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Decreto Milleproroghe: proposta la proroga dei termini
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110210
Decreto Milleproroghe: proposta la proroga dei termini
Questo l'emendamento presentato in Senato:
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
''1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.
b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.
d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici''.».
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. L'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
''1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto.
b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.
d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici''.».
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Decreto Milleproroghe: proposta la proroga dei termini :: Commenti
Niente da fare! Gli emendamenti non sono stati inseriti nel millproroghe!
Sembra che il Ministero stia valutando la possibilità di prorogare i tempi per le iscrizioni.
Sembra che il Ministero stia valutando la possibilità di prorogare i tempi per le iscrizioni.
sul milleproroghe non ho trovato nulla....qualcuno ha notizie certe dell'emendamento?
Per quanto riguarda lo slittamento dei termini di iscrizione, a quel che so io, dovrebbe essere emanato un DM....proroga di un mese...
Per quanto riguarda lo slittamento dei termini di iscrizione, a quel che so io, dovrebbe essere emanato un DM....proroga di un mese...
Esattamente...AndreaRM ha scritto:sul milleproroghe non ho trovato nulla....qualcuno ha notizie certe dell'emendamento?
Per quanto riguarda lo slittamento dei termini di iscrizione, a quel che so io, dovrebbe essere emanato un DM....proroga di un mese...
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