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registro non pericolosi produttori non pericolosi con [u]<[/u] 10 dipendenti

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Messaggio  romontal Ven Mag 07, 2010 3:41 pm

Buona sera. Avrei bisogno del Vs parere in merito al combinato disposto dell'art. 190 v comma 1 con l'art. 189 comma 3
Art. 190 comma 1 I soggetti di cui all'arti 189, c. 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico
Art. 189 c. 3 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,......omissis..e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'arti. 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente ....... le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendentia me sembra di capire, da questo combinato disposto, che i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 189 c.3 e quindi anche i produttori di non pericolosi non sono tenuti all'obbligo del registro se non hanno più di 10 dipendenti.
peraltyro se questi non devono fare il MUD a che gli serve il registro?
ho trovato alcune conferme autorevoli ma anche molte smentite e pareri discordi anche di alcune camere di commercio. Voi che ne pensate??. e se concordate con me avete per caso qualche sentenza che possa convincere coloro che sono di parere diverso?
grazie
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Messaggio  Ospite Ven Mag 07, 2010 8:24 pm

Per esempio tutte le attività commerciali produttrici di rifiuti speciali non pericolosi con meno di dieci dipendenti sono esonerate sia dalla tenuta del registro che del relativo MUD. Infatti tali aziende sono classificate nella categoria attività commerciali con lettera " E " che come si evince non viene menzionata nell'art. 189

Obbligo di tenuta registro per produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'arti. 184, comma 3, lettere c), d) e g),

Molto spesso gli organi di polizia accertattori sono caduti in equivoco proprio perchè la lettera " e " tra le categorie c, d, g è una semplice coniugazione. Se parli di attività commerciali ( intesa come negozio, farmacia ecc.) sei in una botte di ferro, niente registro e Mud.

Attenzione però anche per tali attività il confine tra rifiuto non pericoloso e pericoloso è molto sottile. Il negoziante di scarpe può avere dei toner per la stampante o dei neon esausti che rientrerebbero nella categoria pericolosi. E qui ce nè da discutere .Poi per il Sistri non sò se dal prossimo anno faranno rientrare tutte le categorie obbligatoriamente compresi i non pericolosi

Ecco la classificazione Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani





Ciao
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Messaggio  geologoBG Ven Mag 07, 2010 11:01 pm

Non sono d'accordo con la tua interpretazione.
L'art. 190 comma 1 dice infatti che I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
Quindi a mio parere devono tenere il registro di carico e scarico sia i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 sia tutti i produttori di rifiuti non pericolosi (lettere c, d, g).
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Messaggio  Alot Ven Mag 07, 2010 11:51 pm

Non ci sono dubbi che sia come dice geologo..
Semplificando e banalizzando un po':

Art.190
Quelli dell'art.189 comma 3 (Gestori, trasportatori Produttori Pericolosi, Produttori>10 dip, etc, etc.) tengono registro (anche ai fini di fare MUD)
I produttori di rifiuti c) d) g) cioè artigianali, industriali, rifiuti da rifiuti, tengono registro (e basta ovvero senza fare Mud).

F.
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Messaggio  Ospite Sab Mag 08, 2010 10:57 am

Non vorrei essere stato frainteso, io parlavo solo dei rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività commerciali identificatie con la lettera " e " che quindi non rientrano nell'art. 184. menzionante solo le lettere c, d, g. che hanno l'obbligo.
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Messaggio  romontal Sab Mag 08, 2010 12:42 pm

Alot ha scritto:Non ci sono dubbi che sia come dice geologo..
Semplificando e banalizzando un po':

Art.190
Quelli dell'art.189 comma 3 (Gestori, trasportatori Produttori Pericolosi, Produttori>10 dip, etc, etc.) tengono registro (anche ai fini di fare MUD)
I produttori di rifiuti c) d) g) cioè artigianali, industriali, rifiuti da rifiuti, tengono registro (e basta ovvero senza fare Mud).

F.

si ma l'art. 189 comma 3 dice anche che questi soggetti sono esonerati se hanno meno di 10 dipendenti e pertanto siccome in mia opinione ai sensi dell'art. 190 devo prendere in totoil citato comma 3. inoltre si non fanno MUD a che gli serve il registro?
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Messaggio  Ospite Sab Mag 08, 2010 2:26 pm

L'art 189 comma 3 cita chi effettua a titolo professionale attività di raccolta, trasporto o commercio ( vedi intermediari ) di qualsiasi rifiuto, essi hanno tutti l'obbligo del registro e del relativo MUD.
Il primo post di questa discussione chiedeva se un produttore ipotetico con < 10 dipendenti avesse l'obbligo del registro e seguentemente del Mud.
Non sapendo a quale tipologia di produttore si riferisse ho fatto l'esempio dei commercianti appartenenti alla categoria " e " ( intesi come negozi e non come commercianti di rifiuti !! ) che se producono un rifiuto speciale non pericoloso esempio una scatola di Aspirina , sono tenuti a smaltire con formulario e conferimento ad azienda autorizzata ma senza l'obbligo del registro e relativo Mud. La legge è abbastanza nebulosa ma va letta cosi' come è.
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Messaggio  geologoBG Sab Mag 08, 2010 7:10 pm

romontal ha scritto:
Alot ha scritto:Non ci sono dubbi che sia come dice geologo..
Semplificando e banalizzando un po':

Art.190
Quelli dell'art.189 comma 3 (Gestori, trasportatori Produttori Pericolosi, Produttori>10 dip, etc, etc.) tengono registro (anche ai fini di fare MUD)
I produttori di rifiuti c) d) g) cioè artigianali, industriali, rifiuti da rifiuti, tengono registro (e basta ovvero senza fare Mud).

F.

si ma l'art. 189 comma 3 dice anche che questi soggetti sono esonerati se hanno meno di 10 dipendenti e pertanto siccome in mia opinione ai sensi dell'art. 190 devo prendere in totoil citato comma 3. inoltre si non fanno MUD a che gli serve il registro?

L'art. 190 dice che devono compilare il registro, ai fini del MUD, i soggetti di cui all'art. 189. L'art. 190 dice inoltre che devono compilare il registro anche tutti i produttori di non pericolosi (lettere c,d,g). Il perchè, visto che la registrazione non è finalizzata al MUD, non lo so ma è così.
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Messaggio  Admin Sab Mag 08, 2010 7:33 pm

Le cose stanno esattamente cosi'.
Personalmente ritengo si sia trattato di una stesura infelice dell'articolo, che va oltre le intenzioni del legislatore.
Ma il dato letterale della norma e' quello.

Ad ogni modo, con l'introduzione del Sistri, questi soggetti sono stati esentati dalla tracciabilita' elettronica.
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Messaggio  romontal Sab Mag 08, 2010 7:39 pm

Admin ha scritto:Le cose stanno esattamente cosi'.
Personalmente ritengo si sia trattato di una stesura infelice dell'articolo, che va oltre le intenzioni del legislatore.
Ma il dato letterale della norma e' quello.

Ad ogni modo, con l'introduzione del Sistri, questi soggetti sono stati esentati dalla tracciabilita' elettronica.

quindi anche se meno di 10 dipendenti registro si? ho capito bene?
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Messaggio  Admin Sab Mag 08, 2010 7:48 pm

Si.
Ti dico di più':
Se passa l'attuale proposta di decreto correttivo al TUA dovranno continuare a farlo anche in "epoca Sistri".
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