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Schema semplificazioni RAEE domestici

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Schema semplificazioni RAEE domestici Empty Schema semplificazioni RAEE domestici

Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 12:25 pm

Di seguito lo schema dei trasporti di RAEE domestici che godono delle semplificazioni previste dal DM 65/2010.
Applicabile anche ai RAEE professionali a patto di considerare, in luogo del centro di raccolta, l'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali.

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Distributori
AEE domestici
Distributori
AEE professionali
Installatore
Gestore centro assistenza
AEE domestici
Installatore
Gestore centro assistenza
AEE professionali
Ritiro 1 contro 1 Dal 18 giugno NO Dal 18 giugno NO
Raggruppamento Presso il punto vendita, o altro
luogo dichiarato, mediante
compilazione dello schedario
di carico e scarico
Presso il punto vendita, o altro
luogo dichiarato, mediante
compilazione dello schedario
di carico e scarico
Presso i locali del proprio
esercizio mediante
compilazione dello schedario
di carico e scarico
Presso i locali del proprio
esercizio mediante
compilazione dello schedario
di carico e scarico
Trasporto dal domicilio del
consumatore al centro raccolta
o all'impianto autorizzato dal
produttore di AEE su incarico
del produttore stesso
Con documento semplificato
di trasporto RAEE
Con documento semplificato
di trasporto RAEE
Con documento semplificato
di trasporto RAEE e
dichiarazione di provenienza
domestica
Con documento semplificato
di trasporto RAEE
Trasporto dal punto vendita a
diverso luogo di
raggruppamento
Con fotocopia dello schedario
di carico e scarico presente
presso il punto vendita
Con fotocopia dello schedario
di carico e scarico presente
presso il punto vendita
/
/
Trasporto dal luogo di
raggruppamento al centro di
raccolta o all'impianto
autorizzato dal produttore di
AEE su incarico del
produttore stesso
Con documento semplificato
di trasporto RAEE
Con documento semplificato
di trasporto RAEE
Con documento semplificato
di trasporto RAEE e
dichiarazione di provenienza
domestica
Con documento semplificato
di trasporto RAEE


Ultima modifica di Admin il Mar Mag 17, 2011 10:51 pm - modificato 4 volte.
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 12:44 pm

Domanda stupida che però mi assilla, per impianto autorizzato cosa si intende?
Un trasportatore di rifiuti che agisce per il distributore e raccoglie i RAEE professionali potrà andare ad un impianto con cui ha già una convenzione? O si dovrà andare presso l'impianto autorizzato e indicato dal produttore di AEE (e se è così mi spiegate come avviene nella pratica perchè per quanto la teoria mi piaccia, mi piace ancora di più poter dire ai clienti cosa devono far realmente).
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Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 4:37 pm

In quel caso parliamo solo di RAEE professionali, la cui raccolta è organizzata dai produttori di AEE e coinvolge, dunque, soltanto i distributori formalmente incaricati e gli impianti formalmente incaricati. Si tratta di un circuito più ristretto.
Tieni presente che, nel caso dei professionali, l'"uno contro uno" non si applica.
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Messaggio  giampy Mar Giu 15, 2010 4:44 pm

Admin ha scritto:distributori formalmente incaricati
è stata chiarita la questione del "formalmente incaricato"?
non vorrei aver perso qualche pezzo.
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Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 4:59 pm

Per la gestione dei RAEE professionali i produttori di AEE, tramite i consorzi già costituiti, stipuleranno accordi con i gestori presenti sul mercato e con i distributori interessati.
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 5:23 pm

Admin, sarà che con il caldo che c'è qui il mio cervello può essere sia fuso, ma mi risulta che all'interno del D.M. 65 si parli di raee professionali, che facciamo per quelli l'uno a uno non vale? Va bene che non sarà gratuito il ritiro ma credo che la restituzione del vecchio per il nuovo ci sia, come c'è anche l'iscrizione all'albo e tutto il resto, resta sempre da chiarire questo "incarico formale" che nè io nè tantomeno i rivenditori ancora hanno capito quindi per me la questione non è chiarita.
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Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 5:36 pm

per quelli l'uno a uno non vale?

No. Per i professionali non vale.

"I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita". (Art. 1, c.1)

Da quello che leggo capisco che hai a che fare con i rivenditori. Se sono interessati ad offrire questo servizio (a pagamento) per conto dei produttori di AEE dovrebbero cominciare ad interessarsi presso il CdC. Organizzano loro il circuito di raccolta dei professionali.

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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 5:45 pm

Io ho a che fare un po con tutti, e tutti cercano risposte.
Dunque vediamo se ho capito come stanno le cose.
Raee domestici: vige l'uno a uno e la gratuità
Raee professionali: non vige l'uno a uno a meno che il rivenditore non contatti un sistema collettivo e chieda loro come fare, a quel punto il sistema collettivo gli dirà che se vuole può ritirare l'AEE professionale basta che versi una quota di un paio di migliaia di euro e siamo a posto.

