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olio esausto e Sistri
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Oli esausti
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olio esausto e Sistri
Salve,
ringrazio tutti voi del forum per la preparazione dimostrata e la molteplicità degli argomenti trattati.
Premettendo che lavoro per una società che commercia all'ingrosso ed al DETTAGLIO in oli lubrificanti, mi piacerebbe confrontarmi con voi sulla regolamentazione dell'olio esausto:
1) quale società di rivendita al DETTAGLIO di olio lubrificante nuovo, ho sempre l'obbligo di ritirare l'olio esausto presso la mia unità locale? Con il Sistri ci sarà la possibilità di registrare una movimentazione (nell'ex mud compilavo la scheda: rifiuto ricevuto da terzi)?
2) le azienda agricole che producono annualmente una quantità irrisoria di olio esausto, sono obbligate a registrarsi al Sistri e conferire il rifiuto pericoloso al recuperatore autorizzato? E' sbagliato consigliare a questi soggetti di trasportare con propri mezzi (non piu' di 30kg/lt alla volta) l'olio esausto e conferirlo all'isola ecologica e non registrarsi al nuovo sistema?
Grazie in anticipo per la pazienza dimostrata.
bubu
ringrazio tutti voi del forum per la preparazione dimostrata e la molteplicità degli argomenti trattati.
Premettendo che lavoro per una società che commercia all'ingrosso ed al DETTAGLIO in oli lubrificanti, mi piacerebbe confrontarmi con voi sulla regolamentazione dell'olio esausto:
1) quale società di rivendita al DETTAGLIO di olio lubrificante nuovo, ho sempre l'obbligo di ritirare l'olio esausto presso la mia unità locale? Con il Sistri ci sarà la possibilità di registrare una movimentazione (nell'ex mud compilavo la scheda: rifiuto ricevuto da terzi)?
2) le azienda agricole che producono annualmente una quantità irrisoria di olio esausto, sono obbligate a registrarsi al Sistri e conferire il rifiuto pericoloso al recuperatore autorizzato? E' sbagliato consigliare a questi soggetti di trasportare con propri mezzi (non piu' di 30kg/lt alla volta) l'olio esausto e conferirlo all'isola ecologica e non registrarsi al nuovo sistema?
Grazie in anticipo per la pazienza dimostrata.
bubu
bubu- Membro della community
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Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: olio esausto e Sistri
Ciao,
tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
Admin- Amministratore
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Re: olio esausto e Sistri
Admin ha scritto:Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
come per esempio una ditta di autotrasporti che ha dei fusti di olio esausto in sede derivanti dal cambio dell'olio motore?
Grazie
sbibiz- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
Esattamente.
AntoniettaR- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
se invece il cambio lo fa l'autofficina è quest'ultima che va a "produrre" il rifiuto quindi la ditta di trasporti non necessita di iscriversi al sistri, è corretto?
Grazie
Grazie
sbibiz- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
per gli imprenditori agricoli, conviene, se producono meno di 2 ton annue di olio (e lo sono quasi tutte) rivolgersi alle associazioni di categoria, anche se economicamente parlando sembra che non siano così concorrenziali come prezzo,
esatto, se porti i mezzi presso un'officina, sono loro che diventano produttori e si prendono il mal di pancia.
esatto, se porti i mezzi presso un'officina, sono loro che diventano produttori e si prendono il mal di pancia.
Diego Armando- Membro della community
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Re: olio esausto e Sistri
Mi hanno posto un quesito su olii esausti, chiedo a voi:
questa ditta produce olii esausti come rifiuto, c'è un tempo limite per il deposito prima che vengano a ritirarli dalla ditta di smaltimento? un anno?
loro non hanno un contratto, la ditta di smaltimento e trasporto passa quando è in zona ma nel 2009 non è passata. è un problema?
grazie!
questa ditta produce olii esausti come rifiuto, c'è un tempo limite per il deposito prima che vengano a ritirarli dalla ditta di smaltimento? un anno?
loro non hanno un contratto, la ditta di smaltimento e trasporto passa quando è in zona ma nel 2009 non è passata. è un problema?
grazie!
mastro.ralf- Moderatore
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Località : monnezza-landia
Re: olio esausto e Sistri
c'è un limite in volumetria in quanto pericoloso, non ricordo la quantità (forse 1000 litri)
c c'è un limite di tempo per lo smaltimento: 1 anno
c c'è un limite di tempo per lo smaltimento: 1 anno
Diego Armando- Membro della community
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Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 43
Re: olio esausto e Sistri
quindi la ditta è sanzionabile visto che per un anno non li hanno fatti ritirare?Diego Armando ha scritto:c'è un limite in volumetria in quanto pericoloso, non ricordo la quantità (forse 1000 litri)
c c'è un limite di tempo per lo smaltimento: 1 anno
mastro.ralf- Moderatore
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Re: olio esausto e Sistri
Tieni ben presente una cosa, l'annualità ovviamente va conteggiata dalla prima operazione di carico annotata sul registro riferita all'olio in deposito temporaneo.
