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Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
deposito temporaneo amianto in edificio privato
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
deposito temporaneo amianto in edificio privato
Ciao non me ne intendo prorio di amianto ma una signora della mia via sapendo il lavoro che faccio mi ha chiesto un consiglio.
Ha fatto eseguire la rimozione di una piccola tettoia con lastre di eternit e ora l ha depositato nel cortile alle intemperie (incapulato e precedentemente trattato).
La ditta che l'ha rimosso ha detto che hanno tempo 18 mesi per portalo via ma a me sembrano troppi.
Premetto che purtroppo la signora l'unica cosa che ha in mano e un post it con il numero della figlia del l'impresa che ha effettuato la rimozione.
Gli ho consigliato di richiedere l autorizzazione che han fatto all'ASL e le loro autorizzazioni.
Qualcuno sa dirmi le tempistiche massime per portare via appunto queste lastre rimosse????
Grazie mille
Ha fatto eseguire la rimozione di una piccola tettoia con lastre di eternit e ora l ha depositato nel cortile alle intemperie (incapulato e precedentemente trattato).
La ditta che l'ha rimosso ha detto che hanno tempo 18 mesi per portalo via ma a me sembrano troppi.
Premetto che purtroppo la signora l'unica cosa che ha in mano e un post it con il numero della figlia del l'impresa che ha effettuato la rimozione.
Gli ho consigliato di richiedere l autorizzazione che han fatto all'ASL e le loro autorizzazioni.
Qualcuno sa dirmi le tempistiche massime per portare via appunto queste lastre rimosse????
Grazie mille
angel- Utente Attivo
- Messaggi : 505
Data d'iscrizione : 16.03.10
Località : lodi
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
Premetto che non ho mai seguito direttamente bonifiche di materiali contenenti amianto, ma di depositi temporanei ne ho visti e, a parte la segnaletica specifica per l'amianto, sempre 12 mesi dalla produzione sono (salvo che mi sia perso deroghe al testo unico) come per tutti i rifiuti.
lucamarangon- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.09.13
Località : Salzano (VE)
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
toh..non è al superamento di 10 metri cubi?
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
10 metri cubi o trimestralmente... ma visto che si parlava di piccola tettoia dubito nel superamento dei 10 metri cubi, quindi resta l'annualità (o la trimestralità).
lucamarangon- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.09.13
Località : Salzano (VE)
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
si vede che non ve ne intendete molto di amianto...
e sono anche pronta a giocarmi di tutto che la signora sia stata biecamente truffata.
Nessuna ASL autorizzerebbe un "deposito temporaneo di amianto", sia pure prima della raccolta, in uno spazio privato a portata di civili abitazioni.
Ed infine, vi ricordo che i rifiuti contenenti amianto, sia pure in matrice compatta, sono rifiuti pericolosi.
rivedete magari qualcuna delle vss. precedenti affermazioni, alla luce di quanto sto per copiaincollarvi.
Giusto per parlarne, è una norma vecchia di 22 anni ed è cogente.
e sono anche pronta a giocarmi di tutto che la signora sia stata biecamente truffata.
Nessuna ASL autorizzerebbe un "deposito temporaneo di amianto", sia pure prima della raccolta, in uno spazio privato a portata di civili abitazioni.
Ed infine, vi ricordo che i rifiuti contenenti amianto, sia pure in matrice compatta, sono rifiuti pericolosi.
rivedete magari qualcuna delle vss. precedenti affermazioni, alla luce di quanto sto per copiaincollarvi.
I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile.
Giusto per parlarne, è una norma vecchia di 22 anni ed è cogente.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
Grazie della precisazione, onestamente mi sembrava strano. Prima dicevo solo che al massimo un rifiuto può stare 12 mesi, quindi 18 non capivo da dove uscisse.
lucamarangon- Utente Attivo
- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.09.13
Località : Salzano (VE)
Re: deposito temporaneo amianto in edificio privato
a) ovviamente quoto Aurora visto che non può esistere che un'ASL ti consenta di fare un deposito temporaneo in un cortile condominiale (se non per 1/2 giorni - il tempo strettamente necessario per organizzare il trasporto.)
b) la signora si è fatta sòlare perchè, se l'azienda fosse seria e iscritta all'albo gestori e avesse fatto le cose come vanno fatte, la signora avrebbe in mano, come minimo una copia del Piano di Lavoro con tutti gli allegati (tra cui anche l'autorizzazione della ditta specializzata) il che è è un po' di più di un post it con il numero telefonico della figlia del titolare dell'impresa
c) anche ammesso e non concesso che il deposito temporaneo presso il produttore fosse regolare per quanto riguarda l'amianto depositato in cortile, esso dovrebbe appunto stare presso il produttore e siccome il produttore di quell'amianto è l'azienda specializzata che lo ha rimosso, ci dovrebbe essere ancora attiva un'area di cantiere, perfettamente segnalata e segregata e l'amianto dovrebbe stare dentro l'area di cantiere, imballato e sistemato, protetto dalle intemperie, etichettato e bla bla bla.
d) in caso di deposito temporaneo presso il produttore il rifiuto pericoloso può sostare al massimo tre mesi oppure fino a che non raggiunge il volume di 10 mc. In ogni caso, anche se la produzione è < 10 mc /anno, ci può stare massimo 12 mesi.
e) 18 mesi sono un'invenzione non si sa di chi
f) la signora si è presa una bella sòla e rischia pure l'abbandono di rifiuti pericolosi
b) la signora si è fatta sòlare perchè, se l'azienda fosse seria e iscritta all'albo gestori e avesse fatto le cose come vanno fatte, la signora avrebbe in mano, come minimo una copia del Piano di Lavoro con tutti gli allegati (tra cui anche l'autorizzazione della ditta specializzata) il che è è un po' di più di un post it con il numero telefonico della figlia del titolare dell'impresa
c) anche ammesso e non concesso che il deposito temporaneo presso il produttore fosse regolare per quanto riguarda l'amianto depositato in cortile, esso dovrebbe appunto stare presso il produttore e siccome il produttore di quell'amianto è l'azienda specializzata che lo ha rimosso, ci dovrebbe essere ancora attiva un'area di cantiere, perfettamente segnalata e segregata e l'amianto dovrebbe stare dentro l'area di cantiere, imballato e sistemato, protetto dalle intemperie, etichettato e bla bla bla.
d) in caso di deposito temporaneo presso il produttore il rifiuto pericoloso può sostare al massimo tre mesi oppure fino a che non raggiunge il volume di 10 mc. In ogni caso, anche se la produzione è < 10 mc /anno, ci può stare massimo 12 mesi.
e) 18 mesi sono un'invenzione non si sa di chi
f) la signora si è presa una bella sòla e rischia pure l'abbandono di rifiuti pericolosi
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
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