Questa è la sintesi di ciò che capisco.
Infine quindi, se un professionista (e lo mettiamo sul generico più totale) decide di andare dal rivenditore e dargli il vecchio all'acquisto del nuovo, anche a pagamento questo non si può fare se il rivenditore non ha contatti con il sistema collettivo.
Se un installatore va in un'azienda a sostituire un neon il vecchio non lo potrebbe ritirare perchè professionale e deve avere accordi con i sistemi collettivi, ergo il neon resta in azienda che lo deve "stoccare" diventanto produttore di rifiuti pericolosi, ergo l'azienda si iscrive al sistri.

Che dite? Mi sono perso qualcosa? Qui il problema non credo sia tanto sui domestici quanto sui professionali.
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Messaggio  giampy Mar Giu 15, 2010 6:33 pm

VdT ha scritto:
Se un installatore va in un'azienda a sostituire un neon il vecchio non lo potrebbe ritirare perchè professionale e deve avere accordi con i sistemi collettivi, ergo il neon resta in azienda che lo deve "stoccare" diventanto produttore di rifiuti pericolosi, ergo l'azienda si iscrive al sistri.
in questo caso l'installatore effettua un'attività di lavorazione (manutenzione o sostituzione) e quindi è lui a produrre il rifiuto, che trasporterà fino alla sua sede e qui farà il deposito temporaneo.
a parer mio non può lasciare il neon presso l'azienda.
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 6:42 pm

A dire il vero lo fanno, a meno che non abbiano stipulato un contratto di esternalizzazione che obblighi il manutentore a portare via il RAEE e a procedere allo smaltimento con tutti gli oneri del caso.
Tu credi realmente che un elettricista o un installatore in genere sia felice come una pasqua di portare via il RAEE per poi doverlo smaltire?
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Messaggio  giampy Mar Giu 15, 2010 6:48 pm

come no!!! da me gli elettricisti o gli installatori la sera celebrate festeggiano celebrate i rifiuti che si son caricati in sede Razz
è vero che molti li lasciano in azienda, ma di regola dovrebbero caricarli loro, in quanto sono stati loro i produttori del rifiuto
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Messaggio  VdT Mar Giu 15, 2010 7:02 pm

Vabbè qui siamo al punto che ognuno interpreta un po come li piace la legge, io mi sforzo di seguirla fin nei minimi dettagli cercando il modo corretto di gestire il rifiuto ma mi accorgo ogni giorno che passa che è come andare contro un muro di gomma.
Quindi che vogliamo fare? Sti benedetti installatori se lo prenderanno il RAEE professionale? E dovranno essere incaricati dai produttori?
In pratica sono giorni che rigiriamo la frittata ma siamo sempre lì a morderci la coda.
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Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 8:00 pm

Intanto il D.Lgs 151/05 non contiene una definizione di "produttore di RAEE" ma solo di "produttore di AEE" quindi possiamo riferirci al D.Lgs 152/06.
Il problema esiste, alcune aziende stipulano contratti non di manutenzione bensi' di sostituzione dell'apparecchiatura con reso dell'usato. In questi casi la gestione spetta al cliente, che resta detentore.
Il CdC e' venuto incontro ai grossi produttori di rifiuti da corpi illuminanti e sorgenti luminose (ne parlavamo qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ).
Per gli altri l'installatore deve ritirare il rifiuto perche' deriva dalla sua attivita' di manutenzione e, se integro, puo' trasportarlo e raggrupparlo in modalita' semplificata.
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Messaggio  VdT Mer Giu 16, 2010 9:11 am

Admin, inizio a vedere una luce ma è troppo fioca, andiamo a fondo nel problema e vediamo se riesco a capire una volta per tutte la questione.
Dunque tu parli di contratti tra aziende ed installatori di sostituzione dell'apparecchiatura con resa dell'usato sostituito. Questa è esternalizzazione? E se l'installatore porta via ciò che sostituisce perchè il detentore resta il cliente? E l'usato è RAEE? O è solo usato?

Poi parli di tutti gli altri casi dove l'installatore deve ritirare il rifiuto perchè deriva dalla sua attività di manutenzione e avviarlo a smaltimento, ma per farlo in semplificata dovrebbe avere l'autorizzazione formale del produttore di AEE, e quindi perchè ritirare il RAEE?

Parliamo di RAEE professionali ovviamente. Ciò qualcosa che si contraddice in tutto questo o sono solo io a vedere la complicazione?
Per farla in parole povere, se un'azienda mi venisse mai a chiedere se l'installatore di turno deve o non deve ritirare il neon che sostituisce (giusto per fare un esempio) io che cosa dovrei risponderli?
Fino a ieri avevo delle risposte ma nel corso di 24h mi sono perso totalmente.
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Messaggio  Admin Mer Giu 16, 2010 9:22 am

Per farla in parole povere, se un'azienda mi venisse mai a chiedere se l'installatore di turno deve o non deve ritirare il neon che sostituisce (giusto per fare un esempio) io che cosa dovrei risponderli?