Il quantitativo massimo detenibile é pari a 500 litri, in caso contrario serve una specifica autorizzazione. E' fondamentale che nel formulario non compaiano cifre superiori a 500 litri, in linea di massima é preferibile fare due smaltimenti ciascuno con quantitativi pari o inferiori a 500 litri (c'é il penale per questa cavolata che non hanno mai abrogato.....pensa te...)
G.
Il quantitativo massimo detenibile é pari a 500 litri, in caso contrario serve una specifica autorizzazione. E' fondamentale che nel formulario non compaiano cifre superiori a 500 litri, in linea di massima é preferibile fare due smaltimenti ciascuno con quantitativi pari o inferiori a 500 litri (c'é il penale per questa cavolata che non hanno mai abrogato.....pensa te...)
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giovanni gatti- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
mmm.... direi che questa bella notizia posso dargliela lunedì, non vorrei rovinare il fine settimana...
mastro.ralf- Moderatore
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Re: olio esausto e Sistri
...beh, se non ha ancora effettuato le operazioni di carico sul registro é tutto rimediabilissimo.....
Io a volte mi chiedo se ai legislatori importi veramente qualcosa riguardo alla effettiva tutela dell'ambiente, sembra quasi che aprano continuamente trabocchetti per fare cassa con le sanzioni. Vari errori amministrativi che non portano nessun giovamento se non alle tasche dell'erario e degli avvocati......ma forse sono troppi anni che faccio questo mestiere ma credo che nel nostro paese si sia propensi a considerare il classico bruscolino nell'occhio per ignorare la trave.....bizantinismi all'italiana......
G.
Io a volte mi chiedo se ai legislatori importi veramente qualcosa riguardo alla effettiva tutela dell'ambiente, sembra quasi che aprano continuamente trabocchetti per fare cassa con le sanzioni. Vari errori amministrativi che non portano nessun giovamento se non alle tasche dell'erario e degli avvocati......ma forse sono troppi anni che faccio questo mestiere ma credo che nel nostro paese si sia propensi a considerare il classico bruscolino nell'occhio per ignorare la trave.....bizantinismi all'italiana......
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giovanni gatti- Utente Attivo
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Località : Carrara
Re: olio esausto e Sistri
il legislatore si è preoccupato, non solo di fissare il limite massimo per il deposito temporaneo, che coincide con quello già indicato nell'articolo 183 lett. m), ma ha voluto anche sottolineare che, trascorso tale limite, il deposito temporaneo diventa discarica abusiva . Deposito temporaneo. In base all'articolo 256 Co.2 d.legvo n. 152/06 per deposito temporaneo deve intendersi " qualsiasi raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti" purché siano rispettate le condizioni analiticamente indicate nella norma tra le quali, per quello che rileva in questa fattispecie, è opportuno segnalare:a) la necessità che il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei; b) la durata che non può comunque superare l'anno, altrimenti diventa discarica abusiva; c) l'avvio alle operazioni di recupero e smaltimento, se non si raggiunge il limite di 20 mc, con cadenza almeno bimestrale (se rifiuti pericolosi), e trimestrali (se non pericolosi)e, se si raggiunge il limite di 20 mc, non appena viene raggiunto tale limite.
Da tali definizioni discende che il raggruppamento di rifiuti nel luogo dove vengono prodotti, se non supera l'anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all'obbligo del registro di carico e scarico;
se supera l'anno diventa discarica punibile art.256 2 comma
Da tali definizioni discende che il raggruppamento di rifiuti nel luogo dove vengono prodotti, se non supera l'anno e ricorrono le altre condizioni previste dalla norma, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, ma solo all'obbligo del registro di carico e scarico;
se supera l'anno diventa discarica punibile art.256 2 comma
santenicolai- Nuovo Utente
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Re: olio esausto e Sistri
Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo......
G.
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giovanni gatti- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
Admin ha scritto:Ciao,
tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
Perdonatemi, io agricoltore con ditta individuale, che cambio 20 litri di olio all'anno con relativi filtri non sono soggetto all'iscrizione al Sistri per quale articolo di legge precisaemnte?
agricolavillalicia- Nuovo Utente
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Re: olio esausto e Sistri
Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo.....
