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Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
Buongiorno,
il post può sembrare provocatorio, ma a queste latitudini ormai c'è il terrore nella gestione di un qualunque codice a specchio.
Caso esemplare:
rimozione di un cumulo di terreno scavato chissà dove ed abbandonato in un sito industriale con ordinanza di rimozione di quello che, a tutti gli effetti, è ormai un rifiuto.
Qualche tempo fa sarei andato dritto sparato con un CER 170504 suffragato da analisi di laboratorio su Tab.1 All.V.
Sostanzialmente, avrei adottato un approccio del tipo "il codice a specchio è un non pericoloso fino a prova contraria".
Ora sto leggendo per l'ennesima volta la procedura indicata nella comunicazione UE in oggetto.
Il diagramma di flusso al Paragrafo 3.2 è chiarissimo e, alla Fase 3, recita:
"Sono disponibili conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti per stabilire se gli stessi presentano caratteristiche di pericolo effettuando calcoli o prove in linea con la Fase 4?"
SI -> Prosegui
NO -> Il rifiuto va classificato come pericoloso (Per i nerd, MH anziché MNH)
Ora, nella fattispecie, non sono così sicuro di disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione di quei terreni, non fosse altro per il fatto che non so da dove vengano, non so chi ce li abbia messi e non ho idea di quale sia il processo produttivo alla base della loro genesi.
Seguendo la procedura mi trovo quindi a dover classificare cautelativamente gli stessi con un 170503*.
E, attenzione: questo prima ancora di poter effettuare una qualunque analisi (anche eventualmente sul 99,9% del campione per far contenta ARPA e magistratura) visto che alla Fase 4 ci arrivo solo in caso di risposta affermativa alla domanda di Fase 3.
Allargando il discorso, siamo in una fase in cui cambia il paradigma di approccio al problema: un codice a specchio è di per sé PERICOLOSO fino a prova contraria.
Questa cosa, lungi dall'essere una pi mentale del sottoscritto, è purtroppo patrimonio comune di molte procure, consulenti delle stesse ed enti di controllo e potrebbe avere effetti devastanti su tutta la filiera del recupero/riciclo: penso solo ai rifiuti da Costruzione e Demolizione dove, oltre al 170504, la fa da padrone il 170904 che, in caso di demolizioni "non selettive", andrebbe comunque classificato come pericoloso prima ancora di poter effettuare analisi su campioni dello stesso.
Non essendo molto speranzoso nell'esito del procedimento alla Corte di Giustizia UE, volevo condividere con voi il ragionamento sperando di trovare conforto in qualche brillante interpretazione delle norme di classificazione.
il post può sembrare provocatorio, ma a queste latitudini ormai c'è il terrore nella gestione di un qualunque codice a specchio.
Caso esemplare:
rimozione di un cumulo di terreno scavato chissà dove ed abbandonato in un sito industriale con ordinanza di rimozione di quello che, a tutti gli effetti, è ormai un rifiuto.
Qualche tempo fa sarei andato dritto sparato con un CER 170504 suffragato da analisi di laboratorio su Tab.1 All.V.
Sostanzialmente, avrei adottato un approccio del tipo "il codice a specchio è un non pericoloso fino a prova contraria".
Ora sto leggendo per l'ennesima volta la procedura indicata nella comunicazione UE in oggetto.
Il diagramma di flusso al Paragrafo 3.2 è chiarissimo e, alla Fase 3, recita:
"Sono disponibili conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti per stabilire se gli stessi presentano caratteristiche di pericolo effettuando calcoli o prove in linea con la Fase 4?"
SI -> Prosegui
NO -> Il rifiuto va classificato come pericoloso (Per i nerd, MH anziché MNH)
Ora, nella fattispecie, non sono così sicuro di disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione di quei terreni, non fosse altro per il fatto che non so da dove vengano, non so chi ce li abbia messi e non ho idea di quale sia il processo produttivo alla base della loro genesi.
Seguendo la procedura mi trovo quindi a dover classificare cautelativamente gli stessi con un 170503*.
E, attenzione: questo prima ancora di poter effettuare una qualunque analisi (anche eventualmente sul 99,9% del campione per far contenta ARPA e magistratura) visto che alla Fase 4 ci arrivo solo in caso di risposta affermativa alla domanda di Fase 3.
Allargando il discorso, siamo in una fase in cui cambia il paradigma di approccio al problema: un codice a specchio è di per sé PERICOLOSO fino a prova contraria.
Questa cosa, lungi dall'essere una pi mentale del sottoscritto, è purtroppo patrimonio comune di molte procure, consulenti delle stesse ed enti di controllo e potrebbe avere effetti devastanti su tutta la filiera del recupero/riciclo: penso solo ai rifiuti da Costruzione e Demolizione dove, oltre al 170504, la fa da padrone il 170904 che, in caso di demolizioni "non selettive", andrebbe comunque classificato come pericoloso prima ancora di poter effettuare analisi su campioni dello stesso.
