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cassazione su scarico acque
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cassazione su scarico acque
La cassazione ha sentenziato (31261 del 22/06/17) che in caso di cessione d'azienda NON si voltura l'autorizzazione allo scarico essendo la stessa rilasciata su "intuitu personae" - "La Terza Sezione penale Corte di Cassazione nella sentenza del 22 giugno 2017 n. 31261 si pronuncia in un caso di cessione di azienda sul ricorso contro una sentenza di condanna in ordine ad uno scarico ritenuto senza autorizzazione (nel caso di specie reflui derivanti dall'attività di autolavaggio convogliati in pubblica fognatura), disposta dal Tribunale poiché il cessionario si era avvalso della semplice voltura del titolo, senza chiedere una nuova autorizzazione allo scarico.
La Corte ribadisce che l'autorizzazione allo scarico è rilasciata "intuitu personae": colui che subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di "volturare" a suo favore quella già in essere.
In materia tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non potrebbe giovarsi certamente dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa e dovrebbe provvedere ad una nuova specifica autorizzazione"
Bene. Bel concetto.
E gli impianti di rifiuti che vendono ceduti, affittati, ecc.....che hanno quasi sempre l'autorizzazione allo scarico o come singolo provvedimento o in autorizzazione unica che fanno? Chiudono fino a che l'ente benedetto non rilascia nuova autorizzazione?
Ho giusto in ballo una volturina di una dittarella di 40 dipendenti che saranno contenti di stare a casa 90 giorni se va bene.
O forse non ho ben compreso io la portata esatta della sentenza di cui sopra
La Corte ribadisce che l'autorizzazione allo scarico è rilasciata "intuitu personae": colui che subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di "volturare" a suo favore quella già in essere.
In materia tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non potrebbe giovarsi certamente dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa e dovrebbe provvedere ad una nuova specifica autorizzazione"
Bene. Bel concetto.
E gli impianti di rifiuti che vendono ceduti, affittati, ecc.....che hanno quasi sempre l'autorizzazione allo scarico o come singolo provvedimento o in autorizzazione unica che fanno? Chiudono fino a che l'ente benedetto non rilascia nuova autorizzazione?
Ho giusto in ballo una volturina di una dittarella di 40 dipendenti che saranno contenti di stare a casa 90 giorni se va bene.
O forse non ho ben compreso io la portata esatta della sentenza di cui sopra
pascozzi- Utente Attivo
- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: cassazione su scarico acque
IMVHO per gli impianti di trattamento rifiuti, di solito, c'è l'AIA, che "ingloba" tutto il resto, autorizzazione allo scarico inclusa
su quella non credo ci siano problemi di volturazione
su quella non credo ci siano problemi di volturazione
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 665
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 51
Località : Centro Italia
Re: cassazione su scarico acque
uhm, letta così mi sembra una immane caxxata... vedremo che seguito reale avrà... diciamo che il caldo fa brutti effetti !
cescal64- Utente Attivo
- Messaggi : 827
Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 60
Località : bologna
Re: cassazione su scarico acque
Anche secondo me hanno preso un abbaglio, ma forse è dovuto anche alla complessità della vicenda (ho provato a districarmi nel mezzo della sentenza).
In ogni caso quello che rimane è il principio sancito, quindi dico la mia provando ad indossare le vesti di un leguleo
Nel caso di autorizzazioni in genere (siano esse allo scarico o uniche ex 208) il principio del "carattere personale" dell'atto si traduce nell'impossibilità di trasferire semplicemente "l'autorizzazione" o delegare ad un terzo l'esercizio dell'attività autorizzata.
Si ha, per l'appunto, necessità di:
- cessione dell'azienda (o del ramo d'azienda);
- acquisizione di un provvedimento esplicito da parte della PA che certifica la "voltura" e legittima il subentrante all'esercizio dell'attività.
Solo a seguito dell'emanazione del provvedimento da parte della PA, è possibile per il subentrante iniziare ad esercire.
Nel caso di AIA, la cosa è diversa solo per il fatto che esiste una disciplina specifica contenuta nel comma 4 dell'art. 29-nonies
"Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. "
In questo caso, è sufficiente l'autocertificazione DOPO l'atto notarile di cessione, per "comunicare" alla PA l'avvenuta cessione. La PA ne "prende atto" rilasciando la volturazione, che si sostanzia in un atto "di per sé dovuto", SENZA MARGINE DI DISCREZIONALITA' ex ante.
Vedi -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
In sostanza, se la Cassazione decide che non è possibile volturare un'autorizzazione allo scarico, le AIA saranno salve, ma altrettanto non può dirsi per le 208.
(Mi chiedo i moduli per le istanze di voltura delle autorizzazioni allo scarico allora che ci stanno a fare)
In ogni caso quello che rimane è il principio sancito, quindi dico la mia provando ad indossare le vesti di un leguleo
Nel caso di autorizzazioni in genere (siano esse allo scarico o uniche ex 208) il principio del "carattere personale" dell'atto si traduce nell'impossibilità di trasferire semplicemente "l'autorizzazione" o delegare ad un terzo l'esercizio dell'attività autorizzata.
Si ha, per l'appunto, necessità di:
- cessione dell'azienda (o del ramo d'azienda);
- acquisizione di un provvedimento esplicito da parte della PA che certifica la "voltura" e legittima il subentrante all'esercizio dell'attività.
Solo a seguito dell'emanazione del provvedimento da parte della PA, è possibile per il subentrante iniziare ad esercire.
Nel caso di AIA, la cosa è diversa solo per il fatto che esiste una disciplina specifica contenuta nel comma 4 dell'art. 29-nonies
"Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. "
In questo caso, è sufficiente l'autocertificazione DOPO l'atto notarile di cessione, per "comunicare" alla PA l'avvenuta cessione. La PA ne "prende atto" rilasciando la volturazione, che si sostanzia in un atto "di per sé dovuto", SENZA MARGINE DI DISCREZIONALITA' ex ante.
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In sostanza, se la Cassazione decide che non è possibile volturare un'autorizzazione allo scarico, le AIA saranno salve, ma altrettanto non può dirsi per le 208.
(Mi chiedo i moduli per le istanze di voltura delle autorizzazioni allo scarico allora che ci stanno a fare)
matteorossi- Utente Attivo
- Messaggi : 346
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Località : Roma
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