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Obblighi rivenditori RAEE e AEE

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Obblighi rivenditori RAEE e AEE Empty RAEE procedura semplificata

Messaggio  sueli Lun Mag 10, 2010 10:43 am

Buongiorno amici del forum, chiedo la Vostra assistenza per condividere la mia interpretazione per le nuove procedure semplificate: crossfingers

modulistica:
- schedario di carico e scarico (ex registro) all. 1
- documento semplificato di trasporto raee D.T.R. (ex formulario) all. 2
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per conferimento in punto vendita o domicilio.(all. 3


l'istallatore munito di D.T.R. ritira dal privato con la consegna 1:1 il RAEE che potrà essere destinato o a un centro di raggruppamento oppure in un centro di raccolta.
il distributore compila lo schedario
nel caso il RAEE sia conferito in un centro di raccolta, dovrà esser compilato anche la dich. sost. (all.3) con allegata la fotocopia C.I. dell'istallatore ? se

qualcuno sa se la modulistica è già disponibile ?




caro adoration ADMIN confido in un tuo prossimo intervento con la pubblicazione delle schema procedura.....
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Messaggio  Admin Lun Mag 10, 2010 11:03 am

Ciao sueli,

mi confondi con tutti quei fiori... Embarassed Embarassed Embarassed
Sì.
Va compilata e si può utilizzare l'all. III a).

Parliamo di RAEE domestici, naturalmente.
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Messaggio  sueli Lun Mag 10, 2010 11:06 am

.... come minimo kiss !!! grazie !
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Messaggio  Blumoro79 Ven Mag 21, 2010 10:50 am

Ciao a tutti,
ma un rivenditore di AEE (televisori, computer, dvd etc) oltre che gestire il ritiro delle apparecchiature fuori uso dal privato in rapporto 1:1 e successiva consegna ai centri raccolta (così come introdotto dal D.lgs 151 nel 2005 e specificato dal DM n.65 del 2010) ha altri obblighi? Deve iscriversi a qualche registro particolare? Deve compilare qualche comunicazione sui RAEE?
Scusate le domande un pò confuse, ma è un settore del tutto sconosciuto per me e sto iniziando solo ora a metterci il naso: che puzzaaaaaaaaaaaaaaa Very Happy
Grazie per le risposte e chiarimenti.
Saluti


Ultima modifica di Blumoro79 il Ven Mag 21, 2010 11:19 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  giampy Ven Mag 21, 2010 10:58 am

Blumoro79 ha scritto: De ve iscriversi a qualche registro particolare? Deve compilare qualche comunicazione sui RAEE?

D.M. n. 65 dell' 8 marzo 2010 art. 3 comma 2
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Messaggio  sueli Ven Mag 21, 2010 11:09 am

ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? no no )
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Messaggio  Blumoro79 Ven Mag 21, 2010 11:19 am

sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? no no )
Ma l'iscrizione all'Albo gestori se fatta dal distributore, lo autorizza allo stoccaggio sei rifiuti presso la sede da lui indicata ed anche al trasporto presso centro raccolta dei RAEE? Oppure bisogna fare a parte abche l'iscrizione ordinaria all'Albo per autorizzare il mezzo utilizato durante il ritiro presso i clienti e trasporto presso i centri raccolta?

E nel caso ci si avvale di trasportatori terzi? In questo caso il distributore dovrà ugualmente iscriversi alla sezione dell'Albo che nascerà per poter avere lo stoccaggio dei RAEE?
Inoltre il trasportatore, anche se in possesso di certificato di iscrizione all'Albo in Cat 5, deve anche provvedere ad iscriversi alla nuova Categoria che l'Albo andrà a definire?

Si vede che ho qualche dubbio Question
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Messaggio  Ospite Ven Mag 21, 2010 5:01 pm

sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? no no )

L'operatività comincerà il 18 giugno e si spera che per quella data ci siano almeno i modelli per l'iscrizione all'Albo. clown clown
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Messaggio  romontal Sab Mag 22, 2010 11:16 pm

Blumoro79 ha scritto:
sueli ha scritto:ciao, dunque il 19 maggio è entrato in vigore il DM 65 ... ma modulistica e sopratutto delibera Albo Gestori per iscrizioni varie ???
come al solito manca sempre un pezzo ? (o io mi sono persa qualcosa?? no no )
Ma l'iscrizione all'Albo gestori se fatta dal distributore, lo autorizza allo stoccaggio sei rifiuti presso la sede da lui indicata ed anche al trasporto presso centro raccolta dei RAEE? Oppure bisogna fare a parte abche l'iscrizione ordinaria all'Albo per autorizzare il mezzo utilizato durante il ritiro presso i clienti e trasporto presso i centri raccolta?

