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Messaggio  Luca26 Ven Feb 11, 2011 12:03 pm

Salve a tutti, avrei una domanda da porvi:
alla luce del correttivo 3/12 n205, rileggendo la definizione data di sottoprodotto all'art 184 bis del 152/06 ritengo di trovarmi nella condizione di produrre degli scarti di ferro, residui di taglio di barre c40, rotaie e laminati ferro, alluminio di varie lunghezze etc (non trucioli o scarti di tornitura fresatura etc) ho parlato con un rottamaio che sarebbe disposto a comprarmi questi scarti.
La mia domanda è
Se effettivamente rientrano nella definizione di sottoprodotto
1) Posso venderli con fattura? problema IVA?
2) La merce deve essere accompagnata nel trasporto da un FIR o DDT? (penso ddt essendo un bene e non un rifiuto o sbaglio?)



Posso avere dei problemi con la gestione dei rifiuti facendo questa operazione?
grazie!
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Messaggio  riger Ven Feb 11, 2011 12:56 pm

se è rispondente alle condizioni del 184-bis, lo vendi con solo ddt e fattura iva 20% (non sono rottami, altrimenti erano esenti iva art.74 c.8 dpr 633/72).

non dovresti avere problemi col la gestione dei rifiuti visto che, se è sottoprodotto, non è rifiuto... ovvio, non caricarlo sul registro...
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Messaggio  Luca26 Ven Feb 11, 2011 1:03 pm

Ok, grazie. Dato che non mi è mai capitato di usare un DDT, devo farlo io il documento oppure il trasportatore? Esistono dei modelli scaricabili?
Il rottamaio che mi acquista la merce mi ha suggerito di usare un formulario Question
(ma il fir va usato solo per i rifiuti o sbaglio?)

grazie!
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Messaggio  riger Ven Feb 11, 2011 5:15 pm

se usi un formulario, è un rifiuto e il problema non si pone (benché il formulario a rigor del vero non esime dalla compilazione del DDT, tuttavia essendo comunque indicati tutti i dati normalmente è preso per buono)
Il DDT lo devi fare tu... ci sono i moduli in cartoleria oppure va bene anche stampato a PC (su internet di sicuro qualche modello ad esempio in excel lo trovi)
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Messaggio  Luca26 Ven Feb 11, 2011 8:23 pm

Scusa Riger (o chiunque sappia rispondere) ma non sono sicuro di avere capito:

1- Vendo il sottoprodotto a un soggetto terzo (rottamaio), il sottoprodotto essendo un bene non un rifiuto, non necessita di essere registrato nel registro di c/s. Per la vendita devo però fare fattura con iva al 20% (mi viene pagato circa 100Euro al quintale iva esclusa) in quanto il bene non è esente. Per il trasporto il soggetto che se ne occupa in questo caso l'acquirente stesso (viene con il suo mezzo se lo carica e lo porta via) dovrà utilizzare un DDT (ovvero la vecchia bolla di trasporto). Ma non basta la fattura che gli rilasco come accompagnamento per l trasporto?)
Se il trasporto lo facessi io dovrei accompagnare il mio sottoprodotto durante il tragitto con il ddt.

Se poi questa persona mi chiede di fare fattura e fir per il trasporto, mi sembra una assurdità, il fir implicherebbe due obblighi da parte mia: registrare quel rifiuto ( il fir accompagna un rifiuto non un bene) nel mio registro di c/s entro dieci giorni dalla produzione dello stesso, in secondo luogo dovrei andare ad indicare i miei dati come produttore e poi questo soggetto terzo si occuperebbe del trasporto (non so se possiede iscrizione all'Albo gestori) e soprattutto cosa andiamo ad indicare come destinazione finale? un D15 o un R13, (nessuna delle due in quanto non andrebbe a configurarsi nè come deposito preliminare nè come messa in riserva) infine la IV copia del fir? mi ritorna come ? da paura..

Che ne pensate? Neutral
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Messaggio  marcosperandio Ven Feb 11, 2011 9:25 pm

Rispondo alla prima parte: so che è possibile fare fattura accompagnatoria di un bene che funge anche da ddt, non ti so dare i dettagli essendo non il mio campo specifico.
Attenzione invece al fatto che se fai tu il trasporto ovviamente il tuo mezzo deve essere autorizzato al conto proprio (trattandosi di quantità grosse di un'attività immagino lo sia).
Sulla seconda mi sembra onestamente troppo incasinata, io la eviterei.

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Messaggio  Luca26 Ven Feb 11, 2011 11:44 pm

Ma parliamo di trasporto merci e non rifiuti. Dunque non art 212 comma 8?
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Messaggio  riger Sab Feb 12, 2011 12:19 am

Luca26 ha scritto:Scusa Riger (o chiunque sappia rispondere) ma non sono sicuro di avere capito:

1- Vendo il sottoprodotto a un soggetto terzo (rottamaio), il sottoprodotto essendo un bene non un rifiuto, non necessita di essere registrato nel registro di c/s. Per la vendita devo però fare fattura con iva al 20% (mi viene pagato circa 100Euro al quintale iva esclusa) in quanto il bene non è esente. Per il trasporto il soggetto che se ne occupa in questo caso l'acquirente stesso (viene con il suo mezzo se lo carica e lo porta via) dovrà utilizzare un DDT (ovvero la vecchia bolla di trasporto). Ma non basta la fattura che gli rilasco come accompagnamento per l trasporto?)
Se il trasporto lo facessi io dovrei accompagnare il mio sottoprodotto durante il tragitto con il ddt.

