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RAEE e SISTRI
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sistri e RAEE
Promemoria primo messaggio :
buonasera a tutti !
il sistema SISTRI riguarda anche i produttori di RAEE ?
nello specifico:
oggi chi acquista c/o un centro commerciale un elettrodomestico può richiedere il servizio di ritiro dell'usato, con formulario redatto dal trasportatore, (produttore il centro commerciale).
con il SITRI come sarà possibile effettuare questo servizio ?
non so se sono stata chiara..... grazie
buonasera a tutti !
il sistema SISTRI riguarda anche i produttori di RAEE ?
nello specifico:
oggi chi acquista c/o un centro commerciale un elettrodomestico può richiedere il servizio di ritiro dell'usato, con formulario redatto dal trasportatore, (produttore il centro commerciale).
con il SITRI come sarà possibile effettuare questo servizio ?
non so se sono stata chiara..... grazie
sueli- Moderatrice
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Re: RAEE e SISTRI
Perdona l'ignoranza o la stupidità della domanda ma il deposito temporaneo non dovrebbe essere autorizzato? Cioè è sufficiente che l'azienda accatasti i rifiuti speciali dividendoli per frazioni omogenei e tra pericolosi e non pericolosi nei quantitativi previsti dall'art. 183? Non si deve dare nessuna comunicazione all'albo o qualcosa del genere?
Ogni giorno che passa mi rendo conto che mi confondo sempre di più, ciò che prima era certo ad un tratto diventa incerto, ma sono solo io a viverla così sta cosa?
Ogni giorno che passa mi rendo conto che mi confondo sempre di più, ciò che prima era certo ad un tratto diventa incerto, ma sono solo io a viverla così sta cosa?
VdT- Moderatore
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Re: RAEE e SISTRI
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti....
non è richiesta l'autorizzazione se rimani nei limiti.
inoltre non è sufficiente tenere separati i rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi ma è vietata la miscelazione dei rifiuti
Art. 187
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. É vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
non è richiesta l'autorizzazione se rimani nei limiti.
inoltre non è sufficiente tenere separati i rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi ma è vietata la miscelazione dei rifiuti
Art. 187
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. É vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
giampy- Moderatore
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SISTRI E RAEE
Lavoro in una azienda che progetta e realizza impianti elettrici ed opera per opifici industriali, centri commerciali, enti pubblici, ecc.. Il consulente ci ha fatto iscrivere al SISTRI perchè nella ns. attività capita (nelle ristrutturazioni di impianti o nella manutenzione) di sostituire dei neon.
Non siamo rivenditori ne riparatori di elettrodomestici o apparecchiature elettriche e/o elettroniche, ma installatori di impianti elettrici a livello industriale.
A giugno, il consulente ci ha chiesto di iscriverci anche al RAEE.
Non sono riuscita a capire il perchè di questa doppia iscrizione!
Perchè dobbiamo essere iscritti al SISTRI?
Perchè dobbiamo essere iscritti al RAEE?
Inoltre non siamo esclusivisti di una marca di lampade, le acquistiamo dai grossisti e le installiamo nell'impresa del cliente.
Ringrazio sin da adesso chi vorrà essermi d'aiuto nel districarmi in questa cosa!
Non siamo rivenditori ne riparatori di elettrodomestici o apparecchiature elettriche e/o elettroniche, ma installatori di impianti elettrici a livello industriale.
A giugno, il consulente ci ha chiesto di iscriverci anche al RAEE.
Non sono riuscita a capire il perchè di questa doppia iscrizione!
Perchè dobbiamo essere iscritti al SISTRI?
Perchè dobbiamo essere iscritti al RAEE?
Inoltre non siamo esclusivisti di una marca di lampade, le acquistiamo dai grossisti e le installiamo nell'impresa del cliente.
Ringrazio sin da adesso chi vorrà essermi d'aiuto nel districarmi in questa cosa!
