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RIFERIMENTI NORME ETICHETTATURA COLLI IN DEPOSITO TEMPORANEO

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Messaggio  alkariel Mar Giu 02, 2015 2:13 pm

Salve a rutti.
sto cercando da diverse settimane la norma di riferimento che indichi quali ssiano le diciture da apporre sui colli di rifiuti che il produttore del rifiuto stocca nel proprio deposito temporaneo autorizzato.
on line ho trovato diversi documenti che indicano giustamente quanto segue:

"I rifiuti devono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi, le seguenti indicazioni:

a) nome ed indirizzo del produttore
b) il nome del rifiuto o la sua descrizione;
c) il codice C.E.R."

Qualcuno puo' indicarmi quale e' la norm, decreto, legge, delibera che razionalizza queste modalita'?

Grazie per la collaborazione.


alkariel
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Messaggio  -bz8- Mer Giu 03, 2015 10:34 am

Questo è quanto recita l'art. 183 del D.Lgs 152/06
[...]
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
[...]

Viene da sé che quando si parla di organizzare il D.T. per "categorie omogenee di rifiuti", si intende che devono essere separati, appunto, in base al codice CER. E se li separi è ovvio che devi anche identificarli.
Tieni presente inoltre che, ad un eventuale controllo, più le cose sono chiare e meglio è. In sostanza più cose scrivi sui rifiuti più dai l'impressione di gestire il deposito temporaneo con cura e attenzione.
Questo è il mio contributo
Ciao
-bz8-
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Messaggio  ceresio18 Mer Giu 03, 2015 11:18 am

mi riaggancio al post per chiedere chiarimenti sull'etichettatura.
I miei rifiuti in deposito temporaneo li devo etichettare con i pittogrammi CLP/GHS?
Sulle etichette voi indicate anche le HP? (e sino a ieri indicavate le H?)

Grazie
ceresio18
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