Scusate, ma questa cosa del deposito massimo di 500 l di olio proprio non la sapervo!!! Allora sono andata velocemnete a vedere il decreto citato, ma ho trovato solo scritto che "Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento" e nulla sul deposito massimo citato....
Qualcuno, per cortesia, può darmi gli estremi precisi della normativa che dice che le imprese non possono detenere più di 500 l di olio altrimenti hanno bisogno di specifiche autorizzazioni????
luanap- Utente Attivo
- Messaggi : 207
Data d'iscrizione : 18.06.10
Re: olio esausto e Sistri
giovanni gatti ha scritto:Se lo stoccaggio di olio minerale esausto supera i 500 litri, bisogna ripettare le norme tecniche di cui al DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1996, n. 392 allegato C, ad oggi ancora in vigore nonostante una sentenza del TAR Lazio. Vi posso garantire che alcuni magistrati tengono ad applicarlo su segnalazione delle ARPA (ho seguito, anche di recente diversi processi come CTP proprio per questo motivo). La cosa fondamentale é che nel registro non vi siano singole registrazioni, siano esse di carico o di scarico, superiori a 500 litri...499 va benissimo......
G.
Mi sembra vagamente di ricordare che il limite era fissato a 300 litri.
La domanda è: da quando hanno cambiato il limite e con quale dispositivo?
Grazie
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
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Località : Casa di riposo
Re: olio esausto e Sistri
Temo che vi stiate tutti confondendo..........
Gli oli esausti di origine minerale, per intederci gli oli motore e simili, avevano già da prima del Decreto Ronchi una normativa specifica il d.lgs.95 del 1992 e il DM 392/96, che fissa le norme tecniche per gli impianti ed i depositi degli oli esausti, ne era solo il regolamento applicativo.
Secondo tale normativa, che vi ricordo veniva prima del Ronchi, erano fissati tutta una serie di requisiti per i depositi, per le registrazioni di carico e scarico, per il regime autorizzativo.
Ma questo soltanto perchè gli altri rifiuti erano regolamentati in modo diverso.
Oggi (da quando è entrato in vigore il TUA) il d.lgs. 95/92 è andato definitivamente in pensione così come il DM 392/96, anche se le regole tecniche, nello stesso riportate, sono state adottate come BAT per gli impianti di deposito e trattamento degli oli esausti e quindi vengono utilizzate dagli enti di controllo come traccia per le autorizzazioni e, appunto i controlli.
Quindi ricapitolando............
Questi poveri oli esausti ormai sono rifiuti normalissimi a tutti gli effetti (pericolosi ovviamente) e chi li maneggia perchè ne è il produttore detentore o perchè li gestisce a titolo professionale (trasporto, trattamento, recupero) deve tenere il registro di carico e scarico (ora SISTRI) esattamente come per qualunque altro rifiuto pericoloso. Prima c'era un limit6e di 300 litri anno al di sotto del quale non era obbligatorio compilare il "registro degli oli usati" che era cosa leggermente diversa dal registro di carico e scarico.
Per quanto riguarda il famoso limite dei 500 litri, questo vale per l'applicabilità o meno delle regole costruttive dei depositi di cui all'allegato C al DM 392/96 ma non vuole affatto dire che ci vogliano specifiche autorizzazione-.
In soldoni vuo dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- chi ne deve detenere più dei 10 mc del dep temporaneo è tenuto ad avere una specifica autorizzazione per lo stoccaggio (D15/R13) ai sensi dell'art. 208 del TUA.
Ma questo mi pare abbastanza logico, oltre a rappresentare esattamente la stessa situazione di tutti gli altri depositi temporanei di rifiuti presso il detentore che, come recita l'art. 183, comma1 lettera bb, deve essere effettuato "nel rispetto delle relative norme tecniche" (vedi punto 3). e il DM 392/96 è la "relativa norma tecnica" riguardante gli oli usati.
Gli oli esausti di origine minerale, per intederci gli oli motore e simili, avevano già da prima del Decreto Ronchi una normativa specifica il d.lgs.95 del 1992 e il DM 392/96, che fissa le norme tecniche per gli impianti ed i depositi degli oli esausti, ne era solo il regolamento applicativo.
Secondo tale normativa, che vi ricordo veniva prima del Ronchi, erano fissati tutta una serie di requisiti per i depositi, per le registrazioni di carico e scarico, per il regime autorizzativo.
Ma questo soltanto perchè gli altri rifiuti erano regolamentati in modo diverso.
