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Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
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Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-su-dl-sempflicazioni-e-sistri
Admin- Amministratore
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Finalmente qualcuno che dice cose sensate: finora sembrava che il SISTRI dovesse essere la panacea di tutti i mali e proporre un altro registro a pagamento anche a me pare una boiata.
Io mi reputo tra i consulenti che, seppur facendo capriole, si aggiorna quotidianamente anche e soprattutto a livello tecnologico; lo dico perché 'sta cosa del dover fare una tracciabilità dei rifiuti con chiavette e BB prima ed un registro telematico adesso mi sembrano solo fumo. Poi, magari, non lo capirò io.
Sarò anche vecchio ed avrò in mente sistemi antiquati ma...vogliamo mettere se fossero aumentati i controlli su strada invece di voler per forza far fare controlli alle forze di polizia solamente in un chiuso ufficio?
Io mi reputo tra i consulenti che, seppur facendo capriole, si aggiorna quotidianamente anche e soprattutto a livello tecnologico; lo dico perché 'sta cosa del dover fare una tracciabilità dei rifiuti con chiavette e BB prima ed un registro telematico adesso mi sembrano solo fumo. Poi, magari, non lo capirò io.
Sarò anche vecchio ed avrò in mente sistemi antiquati ma...vogliamo mettere se fossero aumentati i controlli su strada invece di voler per forza far fare controlli alle forze di polizia solamente in un chiuso ufficio?
alessandro- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
anche perchè i camion che viaggiano trasportando rifiuti senza formulario, continuano a viaggiare
con o senza sistri
con o senza registro elettronico
ma capirlo è davvero difficile se parli con chi NON vive nel mondo reale...
con o senza sistri
con o senza registro elettronico
ma capirlo è davvero difficile se parli con chi NON vive nel mondo reale...
markuzzo- Membro della community
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Questa la proposta di emendamento:
6.3 (testo 2)
PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-bis, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »
6.3 (testo 2)
PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-bis, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »
Admin- Amministratore
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto [...] definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti...".
"L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale..."
"La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie..."
"L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale..."
"La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie..."
Admin- Amministratore
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Admin ha scritto:Questa la proposta di emendamento:
6.3 (testo 2)
PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
[...]
3-quinquies. [...] I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »
ci stanno dicendo che con i soldini dell'iscrizione a questo registro vorrebbero bonificare i SIN residui laddove non ci sia più a chi chiedere di sostenerne i costi (quindi, di fatto, tutti...) , o sto capendo male io ?
accipicchia... la vogliono vendere cara, st'iscrizione.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
- Registro Elettronico Nazionale (delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada)
- Registro Elettronico Nazionale (per la tracciabilità dei rifiuti)
Di certo non brillano per l’originalità! I trasportatori avranno un bel REN al quadrato !
- Registro Elettronico Nazionale (per la tracciabilità dei rifiuti)
Di certo non brillano per l’originalità! I trasportatori avranno un bel REN al quadrato !
Hope- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Testo 3
6.3 (testo 3)
Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
6.3 (testo 3)
Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.
3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondidi riserva e speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Admin- Amministratore
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Registro elettronico nazionale
Non commento il testo sotto il profilo tecnico, giuridico e pratico. Ma non c'è già un Albo che ha sostanzialmente le stesse funzioni, eventualmente da integrare (se fosse necessario)?
euclione- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Sta uscendo il sistri dalla conversione in legge del decreto semplificazioni?
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
pascozzi ha scritto:Sta uscendo il sistri dalla conversione in legge del decreto semplificazioni?
In effetti, anche a me sembrava un copia-incolla di cose già viste..
alessandro- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Oggi l'emendamento è stato approvato al primo passaggio, in Senato.
Admin- Amministratore
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Speriamo che semplifichi le procedure, un risultato sarà quasi immediato, addio al MUD e alla verifica nei formulari e nei registri di tutti quegli errori di distrazione/incompetenza (crocette mancanti, CER e dati dei soggetti coinvolti nel trasporto sbagliati o inesatti).
Sarà una piccola consolazione ma è un inizio, dopo la fattura elettronica adesso e la volta del Registro elettronico nazionale sui rifiuti.
Sarà una piccola consolazione ma è un inizio, dopo la fattura elettronica adesso e la volta del Registro elettronico nazionale sui rifiuti.
sarabai- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Quasi certamente, rispetto al SISTRI come lo conosciamo noi, le semplificazioni ci saranno.
Il fatto è, però, che stiamo quasi per perdere di vista - ed il legislatore insieme a noi, purtroppo - l'utilità di un REN; il tutto, ricordo, è in vista di una maggiore tracciabilità dei rifiuti gestiti e trasportati.
Naturalmente stiamo parlando ancora di un progetto che dovrà essere ben implementato: ci manca solo da vedere come realmente verrà realizzato.
Il fatto è, però, che stiamo quasi per perdere di vista - ed il legislatore insieme a noi, purtroppo - l'utilità di un REN; il tutto, ricordo, è in vista di una maggiore tracciabilità dei rifiuti gestiti e trasportati.