Giraffa70- Nuovo Utente
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Re: RAEE e SISTRI
iscritti al sistri perchè produttori di rifiuti pericolosi che dovete smaltire correttamente, iscritti al RAEE perchè installatori
VdT- Moderatore
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Località : Bari e provincia
Re: RAEE e SISTRI
La doppia iscrizione ora è chiara, ma resta ancora da chiarire l'operatività dei due sistemi, e cioè:
- per il carico del rifiuto che si genera, devo utilizzare il sistema SISTRI (box, chiavetta USB, ecc.) o il sistema RAEE (modulo, ecc.)?
- per lo smaltimento utilizzo il sistema di smaltimento documentato con il SISTRI o un circuito RAEE?
- per il carico del rifiuto che si genera, devo utilizzare il sistema SISTRI (box, chiavetta USB, ecc.) o il sistema RAEE (modulo, ecc.)?
- per lo smaltimento utilizzo il sistema di smaltimento documentato con il SISTRI o un circuito RAEE?
Giraffa70- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 17.06.10
Re: RAEE e SISTRI
A mio avviso per i Raee va utilizzata tutta la procedura semplificata Raee.
Blumoro79- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 22.02.10
Re: RAEE e SISTRI
Non mi sembra complicata la faccenda, va solo evitata la confusione.
I rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento/recupero devono essere gestiti con il SISTRI (anche se sono RAEE).
Tutti RAEE che verranno dati in virtù dell'uno contro uno verranno gestiti con le modalità semplificate. Non si può gestire con l'uno contro uno tutti i RAEE di magazzino stoccati da anni a meno che non compriate tanti AEE quanti sono i RAEE che dovete dare al distributore. Ed ovviamente non dimentichiamo che se il distributore non ha incarico formale di ritirare quelli professionali egli non può ritirare e l'uno a uno non si applica.Di conseguenza anche quei RAEE sono gestiti con il SISTRI.
E' chiaro ora?
I rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento/recupero devono essere gestiti con il SISTRI (anche se sono RAEE).
Tutti RAEE che verranno dati in virtù dell'uno contro uno verranno gestiti con le modalità semplificate. Non si può gestire con l'uno contro uno tutti i RAEE di magazzino stoccati da anni a meno che non compriate tanti AEE quanti sono i RAEE che dovete dare al distributore. Ed ovviamente non dimentichiamo che se il distributore non ha incarico formale di ritirare quelli professionali egli non può ritirare e l'uno a uno non si applica.Di conseguenza anche quei RAEE sono gestiti con il SISTRI.
E' chiaro ora?
VdT- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Devo iscrivermi al SISTRI?
Ciao a tutti,
volevo porre per sicurezza un quesito, anche se credo che la risposta sia negativa:
sono obbligato ad iscrivermi al SISTRI se possiedo un negozio di telefonia Hi-Fi ecc ecc e ho qualche apparecchio vecchio che ritiro da smaltire?
Grazie
Luca
volevo porre per sicurezza un quesito, anche se credo che la risposta sia negativa:
sono obbligato ad iscrivermi al SISTRI se possiedo un negozio di telefonia Hi-Fi ecc ecc e ho qualche apparecchio vecchio che ritiro da smaltire?
Grazie
Luca
luca85- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 28.07.10
Re: RAEE e SISTRI
domanda difficile alla luce del DM 65.
se sei un commerciante che applica l'uno contro uno non dovresti iscriverti.
se sei un'istallatore e ed il rifiuto proviene da un'attività di manutenzione o riparazione, secondo me sei obbligato.
sentiamo anche gli altri.
se sei un commerciante che applica l'uno contro uno non dovresti iscriverti.
se sei un'istallatore e ed il rifiuto proviene da un'attività di manutenzione o riparazione, secondo me sei obbligato.
sentiamo anche gli altri.
giampy- Moderatore
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Data d'iscrizione : 26.01.10
Età : 49
Re: RAEE e SISTRI
Ti devi iscrivere al Sistri solo se il rifiuto pericoloso è prodotto dalla tua attività ( tipo se fai manutenzioni interne al tuo negozio e ti ritrovi tra le mani materiale da smaltire pericoloso come acidi, batterie al piombo o altre sostanze chimiche che si utilizzano in un laboratorio tecnico. Se non fai alcuna manutenzione all'interno del tuo esercizio e prevedi solo il ritiro dei Raee assolutamente no.
