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art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Set 16, 2020 6:47 pm

Avete letto il neo-articolo 193-bis tutto dedicato al trasporto intermodale ?
art. 193-bis TUA ha scritto:
<<[...] il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito>>
Scusate ma qualcuno mi spiega cosa significa "a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni" ?
- Chi è il soggetto ? grammaticalmente sembrerebbe il deposito di rifiuti, forse!?
- E cos'è il termine finale? Finale de che? forse significa tempo massimo, ma non saprei in quale lingua!
- ma poi come faccio ad arrivare a 30 gg di deposito massimo se entro 6 gg devo movimentarli per il "successivo trasporto" ?
- ma allora forse i 30 gg si riferiscono all'intero viaggio intermodale e non al deposito ??
- Ed i sei giorni da quando si cominciano a contare? dal giorno successivo oppure depositare al terminale le mie casse mobili alle h. 23:00 significa già sciupare un giorno intero dei 6 possibili? ...  i giuristi parlano di dies a quo Embarassed
- ed a chi chiedo di indicare sul formulario il giorno o financo l'ora di arrivo all'interporto? ai terminalisti? me bala n'ocio! Suspect
- ma poi dove sta scritto che devo scriverla l'ora o il giorno suddetto?

Ma chi l'ha scritta 'sta roba, Topolino? confused
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 08, 2020 7:32 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:Avete letto il neo-articolo 193-bis tutto dedicato al trasporto intermodale ?
art. 193-bis TUA ha scritto:
<<[...] il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito>>
...
- ma poi come faccio ad arrivare a 30 gg di deposito massimo se entro 6 gg devo movimentarli per il "successivo trasporto" ?
- ma allora forse i 30 gg si riferiscono all'intero viaggio intermodale e non al deposito ??
...
- Ed i sei giorni da quando si cominciano a contare?

Piccolo aggiornamento:  ho appena sentito un webinar con l'illustre relatore dr. P.P. che interpreta il limite dei 30gg come il totale complessivo dei giorni legittimamente impiegabili dalla partenza all'arrivo del rifiuto Sad
ed interpreta i 6gg come il tempo massimo di deposito in attesa del successivo trasporto Sad Sad  ... in pratica Egli semplifica la circonlocuzione bizantina del nostro Legislatore  <<... e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni>> con la più banale <<.. e che i rifiuti siano trasportati entro sei giorni !>>

E i 24gg successivi al "mancato" trasporto ???? secondo Lui (P.P.) servirebbero al produttore per organizzare il trasporto al posto del 2° trasportatore "inadempiente" Shocked  
Che ne dite?
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Messaggio  magonero Ven Ott 09, 2020 10:18 am

io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 6 dell'Albo non attiva)...
entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni Rolling Eyes
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Messaggio  Paolo UD Ven Ott 09, 2020 12:16 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
Piccolo aggiornamento:  ho appena sentito un webinar con l'illustre relatore dr. P.P. che interpreta il limite dei 30gg come il totale complessivo dei giorni legittimamente impiegabili dalla partenza all'arrivo del rifiuto Sad
ed interpreta i 6gg come il tempo massimo di deposito in attesa del successivo trasporto Sad Sad  ... in pratica Egli semplifica la circonlocuzione bizantina del nostro Legislatore  <<... e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni>> con la più banale <<.. e che i rifiuti siano trasportati entro sei giorni !>>

E i 24gg successivi al "mancato" trasporto ???? secondo Lui (P.P.) servirebbero al produttore per organizzare il trasporto al posto del 2° trasportatore "inadempiente" Shocked  
Che ne dite?
Condivido l'interpretazione del mio omonimo.
Fino al 26/09 c'erano 24 ore di tempo per le attività di trasbordo all'interno, ad esempio degli scali ferroviari. Ora, diventano 6 giorni come era durante l'era Sistri.

Certo che l'hanno scritto poprio male:

2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico [dal nuovo trasportatore?] entro sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche', se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e' tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

Ipotizzo che l'attività sia quella di deposito e non di trasporto (anche perché una nave potrebbe impiegare più di 6 giorni di navigazione) e che la presa in carico sia del nuovo trasportatore.
Inoltre , se il produttore ha 24 giorni di tempo per organizzare il trasporto, più 6 giorni di tempo di deposito oltre i quali il soggetto a cui sono affidati i rifiuti deve fare la comunicazione, più le 24 ore di tempo che ha a disposizione lo stesso per fare la comunicazione, da 31 gorni e non 30 ...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Ott 09, 2020 12:19 pm

magonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 6 dell'Albo non attiva)...
rectius Cat. 7  Very Happy

magonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
... entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni
ci sarebbero anche le 24h di tempo per la comunicazione da sommare ed i 24 gg successivi partono "dalla RICEZIONE della suddetta comunicazione" .. quindi 31 gg in totale  Embarassed

magonero ha scritto:... quindi deposito totale per 30 giorni
lo penso anch'io, ma qualche insigne relatore parla di 30gg massimi di TRASPORTO e su questo me bala n'ocio Cool
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Messaggio  magonero Ven Ott 09, 2020 5:23 pm

Very Happy
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Messaggio  vaghestelledellorsa Sab Mag 07, 2022 7:11 pm

magonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 7 dell'Albo non attiva)...
entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni Rolling Eyes
quoto un vecchio post:   in questi 2 anni qualcuno ha provato ad applicare il deposito di rifiuti negli interporti ai sensi dell'art. 193-bis?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Gen 18, 2023 9:48 pm

Paolo UD ha scritto:

Certo che l'hanno scritto proprio male:

2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi  in  carico [dal nuovo trasportatore?]  entro sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto,  il  soggetto  al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione  formale,  non oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche', se  esistente,  all'intermediario  o  al  soggetto  ad  esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il  produttore,  entro  i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione  e' tenuto  a  provvedere  alla  presa  in  carico  dei  rifiuti  per  il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

Ipotizzo che l'attività sia quella di deposito e non di trasporto (anche perché una nave potrebbe impiegare più di 6 giorni di navigazione) e che la presa in carico sia del nuovo trasportatore.
[...]
Eh sì ! era proprio deposito e non TRASPORTO!!  avete visto che al comma 14 dell'art. 1 del "correttivo" al DLgs. 116 licenziato dal CdM il 21.12.2002 hanno corretto il REFUSO? Embarassed

Ma onestamente a me rimane il dubbio:  se dopo i 6 gg dall'inizio dell'attività di DEPOSITO un operatore ferroviario NON prende in carico i rifiuti (e poi come? contrattualmente? come dice Confetra???) E se il produttore entro i 24gg successivi ci mette una pezza ed organizza il viaggio NON c'è reato come sembra trasparire dal comma 3 dell'art. 193-bis ???

MA ALLORA COSI' E' UN "LIBERI TUTTI" ... aggirando di fatto l'obbligo dei 6gg? pirat pirat
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Messaggio  Paolo UD Lun Set 25, 2023 2:39 pm

Riprendo questo vecchio post per sapere se qualcuno ha avuto modo di "vedere sul campo" come ad esempio venga "preso in carico" il rifiuto (soprattuo nei casi dei trasporti internazionali)
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