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MUD 2011 - TRASPORTATORI
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Gabriele Miani
PiazzaPulita
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: MUD
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MUD 2011 - TRASPORTATORI
Questo è il testo dell'Articolo 12 Disposizioni transitorie:
1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
quindi niente MUD 2011 per i Trasportatori?
1. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
quindi niente MUD 2011 per i Trasportatori?
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
PiazzaPulita ha scritto:
quindi niente MUD 2011 per i Trasportatori?
Hai posto un'ottima domanda.
Sono andato a cercare notizie e ho trovato questa de "il sole 24h"
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-30/ambiente-sicurezza-rifiuti-mud-trasporto-recupero-10932019.shtml?uuid=AYb1i4rC
Speriamo di avere presto altre notizie.
Gabriele Miani- Membro della community
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
...forse hanno fatto un pò di confusione...Gabriele Miani ha scritto:PiazzaPulita ha scritto:
quindi niente MUD 2011 per i Trasportatori?
Hai posto un'ottima domanda.
Sono andato a cercare notizie e ho trovato questa de "il sole 24h"
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-30/ambiente-sicurezza-rifiuti-mud-trasporto-recupero-10932019.shtml?uuid=AYb1i4rC
Speriamo di avere presto altre notizie.
la 70/94 determina le modalità di trasmissione ed il modello del MUD
i soggetti obbligati individuati dall'articolo 189 sono attualmente solo i Comuni
opportunamente la norma transitoria ri-obbliga al MUD produttori ed impianti di recupero/smaltimento
ma per i Trasportatori di Rifiuti nessun MUD 2011!
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Ragioniamo :
Oggi, e fino al 31 maggio 2011, sono in vigore l'art. 189, c. 3 del TUA:
"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".
E l'art. 12, c.1 del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010:
"Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni,relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza".
La prima norma, di rango primario, disciplina il MUD 2010, la seconda il cosiddetto "MiniMud" per i primi 5 mesi del 2011.
Quel che è sicuro è che il DM non fa chiarezza ed aggiunge ulteriore incertezza.
Oggi, e fino al 31 maggio 2011, sono in vigore l'art. 189, c. 3 del TUA:
"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".
E l'art. 12, c.1 del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010:
"Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni,
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza".
La prima norma, di rango primario, disciplina il MUD 2010, la seconda il cosiddetto "MiniMud" per i primi 5 mesi del 2011.
Quel che è sicuro è che il DM non fa chiarezza ed aggiunge ulteriore incertezza.
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Scusate ormai dall'avvento della boiata sistri sto perdendo tutte le mie già poche capacità interpretative delle norme, ma mi è sorto un dubbio.
Dunque l'art. del sole 24 ore citato afferma che il mud 2011 deve essere fatto utilizzando il modello di dichiarazione ambientale ex l. 70/94 (quindi, se non ho capito male il solito vecchio mud cartaceo o su supporto informatico con i soliti diritti camerali e raccomandata). Ma l'art. 12 comma 1 lex 17/12/2009 prorogato dall'ultimo decreto del 22/12/2010 non parla di una fantomatica "apposita scheda" che mi sembrava di capire ricavabile dal software sistri ?
Inoltre se ho capito male e si deve fare il "vecchio mud" si devono pagare pure i diritti ?
Scusatemi se posto domande ovvie, e grazie in anticipo a chi mi darà lumi (come ha già fatto in passato il guru zesec )
P.S.
Ho letto l'intervento di Admin prima che inviassi il mio e i dubbi sono aumentati (minimud ) ma cos'è il minimud?
Dunque l'art. del sole 24 ore citato afferma che il mud 2011 deve essere fatto utilizzando il modello di dichiarazione ambientale ex l. 70/94 (quindi, se non ho capito male il solito vecchio mud cartaceo o su supporto informatico con i soliti diritti camerali e raccomandata). Ma l'art. 12 comma 1 lex 17/12/2009 prorogato dall'ultimo decreto del 22/12/2010 non parla di una fantomatica "apposita scheda" che mi sembrava di capire ricavabile dal software sistri ?