Se poi questa persona mi chiede di fare fattura e fir per il trasporto, mi sembra una assurdità, il fir implicherebbe due obblighi da parte mia: registrare quel rifiuto ( il fir accompagna un rifiuto non un bene) nel mio registro di c/s entro dieci giorni dalla produzione dello stesso, in secondo luogo dovrei andare ad indicare i miei dati come produttore e poi questo soggetto terzo si occuperebbe del trasporto (non so se possiede iscrizione all'Albo gestori) e soprattutto cosa andiamo ad indicare come destinazione finale? un D15 o un R13, (nessuna delle due in quanto non andrebbe a configurarsi nè come deposito preliminare nè come messa in riserva) infine la IV copia del fir? mi ritorna come ? da paura..

Che ne pensate? Neutral

DDT o fatura accompagnatoria, non cambia nulla... è una vendita qualsiasi di un prodotto qualsiasi...
per quanto riguarda l'ipotesi 2, beh è quello che noi facciamo decine di volte ogni giorno, e tra l'altro ogni operazione la replichiamo sia su carta che su sustri... se a te sembra un'assurdità, beh, benvenuto!
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Messaggio  riger Sab Feb 12, 2011 12:20 am

Luca26 ha scritto:Ma parliamo di trasporto merci e non rifiuti. Dunque non art 212 comma 8?

se lo tratti come rifiuto, devi essere iscritto all'albo art. 212 c.8, oppure conferirlo attraverso un trasportatore autorizzato.
se lo tratti come sottoprodotto, lo puoi spedire anche per posta se vuoi... Laughing
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Messaggio  patti Lun Mar 19, 2012 9:41 am

Abbiamo acquistato del materiale in acciaio inox (ritagli) e ci è stato venduto con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06.
Secondo voi è corretto se, al momento di vendere questo materiale, lo consegneremo con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 ter?
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Messaggio  Mattia8 Lun Mar 19, 2012 10:53 am

patti ha scritto:Abbiamo acquistato del materiale in acciaio inox (ritagli) e ci è stato venduto con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06.
Secondo voi è corretto se, al momento di vendere questo materiale, lo consegneremo con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 ter?

Se è entrato come non rifiuto, uscirà come tale, non potrai + fare il formulario (se era questa la tua domanda).

Penso anche che se sia nella disponibilità economica dell'azienda anzichè seguire la strada del sottoprodotto sia preferibile ottenere la certificazione ex reg.CE 333/11, almeno per ferro, acciaio, alluminio
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Mar 19, 2012 10:57 am

patti ha scritto:Abbiamo acquistato del materiale in acciaio inox (ritagli) e ci è stato venduto con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06.
Secondo voi è corretto se, al momento di vendere questo materiale, lo consegneremo con ddt come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 ter?
Se riesci ad individuare il momento nel vs. ciclo di attività in cui questo sottoprodotto per voi è diventato rifiuto e avete deciso di disfarvene, poi lo avete guardato meglio e avete cambiato opinione decidendo che ha subito dopo smesso di essere un rifiuto, allora sì.
Ma se avete comperato un sottoprodotto e lo rivendete più o meno suddiviso e selezionato, avete fatto una selezione commerciale del tutto assimilabile a quando si comperano abiti confezionati in stock e poi si vendono i pantaloni ad un negozio/grossista, i pullover ad un altro, le camicette ad un altro ancora etc: è un'attività commerciale, non di gestione rifiuti.
Per non dire che la vedo complicata/farraginosa a registrare in carico il materiale appena acquistato come sottoprodotto e passarlo come rifiuto, per poi scaricarlo come "materiale che ha cessato di essere rifiuto". Qualcosa poi, nel fondo della memoria, mi ricorda che forse c'è un problema di IVA: i sottoprodotti sono soggetti all'iva a carico del cessionario, le materie prime secondarie - per il fatto stesso di essere di fatto "prodotti" - l'iva è a carico del cedente.
Ragion per cui un simile comportamento configura un'elusione fiscale grande quanto una casa.
Infatti, c'è una "falsa applicazione" dell'art. 74 del dpr 633/72 (istitutivo dell'IVA) che comunque prevede che il "pronto forno" non perde il suo carattere di rottame neppure dopo selezione e trattamento non trasformativo, per cui può essere ceduto a propria volta con IVA a carico del cessionario in modalità c.d. "reverse charge".
In sintesi: è un imbroglio perchè c'è un'IVA indebitamente imputata. E non so se -di questi tempi -sia peggio avere a che fare con gli OdV ambientali o con la GdF...
Forse però il vs. commercialista ha le idee un po' confuse, nel merito, perchè così facendo dovete versare l'IVA in reverse charge quando acquistate il bene e riversarla come venditori/cedenti alla vendita : che è comunque un' elusione fiscale, ma a perdere. Se questa richiesta così anormale è invece dovuta proprio al timore del commercialista che vi sia un "doppio pagamento", basta dirgli di rileggersi bene l'art. 74, il riferimento è sempre il comma 7.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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