Non essendo molto speranzoso nell'esito del procedimento alla Corte di Giustizia UE, volevo condividere con voi il ragionamento sperando di trovare conforto in qualche brillante interpretazione delle norme di classificazione.
matteoettam- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 02.12.14
Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
esordisco dicendo che sono perfettamente cosciente di quella storia infinita dell' avere o meno caratterizzato il 99,9% e di come l'idea di presunzione di rifiuto pericoloso sia tanto cara in ambito procure e CTP correlati. Quindi, comprendo il tuo patema d'animo.
... e però, però, io sta comunicazione forse non l'avrò ancora studiata per bene, ma secondo me lo schema a step di cui parli non dice che posso passare alla fase 4 solo che ho risposto sì alla domanda di fase 3 (ossia, se so che accidenti di ciclo ha prodotto il rifiuto), ma le fasi, 3-4 e pure la 5 sui soli POP sono tutte valide e non conseguenziali bensì complementari se non alternative , tanto è vero che c'è l'esempio (appunto, esempio!) relativo agli infiammabili o agli esplosivi per i quali la prova sperimentale prevale sul "calcolo".
Nel caso che ti preme, ossia del monterozzo di terreno abbandonato/rinvenuto in un sito industriale e da rimuovere, mi permetterei di escludere di dover/poter eseguire la ricerca di tutte le non so quante mai pagine di composti classificati come pericolosi nel 1272/08 ma appunto limitarsi alla ricerca delle sostanze o composti che possono rendere pericoloso quel particolare tipo di rifiuto.
E' terreno, dunque metalli e metalloidi quali più quali meno ci sono di sicuro, e non è che se ci trovo del rame (enormissima rogna sulla pericolosità ambientale...) posso classificarlo pericoloso per il solo rame, atteso che la ricerca del parametro "rame metallico" non ha alcun senso se non procediamo anche a capire com'è speciato, partendo dalla solubilità tanto per intenderci, e idem dicasi per il cromo totale (il Cr III non è mobile e per giunta quasi sempre anche insolubile). Oltre tutto, entrambi i metalli che ho citato sono utilizzati in agricoltura, e siccome non è che si "biodegradano" come elementi nè si trasformano in altri (suggestiva tesi pure letta per il passato ma anche di recente) è normalissimo che in un sito oggi industriale ma magari agricolo sino a 30 anni fa ce li trovi. Può servire per fare una ricognizione di massima, ma in un terreno senza evidenze di derivazione da demolizione di opere antropiche (senza mattoni o tracce di intonaci/cementi etc. a vista) io cercherei appunto solo i POP, partendo al limite da quelli di orgine agricola ma senza dimenticare le famigeratissime diossine ma neppure gli IPA che per sedimentazione ambientale si stratificano ovunque, non a caso vengono definiti "contaminanti ubiquitari".
Ovvio che però, avvicinandosi e prendendoli banalmente in mano (meglio se con i guanti in nitrile, direi) si sente puzza di gasolio o di oli minerali, una dosatella a questi ex R40 ora H351 la farei, anche se obiettivamente per arrivare ad assegnargli un HP7 fetono già da lontano, perchè l'1% in peso significa 10 g/kg, e puzzano da lontano se li superi. C'è il problema che, analiticamente parlando, occorre fare una tipizzazione MADEP, ma almeno non corriamo il rischio che usando metodiche meno specifiche e meno raffinate passiamo l'eventuale humus come idrocarburi (visto anche questo).
... e però, però, io sta comunicazione forse non l'avrò ancora studiata per bene, ma secondo me lo schema a step di cui parli non dice che posso passare alla fase 4 solo che ho risposto sì alla domanda di fase 3 (ossia, se so che accidenti di ciclo ha prodotto il rifiuto), ma le fasi, 3-4 e pure la 5 sui soli POP sono tutte valide e non conseguenziali bensì complementari se non alternative , tanto è vero che c'è l'esempio (appunto, esempio!) relativo agli infiammabili o agli esplosivi per i quali la prova sperimentale prevale sul "calcolo".
Nel caso che ti preme, ossia del monterozzo di terreno abbandonato/rinvenuto in un sito industriale e da rimuovere, mi permetterei di escludere di dover/poter eseguire la ricerca di tutte le non so quante mai pagine di composti classificati come pericolosi nel 1272/08 ma appunto limitarsi alla ricerca delle sostanze o composti che possono rendere pericoloso quel particolare tipo di rifiuto.
