Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
Un saluto a tutti gli amici del forum.
Vorrei avere una vostra opinione in merito all'attribuzione del codice C.E.R. più corretto da dare a scarti (con piccole emulsioni) derivati da attività principalmente di taglio (con sega a nastro) su materiali di ferro e acciaio. Questi scarti hanno forme varie e dimensioni di 40/50 cm. Non credo quindi si possa parlare di trucioli e attribuire il codice 12 01 01 (limature e trucioli di materiali ferrosi). Tanto meno, facendo riferimento al processo produttivo che li genera, non credo si possa attribuire il codice 17 04 05 (rifiuti derivati dalle attività di costruzione e demolizione: ferro e acciao)
Vorrei avere una vostra opinione in merito all'attribuzione del codice C.E.R. più corretto da dare a scarti (con piccole emulsioni) derivati da attività principalmente di taglio (con sega a nastro) su materiali di ferro e acciaio. Questi scarti hanno forme varie e dimensioni di 40/50 cm. Non credo quindi si possa parlare di trucioli e attribuire il codice 12 01 01 (limature e trucioli di materiali ferrosi). Tanto meno, facendo riferimento al processo produttivo che li genera, non credo si possa attribuire il codice 17 04 05 (rifiuti derivati dalle attività di costruzione e demolizione: ferro e acciao)
Ultima modifica di noodles78Ca il Ven Lug 10, 2015 2:45 pm - modificato 1 volta.
noodles78Ca- Membro della community
- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.06.15
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
12 01 18* potrebbe andare?
Fafnir- Utente Attivo
- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 05.12.13
Età : 37
Località : Padova
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
Fafnir ha scritto:12 01 18* potrebbe andare?
Non sono fanghi. Sono proprio pezzi metallici.
noodles78Ca- Membro della community
- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.06.15
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
quanto sono sporchi?
Se rispettano quanto previsto dal punto 3.1.2 del DM 5 febbraio 1998 puoi usare il CER 120199.
Dalle mie parti (Veneto) alcuni trasportatori sono autorizzati con questo cer.
Se rispettano quanto previsto dal punto 3.1.2 del DM 5 febbraio 1998 puoi usare il CER 120199.
Dalle mie parti (Veneto) alcuni trasportatori sono autorizzati con questo cer.
Mauro.Fante- Utente Attivo
- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 15.07.10
Località : Verona
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
concordo sul 12.01.99 ma, personalmente, me ne frego e attribuisco il 12.01.01Mauro.Fante ha scritto:quanto sono sporchi?
Se rispettano quanto previsto dal punto 3.1.2 del DM 5 febbraio 1998 puoi usare il CER 120199.
Dalle mie parti (Veneto) alcuni trasportatori sono autorizzati con questo cer.
(Veneto anca mi)
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
Mauro.Fante ha scritto:quanto sono sporchi?
Se rispettano quanto previsto dal punto 3.1.2 del DM 5 febbraio 1998 puoi usare il CER 120199.
Dalle mie parti (Veneto) alcuni trasportatori sono autorizzati con questo cer.
Nella mia zona, non ci sono trasportatori autorizzati a questo tipo di CER
cirillo ha scritto:concordo sul 12.01.99 ma, personalmente, me ne frego e attribuisco il 12.01.01.
Beh, io vorrei non fregarmene però...
noodles78Ca- Membro della community
- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.06.15
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
ma, caro noodles78Ca, tu sei proprio sicuro-sicuro che siano dei rifiuti e non piuttosto dei sottoprodotti?
guarda che bello schemino ti ho predisposto, appositamente per te !
... e ai sottoprodotti non si applica Codice CER e soprattutto si vendono.
In teoria, se li dividete a monte per il tipo di materiale tagliato potete anche farli uscire con le specifiche CECA o AISI con cui avete aquistato le lamierone...
guarda che bello schemino ti ho predisposto, appositamente per te !
... e ai sottoprodotti non si applica Codice CER e soprattutto si vendono.
In teoria, se li dividete a monte per il tipo di materiale tagliato potete anche farli uscire con le specifiche CECA o AISI con cui avete aquistato le lamierone...
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
Aurora Brancia ha scritto:ma, caro noodles78Ca, tu sei proprio sicuro-sicuro che siano dei rifiuti e non piuttosto dei sottoprodotti?
guarda che bello schemino ti ho predisposto, appositamente per te !
