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Acquisto di materia prima CECA 50
3 partecipanti
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Pagina 1 di 1
Acquisto di materia prima CECA 50
Ciao!
Ho alcuni dubbi sull'acquisto di materia prima.
Un impianto di rottami che svolge anche attività di carpenteria, che acquista (per riutilizzo) da un'altra azienda dei ritagli di lamiera con regolare ddt e fattura (descrizione: ROTTAME FERRO MATERIA PRIMA CECA 50) deve accertarsi che il venditore abbia una certificazione 333?
Come acquirente c'è qualche responsabilità?
Grazie.
Ho alcuni dubbi sull'acquisto di materia prima.
Un impianto di rottami che svolge anche attività di carpenteria, che acquista (per riutilizzo) da un'altra azienda dei ritagli di lamiera con regolare ddt e fattura (descrizione: ROTTAME FERRO MATERIA PRIMA CECA 50) deve accertarsi che il venditore abbia una certificazione 333?
Come acquirente c'è qualche responsabilità?
Grazie.
skywalker2016- Utente Attivo
- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 10.02.16
Re: Acquisto di materia prima CECA 50
Ciao!
Domanda interessante..
Secondo me dipende da come sono venduti i ritagli di lamiera:
1) Come sottoprodotto: in questo caso non serve che il venditore abbia una certificazione 333, tuttavia bisogna accertarsi che tutto l'iter burocratico relativo alla classificazione di sottoprodotto sia rispettato (e qui si apre un vaso di Pandora: serve prova del soddisfacimento di tutti i quattro elementi richiesti dall'articolo 184-bis, comma 1, Dlgs 152/2006, prova che spetta sia al produttore sia ai soggetti successivi ad esso, ovvero trasportatore e destinatario)
2) Come End Of Waste: in questo caso serve che il materiale sia accompagnato da Dichiarazione di Conformità e Certificato radiometrico emesso da impianto certificato 333 (non è detto che sia il venditore, il quale potrebbe a sua volta averlo acquistato da altri); tuttavia in questo caso non sarebbe corretto scrivere su DDT e Fattura "Materia Prima" (perché Materia prima non è..)
3) Come rifiuto: in questo caso il materiale dovrebbe viaggiare con formulario di identificazione rifiuto, il formulario dovrebbe essere impianto autorizzato al ritiro di quel determinato rifiuto e evidentemente non andrebbe scritto "Materia Prima" su DDT (che non sarebbe neanche necessario essendoci FIR) e Fattura.
Veniamo alle responsabilità dell'acquirente..
Per quanto riguarda il primo caso, come ho già scritto, al destinatario spetta l'onere della prova come per tutti gli soggetti coinvolti.
Nel secondo caso il destinatario dovrebbe richiedere compia della certificazione 333 dell'impianto che ha redatto Dichiarazione di conformità e Certificato radiometrico (oltre ad accertarsi che questi due documenti accompagnino il materiale )
Nel terzo caso le responsabilità dell'impianto di destino sono abbastanza evidenti
Domanda interessante..
Secondo me dipende da come sono venduti i ritagli di lamiera:
1) Come sottoprodotto: in questo caso non serve che il venditore abbia una certificazione 333, tuttavia bisogna accertarsi che tutto l'iter burocratico relativo alla classificazione di sottoprodotto sia rispettato (e qui si apre un vaso di Pandora: serve prova del soddisfacimento di tutti i quattro elementi richiesti dall'articolo 184-bis, comma 1, Dlgs 152/2006, prova che spetta sia al produttore sia ai soggetti successivi ad esso, ovvero trasportatore e destinatario)
2) Come End Of Waste: in questo caso serve che il materiale sia accompagnato da Dichiarazione di Conformità e Certificato radiometrico emesso da impianto certificato 333 (non è detto che sia il venditore, il quale potrebbe a sua volta averlo acquistato da altri); tuttavia in questo caso non sarebbe corretto scrivere su DDT e Fattura "Materia Prima" (perché Materia prima non è..)
3) Come rifiuto: in questo caso il materiale dovrebbe viaggiare con formulario di identificazione rifiuto, il formulario dovrebbe essere impianto autorizzato al ritiro di quel determinato rifiuto e evidentemente non andrebbe scritto "Materia Prima" su DDT (che non sarebbe neanche necessario essendoci FIR) e Fattura.