E' terreno, dunque metalli e metalloidi quali più quali meno ci sono di sicuro, e non è che se ci trovo del rame (enormissima rogna sulla pericolosità ambientale...) posso classificarlo pericoloso per il solo rame, atteso che la ricerca del parametro "rame metallico" non ha alcun senso se non procediamo anche a capire com'è speciato, partendo dalla solubilità tanto per intenderci, e idem dicasi per il cromo totale (il Cr III non è mobile e per giunta quasi sempre anche insolubile). Oltre tutto, entrambi i metalli che ho citato sono utilizzati in agricoltura, e siccome non è che si "biodegradano" come elementi nè si trasformano in altri (suggestiva tesi pure letta per il passato ma anche di recente) è normalissimo che in un sito oggi industriale ma magari agricolo sino a 30 anni fa ce li trovi. Può servire per fare una ricognizione di massima, ma in un terreno senza evidenze di derivazione da demolizione di opere antropiche (senza mattoni o tracce di intonaci/cementi etc. a vista) io cercherei appunto solo i POP, partendo al limite da quelli di orgine agricola ma senza dimenticare le famigeratissime diossine ma neppure gli IPA che per sedimentazione ambientale si stratificano ovunque, non a caso vengono definiti "contaminanti ubiquitari".
Ovvio che però, avvicinandosi e prendendoli banalmente in mano (meglio se con i guanti in nitrile, direi) si sente puzza di gasolio o di oli minerali, una dosatella a questi ex R40 ora H351 la farei, anche se obiettivamente per arrivare ad assegnargli un HP7 fetono già da lontano, perchè l'1% in peso significa 10 g/kg, e puzzano da lontano se li superi. C'è il problema che, analiticamente parlando, occorre fare una tipizzazione MADEP, ma almeno non corriamo il rischio che usando metodiche meno specifiche e meno raffinate passiamo l'eventuale humus come idrocarburi (visto anche questo).
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
spiegate anche a me ignorante la questione del 99,9%
silvia- Utente Attivo
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Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
Concordo con Aurora !
geofranz67- Partner
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Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
" />Aurora Brancia ha scritto:[color=indigo] io sta comunicazione forse non l'avrò ancora studiata per bene, ma secondo me lo schema a step di cui parli non dice che posso passare alla fase 4 solo che ho risposto sì alla domanda di fase 3 (ossia, se so che accidenti di ciclo ha prodotto il rifiuto), ma le fasi, 3-4 e pure la 5 sui soli POP sono tutte valide e non conseguenziali bensì complementari se non alternative , tanto è vero che c'è l'esempio (appunto, esempio!) relativo agli infiammabili o agli esplosivi per i quali la prova sperimentale prevale sul "calcolo".
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
silvia ha scritto:spiegate anche a me ignorante la questione del 99,9%
Buona lettura
https://www.sistriforum.com/t12545-codici-a-specchio-e-analisi?highlight=codici+specchio
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Procedure classificazione comunicazione UE 2018/C 124/01
matteorossi, la figurina che hai postato la conosco, ma io continuo a dire che secondo me non c'è automatismo tra mancata conoscenza del "ciclo che ha prodotto il rifiuto" e la qualificazione come AH, cioè pericoloso a prescindere.
E sostengo questo e i ragionamenti già lungamente (e prolissamente) affrontati venerdì scorso perchè nella pagina immediatamente la figura c'è scritto molto esplicitamente che " Qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH o una voce MNH, è necessario procedere con le fasi da 3 a 5 (cfr. capitolo 3.2) del processo di classificazione in maniera da determinare, sulla base dei risultati di tali indagini, se assegnare una voce MH o una voce MNH.
E' infatti mio parere che l'inciso tra parentesi (cfr. capitolo 3.2) non sia un ordine ma l'indicazione che se non vuoi perdere tempo o anche solo non vuoi spendere soldi di analisi lo classificherai come pericoloso a monte.
Si dà il caso però che poi una accidenti di caratteristica di pericolosità nel FIR di sta roba ce la devi mettere con un criterio... almeno, questo accade da noi IN ITALIA, perchè in tutto il resto dell'Europa esistono le schede di trasporto -ma non i FIR - che sta cosa dell'HP specifico per i rifuti da mettere non ce l'hanno, e appunto è a quegli estremi indispensabili che si riferisce il primo comma dell'art. 193 del d.lgs 152/06.
E quegli estremi "indispensabili" per trasportare qualcosa da una parte all'altra dell'europa sono solo 5:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Come vedi, di pericolosità non se ne parla... e giusto per dirlo, l'elencazione così come la leggi risale ad un REG CE antidiluviano sui DdT, peraltro anche decaduto già da quando hanno fatto i Codici CER a fine 93 dove sia origine che tipologia, non a caso, erano identificate da codice CER e quindi dopo avere già deciso se l'asterisco ce l'hanno o no; comunque oggi, in caso di spedizione transfrontaliera, si devono indicare anche altri e differenti codici internazionali che li distinguono a seconda sia di chi li produce sia di dove vanno a finire e in virtù di a quali convenzioni internazionali detti paesi abbiano aderito o siano soggetti.