... e ai sottoprodotti non si applica Codice CER e soprattutto si vendono.
In teoria, se li dividete a monte per il tipo di materiale tagliato potete anche farli uscire con le specifiche CECA o AISI con cui avete aquistato le lamierone...
Non posso visionare lo schemino a lavoro perché i filtri sui pc aziendali bloccano certe pagine.
In ogni caso, facendo riferimento a questa discussione
- Codice:
http://www.sistriforum.com/t11241-dischi-metallici-da-produzione-di-anelli-verniciati-sottoprodotti-o-scarti
noodles78Ca- Membro della community
- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.06.15
Re: Attribuzione codice CER scarti ferro e acciaio
ooooufff... e scrivi a parole, ed è lungo da leggere, metti la figurina e c'è chi non la vede...
provo a parole, applicando le risposte del tuo caso a quanto previsto dall'art. 184-bis :
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
il vostro oggetto è derivante da attività principalmente di taglio (con sega a nastro) su materiali di ferro e acciaio.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
è certissimo che questi oggetti saranno utilizzati da qualche terzo al quale sarebbe appunto opportuno venderlo, atteso che nessuno oramai “butta” più materiali come il ferro e l’acciaio, anche da parecchi anni vanno tutti a riutilizzo: tanto che come “rottami” sono un prodotto commerciale anche quotato; può valere la pena di chiedere al destinatario finale (magari grossista di rottami o fonderia) se lo accetta anche come sottoprodotto con questa dicitura accompagnato da specifica tecnica
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
E se non è normale pratica industriale il recupero di materiali ferrosi, che si faceva anche quando c’erano solo i fabbri con le loro fucine, proprio non saprei quale altra sia più normale.
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
L’utilizzo di materiali metallici ferrosi da recupero, purchè recuperati in impianti conformi ai requisiti, è addirittura altamente più conservativo rispetto all’ambiente che non la produzione da materie prime vergini naturali.
Io dico che vale proprio la pena di fare questa minuscola variazione all'oggetto sociale, se non cambia null'altro dello statuto societario non c'è nemmeno bisogno di andare dal notaio e visto che la vostra attività principale non cambia basta solo far registrare il nuovo oggetto sociale alla CCIAA. SE funziona per FCA aggiungere "e derivati" dopo l'ggetto principlae di produzione e commercializzazione, non vedo perchè non dovrebbe valere per chiunque altro.
provo a parole, applicando le risposte del tuo caso a quanto previsto dall'art. 184-bis :
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
il vostro oggetto è derivante da attività principalmente di taglio (con sega a nastro) su materiali di ferro e acciaio.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
è certissimo che questi oggetti saranno utilizzati da qualche terzo al quale sarebbe appunto opportuno venderlo, atteso che nessuno oramai “butta” più materiali come il ferro e l’acciaio, anche da parecchi anni vanno tutti a riutilizzo: tanto che come “rottami” sono un prodotto commerciale anche quotato; può valere la pena di chiedere al destinatario finale (magari grossista di rottami o fonderia) se lo accetta anche come sottoprodotto con questa dicitura accompagnato da specifica tecnica
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
E se non è normale pratica industriale il recupero di materiali ferrosi, che si faceva anche quando c’erano solo i fabbri con le loro fucine, proprio non saprei quale altra sia più normale.
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
L’utilizzo di materiali metallici ferrosi da recupero, purchè recuperati in impianti conformi ai requisiti, è addirittura altamente più conservativo rispetto all’ambiente che non la produzione da materie prime vergini naturali.
Io dico che vale proprio la pena di fare questa minuscola variazione all'oggetto sociale, se non cambia null'altro dello statuto societario non c'è nemmeno bisogno di andare dal notaio e visto che la vostra attività principale non cambia basta solo far registrare il nuovo oggetto sociale alla CCIAA. SE funziona per FCA aggiungere "e derivati" dopo l'ggetto principlae di produzione e commercializzazione, non vedo perchè non dovrebbe valere per chiunque altro.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Argomenti simili
» tosaerba: chi era costui? Attribuzione del codice CER
» attribuzione codice CER
» Codice CER per stampi in ferro
» Codice CER scarti di fusione dentale (materozze)
» codice cer scarto di lavorazione di nastro di ferro
» attribuzione codice CER
» Codice CER per stampi in ferro
» Codice CER scarti di fusione dentale (materozze)
» codice cer scarto di lavorazione di nastro di ferro
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.