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Obblighi rivenditori RAEE e AEE
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romontal
giampy
Blumoro79
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sueli
9 partecipanti
Pagina 1 di 1
RAEE procedura semplificata
Buongiorno amici del forum, chiedo la Vostra assistenza per condividere la mia interpretazione per le nuove procedure semplificate:
modulistica:
- schedario di carico e scarico (ex registro) all. 1
- documento semplificato di trasporto raee D.T.R. (ex formulario) all. 2
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per conferimento in punto vendita o domicilio.(all. 3
l'istallatore munito di D.T.R. ritira dal privato con la consegna 1:1 il RAEE che potrà essere destinato o a un centro di raggruppamento oppure in un centro di raccolta.
il distributore compila lo schedario
nel caso il RAEE sia conferito in un centro di raccolta, dovrà esser compilato anche la dich. sost. (all.3) con allegata la fotocopia C.I. dell'istallatore ? se
qualcuno sa se la modulistica è già disponibile ?
caro ADMIN confido in un tuo prossimo intervento con la pubblicazione delle schema procedura.....
modulistica:
- schedario di carico e scarico (ex registro) all. 1
- documento semplificato di trasporto raee D.T.R. (ex formulario) all. 2
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per conferimento in punto vendita o domicilio.(all. 3
l'istallatore munito di D.T.R. ritira dal privato con la consegna 1:1 il RAEE che potrà essere destinato o a un centro di raggruppamento oppure in un centro di raccolta.
il distributore compila lo schedario
nel caso il RAEE sia conferito in un centro di raccolta, dovrà esser compilato anche la dich. sost. (all.3) con allegata la fotocopia C.I. dell'istallatore ? se
qualcuno sa se la modulistica è già disponibile ?
caro ADMIN confido in un tuo prossimo intervento con la pubblicazione delle schema procedura.....
sueli- Moderatrice
- Messaggi : 1115
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Età : 59
Località : monza e brianza
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Ciao sueli,
mi confondi con tutti quei fiori...
Sì.
Va compilata e si può utilizzare l'all. III a).
Parliamo di RAEE domestici, naturalmente.
mi confondi con tutti quei fiori...
Sì.
Va compilata e si può utilizzare l'all. III a).
Parliamo di RAEE domestici, naturalmente.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
.... come minimo !!! grazie !
sueli- Moderatrice
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Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Ciao a tutti,
ma un rivenditore di AEE (televisori, computer, dvd etc) oltre che gestire il ritiro delle apparecchiature fuori uso dal privato in rapporto 1:1 e successiva consegna ai centri raccolta (così come introdotto dal D.lgs 151 nel 2005 e specificato dal DM n.65 del 2010) ha altri obblighi? Deve iscriversi a qualche registro particolare? Deve compilare qualche comunicazione sui RAEE?
Scusate le domande un pò confuse, ma è un settore del tutto sconosciuto per me e sto iniziando solo ora a metterci il naso: che puzzaaaaaaaaaaaaaaa
Grazie per le risposte e chiarimenti.
Saluti
ma un rivenditore di AEE (televisori, computer, dvd etc) oltre che gestire il ritiro delle apparecchiature fuori uso dal privato in rapporto 1:1 e successiva consegna ai centri raccolta (così come introdotto dal D.lgs 151 nel 2005 e specificato dal DM n.65 del 2010) ha altri obblighi? Deve iscriversi a qualche registro particolare? Deve compilare qualche comunicazione sui RAEE?
Scusate le domande un pò confuse, ma è un settore del tutto sconosciuto per me e sto iniziando solo ora a metterci il naso: che puzzaaaaaaaaaaaaaaa
Grazie per le risposte e chiarimenti.
Saluti
Ultima modifica di Blumoro79 il Ven Mag 21, 2010 11:19 am - modificato 1 volta.
Blumoro79- Utente Attivo
- Messaggi : 154
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Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Blumoro79 ha scritto: De ve iscriversi a qualche registro particolare? Deve compilare qualche comunicazione sui RAEE?
