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accordo multilaterale trasporto rifiuti

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Messaggio  benassaisergio Lun Gen 31, 2011 3:52 pm


Penso possa essere utile per chi deve trasportare rifiuti pericolosi (secondo l'ADR) prendere nota del fatto che l’Italia ha firmato, ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, l’accordo multilaterale M 222, che prevede alcune semplificazioni per tali trasporti.
L’accordo (questo è il testo in inglese: http://www.unece.org/trans/danger/multi ... /M222e.pdf ) è piuttosto articolato.
Sto preparando, per il sito con il quale collaboro, un dettagliato articolo che cerchi di chiarire esattamente di cosa si stratta. Comunque potete sempre rivolgervi ai consulenti per la sicurezza sul trasporto di merci pericolose (che chiunque trasporti merci, rifiuti compresi, pericolose deve avere, salvo esenzioni) che potranno darvi le necessarie spiegazioni.
Naturalmente … sempre disponibile a qualche chiarimento.
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Messaggio  CruiS Lun Gen 31, 2011 3:58 pm

Buon pomeriggio Benassai,
il link che ha inserito non è funzionante....

Saluti.

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Mi interesserebbe sapere la storia del tuo Avatar... ti va di scriverla qui?
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Messaggio  benassaisergio Lun Gen 31, 2011 4:06 pm

http://www.unece.org/trans/danger/multi/agree.wpf/M222e.pdf
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Messaggio  homer Lun Gen 31, 2011 8:05 pm

Grazie del link; se il -famoso- sito con cui collabori praticasse prezzi più bassi (almeno per leggere gli articoli) avrebbe molti più abbonati................
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Messaggio  benassaisergio Mer Feb 02, 2011 9:06 pm

Senza entrare nel merito di tutte le “semplificazioni” introdotte con l’accordo multilaterale M 222 (che, come già detto, ho commentato in un articolo riservato agli abbonati al sito con il quale collaboro) credo sia importante sottolineare almeno un aspetto.

Al punto 5.2 di questo Accordo (che, ricordo, riguarda il trasporto dei rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell’ADR , ed è stato firmato anche dall’Italia) viene stabilito che:

5.2 Il marchio di materia pericolosa per l’ambiente non è richiesto.

Avendo presente certe discussioni sul fatto di classificare o meno certi rifiuti come pericolosi per l’ambiente, credo si tratti di una notevole semplificazione


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Messaggio  homer Gio Feb 03, 2011 12:44 am

Trovo l'accordo M222 importantissimo per chi ha a che fare con i rifiuti; non risolve tutti i problemi, ma parecchi sì. Non condivido molto certe scelte nella descrizione dei rifiuti, alcune non sono felici o possono prestarsi a letture ambigue (tipo i rifiuti oleosi da garage come solidi infiammabili: corretta secondo me per carta, stracci, segatura sporca di benzina ma se sporca di olio, com'è nella maggior parte dei casi, mi pare esagerato, allora l'olio usato è infiammabile? Oppure 1992 vincolato ai solventi alogenati che nella maggior parte dei casi NON sono infiammabili, dimenticando che solventi di frequente uso in certi ambiti sono infiammmabili e tossici, ad esempio il metanolo).
Grazie ancora
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Messaggio  homer Mar Feb 08, 2011 11:30 am

Torno ancora a disturbare l'illustre Benassai a proposito dell'accordo M222, domande:

esiste una traduzione ufficiale? Non ho difficoltà con l'inglese, ma spiegarlo a certi trasportatori....
cosa attesta l'ufficialità e la valenza del documento in Italia? Ovvero come spiegarlo ai controlli?
Grazie
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Messaggio  benassaisergio Mar Feb 08, 2011 12:08 pm

Non esiste ancora (almeno che io sappia) una traduzione ufficiale . Come ho già accennato, in un articolo per gli abbonati al sito col quale collaboro è disponibile una mia traduzione.
Talvolta il Ministero dà notizia sul suo sito dell'avvenuta firma degli accordi, ma per ora, per M 222, non c'è (almeno io ancora non l'ho vista).
L'unico riferimento ufficiale è il sito dellECE/ONU già citato:
http://www.unece.org/trans/danger/multi/agree.wpf/M222e.pdf

Vorrei aggiungere che, fino all'edizione 2005, nell'ADR, al paragrafo 8.1.2.1, lettera c) (testo poi abolito a partire dall'edizione 2007 nonostante l'opposizione dell'Italia), era disposto che, a bordo del veicolo dovesse essere presente :
c) una copia del testo degli accordi multilaterali conclòusi in accordo col capitolo 1.5, se il trasporto è effettuato sulla base di tali accordi

Forse potrebbe essere utile applicare, anche se non richiesta, tale "vecchia" disposizione, portando a bordo del veicolo, insieme agli altri documenti, una copia (magari anche tradotta) dell'accordo M 222.