Non tutti ricordano o sanno, infatti, che l'equivalenza del FIR alle "schede di trasporto" (o DdT che li si voglia chiamare) è stata di fatto "creata" con l'art. 15 del Decreto Ronchi buonanima, sulla scorta dei requisiti delle Schede di Trasporto internazionalmente adottate in ambito UE sin dal 1984. Peccato, in tutto questo, che però non vi sia alcun obbligo in ambito nazionale di adottare le schede di trasporto di tipo UE, ma questo al momento non ci azzecca.
Adesso, matteorossi, dimmi tu se la UE poteva stare a farsi la preoccupazione che noi, nella ns. infinita mania di fare i primi della classe nel voler sembrare sempre quelli più realisti del re, teniamo i FIR che a momenti vogliono conoscere anche le abitudini personali voluttuarie di chiunque coinvolto, dal conducente del mezzo di trasporto a salire e a scendere.
Ed ecco perchè ho anche specificato cosa ci cercherei io, limitatamente a quello che ci può stare in un terreno.
Per non dire che, SE parliamo di rifiuti e ne stiamo parlando, il criterio di "e dopo rimossi i rifiuti ci fai anche la caratterizzazione dei suoli e delle acque, tiè! " pure è e resta una nostra amenissima prerogativa squisitamente nazionale, da qualche parte della nazione più attuata e cavalcata che altrove.
E sostengo questo e i ragionamenti già lungamente (e prolissamente) affrontati venerdì scorso perchè nella pagina immediatamente la figura c'è scritto molto esplicitamente che " Qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH o una voce MNH, è necessario procedere con le fasi da 3 a 5 (cfr. capitolo 3.2) del processo di classificazione in maniera da determinare, sulla base dei risultati di tali indagini, se assegnare una voce MH o una voce MNH.
E' infatti mio parere che l'inciso tra parentesi (cfr. capitolo 3.2) non sia un ordine ma l'indicazione che se non vuoi perdere tempo o anche solo non vuoi spendere soldi di analisi lo classificherai come pericoloso a monte.
Si dà il caso però che poi una accidenti di caratteristica di pericolosità nel FIR di sta roba ce la devi mettere con un criterio... almeno, questo accade da noi IN ITALIA, perchè in tutto il resto dell'Europa esistono le schede di trasporto -ma non i FIR - che sta cosa dell'HP specifico per i rifuti da mettere non ce l'hanno, e appunto è a quegli estremi indispensabili che si riferisce il primo comma dell'art. 193 del d.lgs 152/06.
E quegli estremi "indispensabili" per trasportare qualcosa da una parte all'altra dell'europa sono solo 5:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Come vedi, di pericolosità non se ne parla... e giusto per dirlo, l'elencazione così come la leggi risale ad un REG CE antidiluviano sui DdT, peraltro anche decaduto già da quando hanno fatto i Codici CER a fine 93 dove sia origine che tipologia, non a caso, erano identificate da codice CER e quindi dopo avere già deciso se l'asterisco ce l'hanno o no; comunque oggi, in caso di spedizione transfrontaliera, si devono indicare anche altri e differenti codici internazionali che li distinguono a seconda sia di chi li produce sia di dove vanno a finire e in virtù di a quali convenzioni internazionali detti paesi abbiano aderito o siano soggetti.
Non tutti ricordano o sanno, infatti, che l'equivalenza del FIR alle "schede di trasporto" (o DdT che li si voglia chiamare) è stata di fatto "creata" con l'art. 15 del Decreto Ronchi buonanima, sulla scorta dei requisiti delle Schede di Trasporto internazionalmente adottate in ambito UE sin dal 1984. Peccato, in tutto questo, che però non vi sia alcun obbligo in ambito nazionale di adottare le schede di trasporto di tipo UE, ma questo al momento non ci azzecca.
Adesso, matteorossi, dimmi tu se la UE poteva stare a farsi la preoccupazione che noi, nella ns. infinita mania di fare i primi della classe nel voler sembrare sempre quelli più realisti del re, teniamo i FIR che a momenti vogliono conoscere anche le abitudini personali voluttuarie di chiunque coinvolto, dal conducente del mezzo di trasporto a salire e a scendere.
Ed ecco perchè ho anche specificato cosa ci cercherei io, limitatamente a quello che ci può stare in un terreno.
Per non dire che, SE parliamo di rifiuti e ne stiamo parlando, il criterio di "e dopo rimossi i rifiuti ci fai anche la caratterizzazione dei suoli e delle acque, tiè! " pure è e resta una nostra amenissima prerogativa squisitamente nazionale, da qualche parte della nazione più attuata e cavalcata che altrove.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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