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D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti

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Messaggio  cescal64 Gio Ott 08, 2020 1:09 am

Ben ritrovati.
Leggendo meglio il D.Lgs. 116/20 e le varie modifiche che ha apportato alla Parte IV del D.Lgs. 152/06  study , mi sono imbattuto nel nuovo "art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico",  che al comma 1 riporta i soggetti obbligati alla sua tenuta (sostanzialmente gli stessi di prima):
vecchio art. 190 - co. 1 ha scritto: 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
...
nuovo art. 190 - co. 1 ha scritto: 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di  rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i  sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico ...

mentre il comma 5, che richiama gli esenti da tale obbligo, con mia grande sorpresa Shocked recita:
nuovo art. 190 - co. 5 ha scritto:  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli  imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
affraid
E' possibile che abbiano esentato dalla tenuta del registro c/s tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
Ricordo male io o prima questa esenzione era prevista solo per la presentazione del MUD, come peraltro riconfermato dal nuovo art. 189, co. 3?
Non è che hanno copiato la parte relativa all'esenzione MUD e l'hanno riportata paripari anche nel comma delle esenzioni per il registro c/s (volutamente o meno...)?
Attendo un vostro riscontro, anche se fosse per dirmi di cambiare occhiali e leggere meglio il testo lupe  Embarassed ...
Grazie.
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Messaggio  Paolo UD Gio Ott 08, 2020 12:25 pm

Se non ricordo male, già in passato c'era stata un'esenzione per il registro poi sparita e rimasta solo per il MUD.
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Messaggio  cescal64 Gio Ott 08, 2020 12:29 pm

...non ricordo, però mi sembra più un residuo delle varie modifiche apportate per il sistri, quando si erano esentati i produttori di non pericolosi fino a 10 dipendenti dal registro informatico, lasciandoli alla gestione cartacea... hanno tenuto l'esenzione, ma l'hanno estesa al registro tout court Very Happy !
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Messaggio  Cris76 Mar Ott 13, 2020 12:31 pm

In effetti anche sulla pagina di Assolombarda

https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-operative

viene riportato :
Registro cronologico di carico e scarico
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

La domanda sorge spontanea, se domani il produttore produce un rifiuto pericoloso una tantum, che deve fare?
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Messaggio  cescal64 Mar Ott 13, 2020 4:15 pm

cris76 ha scritto:La domanda sorge spontanea, se domani il produttore produce un rifiuto pericoloso una tantum, che deve fare?

beh, semplice Wink : acquista il registro c/s, lo porta a vidimare in CCIAA, lo recupera e poi annota il carico del rifiuto pericoloso imprevisto, entro 10 giorni dalla sua produzione ovviamente cheers ... paripari al sistri Suspect ...
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Messaggio  Cris76 Mar Ott 13, 2020 4:28 pm

beh, semplice Wink : acquista il registro c/s, lo porta a vidimare in CCIAA, lo recupera e poi annota il carico del rifiuto pericoloso imprevisto, entro 10 giorni dalla sua produzione ovviamente cheers ... paripari al sistri Suspect ...

Il dubbio amletico è più che altro: ma da quel momento dovrà annotare anche i non pericolosi?
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Messaggio  cescal64 Mar Ott 13, 2020 4:48 pm

...io direi di no, se non vuole farlo volontariamente... un po' come per il MUD, fino a 10 addetti puoi non farlo se hai solo rifiuti non pericolosi e, se obbligato perché hai prodotto rifiuti pericolosi, puoi cmq non dichiarare i rifiuti non pericolosi, essendo l'obbligo legato solo ai pericolosi... almeno finora era così ka ...
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Messaggio  cleo72 Mer Gen 20, 2021 5:59 pm

Buongiorno a tutti.
Ho cercato nei vari post ma non ho trovato risposta al mio dubbio, collegato ai post di cui sopra.
Nel 116/2020 rimangono sostanzialmente invariate le indicazioni da rispettare per la gestione del deposito temporaneo.
Una azienda artigiana con meno di 10 addetti, per i rifiuti non pericolosi, non segnando i carichi e gli scarichi sul registro c/s, come può dimostrare in caso di controllo di aver smaltito ad esempio entro l'anno solare?
Come può dimostrare di non avere "in casa" il rifiuto da due anni?
Queste aziende risultano esonerate anche dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 185 bis?
Cosa ne pensate?
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Messaggio  MARCO BARRAGATO Dom Gen 24, 2021 9:59 pm

Bella domanda. A mio avviso potrebbero verificare la presenza di formulari per l’avvio a recupero/smaltimento. Almeno uno per rifiuto all’anno.
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Messaggio  mariacarla Mar Feb 02, 2021 12:43 pm

buongiorno a tutti, mi solleva sapere di non essere l'unica ad avere dubbi nel merito; la nuova norma potrebbe essere interpretata nel senso che sono esonerati i produttori di rifiuti speciali non pericolosi ,limitatamente a quei rifiuti che sono stati assimilati agli urbani ?
in tal caso sarebbe più ragionevole ,attendo cortese vs riscontro,buon lavoro
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Messaggio  Paolo UD Mar Feb 02, 2021 1:11 pm