Oggi (da quando è entrato in vigore il TUA) il d.lgs. 95/92 è andato definitivamente in pensione così come il DM 392/96, anche se le regole tecniche, nello stesso riportate, sono state adottate come BAT per gli impianti di deposito e trattamento degli oli esausti e quindi vengono utilizzate dagli enti di controllo come traccia per le autorizzazioni e, appunto i controlli.
Quindi ricapitolando............
Questi poveri oli esausti ormai sono rifiuti normalissimi a tutti gli effetti (pericolosi ovviamente) e chi li maneggia perchè ne è il produttore detentore o perchè li gestisce a titolo professionale (trasporto, trattamento, recupero) deve tenere il registro di carico e scarico (ora SISTRI) esattamente come per qualunque altro rifiuto pericoloso. Prima c'era un limit6e di 300 litri anno al di sotto del quale non era obbligatorio compilare il "registro degli oli usati" che era cosa leggermente diversa dal registro di carico e scarico.
Per quanto riguarda il famoso limite dei 500 litri, questo vale per l'applicabilità o meno delle regole costruttive dei depositi di cui all'allegato C al DM 392/96 ma non vuole affatto dire che ci vogliano specifiche autorizzazione-.
In soldoni vuo dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- chi ne deve detenere più dei 10 mc del dep temporaneo è tenuto ad avere una specifica autorizzazione per lo stoccaggio (D15/R13) ai sensi dell'art. 208 del TUA.
Ma questo mi pare abbastanza logico, oltre a rappresentare esattamente la stessa situazione di tutti gli altri depositi temporanei di rifiuti presso il detentore che, come recita l'art. 183, comma1 lettera bb, deve essere effettuato "nel rispetto delle relative norme tecniche" (vedi punto 3). e il DM 392/96 è la "relativa norma tecnica" riguardante gli oli usati.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: olio esausto e Sistri
Ha ragione la sig.ra moderatrice isamonfroni.
il T.U. non ha abrogato in toto il delgs 95/92 ma solo alcuni articoli tra i quali quello che obbligava a detenere un registro degli olii.
il T.U. non ha abrogato in toto il delgs 95/92 ma solo alcuni articoli tra i quali quello che obbligava a detenere un registro degli olii.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: olio esausto e Sistri
Temo che vi stiate tutti confondendo..........
Gli oli esausti di origine minerale, per intederci gli oli motore e simili, avevano già da prima del Decreto Ronchi una normativa specifica il d.lgs.95 del 1992 e il DM 392/96, che fissa le norme tecniche per gli impianti ed i depositi degli oli esausti, ne era solo il regolamento applicativo.
Secondo tale normativa, che vi ricordo veniva prima del Ronchi, erano fissati tutta una serie di requisiti per i depositi, per le registrazioni di carico e scarico, per il regime autorizzativo.
Ma questo soltanto perchè gli altri rifiuti erano regolamentati in modo diverso.
Oggi (da quando è entrato in vigore il TUA) il d.lgs. 95/92 è andato definitivamente in pensione così come il DM 392/96, anche se le regole tecniche, nello stesso riportate, sono state adottate come BAT per gli impianti di deposito e trattamento degli oli esausti e quindi vengono utilizzate dagli enti di controllo come traccia per le autorizzazioni e, appunto i controlli.
Quindi ricapitolando............
Questi poveri oli esausti ormai sono rifiuti normalissimi a tutti gli effetti (pericolosi ovviamente) e chi li maneggia perchè ne è il produttore detentore o perchè li gestisce a titolo professionale (trasporto, trattamento, recupero) deve tenere il registro di carico e scarico (ora SISTRI) esattamente come per qualunque altro rifiuto pericoloso. Prima c'era un limit6e di 300 litri anno al di sotto del quale non era obbligatorio compilare il "registro degli oli usati" che era cosa leggermente diversa dal registro di carico e scarico.
Per quanto riguarda il famoso limite dei 500 litri, questo vale per l'applicabilità o meno delle regole costruttive dei depositi di cui all'allegato C al DM 392/96 ma non vuole affatto dire che ci vogliano specifiche autorizzazione-.
In soldoni vuo dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- chi ne deve detenere più dei 10 mc del dep temporaneo è tenuto ad avere una specifica autorizzazione per lo stoccaggio (D15/R13) ai sensi dell'art. 208 del TUA.
Ma questo mi pare abbastanza logico, oltre a rappresentare esattamente la stessa situazione di tutti gli altri depositi temporanei di rifiuti presso il detentore che, come recita l'art. 183, comma1 lettera bb, deve essere effettuato "nel rispetto delle relative norme tecniche" (vedi punto 3). e il DM 392/96 è la "relativa norma tecnica" riguardante gli oli usati.
