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La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
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Pierluigi54
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La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Buonasera,
La Circolare n 1 del Ministero dell'Ambiente in attuazione all'art. 11 del decreto 101/2013 a pag. 3 (Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI) parla di soggetti che, come conseguenza della loro attività primaria, producono rifiuti pericolosi.
Siamo una Cooperativa Sociale e gli unici rifiuti pericolosi derivano da una piccola attività interna di manutenzione dei nostri automezzi.
Quindi, come attesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, non si tratta di una nostra attività primaria.
Siamo comunque obbligati ad iscriverci al SISTRI ?
Grazie
La Circolare n 1 del Ministero dell'Ambiente in attuazione all'art. 11 del decreto 101/2013 a pag. 3 (Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI) parla di soggetti che, come conseguenza della loro attività primaria, producono rifiuti pericolosi.
Siamo una Cooperativa Sociale e gli unici rifiuti pericolosi derivano da una piccola attività interna di manutenzione dei nostri automezzi.
Quindi, come attesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, non si tratta di una nostra attività primaria.
Siamo comunque obbligati ad iscriverci al SISTRI ?
Grazie
Pierluigi54- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.01.15
Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Se ti può essere utile dai uno sguardo a :
Dm Ambiente 24 aprile 2014
Sistri - Specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire e disciplina delle modalità di applicazione a regime per il trasporto intermodale - Attuazione articolo 188-ter del Dlgs 152/2006
…
Articolo 1
Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006
1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al Sistri, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del Dlgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Dlgs n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006.
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al Sistri ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli art
Dm Ambiente 24 aprile 2014
Sistri - Specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire e disciplina delle modalità di applicazione a regime per il trasporto intermodale - Attuazione articolo 188-ter del Dlgs 152/2006
…
Articolo 1
Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006
1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al Sistri, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del Dlgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Dlgs n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006.
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al Sistri ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli art
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
SISTRI riserva sempre sorprese
----------------------Pierluigi54 ha scritto:Buonasera,
La Circolare n 1 del Ministero dell'Ambiente in attuazione all'art. 11 del decreto 101/2013 a pag. 3 (Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI) parla di soggetti che, come conseguenza della loro attività primaria, producono rifiuti pericolosi.
Siamo una Cooperativa Sociale e gli unici rifiuti pericolosi derivano da una piccola attività interna di manutenzione dei nostri automezzi.
Quindi, come attesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, non si tratta di una nostra attività primaria.
Siamo comunque obbligati ad iscriverci al SISTRI ?
Grazie
La questione sollevata da Pierluigi è nuova (almeno per me), ma non è per niente banale.
La circolare ministeriale ha lo scopo di chiarire le disposizioni di legge e regolamentari. Nel merito specifico, la circolare n. 1 ha voluto chiarire che cosa deve intendersi, nell’ambito della normativa SISTRI, per “produttore iniziale” di rifiuti, sul quale ricadono determinati obblighi e non altri.
Nella legge (Dlgs 152) il “produttore iniziale” è richiamato all’art. 183 c. 1 f) come “il soggetto la cui attività produce rifiuti”, diverso dal soggetto che effettua “operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. In sostanza la legge distingue tra chi produce rifiuti trattando materie prime (o altro che rifiuto ancora non è) da chi produce rifiuti trattando altri rifiuti. Le finalità sono molteplici. Ne cito una sola, apparentemente banale: quella di evitare che lo stesso rifiuto venga conteggiato in produzione ogni volta che viene trattato, alterando le statistiche e facendo emergere l’allarmante eccesso di milioni di tonnellate di rifiuto prodotto ma non smaltito o recuperato (è successo e continua forse a succedere), mentre è creato per lo più da duplicazioni.
La circolare entra (a gamba tesa?) in questa definizione di legge, precisando che, ai fini dell’obbligatorietà del SISTRI, si intendono per produttori iniziali i soggetti che producono rifiuti “come conseguenza della loro primaria attività professionale”. Francamente non riesco a contestualizzare queste parole, ma se sono state scritte non posso che prenderne atto.
Quindi, chi produce rifiuti pericolosi come conseguenza di un'attività professionale secondaria, non è un produttore iniziale soggetto all’obbligo SISTRI. Non fa una grinza. Nella legge però il virgolettato in questione non c’è. Quindi il dubbio di Pierluigi è legittimo e io non saprei proprio come rispondere.