Naturalmente stiamo parlando ancora di un progetto che dovrà essere ben implementato: ci manca solo da vedere come realmente verrà realizzato.
alessandro- Utente Attivo
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Località : Magliano in Toscana (GR)
Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Oggi in Aula il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Se, come è presumibile, sarà approvato, occorrerà comunque attendere il decreto ministeriale che disciplini il funzionamento di questo nuovo registro.
Aggiornamento: il DL è stato convertito in legge.
Se, come è presumibile, sarà approvato, occorrerà comunque attendere il decreto ministeriale che disciplini il funzionamento di questo nuovo registro.
Aggiornamento: il DL è stato convertito in legge.
Admin- Amministratore
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019
magonero- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Ma come sono buoni: quest’anno pagano loro!
REN 1 e REN 2 che fantasia!
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Hope- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
...posso dirlo, finalmente: "ABOLIZIONE DEL SISTRI: FATTO!!!"
...
...eh?!
...come?!
...REN?!
...ci sarà un bel registro nazionale cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti obbligati, che dovranno versare un diritto di segreteria e un contributo annuale e "blablabla"...?!
...ah beh, ma checcefrega, è stato soppresso il SISTRI...
...GENI...
...
...eh?!
...come?!
...REN?!
...ci sarà un bel registro nazionale cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti obbligati, che dovranno versare un diritto di segreteria e un contributo annuale e "blablabla"...?!
...ah beh, ma checcefrega, è stato soppresso il SISTRI...
...GENI...
cescal64- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Ehi, se n'è accorto qualcuno che il neo art. 6 c. 3 -testé convertito in Legge- OLTRE ai rifiuti pericolosi impone questo RENgistro anche ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del TUA, cioè praticamente (salvo contadini, cat. 2-bis dell'ANGA ed imprese sotto i 10 dip) a tutti i non pericolosi ???Admin ha scritto:"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto [...] definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti...".
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Il comma 3 non parla di Comuni, Consorzi e Comunità Montane?
Tonerink- Membro della community
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
vaghestelledellorsa ha scritto:Ehi, se n'è accorto qualcuno che il neo art. 6 c. 3 -testé convertito in Legge- OLTRE ai rifiuti pericolosi impone questo RENgistro anche ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del TUA, cioè praticamente (salvo contadini, cat. 2-bis dell'ANGA ed imprese sotto i 10 dip) a tutti i non pericolosi ???Admin ha scritto:"Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto [...] definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti...".
...uhm, se è ancora questo:
DLgs 152/06, art. 189, co. 3 ha scritto:
3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
...forse vaghe non è solo un riferimento poetico !
cescal64- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
carina . veramente !cescal64 ha scritto:...forse vaghe non è solo un riferimento poetico !
Però Ti segnalo che il comma 3 che citi è quello introdotto dal DLgs. 205/2010, comma ahimé abrogato da codesto DL, testé convertito.
Si torna al vecchio comma 3 applicabile prrrrrima del Natale 2010.
PS: spendere due soldini per un buon database normativo ?? NdP (nulla di personale)
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
..AZZ !!!
...mi vuoi dire che normattiva non ha ancora aggiornato il suo database e quindi è tornato in vigore questo art. 189, co. 3:
...gasp ... chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere per aver dubitato di te , ma tengo pronto il lanciafiamme per il prossimo che mi dice che vuole abolire il SISTRI/REN/etc.
...mi vuoi dire che normattiva non ha ancora aggiornato il suo database e quindi è tornato in vigore questo art. 189, co. 3:
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
...gasp ... chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere per aver dubitato di te , ma tengo pronto il lanciafiamme per il prossimo che mi dice che vuole abolire il SISTRI/REN/etc.
cescal64- Utente Attivo
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
una sera buia e tempestosa ha scritto:
A: Dobbiamo fare cassa
B: Mettiamo una ecotassa!
A: ma no! Tutti ci darebbero addosso
B: uhm però dobbiamo fare cassa
A: idea!
B: dimmi
A: Obblighiamo tutti coloro che vogliono gestire rifiuti adempimenti per cui devono pagare!
B: eh ma abbiamo detto che avremmo abolito il SISTRI
A: e allora chiamiamiamolo REN ... così la gente fa pure confusione con quello dei trasporti ...
B: e magari obblighiamo tutti ad aderirvi
A: geniale!
B: hehehe
Comunque niente panico ... dal 13 febbraio il Ministero ha il compito di emanare un decreto che disciplini cosa, come, chi, quanto ecc ecc riguardo al REN
Confido sempre nella nota solerzia con cui il MATTM emette i decreti che il 152 gli impone di emettere ... anche se in questo caso essendo oneroso potrebbero anche fare in fretta (e si sa che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi)
... spero almeno che abbiano la decenza di fare la decorrenza dell'uso dal 1 gennaio 2020 per evitare di avere metà scritture su carta e metà digitali
Introzzi- Membro della community
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Re: Proposta di emendamento al DL semplificazioni: registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Qualcuno ha novità del REN?? tra 2 o 3 settimane chi più chi meno andremo in vacanza e magari come da consuetudine qualcuno ci farà trovare qualche sorpresa sotto l'ombrellone o all'ombra di un bel bosco in montagna??
espodav- Utente Attivo
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