 2 e 3 verso impianto di recupero in semplificata e cat. 4 e 5 verso tutti gli impianti, almeno così mi è stato detto dall'albo di venezia
VdT- Moderatore
- Messaggi : 1865
Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
L'Albo, con nota del 9 febbraio, ha precisato che
Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, il Comitato nazionale ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, il Comitato nazionale ha ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.
geologoBG- Utente Attivo
- Messaggi : 531
Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
Confermo.
Fintantoché si rimane iscritti nelle categorie 2 e 3 rimangono inalterati le condizioni ed i limiti originali dell'iscrizione e quindi esclusione delle destinazioni ordinarie.
Se necessita, basta fare richiesta di transazione dalla 2 alla 4, diretto e senza fideiussione, o dalla 3 alla 5, in questo caso con fideiussione.
Fintantoché si rimane iscritti nelle categorie 2 e 3 rimangono inalterati le condizioni ed i limiti originali dell'iscrizione e quindi esclusione delle destinazioni ordinarie.
Se necessita, basta fare richiesta di transazione dalla 2 alla 4, diretto e senza fideiussione, o dalla 3 alla 5, in questo caso con fideiussione.
Gimi- Utente Attivo
- Messaggi : 191
Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
Viene sanzionato spesso il semplificato che va verso ordinario?
Salve,
mi inserisco nella discussione per chiedervi se sapete che ci siano state sanzioni e con quali importi, per impianti in ordinaria che accettano rifiuti trasportati in semplificata?Ad una prima veloce ricerca tra le sentenze, non ho trovato nulla di specifico.Il riferimento normativo penso sia l'art.256 comma 4 del D.Lgs152/06 ("non rispetto delle prescrizioni").
Grazie
mi inserisco nella discussione per chiedervi se sapete che ci siano state sanzioni e con quali importi, per impianti in ordinaria che accettano rifiuti trasportati in semplificata?Ad una prima veloce ricerca tra le sentenze, non ho trovato nulla di specifico.Il riferimento normativo penso sia l'art.256 comma 4 del D.Lgs152/06 ("non rispetto delle prescrizioni").
Grazie
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 44
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
Re: trasporto cat. 2 vs un impianto oridnario
A livello sentenze non sono informata
A livello normativo, quando ho chiesto il riferimento normativo di questa regola, l'Albo di Venezia mi ha risposto che la motivazione sta nella definizione di categoria 2 e di categoria 4, in quanto nel 406/98 per categoria 2 si intende coloro che avviano i propri rifiuti al riciclaggio/recupero in modo oggettivo (non sono le esatte parola ma abbonami) mentre categoria 4 chi trasporta rifiuti speciali prodotti da terzi.
Quindi in categoria 2 solo quelli che portano rifiuti ad impianti a recupero e quindi in semplificata, in categoria 4 solo chi porta rifiuti.
Quando ho chiesto comunque delucidazioni visto che si possono recuperare rifiuti in ordinaria mia hanno risposto : è così.
Forse sono stata sfortunata e qualcuno ti può dare delle motivazioni più oggettive.
A sentimento quello che emergeva dal loro atteggiamento era che, o presto o tardi, avevavno intenzione di abrogare la categoria 2
205/2010 c.v.d.
A livello normativo, quando ho chiesto il riferimento normativo di questa regola, l'Albo di Venezia mi ha risposto che la motivazione sta nella definizione di categoria 2 e di categoria 4, in quanto nel 406/98 per categoria 2 si intende coloro che avviano i propri rifiuti al riciclaggio/recupero in modo oggettivo (non sono le esatte parola ma abbonami) mentre categoria 4 chi trasporta rifiuti speciali prodotti da terzi.
Quindi in categoria 2 solo quelli che portano rifiuti ad impianti a recupero e quindi in semplificata, in categoria 4 solo chi porta rifiuti.
Quando ho chiesto comunque delucidazioni visto che si possono recuperare rifiuti in ordinaria mia hanno risposto : è così.
Forse sono stata sfortunata e qualcuno ti può dare delle motivazioni più oggettive.
A sentimento quello che emergeva dal loro atteggiamento era che, o presto o tardi, avevavno intenzione di abrogare la categoria 2
205/2010 c.v.d.
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
grazie
Grazie della risposta.
lauramantova- Utente Attivo
- Messaggi : 140
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 44
Località : Mantova-Modena-Reggio-Verona
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