Veniamo alle responsabilità dell'acquirente..
Per quanto riguarda il primo caso, come ho già scritto, al destinatario spetta l'onere della prova come per tutti gli soggetti coinvolti.
Nel secondo caso il destinatario dovrebbe richiedere compia della certificazione 333 dell'impianto che ha redatto Dichiarazione di conformità e Certificato radiometrico (oltre ad accertarsi che questi due documenti accompagnino il materiale )
Nel terzo caso le responsabilità dell'impianto di destino sono abbastanza evidenti
elf-elf- Membro della community
- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 19.10.10
Età : 41
Re: Acquisto di materia prima CECA 50
Oltre a confermare quanto sopra mi permetto di fare una piccola aggiunta.
Tra i criteri per cui un rottame di ferro o acciaio cessa di essere rifiuto c'è:
Tra i quali si legge:
Secondo alcuni solerti funzionari (e secondo anche qualche associazione di categoria che sedeva ai tavoli) quindi solo le acciaierie e le fonderie possono ricevere EoW prodotto con la 333/11 mentre i passaggi intermedi sono solo eventualmente di tipo "commerciale" ... ad essere rigidi quindi la carpenteria del quesito non potrebbe ricevere EoW
Nota a margine:
Se prendiamo 100 carichi che viaggiano come EoW credo che in realtà almeno il 50% (ad essere ottimisti, secondo alcuni l'80%) non siano affatto EoW applicando alla lettera il Reg EU 333 ... fino a che va tutto bene ok, in caso di problemi diventa gestione illecita di rifiuti (ho fatto qualche anno fa una CTP al riguardo) con tutto quel che ne consegue, anche in termini di documenti, dichiarazioni, accordi commerciali ecc.
Spunto di discussione:
Se un rottame di ferro non può essere recuperato ai sensi della 333 ... ma può essere recuperato secondo il DM 05/02/1998 ... si può applicare tale recupero e fare MPS anziché EoW? Ho ricevuto interpretazioni contrastanti. Il mio parere è che, se non diversamente specificato nell'atto autorizzativo, è possibile perché il campo di applicazione del 333 non si basa sul CER ma su un materiale avente dettagliate caratteristiche, ma non esclude affatto che altri materiali non possano essere recuperati in altro modo. Secondo voi?
Tra i criteri per cui un rottame di ferro o acciaio cessa di essere rifiuto c'è:
Art.3 lettera c) ha scritto:rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I
Tra i quali si legge:
Allegato I - punto 1 - paragrafo 1.1 ha scritto:I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.
Secondo alcuni solerti funzionari (e secondo anche qualche associazione di categoria che sedeva ai tavoli) quindi solo le acciaierie e le fonderie possono ricevere EoW prodotto con la 333/11 mentre i passaggi intermedi sono solo eventualmente di tipo "commerciale" ... ad essere rigidi quindi la carpenteria del quesito non potrebbe ricevere EoW
Nota a margine:
Se prendiamo 100 carichi che viaggiano come EoW credo che in realtà almeno il 50% (ad essere ottimisti, secondo alcuni l'80%) non siano affatto EoW applicando alla lettera il Reg EU 333 ... fino a che va tutto bene ok, in caso di problemi diventa gestione illecita di rifiuti (ho fatto qualche anno fa una CTP al riguardo) con tutto quel che ne consegue, anche in termini di documenti, dichiarazioni, accordi commerciali ecc.
Spunto di discussione:
Se un rottame di ferro non può essere recuperato ai sensi della 333 ... ma può essere recuperato secondo il DM 05/02/1998 ... si può applicare tale recupero e fare MPS anziché EoW? Ho ricevuto interpretazioni contrastanti. Il mio parere è che, se non diversamente specificato nell'atto autorizzativo, è possibile perché il campo di applicazione del 333 non si basa sul CER ma su un materiale avente dettagliate caratteristiche, ma non esclude affatto che altri materiali non possano essere recuperati in altro modo. Secondo voi?
Introzzi- Membro della community
- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 21.03.18
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