GRAZIE MILLE PER IL CHIARIMENTO!!!! Mi sembrava strano non sapere una cosa così importante!!!!
luanap- Utente Attivo
- Messaggi : 207
Data d'iscrizione : 18.06.10
Re: olio esausto e Sistri
Qualcuno gentilmente mi risponde??
agricolavillalicia ha scritto:Admin ha scritto:Ciao,
tieni presente che, al di fuori degli adempimenti relativi alla tracciabilità, non è cambiato nulla.
Dunque sei ancora tenuto al ritiro degli olii.
Per quanto riguarda i piccoli imprenditori agricoli vale l'esenzione di cui all'art. 7, c.3, in base alla quale non sono tenuti ad iscriversi in entrambi i casi (conferimento alla piattaforma del gestore, circuito organizzato di raccolta).
Solo per questa categoria. Gli altri piccoli produttori, invece, sono tenuti ad iscriversi anche se adempiono agli obblighi di registrazione tramite il gestore del serivizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
Perdonatemi, io agricoltore con ditta individuale, che cambio 20 litri di olio all'anno con relativi filtri non sono soggetto all'iscrizione al Sistri per quale articolo di legge precisaemnte?
agricolavillalicia- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 07.08.11
Re: olio esausto e Sistri
Quindi una metalmeccanica medio/grossa che produceisamonfroni ha scritto:
In soldoni vuol dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- oli usati derivanti da cambi centraline e simili e li stocca in fusti su "normale" bacino di contenimento (meno di 500 lit in stoccaggio)
- lubrorefrigerante di scarto che "scola" dal truciolo e si deposita (attualmente) sul fondo del cassone ma l'idea è di farlo convogliare in un serbatoio interrato
se il totale delle due produzioni supera i 500 lit (inteso come stoccaggio complessvo e contemporaneo) deve attenersi per entrambi i depositi alle regole dell'All.C DM 392/96 ??
Hieronymus- Utente Attivo
- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
Re: olio esausto e Sistri
Hieronymus ha scritto:Quindi una metalmeccanica medio/grossa che produceisamonfroni ha scritto:
In soldoni vuol dire soltanto questo:
- chi ha poco olio esausto < 500 l (per esempio i distributori di benzina) lo può detenere, senza grossi problemi (cisternetta, fusti dentro bacino ecc....)
- chi ne detiene di più fino a 10 mc, li può tenere secondo le regole del deposito temporaneo (art.183, comma1 lettera bb) ma è tenuto a rispettare per il deposito le caratteristiche tecniche dell'allegato C al D.M 392/96 (serbatoi acciaio, bacini di contenimento, piazzole di pompaggio, fognature oleose segregate, filtri a carboni attivi ecc...)
- oli usati derivanti da cambi centraline e simili e li stocca in fusti su "normale" bacino di contenimento (meno di 500 lit in stoccaggio)
- lubrorefrigerante di scarto che "scola" dal truciolo e si deposita (attualmente) sul fondo del cassone ma l'idea è di farlo convogliare in un serbatoio interrato
se il totale delle due produzioni supera i 500 lit (inteso come stoccaggio complessvo e contemporaneo) deve attenersi per entrambi i depositi alle regole dell'All.C DM 392/96 ??
Sì e la prima cosa che deve tenere presente è che i serbatoi interrati non sono ammessi
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isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: olio esausto e Sistri
Scusa, questa tua affermazione non mi è chiara. il punto 3 allC del DM 392/96isamonfroni ha scritto: Sì e la prima cosa che deve tenere presente è che i serbatoi interrati non sono ammessi
"I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:
...
c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;"
Quindi se sono realizzati secondo le indicazioni del DM direi che si possono fare. Mi sfugge qualcosa?
Poi mi sorge un altro dubbio in materia: sempre al punto che appena richiamato si dice
"I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:
a) fissi: e' esclusa la possibilita' di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacita';"
Questo significa che lo stoccaggio temporaneo di emulsioni (intese come rifiuto) fatto nelle tipiche cisterne da 1 metrocubo (quindi di più di 500 lit) è contestabile?
Hieronymus- Utente Attivo
- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
Re: olio esausto e Sistri
Buongiorno,
leggendo le Vostre risposte mi sono chiarito molto, ma una domanda continua a venirmi alla mente:
dove trovo scritto il limite dei 500 litri, sia questo scritto in formula, definizione o in qualsiasi altra maniera?
Grazie
leggendo le Vostre risposte mi sono chiarito molto, ma una domanda continua a venirmi alla mente:
dove trovo scritto il limite dei 500 litri, sia questo scritto in formula, definizione o in qualsiasi altra maniera?
Grazie
diegosistri- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 04.11.15
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