P.s Ricorda che se tu produci pericolosi da Sistri comunque devi avere un contratto con azienda autorizzata allo smaltimento di tali rifiuti. Non esiste il fai da te come per il Raee.
Se hai altri dubbi chiedi
Ciao
P.s Ricorda che se tu produci pericolosi da Sistri comunque devi avere un contratto con azienda autorizzata allo smaltimento di tali rifiuti. Non esiste il fai da te come per il Raee.
Se hai altri dubbi chiedi
Ciao
Ospite- Ospite
Iscrizione al RAEE
Buongiorno a tutti,
vorrei gentilmente sapere se un commerciante di telefonia e prodotti elettronici che non produce o rivende prodotti col proprio marchio deve iscriversi al RAEE..
Perchè stando alla definizione di "produttore" non sembrerebbe.
E nel caso oltre alla commercializzazione ritirasse anche il vecchio apparecchio del cliente?
Grazie
Saluti!!
vorrei gentilmente sapere se un commerciante di telefonia e prodotti elettronici che non produce o rivende prodotti col proprio marchio deve iscriversi al RAEE..
Perchè stando alla definizione di "produttore" non sembrerebbe.
E nel caso oltre alla commercializzazione ritirasse anche il vecchio apparecchio del cliente?
Grazie
Saluti!!
luca85- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 28.07.10
Re: RAEE e SISTRI
Assolutamente no. Se parli del registro dei produttori.
Come pure è un obbligo di legge il fatto che debba iscriversi all'Albo Gestori come distributore di AEE (ed eventualmente trasportatore in proprio di RAEE).
Quello è un obbligo di legge, non una facoltà.E nel caso oltre alla commercializzazione ritirasse anche il vecchio apparecchio del cliente?
Come pure è un obbligo di legge il fatto che debba iscriversi all'Albo Gestori come distributore di AEE (ed eventualmente trasportatore in proprio di RAEE).
Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: RAEE e SISTRI
il d.m. 65 che obbliga i rivenditori ad iscriversi per la raccolta e lo smaltimento dei RAEE parla di distributori. Come dice Admin la 151 parla di produttori per il registro RAEE
VdT- Moderatore
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Località : Bari e provincia
Re: RAEE e SISTRI
ma nel caso ritirasse RAEE deve iscriversi al SISTRI come detentore di rifiuti speciali pericolosi? o è sufficiente la comunicazione all'albo. ancora oggi non l'ho capito.
lucagentilin- Utente Attivo
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Re: RAEE e SISTRI
il distributore che ritira RAEE dai propri clienti in virtù del d.M. 65 non si iscrive al SISTRI essendo anche esentato dal MUD. Il distributore che smaltisce i RAEE prodotti dalle proprie attività allora chiama uno smaltitore autorizzato ed effettua lo smaltimento. Se lo smaltimento comprende anche dei RAEE pericolosi allora è tenuto all'iscrizione al SISTRI.
Tempo fa però lessi un articolo che dovrebbe essere pubblicato sul nuovo testo unico ambientalie (nulla di certo e solo voci di corridoio si intende) che prevede l'obbligo anche per i distributori che ritirano in virtù del D.M . 65 di iscriversi al SISTRI. Ma per il momento non si iscrivono.
Tempo fa però lessi un articolo che dovrebbe essere pubblicato sul nuovo testo unico ambientalie (nulla di certo e solo voci di corridoio si intende) che prevede l'obbligo anche per i distributori che ritirano in virtù del D.M . 65 di iscriversi al SISTRI. Ma per il momento non si iscrivono.
