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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Sottoprodotti
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Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Promemoria primo messaggio :
Veniamo subito al caso pratico.
Una azienda produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio sino ad ora codificati CER 12.01.04.
Con il Decreto 205, art. 184-bis. Sottoprodotto questi scarti non sarebbero più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:
- La sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza.
- E' certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi - rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio.
- La sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
- L'ulteriore utilizzo è legale.
Ne concludo che gli scarti di alluminio non debbano più essere inseriti nella gestione rifiuti, ma trattati come normale merce, sottoprodotti appunto. Come esso anche altri sottoprodotti: ritagli di banda stagnata.
Sarei grato di avere osservazioni in merito.
Veniamo subito al caso pratico.
Una azienda produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio sino ad ora codificati CER 12.01.04.
Con il Decreto 205, art. 184-bis. Sottoprodotto questi scarti non sarebbero più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:
- La sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza.
- E' certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi - rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio.
- La sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
- L'ulteriore utilizzo è legale.
Ne concludo che gli scarti di alluminio non debbano più essere inseriti nella gestione rifiuti, ma trattati come normale merce, sottoprodotti appunto. Come esso anche altri sottoprodotti: ritagli di banda stagnata.
Sarei grato di avere osservazioni in merito.
fiatogrosso- Utente Attivo
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Pur non essendo interessato direttamente alla questione sottoprodotto la parte che mi lascia un pò più "dubbioso" è quella senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.Il lavaggio immagino rientri, la triturazione anche, ma altri trattamenti più specifici??
Sull'ultimo periodo l'inversione della prova è di moda!
Sull'ultimo periodo l'inversione della prova è di moda!
marcosperandio- Moderatore
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Vi sottopongo un caso
due settimane fa mi hanno chiesto cosa ne penso di questo "procedimento" :
arriva una quantità di ceneri da centrali termoelettriche che deve essere messa in riserva e poi destinata ai cementifici (attività attualmente autorizzata)
la ditta/ente/società che gestisce questa cosa nota quello che è scritto non propriamente nell'articolo dei sottoprodotti ma nell'articolo della cessazione di qualifica del rifiuto e dice : quando mi arrivano le ceneri mentre eseguo l'operazione di stoccaggio faccio delle analisi in continuo, vedo che non sono rifiuti le qualifico come sottoprodotti ed esco dal regime dei rifiuti.
Io gli ho detto che non sta in piedi da nessuna parte. Intanto per la cessazione di qualifica del rifiuto è necessrio che siano emanati dei DM appositi, e per quanto loro si appellino a regolamenti comunitari a mia conoscenza non ce ne sono che elevino la cenere da qualifica di rifiuto a sottoprodotto, e poi cosa faccio? lì per lì decido se è rifiuti oppure no mentre lo sto stoccando?
o sono io che sono indietro?
comunque la risposta è stata : chiedete alla provincia, perchè se fuori c'è il sole e la provincia dice pioggia , piove!
due settimane fa mi hanno chiesto cosa ne penso di questo "procedimento" :
arriva una quantità di ceneri da centrali termoelettriche che deve essere messa in riserva e poi destinata ai cementifici (attività attualmente autorizzata)
la ditta/ente/società che gestisce questa cosa nota quello che è scritto non propriamente nell'articolo dei sottoprodotti ma nell'articolo della cessazione di qualifica del rifiuto e dice : quando mi arrivano le ceneri mentre eseguo l'operazione di stoccaggio faccio delle analisi in continuo, vedo che non sono rifiuti le qualifico come sottoprodotti ed esco dal regime dei rifiuti.
Io gli ho detto che non sta in piedi da nessuna parte. Intanto per la cessazione di qualifica del rifiuto è necessrio che siano emanati dei DM appositi, e per quanto loro si appellino a regolamenti comunitari a mia conoscenza non ce ne sono che elevino la cenere da qualifica di rifiuto a sottoprodotto, e poi cosa faccio? lì per lì decido se è rifiuti oppure no mentre lo sto stoccando?
o sono io che sono indietro?
comunque la risposta è stata : chiedete alla provincia, perchè se fuori c'è il sole e la provincia dice pioggia , piove!
CJM- Utente Attivo
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
credo che per "normale pratica industriale" intendano quelle lavorazioni che sono tipiche di un dato settore. Ma anche qui non è che ci sia gran chiarezza: è abbastanza scontato che non farò una colata con della segatura, ma sulla segatura farò lavorazioni tipiche dell'industria del legno e la colata la lascio all'industria del metallo... bah...