Inoltre se ho capito male e si deve fare il "vecchio mud" si devono pagare pure i diritti ?
Scusatemi se posto domande ovvie, e grazie in anticipo a chi mi darà lumi (come ha già fatto in passato il guru zesec )
P.S.
Ho letto l'intervento di Admin prima che inviassi il mio e i dubbi sono aumentati (minimud ) ma cos'è il minimud?
fabio65- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Scusa.ma cos'è il minimud
La fantomatica "apposita scheda", non ancora disponibile.
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Quindi vecchia procedura mud entro il 30 aprile con relativa raccomandata e saldo diritti camerali, poi entro il 31 maggio inserimento dati nella "fantomatica scheda" che sarà resa disponibile
fabio65- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Entro il 31 dicembre.entro il 31 maggio inserimento dati nella "fantomatica scheda" che sarà resa disponibile
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Admin ha scritto:Ragioniamo :
Oggi, e fino al 31 maggio 2011, sono in vigore l'art. 189, c. 3 del TUA:
"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".
E l'art. 12, c.1 del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010:
[i]"Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011
Da quanto leggo nelle ultime 3 righe capisco:
1) entro il 30 aprile 2011 si dichiarano le informazioni del 2010
2) entro il 31 dicembre 2011 si dichiarano le informazioni dal 1 gennaio 2011 al 31 maggio del 2011.
O no?
Ospite- Ospite
Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Proprio così.
Le scadenze sono quelle.
Ma le modalità diverse:
- MUD per il 2010
- Scheda (da definire) per il periodo 1 gennaio-31 maggio 2011
- In automatico (Sistri) per il periodo 1 giugno-31 dicembre 2011
Le scadenze sono quelle.
Ma le modalità diverse:
- MUD per il 2010
- Scheda (da definire) per il periodo 1 gennaio-31 maggio 2011
- In automatico (Sistri) per il periodo 1 giugno-31 dicembre 2011
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Scusa, non sono d'accordo.
Secondo me dire che fino al 31/05/11 è in vigore l'art. 189 c.3 com'era prima della modifica è un errore. Il D.Lgs. 205/10 ha modificato quell'articolo e la modifica è in vigore dal 25/12/10.
Niente MUD per trasportatori? Sembrerebbe proprio così... ma ormai abbiamo imparato a non fidarci di come vengono scritti i decreti e di quanto tempo restano in vigore senza modifiche.
(scusate sono alle prime armi e forse ho capito adesso come si risponde nel forum)
Niente MUD per trasportatori? Sembrerebbe proprio così... ma ormai abbiamo imparato a non fidarci di come vengono scritti i decreti e di quanto tempo restano in vigore senza modifiche.
(scusate sono alle prime armi e forse ho capito adesso come si risponde nel forum)
Admin ha scritto:Ragioniamo :
Oggi, e fino al 31 maggio 2011, sono in vigore l'art. 189, c. 3 del TUA:
[i]"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente...
Giso- Membro della community
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
l'art 16 del D.Lgs 205, che apporta le modifiche al 189, è stato prorogato al 31/05/11 insieme al Sistri vedine il comma 2.Giso ha scritto:Secondo me dire che fino al 31/05/11 è in vigore l'art. 189 c.3 com'era prima della modifica è un errore. Il D.Lgs. 205/10 ha modificato quell'articolo e la modifica è in vigore dal 25/12/10.
PS: il capo non sbaglia mai
paolo valvo- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Peraltro, nei tavoli tecnici di questi giorni il MATTM, accogliendo le richieste delle organizzazioni, ha deciso di mantenere invariate le modalità e le tempistiche di presentazione del MUD relativo all'anno 2010.
Dovrebbe seguire un'apposita circolare e l'informativa sul sito del Sistri.
Dovrebbe seguire un'apposita circolare e l'informativa sul sito del Sistri.
Admin- Amministratore
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Belin, E' vero!
Avevo rimosso il comma 2... mi sta venendo la sistrifobia. ;-)
Comunque, nel dubbio, ho iniziato con "secondo me" proprio per non mettere in discussione il capo, ci mancherebbe!