E nel caso ci si avvale di trasportatori terzi? In questo caso il distributore dovrà ugualmente iscriversi alla sezione dell'Albo che nascerà per poter avere lo stoccaggio dei RAEE?
Inoltre il trasportatore, anche se in possesso di certificato di iscrizione all'Albo in Cat 5, deve anche provvedere ad iscriversi alla nuova Categoria che l'Albo andrà a definire?

Si vede che ho qualche dubbio Question
I distributori, quali quelli definiti dal dlgs. 151/2005 e s.m.i. devono, a fronte del ritiro, raggruppare i RAEE consegnati dal consumatore o presso il proprio punto vendita, oppure presso altro luogo idoneo il cui indirizzo sia stato comunicato (sotto la propria responsabilità) alla sezione Regionale o provinciale dell’Albo gestori competente per territorio.

I luoghi previsti per il raggruppamento devono in ogni caso rispondere a misure di sicurezza e se del caso, (RAEE pericolosi) rispettare le modalità di separazione previste per i rifiuti pericolosi.

Con cadenza mensile o comunque al raggiungimento di 3500kg, i distributori devono convogliare i RAEE ai centri di raccolta utilizzando veicoli dotati di idoneità tecnica (portata max 3.500 Kg, massa complessiva max 6.000 Kg)

Al momento del ritiro di un RAEE ex nuclei domestici il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all’all. I del decreto e conservarlo per tre anni a partire dall’ultima registrazione. In tale maniera esso assolve all’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali.
Il trasporto dei RAEE dal domicilio del consumatore o dal punto vendita o dal luogo di raggruppamento, deve essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT), conforme all’allegato II al DM, numerato e redatto in tre esemplari: di questi, uno , opportunamente firmato dal titolare del centro di raccolta, viene restituito, a cura del trasportatore, al distributore, uno viene trattenuto dal trasportatore stesso, ed uno viene trattenuto dal centro di raccolta.
Copia del DDT come anche copia dello schedario devono essere conservate per tre anni dai soggetti interessati. In tale maniera viene assolto l’obbligo della tenuta dei registri di carico scarico previsti per i rifiuti tradizionali

Il trasporto può essere effettuato anche da ditte terze che agiscano per conto del distributore purché siano espressamente da esso incaricate (es. tramite contratto di appalto) ma in questo caso il trasporto può avvenire solo ove preveda istradamento dal domicilio del consumatore fino al centro di raccolta oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento
Un trasporto effettuato verso un luogo di raggruppamento diverso dalla sede del punto vendita del distributore, vaaccompagnato anche da copia fotostatica delle pagine dello schedario numerato tenuto dal distributore stesso, relative al RAEE trasportato ed indicanti data ed ora di inizio trasporto dal punto vendita al punto di raggruppamento.
La raccolta e il trasporto possono essere effettuati unicamente previa iscrizione dei soggetti interessati ad apposita categoria (sezione) dell’Albo gestori Ambientali. Pertanto anche i distributori di AEE solo nel caso esercitino tali attività dovranno iscriversi. In attesa della operatività dell’Albo, che si sta organizzando in merito e dal quale si è in attesa di specifica delibera, in sede di prima applicazione del Regolamento l’obbligo viene assolto con la presentazione di una semplice “Comunicazione” con la quale il soggetto obbligato dichiara sotto la propria responsabilità:
 sede dell’impresa
 estremi del distributore per conto del quale agiscono
 tipologia dei RAEE e relativi CER
 estremi identificativi dei veicoli impiegati e loro idoneità tecnica
 versamento dei diritti annuali di segreteria
A valle della Comunicazione l’Albo rilascia il relativo provvedimento entro i 30 giorni successivi alla Comunicazione.
L’iscrizione ha validità di 5 anni ed è subordinata al diritto annuale di euro 50 eventualmente rideterminabile
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Obblighi rivenditori RAEE e AEE Empty obbligo dal 18 giugno

Messaggio  monicacecc Gio Mag 27, 2010 5:52 pm

da tutte le parti c'è scritto che dal 18 giugno anche i ricenditori devono ritirare gratuitamente i RAEE.
Questo "18 giugno" ho letto ovunque che viene fuori dall'art 20 del D.Lgs 151/2005 che parla di "trentesimo giorno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 65/10"...ma dove è scritto !!!!! io non lo trovo e non riesco a capire da dove viene fuori il 18 giugno!!
o mi sono rinco... oppure aiutatemi!!
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Messaggio  Admin Gio Mag 27, 2010 6:32 pm

Ciao, non ti sei rinco. Wink

Il 18 giugno e' operativo l'obbligo del ritiro "uno contro uno" per effetto de decreto legge "Millleproroghe" 248 del 31 dicembre 2008 che ha introdotto il comma 1bis all'art. 6 del DLgs 151/2005.
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Messaggio  monicacecc Ven Mag 28, 2010 12:55 pm

grazie ADMIN... sei un mito!
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Obblighi rivenditori RAEE e AEE Empty RAEE TRASPORTO GRATUITO?