E poi, di nuovo, si impuntano sul fatto che il sottoprodotto non deve essere sottoposto a .... ma la legge dice il contrario, ovvero che il sottoprodotto può essere usato tal quale o ..., non che deve!!!
Poi, l'onere della prova che non è più loro ma di chi invoca .... Lo dicevo io che il sottoprodotto l'avrebbero fatto santo!
E poi, di nuovo, si impuntano sul fatto che il sottoprodotto non deve essere sottoposto a .... ma la legge dice il contrario, ovvero che il sottoprodotto può essere usato tal quale o ..., non che deve!!!
Poi, l'onere della prova che non è più loro ma di chi invoca .... Lo dicevo io che il sottoprodotto l'avrebbero fatto santo!
riger- Moderatore
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
è proprio quello che intendevo sopra circa i dubbi sulle normali pratiche industriali.
Sono assolutamente d'accordo come in questo caso non sia applicabile.
Se il cementificio si limita a miscelare l'unico passaggio è l'analisi che dequalifica il rifiuto e sinceramente mi sembra assurdo.
Concordo sul fatto di investire gli enti di controllo (ARPA in testa) del problema.
Sono assolutamente d'accordo come in questo caso non sia applicabile.
Se il cementificio si limita a miscelare l'unico passaggio è l'analisi che dequalifica il rifiuto e sinceramente mi sembra assurdo.
Concordo sul fatto di investire gli enti di controllo (ARPA in testa) del problema.
marcosperandio- Moderatore
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Località : Provincia Bergamo
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Soprattutto la cenere non l'ha prodotta lui, per cui non può chiamarla sottoprodotto!CJM ha scritto:Vi sottopongo un caso
due settimane fa mi hanno chiesto cosa ne penso di questo "procedimento" :
arriva una quantità di ceneri da centrali termoelettriche che deve essere messa in riserva e poi destinata ai cementifici (attività attualmente autorizzata)
la ditta/ente/società che gestisce questa cosa nota quello che è scritto non propriamente nell'articolo dei sottoprodotti ma nell'articolo della cessazione di qualifica del rifiuto e dice : quando mi arrivano le ceneri mentre eseguo l'operazione di stoccaggio faccio delle analisi in continuo, vedo che non sono rifiuti le qualifico come sottoprodotti ed esco dal regime dei rifiuti.
Io gli ho detto che non sta in piedi da nessuna parte. Intanto per la cessazione di qualifica del rifiuto è necessrio che siano emanati dei DM appositi, e per quanto loro si appellino a regolamenti comunitari a mia conoscenza non ce ne sono che elevino la cenere da qualifica di rifiuto a sottoprodotto, e poi cosa faccio? lì per lì decido se è rifiuti oppure no mentre lo sto stoccando?
o sono io che sono indietro?
comunque la risposta è stata : chiedete alla provincia, perchè se fuori c'è il sole e la provincia dice pioggia , piove!
riger- Moderatore
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Località : Brescia
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
era un o.t. infatti
scusate
si concentravano sull'articolo sulla cessazione di qualifica del rifiuto
scusate
si concentravano sull'articolo sulla cessazione di qualifica del rifiuto
CJM- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Vi segnalo un altro articolo:
http://www.lexambiente.it/acrobat/2_5abozzanew-3.pdf
L’autore, a pagina 8, prova a schematizzare le operazioni riferite alle ‘normali pratiche industriali’ ed alla ‘preparazione per il riutilizzo’.
http://www.lexambiente.it/acrobat/2_5abozzanew-3.pdf
L’autore, a pagina 8, prova a schematizzare le operazioni riferite alle ‘normali pratiche industriali’ ed alla ‘preparazione per il riutilizzo’.
Cristina Cadamuro- Utente Attivo
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Età : 51
Località : Venezia - Padova, in giro (spesso) per l'Italia
novità?
a più di un mese dall'ultima risposta al post, ci sono notizie ulteriori in merito alla definizione di sottoprodotto?
mej- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.08.10
Nulla
mej ha scritto:a più di un mese dall'ultima risposta al post, ci sono notizie ulteriori in merito alla definizione di sottoprodotto?