VdT- Moderatore
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Località : Bari e provincia
Re: RAEE e SISTRI
quoto.
comunque aspettiamo il nuovo decreto.
comunque aspettiamo il nuovo decreto.
giampy- Moderatore
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Re: RAEE e SISTRI
Ma non erano esclusi da SISTRI i distributori e installatori?!
Quindi se un impiantista iscritto all'Albo dei Gestori, deve smaltire dei NEON, che trasporta in conto proprio, dovrà iscriversi anche a SISTRI come produttore di rifiuti?!
E come trasportatore?!
Caos.
Quindi se un impiantista iscritto all'Albo dei Gestori, deve smaltire dei NEON, che trasporta in conto proprio, dovrà iscriversi anche a SISTRI come produttore di rifiuti?!
E come trasportatore?!
Caos.
Daniela Bertocchi- Membro della community
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Re: RAEE e SISTRI
certo. Non dobbiamo confondere quanto detto dal D.M. 65 con la normativa sui rifiuti prodotti dalle proprie attività. Purtroppo negli ultimi giorni mi rendo conto che la confusione regna sovrana e che è complicato provare a spiegare ste cose a chi non mastica minimamente un po di normativa rifiuti.
VdT- Moderatore
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Re: RAEE e SISTRI
Ricapitolando:
L'installatore si iscrive all'ALBO perchè sostituisce neon (per esempio),
compila l'allegato II per trasportare i neon dal cliente alla propria sede,
compila l'allegato III quando consegna i RAEE ad un centro di raccolta ed inoltre, compilerà il formulario (fino al 31.12.2010) o comunque la scheda sistri movimentazione.
Perciò tutti gli installatori dovranno iscriversi a SISTRI in quanto produttori di rifiuti pericolosi.
Ma ora mi sorge un altro dubbio... possono trasportare rifiuti in conto proprio e non avere una black box sul mezzo?!!?
L'installatore si iscrive all'ALBO perchè sostituisce neon (per esempio),
compila l'allegato II per trasportare i neon dal cliente alla propria sede,
compila l'allegato III quando consegna i RAEE ad un centro di raccolta ed inoltre, compilerà il formulario (fino al 31.12.2010) o comunque la scheda sistri movimentazione.
Perciò tutti gli installatori dovranno iscriversi a SISTRI in quanto produttori di rifiuti pericolosi.
Ma ora mi sorge un altro dubbio... possono trasportare rifiuti in conto proprio e non avere una black box sul mezzo?!!?
Daniela Bertocchi- Membro della community
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Re: RAEE e SISTRI
secondo me ti stai confondendo. Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
VdT- Moderatore
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Re: RAEE e SISTRI
è proprio questa la sottile differenza che genera confusione anche tra coloro che masticano un pò di più la normativa sui rifiuti.VdT ha scritto:Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
se io sostituisco un neon produco un rifiuto: il rifiuto prodotto deriva dall'uno contro uno o dall'attività di manutenzione/installazione?
a tal proposito neanche gli installatori si sono pronunciati, hanno fatto richiesta al ministero il quale non ha ancora risposto.
giampy- Moderatore
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Re: RAEE e SISTRI
giampy ha scritto:è proprio questa la sottile differenza che genera confusione anche tra coloro che masticano un pò di più la normativa sui rifiuti.VdT ha scritto:Se l'installatore ritira perchè obbligato dal D.M. 65 segue le procedure previste non fa FIR e non si iscrive al SISTRI.
Se l'installatore invece effettua dei lavori dai quali produce dei rifiuti che deve smaltire come ad esempio cavi, tubi e quant'altro e deve smaltirli allora provvederà ad iscriversi all'albo se deve fare il contro proprio o chiamerà azienda autorizzata a farlo e seguire tutte le norme previste dalla 152. Se obbligato si iscriverà anche al SISTRI.
se io sostituisco un neon produco un rifiuto: il rifiuto prodotto deriva dall'uno contro uno o dall'attività di manutenzione/installazione?
a tal proposito neanche gli installatori si sono pronunciati, hanno fatto richiesta al ministero il quale non ha ancora risposto.