Grazie mille!!! :-)
Avevo rimosso il comma 2... mi sta venendo la sistrifobia. ;-)
Comunque, nel dubbio, ho iniziato con "secondo me" proprio per non mettere in discussione il capo, ci mancherebbe!
Grazie mille!!! :-)
paolo valvo ha scritto:l'art 16 del D.Lgs 205, che apporta le modifiche al 189, è stato prorogato al 31/05/11 insieme al Sistri vedine il comma 2.Giso ha scritto:Secondo me dire che fino al 31/05/11 è in vigore l'art. 189 c.3 com'era prima della modifica è un errore. Il D.Lgs. 205/10 ha modificato quell'articolo e la modifica è in vigore dal 25/12/10.
PS: il capo non sbaglia mai
Giso- Membro della community
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Scusate una domanda che potrebbe sembrare banale...chi in tutto il 2010 non ha fatto nemmeno 1 servizio di trasporto rifiuti è tenuto, essendo comunque iscritto all'Albo Gestori Ambientali, a presentare il MUD entro il 30/04/11 dichiarando di non aver effettuato nemmeno un servizio? Oppure è semplicemente esentato dal presentarlo? Grazie.
Ruidan- Nuovo Utente
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
a memoria semplicemente non devi presentare nienteRuidan ha scritto:Scusate una domanda che potrebbe sembrare banale...chi in tutto il 2010 non ha fatto nemmeno 1 servizio di trasporto rifiuti è tenuto, essendo comunque iscritto all'Albo Gestori Ambientali, a presentare il MUD entro il 30/04/11 dichiarando di non aver effettuato nemmeno un servizio? Oppure è semplicemente esentato dal presentarlo? Grazie.
erusservice- Utente Attivo
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
erusservice ha scritto:a memoria semplicemente non devi presentare nienteRuidan ha scritto:Scusate una domanda che potrebbe sembrare banale...chi in tutto il 2010 non ha fatto nemmeno 1 servizio di trasporto rifiuti è tenuto, essendo comunque iscritto all'Albo Gestori Ambientali, a presentare il MUD entro il 30/04/11 dichiarando di non aver effettuato nemmeno un servizio? Oppure è semplicemente esentato dal presentarlo? Grazie.
Grazie!
Ruidan- Nuovo Utente
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Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
Ad oggi sul sito ecocerved risulta che i soli trasportatori di rifiuti non devono fare il mud relativo ai trasporti effettuati nell'anno 2010: mi sembra bizzarro!
mi confermate che è così?io inizio a non capirci più niente fra leggi di rango superiore che dicono una cosa e DM che ne dicono un'altra!
mi confermate che è così?io inizio a non capirci più niente fra leggi di rango superiore che dicono una cosa e DM che ne dicono un'altra!
armando77- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: MUD 2011 - TRASPORTATORI
ho appena sentito l'albo e la CCIAA: ho chiesto se non è bizzarro nonchè in leggera controtendenza normativa che una circolare possa andare a modificare il TUA.
1 minuto di silenzio dopo mi hanno detto che effettivamente non sanno cosa dire.
Allora ho chiesto: ai miei clienti trasportatori non faccio fare il MUD, sono al sicuro da sanzioni?
risposta: NO!
MA CHE CA**O DITE? NON GLI FACCIO FARE IL MUD COME DETTO ANCHE DA ECOCERVED E C'E' IL RISCHIO DI SANZIONI?
risposta: aspettiamo delucidazioni dal ministero?
a questo punto la conversazione è diventata censurabile.
1 minuto di silenzio dopo mi hanno detto che effettivamente non sanno cosa dire.
Allora ho chiesto: ai miei clienti trasportatori non faccio fare il MUD, sono al sicuro da sanzioni?
risposta: NO!
MA CHE CA**O DITE? NON GLI FACCIO FARE IL MUD COME DETTO ANCHE DA ECOCERVED E C'E' IL RISCHIO DI SANZIONI?
risposta: aspettiamo delucidazioni dal ministero?
a questo punto la conversazione è diventata censurabile.
armando77- Utente Attivo
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