Non ho avuto sentore di nessun sviluppo in merito. Cmq gli sfridi di alluminio li consegno come sottoprodotto !!
fiatogrosso- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 17.10.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
C'è il nuovo regolamento europeo anche
per i rottami
in vigore dal ottobre 2011
per i rottami
in vigore dal ottobre 2011
CJM- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
CJM ha scritto:C'è il nuovo regolamento europeo anche
per i rottami
in vigore dal ottobre 2011
e cosa dice in merito questo nuovo regolamento europeo? dove si può trovare online?
Saluti e grazie.
mej- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
si trova on-line
regolamento 333-2011
devo ancora leggerlo!
regolamento 333-2011
devo ancora leggerlo!
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
.. scusatemi ma .. questo REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 cos'è?!?
Un regolamento europeo .. o un quiz per mettere ulteriormente a prova la nostra pazienza?
Io inizio veramente a capirci sempre meno: per carità, ho letto rapidamente la norma, ma devo fare tutti quei giri di carte, solo per non attribuire l'epiteto rifiuto ai miei rottami di ferro/acciaio/alluminio?
Tempo che metto in piedi tutto l'ambaradam, spiego ai miei clienti cosa devono fare .. ho già speso di più di quanto gli attuali trasportatori di rifiuti mi riconoscono!
Un regolamento europeo .. o un quiz per mettere ulteriormente a prova la nostra pazienza?
Io inizio veramente a capirci sempre meno: per carità, ho letto rapidamente la norma, ma devo fare tutti quei giri di carte, solo per non attribuire l'epiteto rifiuto ai miei rottami di ferro/acciaio/alluminio?
Tempo che metto in piedi tutto l'ambaradam, spiego ai miei clienti cosa devono fare .. ho già speso di più di quanto gli attuali trasportatori di rifiuti mi riconoscono!
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
questo regolamento europeo fa riferimento solo ad alcuni rottami metallici.
Tornando al nostro D.Lgs.205/2010 art. 184-bis. da come ho potuto appurare consultandomi con diverse persone, c'è parecchia ignoranza, tanti confondono il PUO' essere utilizzato....... con il DEVE, la definizione "la normale pratica industriale" l'hanno usata i legislatori, non noi, e aprirebbe alle più svariate applicazioni industriali normalmente usate, a patto che non comportino un rischio ambientale per la salute, e volendo applicare il buon senso, a meno che uno non voglia farcire con marmellata del legno o una matarozza, la normale pratica industriale, a mio modesto parere, sono quelle che riguardano lo specifico campo d'appartenenza per quello specifico materiale (fusione per metalli, triturazione per plastiche e legnami, ecc.).
Quindi, se si tratta di materiali derivanti da impianto industriale e non dalla raccolta urbana, e non si tratti di materiali particolari di scarto che necessitano di trattamenti pericolosi per la salute per inertizzare il materiale che altrimenti sarebbe pericoloso per la salute, praticamente quasi tutti i normali scarti di produzione rientrano nella categoria SOTTOPRODOTTI.
Attendo commenti.
Saluti.
Tornando al nostro D.Lgs.205/2010 art. 184-bis. da come ho potuto appurare consultandomi con diverse persone, c'è parecchia ignoranza, tanti confondono il PUO' essere utilizzato....... con il DEVE, la definizione "la normale pratica industriale" l'hanno usata i legislatori, non noi, e aprirebbe alle più svariate applicazioni industriali normalmente usate, a patto che non comportino un rischio ambientale per la salute, e volendo applicare il buon senso, a meno che uno non voglia farcire con marmellata del legno o una matarozza, la normale pratica industriale, a mio modesto parere, sono quelle che riguardano lo specifico campo d'appartenenza per quello specifico materiale (fusione per metalli, triturazione per plastiche e legnami, ecc.).
Quindi, se si tratta di materiali derivanti da impianto industriale e non dalla raccolta urbana, e non si tratti di materiali particolari di scarto che necessitano di trattamenti pericolosi per la salute per inertizzare il materiale che altrimenti sarebbe pericoloso per la salute, praticamente quasi tutti i normali scarti di produzione rientrano nella categoria SOTTOPRODOTTI.
Attendo commenti.
Saluti.
mej- Membro della community
- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Quel Regolamento UE riguarda le condizioni in base alle quali alcuni metalli-rifiuti cessano di essere rifiuti. Quindi la (vecchia?) dizione di materie prime seconde. Ancora quindi, non c'entra niente coi sottoprodotti art. 184-ter), che rifiuto non sono mai stati.