Messaggio  TITONA Mar Giu 15, 2010 5:31 pm

Il distributore ha l'obbligo di ritirare il RAEE solo in caso di acquisto di un'apparecchiatura analoga e nel caso in cui l'utente si rechi presso l'esercizio commerciale con i suoi mezzi oppure è obbligato al ritiro anche in caso di consegna a domicilio?
Mi spiego meglio l'obbligo di ritiro gratuito comprende anche il servizio di trasporto?
Un distributore potrebbe scegliere di consegnare il nuovo senza ritirare il vecchio?
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Messaggio  Admin Mar Giu 15, 2010 6:05 pm

Deve ritirarlo.
La norma dice "al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica".
Se la fornitura avviene presso il domicilio del cliente, il distrbutore dovrà ritirare l'usato in quel momento.
Naturalmente per il trasporto dell'apparecchiatura nuova può essere applicata una tariffa per cui, facendo un pò di conti, e considerando che il viaggio di ritorno sarebbe stato a vuoto, non si tratta di un grosso problema...
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Messaggio  romontal Ven Lug 16, 2010 7:08 pm

Mi risulta che:
1. i soggetti incaricati del ritiro e/o del trasporto devono essere iscritti, a specifica categoria dell’Albo
2 il trasporto dei RAEE può avvenire esclusivamente lungo il tragitto compreso tra la sede presso cui questo è stato ritirato ed il centro di raccolta, oppure fino al luogo scelto per il raggruppamento (che può essere o il punto vendita o altro diverso luogo comunicato all’Albo gestori)
La domanda è: in caso di necessità il trasportatore può lasciare il RAEE sul mezzo di trasporto e portarlo al centro di raccolta il giorno successivo magari indicando il percorso nel documento di trasporto?

grazie
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Messaggio  Admin Ven Lug 16, 2010 7:56 pm

Al di la' delle semplificazioni introdotte dal DM 65/2010, i trasporti in oggetto sono comunque sottoposti alla disciplina generale dei rifiuti e, segnatamente, all'art. 193, c. 12, del TUA:

La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Dunque, purche' siano "provate" le esigenze di trasporto si tratta di una condotta eccezionale ma contemplata dalla norma.
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Messaggio  romontal Ven Lug 16, 2010 8:56 pm

si va bene ma allora lo può fare o deve consegnare il giorno stesso??
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Messaggio  romontal Ven Lug 16, 2010 8:59 pm

scusa ma non avevo letto attentamente. Mi sembra di aver capito che lo può fare in quanto non supera le 48 hr ma in ogni caso ritieni anche tu che l'istradamento completo vada indicato nel DDT??
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Messaggio  Admin Ven Lug 16, 2010 9:08 pm

Sicuramente.
Quali sono le "necessita'" di cui parli?
Struttura chiusa? Ottimizzazione dei carichi?
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Messaggio  romontal Ven Lug 16, 2010 9:35 pm

ottimizzazione del carico ed esigenza del trasportatore che a volte ritira di sera e non fa in tempo per quel giorno
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Messaggio  Giosistri Gio Dic 09, 2010 3:58 pm

Nel caso di vendite online per le quali la consegna avviene tramite corriere non è possibile far ritirare la vecchia apparecchiatura dal corriere stesso, giusto?
La vecchia apparecchiatura deve comunque essere ritirata da trasportatori autorizzati.
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Messaggio  Gimi Gio Dic 09, 2010 4:02 pm

TITONA ha scritto:Il distributore ha l'obbligo di ritirare il RAEE solo in caso di acquisto di un'apparecchiatura analoga e nel caso in cui l'utente si rechi presso l'esercizio commerciale con i suoi mezzi oppure è obbligato al ritiro anche in caso di consegna a domicilio?
Mi spiego meglio l'obbligo di ritiro gratuito comprende anche il servizio di trasporto?
Un distributore potrebbe scegliere di consegnare il nuovo senza ritirare il vecchio?
L'obbligo di ritiro è per uno contro uno, ma presso il punto di vendita!
Se ti portano il nuovo a casa e ti ritirano il vecchio, il trasporto dell'uno, dell'altro o di entrambi viene sempre messo in conto.
Ciao
sunny
Gimi
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