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Registro di carico e scarico per il trasporto c/p, il punto al 2017
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Registro di carico e scarico per il trasporto c/p, il punto al 2017
Fino all'operatività del Sistri (oggi):
ART. 190 (registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
ART. 189 (catasto dei rifiuti)
[...]
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), [...]
In regime Sistri:
Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[...]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che [...];
[...]
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
Chiedo conforto al Forum della seguente lettura:
Ad oggi, e fino all'operatività effettiva del Sistri, l'attività di trasporto in conto proprio non è assoggettata a registrazione. In regime Sistri sarà dovuta la registrazione dei trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi (resta poi da vedere come dare concreta applicazione al precetto, trattandosi di movimenti che vanno annotati anche in produzione e scarico).
ART. 190 (registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
ART. 189 (catasto dei rifiuti)
[...]
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), [...]
In regime Sistri:
Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
[...]
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che [...];
[...]
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
Chiedo conforto al Forum della seguente lettura:
Ad oggi, e fino all'operatività effettiva del Sistri, l'attività di trasporto in conto proprio non è assoggettata a registrazione. In regime Sistri sarà dovuta la registrazione dei trasporti in conto proprio dei rifiuti pericolosi (resta poi da vedere come dare concreta applicazione al precetto, trattandosi di movimenti che vanno annotati anche in produzione e scarico).
Admin- Amministratore
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Età : 51
Registro C/S CP
Salve,
non concordo con tale lettura. Anche oggi, in cui si applica il regime dell'art. 190 pre-SISTRI, chi trasporta in conto proprio i propri rifiuti pericolosi (anche con una 2BIS, con i noti limiti), deve tenere il registro di C/S anche per l'attività di trasporto.
L'espressione "a titolo professionale", richiamata nel suddetto articolo, non determina infatti l'inclusione dei soli soggetti che svolgono attività di trasporto conto terzi, ma tutti coloro che abitualmente trasportano rifiuti, compreso chi trasporta i propri rifiuti con il relativo titolo (2BIS, 4, 5).
Sono comunque esclusi dall'obbligo di tenuta del Registro di C/S i soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (arrivo a questa conclusione dalla lettura combinata degli art 189 comma 3 e 190 comma 1).
non concordo con tale lettura. Anche oggi, in cui si applica il regime dell'art. 190 pre-SISTRI, chi trasporta in conto proprio i propri rifiuti pericolosi (anche con una 2BIS, con i noti limiti), deve tenere il registro di C/S anche per l'attività di trasporto.
L'espressione "a titolo professionale", richiamata nel suddetto articolo, non determina infatti l'inclusione dei soli soggetti che svolgono attività di trasporto conto terzi, ma tutti coloro che abitualmente trasportano rifiuti, compreso chi trasporta i propri rifiuti con il relativo titolo (2BIS, 4, 5).
Sono comunque esclusi dall'obbligo di tenuta del Registro di C/S i soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (arrivo a questa conclusione dalla lettura combinata degli art 189 comma 3 e 190 comma 1).
Andrea_B84- Nuovo Utente
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