A questo punto dipende dal tipo di contratto sottoscritto. Ne avevamo parlato approfonditamente qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Detto questo, se il rifiuto passa dalle mani del cliente a quelle di chi effettua la sostituzione si presentano due casi:

1) Installatore formalmente incaricato: segue le procedure previste dal DM 65/2010;
2) Manutentore: è un produttore di RAEE professionali. Deve smaltirli come qualsiasi altro produttore contattando il CdC.

Occhio :cyclops: : parliamo sempre di RAEE professionali.
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Messaggio  Ospite Mer Giu 16, 2010 10:02 am

Personalmente non sarei così sicuro di cosa sia un RAEE domestico ed uno professionale... perchè tutta la confusione generata da questa norma deriva dal fatto che non c'è una definizione precisa su cosa è domestico e su cosa è professionale.

Se sono un commerciante e mi vedo arrivare un tizio con un PC obsoleto e ne vuole uno nuovo, come faccio a sapere che il vecchio PC è "professionale"? Perchè, magari mi chiede la fattura? Posso dedurre allora che quel tizio è un libero professionista e quindi il vecchio PC arriva dal suo studio? Cosa faccio? Non ho la sfera di cristallo!

Qualcuno mi spieghi, grazie.
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Messaggio  VdT Mer Giu 16, 2010 10:13 am

Io ti posso dire ciò che ho ascoltato al convegno tenutosi a mestre su questo bellissimo decreto. Qualcuno nel forum forse c'era e potrà dire la sua.
Quando fu sollevata la questione del raee domestico e del raee professionale la risposta fu che un solo computer in possesso di un professionista (indicando generalmente l'azienda) essendo per quantità e qualità uguale a quello che ho io a casa è un raee domestico. Chi ci crede? io no e nemmeno il computer in esame. pale
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Messaggio  Admin Mer Giu 16, 2010 10:19 am

Personalmente non sarei così sicuro di cosa sia un RAEE domestico ed uno professionale
Nemmeno io.
Vediamo di fare un pò di chiarezza, col contributo di tutti:

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Messaggio  giampy Mer Giu 16, 2010 11:47 am

Admin ha scritto:
Il problema esiste, alcune aziende stipulano contratti non di manutenzione bensi' di sostituzione dell'apparecchiatura con reso dell'usato. In questi casi la gestione spetta al cliente, che resta detentore.
mi viene un dubbio: se io effettuo un'attività di sostituzione, dalla mia attività si genera un rifiuto, quindi diventa difficile a mio avviso rendere l'usato al cliente, perchè quell' "usato" è in realtà un rifiuto, ed io non "potrei" sottrarmi alla disciplina dei rifiuti con un contratto di resa al cliente.
Anche perchè l'elettricista che effettua un impianto elettrico in casa di un soggetto, lascia alla signora maria i residui di lavorazione (canaline passacavo, cavi elettrici, ecc)? questi rifiuti perderebbero la qualifica di "rifiuti speciali" e diventerebbero rifiuti domestici conferibili al circuito urbano di raccolta, e l'articolo 190 verrebbe meno nella maggior parte dei casi.
diverso il discorso dell'installazione: se io arrivo dal cliente e non trovo il "pezzo" da sostiruire, non faccio sostituzione ne manutenzione, ma semlicemente installazione.
questo è il mio punto di vista, voi cosa ne pensate?
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Messaggio  Giorgio Car Mar Giu 29, 2010 6:37 pm

scusa Admin, ma non è obbligatorio per i produttori?


Admin ha scritto:
per quelli l'uno a uno non vale?

No. Per i professionali non vale.

"I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita". (Art. 1, c.1)

Da quello che leggo capisco che hai a che fare con i rivenditori. Se sono interessati ad offrire questo servizio (a pagamento) per conto dei produttori di AEE dovrebbero cominciare ad interessarsi presso il CdC. Organizzano loro il circuito di raccolta dei professionali.

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Messaggio  Admin Mar Giu 29, 2010 7:15 pm

Attenzione: qui parliamo di distributori. Per i produttori il discorso è diverso e dipende dalla data di immissione dell'AEE sul mercato.
L'obbligo di ritiro da parte dei distributori vale solo per i RAEE domestici.
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Messaggio  marsia Mar Nov 02, 2010 6:11 pm

buonasera,mi si è acceso un dubbio leggendo lo schema riportato. ma il consumantore è inteso come utente privato? quindi anche il cittadino deve compilare il DDT per conferire il proprio TV presso un centro di raccolta? ringrazio in anticipo
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Schema semplificazioni RAEE domestici Empty Re: Schema semplificazioni RAEE domestici

Messaggio  Admin Mar Nov 02, 2010 7:47 pm

No.
Tali semplificazioni si applicano ai trasporti effettuati dai distributori o dai terzi agenti in loro nome.
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