D.M. n. 65 dell' 8 marzo 2010 art. 3 comma 2
giampy- Moderatore
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 26.01.10
Età : 49
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? )
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? )
sueli- Moderatrice
- Messaggi : 1115
Data d'iscrizione : 25.01.10
Età : 59
Località : monza e brianza
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Ma l'iscrizione all'Albo gestori se fatta dal distributore, lo autorizza allo stoccaggio sei rifiuti presso la sede da lui indicata ed anche al trasporto presso centro raccolta dei RAEE? Oppure bisogna fare a parte abche l'iscrizione ordinaria all'Albo per autorizzare il mezzo utilizato durante il ritiro presso i clienti e trasporto presso i centri raccolta?sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? )
E nel caso ci si avvale di trasportatori terzi? In questo caso il distributore dovrà ugualmente iscriversi alla sezione dell'Albo che nascerà per poter avere lo stoccaggio dei RAEE?
Inoltre il trasportatore, anche se in possesso di certificato di iscrizione all'Albo in Cat 5, deve anche provvedere ad iscriversi alla nuova Categoria che l'Albo andrà a definire?
Si vede che ho qualche dubbio
Blumoro79- Utente Attivo
- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 22.02.10
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? )
L'operatività comincerà il 18 giugno e si spera che per quella data ci siano almeno i modelli per l'iscrizione all'Albo.
Ospite- Ospite
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
I distributori, quali quelli definiti dal dlgs. 151/2005 e s.m.i. devono, a fronte del ritiro, raggruppare i RAEE consegnati dal consumatore o presso il proprio punto vendita, oppure presso altro luogo idoneo il cui indirizzo sia stato comunicato (sotto la propria responsabilità) alla sezione Regionale o provinciale dell’Albo gestori competente per territorio.Blumoro79 ha scritto:Ma l'iscrizione all'Albo gestori se fatta dal distributore, lo autorizza allo stoccaggio sei rifiuti presso la sede da lui indicata ed anche al trasporto presso centro raccolta dei RAEE? Oppure bisogna fare a parte abche l'iscrizione ordinaria all'Albo per autorizzare il mezzo utilizato durante il ritiro presso i clienti e trasporto presso i centri raccolta?sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? )
E nel caso ci si avvale di trasportatori terzi? In questo caso il distributore dovrà ugualmente iscriversi alla sezione dell'Albo che nascerà per poter avere lo stoccaggio dei RAEE?
Inoltre il trasportatore, anche se in possesso di certificato di iscrizione all'Albo in Cat 5, deve anche provvedere ad iscriversi alla nuova Categoria che l'Albo andrà a definire?
Si vede che ho qualche dubbio
I luoghi previsti per il raggruppamento devono in ogni caso rispondere a misure di sicurezza e se del caso, (RAEE pericolosi) rispettare le modalità di separazione previste per i rifiuti pericolosi.
Con cadenza mensile o comunque al raggiungimento di 3500kg, i distributori devono convogliare i RAEE ai centri di raccolta utilizzando veicoli dotati di idoneità tecnica (portata max 3.500 Kg, massa complessiva max 6.000 Kg)
Al momento del ritiro di un RAEE ex nuclei domestici il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all’all. I del decreto e conservarlo per tre anni a partire dall’ultima registrazione. In tale maniera esso assolve all’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali.
Il trasporto dei RAEE dal domicilio del consumatore o dal punto vendita o dal luogo di raggruppamento, deve essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT), conforme all’allegato II al DM, numerato e redatto in tre esemplari: di questi, uno , opportunamente firmato dal titolare del centro di raccolta, viene restituito, a cura del trasportatore, al distributore, uno viene trattenuto dal trasportatore stesso, ed uno viene trattenuto dal centro di raccolta.
Copia del DDT come anche copia dello schedario devono essere conservate per tre anni dai soggetti interessati. In tale maniera viene assolto l’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali
Il trasporto può essere effettuato anche da ditte terze che agiscano per conto del distributore purché siano espressamente da esso incaricate (es. tramite contratto di appalto) ma in questo caso il trasporto può avvenire solo ove preveda istradamento dal domicilio del consumatore fino al centro di raccolta oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento
Un trasporto effettuato verso un luogo di raggruppamento diverso dalla sede del punto vendita del distributore, vaaccompagnato anche da copia fotostatica delle pagine dello schedario numerato tenuto dal distributore stesso, relative al RAEE trasportato ed indicanti data ed ora di inizio trasporto dal punto vendita al punto di raggruppamento.