Per l'applicazione della definizione di sottoprodotto, siamo all'antico "paese (nel senso di provincia) che vai, usanza che trovi"
Per l'applicazione della definizione di sottoprodotto, siamo all'antico "paese (nel senso di provincia) che vai, usanza che trovi"
pastorenomade- Utente Attivo
- Messaggi : 751
Data d'iscrizione : 03.11.10
Età : 69
Località : Ameria-Umbria
205 per sottoprodotti; regolamento CE per non rifiuti
per dare un contributo a comprendere questa infinita babele di significati e distinzioni prendo la definizione di A. Pierobon:
sottoprodotto: materiali che .....mantengono la loro natura originaria e quindi dell'identità del materiale.. In altri termini, le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà possedute dal materiale devono essere tali da consentire il suo reimpiego nel processo produttivo. E questo ricade sotto il 205/2010.
Il regolamento 2008/98 invece potrebbe stabilire i criteri per cui taluni metalli non sono più da considerarsi rifiuti. Il condizionale è d'obbligo perchè non è così pragmatico nel tracciare i netti solchi in cui incanalare i residui metallici.
Sono convinto che l'alluminio delle lattine, il rame da cavi, l'acciaio da profondo stampaggio siano da considerarsi sottoprodotti: mantengono la loro natura originaria; la banda stagnata invece necessita di un trattamento di recupero quindi potrebbe ricadere nella definizione di non rifiuto se contemplata nel regolamento CE.
Questo regolamento però è, secondo me, tutto in divenire, pare tagliato più per la parte automobilistica. Le rappresentanze di categoria dovrebbero intervenire sulla specifica applicabilità del regolamento.
sottoprodotto: materiali che .....mantengono la loro natura originaria e quindi dell'identità del materiale.. In altri termini, le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà possedute dal materiale devono essere tali da consentire il suo reimpiego nel processo produttivo. E questo ricade sotto il 205/2010.
Il regolamento 2008/98 invece potrebbe stabilire i criteri per cui taluni metalli non sono più da considerarsi rifiuti. Il condizionale è d'obbligo perchè non è così pragmatico nel tracciare i netti solchi in cui incanalare i residui metallici.
Sono convinto che l'alluminio delle lattine, il rame da cavi, l'acciaio da profondo stampaggio siano da considerarsi sottoprodotti: mantengono la loro natura originaria; la banda stagnata invece necessita di un trattamento di recupero quindi potrebbe ricadere nella definizione di non rifiuto se contemplata nel regolamento CE.
Questo regolamento però è, secondo me, tutto in divenire, pare tagliato più per la parte automobilistica. Le rappresentanze di categoria dovrebbero intervenire sulla specifica applicabilità del regolamento.
fiatogrosso- Utente Attivo
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errata corrige
fiatogrosso ha scritto:per dare un contributo a comprendere questa infinita babele di significati e distinzioni prendo la definizione di A. Pierobon:
sottoprodotto: materiali che .....mantengono la loro natura originaria e quindi dell'identità del materiale.. In altri termini, le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà possedute dal materiale devono essere tali da consentire il suo reimpiego nel processo produttivo. E questo ricade sotto il 205/2010.
Il regolamento 333/2011invece potrebbe stabilire i criteri per cui taluni metalli non sono più da considerarsi rifiuti. Il condizionale è d'obbligo perchè non è così pragmatico nel tracciare i netti solchi in cui incanalare i residui metallici.
Sono convinto che l'alluminio delle lattine, il rame da cavi, l'acciaio da profondo stampaggio siano da considerarsi sottoprodotti: mantengono la loro natura originaria; la banda stagnata invece necessita di un trattamento di recupero quindi potrebbe ricadere nella definizione di non rifiuto se contemplata nel regolamento CE.
Questo regolamento però è, secondo me, tutto in divenire, pare tagliato più per la parte automobilistica. Le rappresentanze di categoria dovrebbero intervenire sulla specifica applicabilità del regolamento.
fiatogrosso- Utente Attivo
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sottoprodotto???
Buongiorno, mi ricollego a questa discussione per un vostro parere:
Azienda artigiana settore produzione porte in legno. Dal taglio di pannelli e truciolare si creano come scarti dei pannelli più piccoli (inutilizzabili x fare serramenti). I pannelli più piccoli senza ulteriore lavorazioni possono essere utilizzati da terzi...nello specifico asilo/scuola per fare dei lavoretti. Tutto ciò non mi sembra illegale...
