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DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
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DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI
Buongiorno, ho letto i vari post relativi all'argomento RAEE domestici e Raccolta urbana, ma qualche dubbio mi è rimasto; lavoro per una ditta che trasporta i RAEE dai centri di raccolta comunali e/o isole ecologiche presso l'impianto di smaltimento, ci sono dei consorzi che tramite un loro portale avviano delle chiamate per effettuare i prelievi di cer 200123 200136 e 200135 presso i vari centri di raccolta ed isole ecologiche che dotati di ceste o scarrabili inviano la "chiamata" quando i contentori sono saturi, e già qui la definizione di centro di raccolta non soggetto ad iscrizione sistri mi pare un po' strana!
Dal momento che tali soggetti non hanno l'obbligo di iscrizione al SISTRI ed io come delegato della ditta trasportatrice devo compilare la sezione relativa anche ai produttori in questione, mi chiedo fin dove arrivino le mie responsabilità, se in caso di non conformità del rifiuto rimane comunque responsabile il produttore o il trasportatore che ha compilato la scheda?
Grazie mille.
Dal momento che tali soggetti non hanno l'obbligo di iscrizione al SISTRI ed io come delegato della ditta trasportatrice devo compilare la sezione relativa anche ai produttori in questione, mi chiedo fin dove arrivino le mie responsabilità, se in caso di non conformità del rifiuto rimane comunque responsabile il produttore o il trasportatore che ha compilato la scheda?
Grazie mille.
tatino07- Utente Attivo
- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI
Tieni presente che il produttore deve successivamente controfirmare la scheda cartacea, a conferma di quanto comunicato per le vie brevi al trasportatore.
Utile appare la lettura del novellato art. 193, c. 3 (in vigore dal 1 gennaio 2011, salvo proroghe):
"Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico".
Utile appare la lettura del novellato art. 193, c. 3 (in vigore dal 1 gennaio 2011, salvo proroghe):
"Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico".
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
GRAZIE
Grazie per il chiarimento, perdona la mia domanda abbastanza sciocca ma veramente sono preoccupatissima per l'imminente partenza de l SISTRi e così poche cose chiare a disposizione, è stata una grande fortuna aver scoperto questo forum, grazie ancora
tatino07- Utente Attivo
- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI
Grazie, la domanda non è per nulla sciocca.
In tal senso il correttivo ha innovato, fugando qualche precedente perplessità interpretativa.
E, in materia di responsabilità ambientale, la prudenza non è mai troppa.
In tal senso il correttivo ha innovato, fugando qualche precedente perplessità interpretativa.
E, in materia di responsabilità ambientale, la prudenza non è mai troppa.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: DUBBIO SU TRASPORTO RAEE DOMESTICI
Admin ha scritto:Tieni presente che il produttore deve successivamente controfirmare la scheda cartacea, a conferma di quanto comunicato per le vie brevi al trasportatore.
Utile appare la lettura del novellato art. 193, c. 3 (in vigore dal 1 gennaio 2011, salvo proroghe):
"Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico".
Facendo un esempio, chiedo: se il produttore nel formulario codifica un gruppo elettrogeno, dunque un RAEE, con 170405 (ferro e acciaio) anzichè con 160214 (apparecchiature fuori uso), il trasportatore e gestore cosa dovrebbe fare?
Il conducente mette una firma e parte; arrivato all'impianto, va rifiutato il carico?
pastorenomade- Utente Attivo
- Messaggi : 751
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Località : Ameria-Umbria
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