La raccolta e il trasporto possono essere effettuati unicamente previa iscrizione dei soggetti interessati ad apposita categoria (sezione) dell’Albo gestori Ambientali. Pertanto anche i distributori di AEE solo nel caso esercitino tali attività dovranno iscriversi. In attesa della operatività dell’Albo, che si sta organizzando in merito e dal quale si è in attesa di specifica delibera, in sede di prima applicazione del Regolamento l’obbligo viene assolto con la presentazione di una semplice “Comunicazione” con la quale il soggetto obbligato dichiara sotto la propria responsabilità:
sede dell’impresa
estremi del distributore per conto del quale agiscono
tipologia dei RAEE e relativi CER
estremi identificativi dei veicoli impiegati e loro idoneità tecnica
versamento dei diritti annuali di segreteria
A valle della Comunicazione l’Albo rilascia il relativo provvedimento entro i 30 giorni successivi alla Comunicazione.
L’iscrizione ha validità di 5 anni ed è subordinata al diritto annuale di euro 50 eventualmente rideterminabile
romontal- Utente Attivo
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Età : 74
Località : roma
obbligo dal 18 giugno
da tutte le parti c'è scritto che dal 18 giugno anche i ricenditori devono ritirare gratuitamente i RAEE.
Questo "18 giugno" ho letto ovunque che viene fuori dall'art 20 del D.Lgs 151/2005 che parla di "trentesimo giorno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 65/10"...ma dove è scritto !!!!! io non lo trovo e non riesco a capire da dove viene fuori il 18 giugno!!
o mi sono rinco... oppure aiutatemi!!
Questo "18 giugno" ho letto ovunque che viene fuori dall'art 20 del D.Lgs 151/2005 che parla di "trentesimo giorno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 65/10"...ma dove è scritto !!!!! io non lo trovo e non riesco a capire da dove viene fuori il 18 giugno!!
o mi sono rinco... oppure aiutatemi!!
monicacecc- Membro della community
- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 09.03.10
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Ciao, non ti sei rinco.
Il 18 giugno e' operativo l'obbligo del ritiro "uno contro uno" per effetto de decreto legge "Millleproroghe" 248 del 31 dicembre 2008 che ha introdotto il comma 1bis all'art. 6 del DLgs 151/2005.
Il 18 giugno e' operativo l'obbligo del ritiro "uno contro uno" per effetto de decreto legge "Millleproroghe" 248 del 31 dicembre 2008 che ha introdotto il comma 1bis all'art. 6 del DLgs 151/2005.
Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
grazie ADMIN... sei un mito!
monicacecc- Membro della community
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Data d'iscrizione : 09.03.10
RAEE TRASPORTO GRATUITO?
Il distributore ha l'obbligo di ritirare il RAEE solo in caso di acquisto di un'apparecchiatura analoga e nel caso in cui l'utente si rechi presso l'esercizio commerciale con i suoi mezzi oppure è obbligato al ritiro anche in caso di consegna a domicilio?
Mi spiego meglio l'obbligo di ritiro gratuito comprende anche il servizio di trasporto?
Un distributore potrebbe scegliere di consegnare il nuovo senza ritirare il vecchio?
Mi spiego meglio l'obbligo di ritiro gratuito comprende anche il servizio di trasporto?
Un distributore potrebbe scegliere di consegnare il nuovo senza ritirare il vecchio?
TITONA- Utente Attivo
- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 27.01.10
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Deve ritirarlo.
La norma dice "al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica".
Se la fornitura avviene presso il domicilio del cliente, il distrbutore dovrà ritirare l'usato in quel momento.
Naturalmente per il trasporto dell'apparecchiatura nuova può essere applicata una tariffa per cui, facendo un pò di conti, e considerando che il viaggio di ritorno sarebbe stato a vuoto, non si tratta di un grosso problema...