E potrebbe essere utile (seguendo anche le mie sollecitazioni a farsi parte diligente quando possibile) scrivere al Ministero chiedendo di "ufficializzare" l'accordo firmato, mettendo sul suo sito anche una traduzione italiana.
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Messaggio  romontal Mar Feb 08, 2011 8:19 pm

benassaisergio ha scritto:
Penso possa essere utile per chi deve trasportare rifiuti pericolosi (secondo l'ADR) prendere nota del fatto che l’Italia ha firmato, ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, l’accordo multilaterale M 222, che prevede alcune semplificazioni per tali trasporti.
L’accordo (questo è il testo in inglese: http://www.unece.org/trans/danger/multi ... /M222e.pdf ) è piuttosto articolato.
Sto preparando, per il sito con il quale collaboro, un dettagliato articolo che cerchi di chiarire esattamente di cosa si stratta. Comunque potete sempre rivolgervi ai consulenti per la sicurezza sul trasporto di merci pericolose (che chiunque trasporti merci, rifiuti compresi, pericolose deve avere, salvo esenzioni) che potranno darvi le necessarie spiegazioni.
Naturalmente … sempre disponibile a qualche chiarimento.

MA VALE ANCHE PER I TRASPORTI IN REGIME NAZIONALE O SOLO PER QUELLI INTERNAZIONALI?
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Messaggio  benassaisergio Mar Feb 08, 2011 8:33 pm

La mia interpretazione è sempre stata che questi accordi si applicano anche ai trasporti nazionali
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Messaggio  TAURUS Mer Feb 09, 2011 10:27 am

benassaisergio ha scritto:La mia interpretazione è sempre stata che questi accordi si applicano anche ai trasporti nazionali
A conferma di quanto sopra.
Dal sito del MIT:

Accordi Multilaterali
L’ADR individua procedure particolari per autorizzare deroghe alle prescrizioni “armonizzate”.
Le deroghe, ammissibili esclusivamente in alcuni casi, vengono incluse in Accordi Multilaterali che per essere avviati devono essere sottoscritti da almeno due dei paesi aderenti all’accordo ADR.
In definitiva un Accordo Multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei paesi aderenti all’ADR (definito paese iniziatore) agli altri paesi per l’eventuale sottoscrizione.

La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore è disponibile sul sito delle Nazioni Unite: tale lista riporta per ogni singolo accordo, l’argomento d’interesse, l’elenco dei Paesi che lo hanno sottoscritto, la data di scadenza e il testo dell’accordo.

Alcuni di questi Accordi Multilaterali sono stati sottoscritti anche dall’Italia e quindi sono validi anche per i trasporti sul territorio nazionale italiano
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Messaggio  marco66 Gio Feb 10, 2011 8:57 am

il marchio pericoloso per l'ambiente non sarà più obbligatorio per nessun numero onu ????
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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 10, 2011 10:22 am

Poiché l'accordo M 222 NON si applica alle classi 1, 6.2 e 7, ovviamente l'esenzione dal marchio NON è prevista per le rubriche (n° ONU) classificate come "materie e oggetti esplosivi", "materie infettanti", "materiali radioattivi".
L'esenzione è invece valida per tutte le altre rubriche.
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Messaggio  marco66 Gio Feb 10, 2011 11:20 am

Scusi se abuso del suo sapere, ma per i rifiuti UN 3291 (classe 6.2) è obbligatorio il marchio pericoloso per l'ambiente?
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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 10, 2011 3:06 pm

Sì, ma solo se rispondono alle caratteristiche di pericolosità dell'ambiente
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Messaggio  romontal Gio Feb 10, 2011 4:30 pm

TAURUS ha scritto:
benassaisergio ha scritto:La mia interpretazione è sempre stata che questi accordi si applicano anche ai trasporti nazionali
A conferma di quanto sopra.
Dal sito del MIT:

Accordi Multilaterali
L’ADR individua procedure particolari per autorizzare deroghe alle prescrizioni “armonizzate”.
Le deroghe, ammissibili esclusivamente in alcuni casi, vengono incluse in Accordi Multilaterali che per essere avviati devono essere sottoscritti da almeno due dei paesi aderenti all’accordo ADR.
In definitiva un Accordo Multilaterale, relativo ad una deroga ben precisa, viene proposto da uno dei paesi aderenti all’ADR (definito paese iniziatore) agli altri paesi per l’eventuale sottoscrizione.