Dipende dal tipo di attività che viene svolta. Se è prevedibile una produzione costante di rifiuti, la logica di almeno un formulario all'anno è corretta. Nel caso in cui la produzione sia sporadica per me non possono contestarti nulla a meno che non sia palese l'abbandono del rifiuto da più di un anno, e un occhio esperto lo capisce.
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Messaggio  cescal64 Mer Feb 03, 2021 12:49 pm

mariacarla ha scritto:buongiorno a tutti, mi solleva sapere di non essere l'unica ad avere dubbi nel merito; la nuova norma potrebbe essere interpretata nel senso che sono esonerati i produttori di rifiuti speciali non pericolosi ,limitatamente a quei rifiuti che sono stati assimilati agli urbani ?
in tal caso sarebbe più ragionevole ,attendo cortese vs riscontro,buon lavoro
uhm... vanno bene i dubbi, però mi sembra che la norma già preveda (da sempre, oserei dire...) che i rifiuti assimilati agli urbani non vengano annotati sul registro c/s, a prescindere dal numero di addetti, ma proprio per la natura del rifiuto: urbano (assimilato o assimilabile come fino a ieri) e non speciale... del resto, senza formulario, come li scaricheresti poi dal registro?
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Messaggio  mariacarla Mer Feb 03, 2021 1:34 pm

3. Registro cronologico di carico e scarico (art. 190)
Il comma 18 dell'art. 1 del D.L.vo 116/2020 riforma l'art. 190 D.L.vo 152/2006 (che reca la disciplina dei
registri di carico e scarico), in attuazione dell'art. 35 della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE.
Il nuovo art. 190, al comma 1, riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico e, al comma 5, riproduce l’elenco dei soggetti esonerati precedentemente
riportati nell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo. Tale operazione di riscrittura è funzionale a garantire
la completa chiarezza del testo che, con il mero richiamo all’articolo 189, comma 3, in passato ha creato
alcuni dubbi interpretativi sulla platea dei soggetti tenuti all’adempimento e dei soggetti esonerati.

Si segnala che le lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, a cui rimanda l’art. 190, comma 1 sono state così
modificate per effetto dell’art. 1, comma 10, del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116:
“Sono rifiuti speciali:
[…]
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento
di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”
Ne consegue, dunque, che le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c) e d) avranno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico solo nel caso i cui
tali rifiuti non siano qualificati come urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) 29 . Cit :Stefano Maglia Il codice dei rifiuti dopo le riforme circular economy
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Messaggio  cescal64 Mer Feb 03, 2021 7:11 pm

Massimo rispetto per l'autore (Prof. Maglia), ma qui mi sembra che la sua interpretazione diverga da quanto scritto nella nuova norma (e rispecchia il mio stupore del post di apertura di questa discussione...), perché l'estensione dell'esonero della tenuta del registro c/s anche ai produttori iniziali fino a 10 addetti è valida per tutti i rifiuti non pericolosi (definizione che include speciali e urbani), quindi non solo per quelli eventualmente assimilati ad urbani, per cui mi sembra che vada nella direzione opposta a quella da lui proposta e sovrappone esattamente i soggetti obbligati al MUD (art. 189, co. 3) a quelli obbligati alla tenuta del registro c/s (mentre prima del D.Lgs. 116/20 non era così).
Mettendo in fila i vari articoli richiamati, mi sembra sia abbastanza chiaro (poi sbaglierò io eh, non essendo leguleio professionista  Wink ):
art. 190, co. 1 ha scritto: 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di  rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi riconosciuti,  istituiti  per  il  recupero   e   riciclaggio   degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  ha  l'obbligo  di tenere un registro cronologico di  carico  e  scarico,  in  cui  sono indicati per ogni tipologia di  rifiuto  la  quantita'  prodotta,  la natura e l'origine di tali rifiuti e  la  quantita'  dei  prodotti  e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di  recupero  nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario  di  identificazione  di cui all'articolo 193.
art .190, co. 5 ha scritto: 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli  imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno  più di dieci dipendenti.
art. 184, co. 3 ha scritto: “Sono rifiuti speciali: ...
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”
art. 184, co. 2 ha scritto: 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter.
art. 183, co. 1, lett. b-ter ha scritto: b-ter) "rifiuti urbani": ...
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
art. 183, co. 1, lett. a), b), b-bis) ha scritto:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b)  "rifiuto  pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
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Messaggio  Paolo UD Gio Feb 04, 2021 12:17 pm

Anche secondo me Maglia si è dimenticato clamorosamente del comma 5, fatta salva la contestualizzazione del testo riportato (magari rispondeva ad un quesito per un'azienda con più di 10 dipendenti)
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