La norma dice "al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica".
Se la fornitura avviene presso il domicilio del cliente, il distrbutore dovrà ritirare l'usato in quel momento.
Naturalmente per il trasporto dell'apparecchiatura nuova può essere applicata una tariffa per cui, facendo un pò di conti, e considerando che il viaggio di ritorno sarebbe stato a vuoto, non si tratta di un grosso problema...
Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
RAEE
Mi risulta che:
1. i soggetti incaricati del ritiro e/o del trasporto devono essere iscritti, a specifica categoria dell’Albo
2 il trasporto dei RAEE può avvenire esclusivamente lungo il tragitto compreso tra la sede presso cui questo è stato ritirato ed il centro di raccolta, oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento (che può essere o il punto vendita o altro diverso luogo comunicato all’Albo gestori)
La domanda è: in caso di necessità il trasportatore può lasciare il RAEE sul mezzo di trasporto e portarlo al centro di raccolta il giorno successivo magari indicando il percorso nel documento di trasporto?
grazie
1. i soggetti incaricati del ritiro e/o del trasporto devono essere iscritti, a specifica categoria dell’Albo
2 il trasporto dei RAEE può avvenire esclusivamente lungo il tragitto compreso tra la sede presso cui questo è stato ritirato ed il centro di raccolta, oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento (che può essere o il punto vendita o altro diverso luogo comunicato all’Albo gestori)
La domanda è: in caso di necessità il trasportatore può lasciare il RAEE sul mezzo di trasporto e portarlo al centro di raccolta il giorno successivo magari indicando il percorso nel documento di trasporto?
grazie
romontal- Utente Attivo
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Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Al di la' delle semplificazioni introdotte dal DM 65/2010, i trasporti in oggetto sono comunque sottoposti alla disciplina generale dei rifiuti e, segnatamente, all'art. 193, c. 12, del TUA:
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
Dunque, purche' siano "provate" le esigenze di trasporto si tratta di una condotta eccezionale ma contemplata dalla norma.
La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
Dunque, purche' siano "provate" le esigenze di trasporto si tratta di una condotta eccezionale ma contemplata dalla norma.
Admin- Amministratore
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Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
si va bene ma allora lo può fare o deve consegnare il giorno stesso??
romontal- Utente Attivo
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Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
scusa ma non avevo letto attentamente. Mi sembra di aver capito che lo può fare in quanto non supera le 48 hr ma in ogni caso ritieni anche tu che l'istradamento completo vada indicato nel DDT??
romontal- Utente Attivo
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Località : roma
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Sicuramente.
Quali sono le "necessita'" di cui parli?
Struttura chiusa? Ottimizzazione dei carichi?
Quali sono le "necessita'" di cui parli?
Struttura chiusa? Ottimizzazione dei carichi?
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
ottimizzazione del carico ed esigenza del trasportatore che a volte ritira di sera e non fa in tempo per quel giorno
romontal- Utente Attivo
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Località : roma
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
Nel caso di vendite online per le quali la consegna avviene tramite corriere non è possibile far ritirare la vecchia apparecchiatura dal corriere stesso, giusto?
La vecchia apparecchiatura deve comunque essere ritirata da trasportatori autorizzati.
La vecchia apparecchiatura deve comunque essere ritirata da trasportatori autorizzati.
Giosistri- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.04.10
Re: Obblighi rivenditori RAEE e AEE
L'obbligo di ritiro è per uno contro uno, ma presso il punto di vendita!TITONA ha scritto:Il distributore ha l'obbligo di ritirare il RAEE solo in caso di acquisto di un'apparecchiatura analoga e nel caso in cui l'utente si rechi presso l'esercizio commerciale con i suoi mezzi oppure è obbligato al ritiro anche in caso di consegna a domicilio?
Mi spiego meglio l'obbligo di ritiro gratuito comprende anche il servizio di trasporto?
Un distributore potrebbe scegliere di consegnare il nuovo senza ritirare il vecchio?
Se ti portano il nuovo a casa e ti ritirano il vecchio, il trasporto dell'uno, dell'altro o di entrambi viene sempre messo in conto.
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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