Personalmente avrei trattato questi scarti al di fuori del mondo dei rifiuti cedendoli come sottoprodotti alle scuole.
Chiesto un parere informale alla provincia rispondono che è rifiuto...
Voi come la vedete?
Azienda artigiana settore produzione porte in legno. Dal taglio di pannelli e truciolare si creano come scarti dei pannelli più piccoli (inutilizzabili x fare serramenti). I pannelli più piccoli senza ulteriore lavorazioni possono essere utilizzati da terzi...nello specifico asilo/scuola per fare dei lavoretti. Tutto ciò non mi sembra illegale...
Personalmente avrei trattato questi scarti al di fuori del mondo dei rifiuti cedendoli come sottoprodotti alle scuole.
Chiesto un parere informale alla provincia rispondono che è rifiuto...
Voi come la vedete?
Hieronymus- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
sottoprodotto???
Prova a far leggere questo alla Provincia.... ciao
DLgs 152/2006Articolo 184-bis
Sottoprodotto (*)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
DLgs 152/2006Articolo 184-bis
Sottoprodotto (*)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
cirillo- Moderatore
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Località : veneto
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
e gli scarti di ferro e alluminio che li prende il vecchio ambulante senza lasciarmi nulla.....anche secondo me sono sottoprodotti!
orsa- Membro della community
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
A proposito di sottoprodotti, qualcuno sa dirmi qualcosa sul vetro?
Mi spiego meglio: vetro (scarti) acquistati nelle vetrerie o raccolto dai cassonetti raccolta differenziata (con pagamento al comune di un tot. per tonn.), poi trasportato e venduto per essere recuperato. Può rientrare a vs. parere nella categoria sottoprodotti?
Mi spiego meglio: vetro (scarti) acquistati nelle vetrerie o raccolto dai cassonetti raccolta differenziata (con pagamento al comune di un tot. per tonn.), poi trasportato e venduto per essere recuperato. Può rientrare a vs. parere nella categoria sottoprodotti?
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Quello delle vetrerie forse
quello raccolto nei cassonetti della differenziata direi proprio di NO!!!!!
quello raccolto nei cassonetti della differenziata direi proprio di NO!!!!!
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
riger ha scritto:parliamoci chiaro... preso letteralmente il termine "normale pratica industriale" vuol dire davvero di tutto! una pratica industriale è per forza "normale", la faccio appunto su scala industriale, è chiaro che per me diventi la norma, anche la più complicata!!!
mi sto scervellando da un po' per cercare un esempio certo di "anormale pratica industriale" ma davvero non ci riesco!
Le uniche che mi vengono in mente potrebbero essere "particolari pratiche industriali" coperte da brevetto...
L'altro giorno ho affrontato l'argomento MPS, rifiuti o sottoprodotti
con un'azienda che ritira scarti tessili e di pelli, plastiche, cartoni etc e... convinta dal loro consulente che si tratti di sottoprodotto, le rivende dopo aver fatto una cernita e una suddivisione per tipologie, dato che loro sono un'azienda commerciale...
Forse...questa potrebbe identificarsi come "anomala pratica industriale" ?
Isis60- Nuovo Utente
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Re: Sottoprodotto, ossia il D.Lgs.205/2010
Questa discussione , insieme a quella dei codici specchio (imballaggi in metallo ecc.), è secondo me la discussione TOP, ossia la vera essenza di un forum!
Io riapro la devo riaprire, e vi chiedo per il momento se qualcuno di voi ha mai trattato rifiuti di materiale plastico, poi magari scenderò nei particolari.
Io riapro la devo riaprire, e vi chiedo per il momento se qualcuno di voi ha mai trattato rifiuti di materiale plastico, poi magari scenderò nei particolari.
MauroC- Utente Attivo
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Età : 50
Località : MC
Minimo .... ma direi minimo
Per definire un "rifiuto" come sottoprodotto derivante dallo scarto dell'attività di produzione (primaria per l'azienda) penso sia utile che l'azienda non si limiti a dire "non è un rifiuto perché lo vendo", bensì rediga un documento che attesti la valutazione fatta del materiale di scarto (analisi e quanto altro allegato) fino a giungere a giustificare e dimostrare di aver fatto quanto meno una riflessione di merito qualitativa sul materiale preso in esame.
eforumattivo- Utente Attivo
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