L'uno contro uno vale per i Raee domestici.
In caso di sostituzione presso l'impresa, il rifiuto si intende prodotto nell'unita dell'intallatore (da attivita manutentiva), il quale diviene produttore di tale rifiuti e quindi se pericolosi avrà l'obbligo di iscrizione.
Sapevatelo- Utente Attivo
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RAEE e SISTRI
Buongiorno,
sono nuovo del forum e avrei bisogno di chiedere un chiarimento.
Con il DM 65 del 08.03.2010 coloro che ritirano RAEE domestici sono obbligati alla iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali e ogni ritiro che viene fatto deve essere documentato con un apposito DDT conforme all'allegato II del suddetto DM. Oltre a questo sono obbligati a tenere una sorta di registro di carico/scarico (conforme al modello definito nell'allegato I del DM) in cui devono indicare gli estremi dei documenti di carico e di scarico del RAEE ritirato.
Vorrei capire se alla luce della normativa SISTRI è cambiato qualcosa (ad esempio la "tracciatura" dei documenti di scarico) per questi adempimenti o meno. O meglio: il SISTRI con tutte le sue problematiche interessa anche tali tipi di aziende (ad esempio distributori di materiale elettronico) ?
Se nella risposta riuscite ad indicare anche dei riferimenti normativi ve ne sarei molto grato.
sono nuovo del forum e avrei bisogno di chiedere un chiarimento.
Con il DM 65 del 08.03.2010 coloro che ritirano RAEE domestici sono obbligati alla iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali e ogni ritiro che viene fatto deve essere documentato con un apposito DDT conforme all'allegato II del suddetto DM. Oltre a questo sono obbligati a tenere una sorta di registro di carico/scarico (conforme al modello definito nell'allegato I del DM) in cui devono indicare gli estremi dei documenti di carico e di scarico del RAEE ritirato.
Vorrei capire se alla luce della normativa SISTRI è cambiato qualcosa (ad esempio la "tracciatura" dei documenti di scarico) per questi adempimenti o meno. O meglio: il SISTRI con tutte le sue problematiche interessa anche tali tipi di aziende (ad esempio distributori di materiale elettronico) ?
Se nella risposta riuscite ad indicare anche dei riferimenti normativi ve ne sarei molto grato.
ositalia- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 17.12.10
Re: RAEE e SISTRI
Benvenuto nel Forum
Per adesso no.
"Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature." (art. 188-ter, c.5 - in vigore dal 1 gennaio 2011)
Per adesso no.
"Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature." (art. 188-ter, c.5 - in vigore dal 1 gennaio 2011)
Admin- Amministratore
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Re: RAEE e SISTRI
Grazie per la sollecita risposta.
Pongo lo stesso quesito applicato però ad una azienda di informatica che ritira RAEE professionali (monitor CRT da aziende clienti).
Mi sembra che valgano le stesse regole dettate dal DM 65 e cioè compilazione del DDT con i dati aggiuntivi per il ritiro presso l'azienda e compilazione della scheda che funge da registro di carico/scarico (se mi sbaglio correggetemi).
Anche per questo tipo di produttore di rifiuti RAEE per adesso la normativa SISTRI non ha comportato modifiche ai comportamenti descritti ?
Pongo lo stesso quesito applicato però ad una azienda di informatica che ritira RAEE professionali (monitor CRT da aziende clienti).
Mi sembra che valgano le stesse regole dettate dal DM 65 e cioè compilazione del DDT con i dati aggiuntivi per il ritiro presso l'azienda e compilazione della scheda che funge da registro di carico/scarico (se mi sbaglio correggetemi).
Anche per questo tipo di produttore di rifiuti RAEE per adesso la normativa SISTRI non ha comportato modifiche ai comportamenti descritti ?
ositalia- Nuovo Utente
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