La lista degli Accordi Multilaterali attualmente in vigore è disponibile sul sito delle Nazioni Unite: tale lista riporta per ogni singolo accordo, l’argomento d’interesse, l’elenco dei Paesi che lo hanno sottoscritto, la data di scadenza e il testo dell’accordo.

Alcuni di questi Accordi Multilaterali sono stati sottoscritti anche dall’Italia e quindi sono validi anche per i trasporti sul territorio nazionale italiano
leggendo l'accordo non si riesce a capire se le deroghe sono valide per quei numeri ONU che quindi un gestore potrebbe attribuire ai suoi rifiuti pur non corrispondenti a quelli descrizioni indicate nella terza colonna ( e non quindi le denominazioni ADR) oppure, nello specifico SOLO a quelle indicati con le DENOMINAZIONI della III colonna
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Messaggio  romontal Gio Feb 10, 2011 5:28 pm

benassaisergio ha scritto:Sì, ma solo se rispondono alle caratteristiche di pericolosità dell'ambiente
AIUTO!!!!
mi sono letto l'accordo e per favore ditemi se ho ben capito:
1. IMBALLAGGI e Marchio Percoloso per l'Ambiente (PPA)
posso usare imballi scaduti e non mettere la marcatura del pericoloso per l'ambiente per tutti i rifiuti che vanno in gruppo di imballaggio III (eccettuati naturalmente quelli per i quali non si applica l'accordo).
Per i rifiuti che vanno in Gr. di imballaggio II posso usare imballi scaduti e non mettere la marcatura PPA solo per i rifiuti indicati nell'annesso e in particolare solo per quelli descritti nella terza colonna
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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 10, 2011 6:39 pm

Come avrete visto, l’accordo M 222 copre molti aspetti (vedi, ad esempio, trasporto alla rinfusa di rifiuti costituiti da aerosol o da solidi con liquidi infiammabili).

Per quanto riguarda le specifiche domande di romontal:

1) L’accordo vale per tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi)
Ad esempio, la deroga sul marchio vale per tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi); quindi tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi) possono essere trasportati senza apporre il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli.

2) Alcune deroghe si applicano solo ai rifiuti indicati nel punto relativo
Ad esempio, solo i rifiuti classificati nel gruppo di imballaggio III e quelli elencati nella colonna 3 dell’Annesso possono essere trasportati in imballaggi scaduti o non provati.

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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 10, 2011 6:43 pm

Ulteriore precisazione: le merci indicate nella colonna 3 dell'annesso sono delle sottospecie delle merci classificate col numero ONU della colonna 1
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Messaggio  romontal Gio Feb 10, 2011 7:00 pm

benassaisergio ha scritto:Come avrete visto, l’accordo M 222 copre molti aspetti (vedi, ad esempio, trasporto alla rinfusa di rifiuti costituiti da aerosol o da solidi con liquidi infiammabili).

Per quanto riguarda le specifiche domande di romontal:

1) L’accordo vale per tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi)
Ad esempio, la deroga sul marchio vale per tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi); quindi tutti i rifiuti (esclusi esplosivi, infettanti e radioattivi) possono essere trasportati senza apporre il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli.

2) Alcune deroghe si applicano solo ai rifiuti indicati nel punto relativo
Ad esempio, solo i rifiuti classificati nel gruppo di imballaggio III e quelli elencati nella colonna 3 dell’Annesso possono essere trasportati in imballaggi scaduti o non provati.


quindi anche quelli non indicati nell'annesso? es. gruppo di imballaggio I?, numeri onu differenti da quelli dell'annesso.
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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 10, 2011 7:59 pm

la deroga al marchio vale per tutti
gli imballaggi non provati solo per l'annesso
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Messaggio  benassaisergio Sab Feb 12, 2011 10:35 am

Per vostra informazione
Sul sito del Ministero
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1153
è riportata la comunicazione ufficiale della firma dell'accordo
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Messaggio  Gimi Dom Feb 13, 2011 12:47 am

benassaisergio ha scritto:la deroga al marchio vale per tutti
Con esclusione delle classi 1, 6.2 e 7, o no?
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Messaggio  benassaisergio Dom Feb 13, 2011 10:01 am

ovviamente
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Messaggio  homer Dom Feb 13, 2011 7:42 pm

Rileggendo con calma l'allegato mi pare di notare una incongruenza: al n. ONU 3088 a sinistra c'è scritto "ORGANIC" a destra "predominantly inorganic". Di che parliamo????
E, per capirci meglio, ad esempio al n ONU 3244 la definizione nella colonna a destra (imballaggi con contenuto corrosivo, liquido) si può applicare ad un fusto contenente bottiglie e flaconi che a loro volta contengono liquidi corrosivi?
Da rifiutaro quale sono avrei scritto le voci nella colonna a destra in modo più chiaro.
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