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DM 12 maggio 2009 (finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione)
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DM 12 maggio 2009 (finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti»;
Visto in particolare l'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, siano individuate le modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione elettriche rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A al medesimo decreto da parte dei produttori delle apparecchiature stesse;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, e all'allegato 1B, punto 5, del medesimo decreto legislativo, da parte dei produttori delle apparecchiature stesse.
Art. 2.
Finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il finanziamento della gestione di rifiuti di
apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.
Art. 3.
Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione di cui al comma 1 per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato
nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.
3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto riguarda il parametro peso gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: <= 2 kg;
b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
c) fascia 3: > 8 kg.
4. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresi', nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.
5. Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita, decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005
1. I produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
2. Il contributo dovuto dai produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo.
Art. 5.
Possibilita' di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione
1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e sorgenti luminose possono avvalersi della facolta' di indicare separatamente i costi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.
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