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Applicabilità 241/90 a procedure in semplificata
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Applicabilità 241/90 a procedure in semplificata
Buongiorno,
ho un quesito da porre (e un dibattito da aprire) ai più ferrati in materia giuridica del forum.
Il comma 8 dell'art.214 del TUA recita:
"8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia."
Nell'ambito di un procedimento ex artt.214 e 216, sono pervenute osservazioni alla Provincia competente da parte di soggetti privati ai sensi degli artt.9 e 10 della 241/90, ovvero ai sensi di un "intervento nel procedimento" in quanto portatori di interessi.
Dal vostro punto di vista, la Provincia è legittimata a tenere in considerazione dette osservazioni rigirandole al proponente per risposte/integrazioni al riguardo, oppure, trattandosi di CIA in semplificata, la responsabilità di tutto ricade e deve ricadere esclusivamente sulla Provincia stessa?
Un'altra domanda:
comma 6ter dell'art.20
"6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."
E' corretto interpretare che, ai sensi del suddetto comma, non è possibile l'avvio di un ricorso al TAR contro l'eventuale iscrizione al registro provinciale?
Grazie mille
ho un quesito da porre (e un dibattito da aprire) ai più ferrati in materia giuridica del forum.
Il comma 8 dell'art.214 del TUA recita:
"8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia."
Nell'ambito di un procedimento ex artt.214 e 216, sono pervenute osservazioni alla Provincia competente da parte di soggetti privati ai sensi degli artt.9 e 10 della 241/90, ovvero ai sensi di un "intervento nel procedimento" in quanto portatori di interessi.
Dal vostro punto di vista, la Provincia è legittimata a tenere in considerazione dette osservazioni rigirandole al proponente per risposte/integrazioni al riguardo, oppure, trattandosi di CIA in semplificata, la responsabilità di tutto ricade e deve ricadere esclusivamente sulla Provincia stessa?
Un'altra domanda:
comma 6ter dell'art.20
"6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."
E' corretto interpretare che, ai sensi del suddetto comma, non è possibile l'avvio di un ricorso al TAR contro l'eventuale iscrizione al registro provinciale?
Grazie mille
matteorossi- Utente Attivo
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