Suggerirei di fare un quesito al SISTRI. Vediamo come se la cava.
euclione- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Egregi,
a prima vista si potrebbe anche dare una qualche giustificazione a questo dubbio ma:
1) riguarda il Sistri cioè un sistema che non è mai nato e che così come lo conosciamo non esisterà mai. E basterebbe questo per chiudere la questione.
2) si riesce sempre a dimenticare che la produzione di rifiuti non deriva da attività ma da lavorazione. Sono due concetti estremamente diversi.
3) i suddetti concetti non sono conosciuti da chi ha stilato quella circolare, ma essendo una circolare che non chiarisce un bel niente ed essendo giuridicamente di grado inferiore al dm citato precedentemente, personalmente ho cestinato serenamente quello scritto.
a prima vista si potrebbe anche dare una qualche giustificazione a questo dubbio ma:
1) riguarda il Sistri cioè un sistema che non è mai nato e che così come lo conosciamo non esisterà mai. E basterebbe questo per chiudere la questione.
2) si riesce sempre a dimenticare che la produzione di rifiuti non deriva da attività ma da lavorazione. Sono due concetti estremamente diversi.
3) i suddetti concetti non sono conosciuti da chi ha stilato quella circolare, ma essendo una circolare che non chiarisce un bel niente ed essendo giuridicamente di grado inferiore al dm citato precedentemente, personalmente ho cestinato serenamente quello scritto.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Nel quotare Supremoanziano, sono dell'avviso che la produzione di rifiuti pericolosi, quali olio usato e filtri olio, derivanti dalla manutenzione dei mezzi, comporti comunque l'obbligo dell'iscrizione al sistri (ovviamente se la ditta supera le 10 ULA), indipendentemente dal fatto che questa "non sia l'attività principale".
Questo è quanto faccio fare alle aziende che assisto quali, ad esempio, le Imprese Edili che effettuano anche la manutenzione dei propri mezzi (e questa lavorazione non è certamente scritta nel certificato della CCIAA).
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cirillo- Moderatore
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Un quesito non costa nulla
cirillo ha scritto:Nel quotare Supremoanziano, sono dell'avviso che la produzione di rifiuti pericolosi, quali olio usato e filtri olio, derivanti dalla manutenzione dei mezzi, comporti comunque l'obbligo dell'iscrizione al sistri (ovviamente se la ditta supera le 10 ULA), indipendentemente dal fatto che questa "non sia l'attività principale".Questo è quanto faccio fare alle aziende che assisto quali, ad esempio, le Imprese Edili che effettuano anche la manutenzione dei propri mezzi (e questa lavorazione non è certamente scritta nel certificato della CCIAA).
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Come non essere d'accordo! E' giusto tutelare le imprese che chiedono la nostra consulenza usando buon senso e conoscenza. Ma non vedo perchè dobbiamo tutelare anche il Ministero dell'Ambiente se scrive sciocchezze.
Io il quesito al SISTRI lo farei: se risponde, alla peggio ci dirà che abbiamo capito male e che l'impresa edile di Cirillo deve iscriversi, magari dandoci anche qualche spiegazione; se non risponde, l'impresa malcapitata che ha fatto affidamento (legittimo) sulla circolare ministeriale potrà meglio difendersi dalle spropositate sanzioni (ricordo, da 13.500 euro a 93.000) per chi non si iscrive e per chi non versa il contributo.
Fare il quesito non costa nulla.
euclione- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
ma.. io la ragionerei così..
l'attività primaria genera rifiuti in via ORDINARIA che quindi possono essere pericolosi e non pericolosi.. ergo, se ho più di 10 dipendenti e faccio rif pericolosi mi iscrivo.
l'attività secondaria che prevede la produzione OCCASIONALE di rifiuti (la classica sostituzione di una apparecchiatura rotta, lo spandimento di un muletto, le batterie sostitite del furgone ecc).. non mi obbliga ad essere SEMPRE iscritto ma ad iscrivermi NEL MOMENTO IN CUI ci siano i requisiti.. come da manuale SISTRI.
poi.. adieu fino al prossimo adempimento..
l'attività primaria genera rifiuti in via ORDINARIA che quindi possono essere pericolosi e non pericolosi.. ergo, se ho più di 10 dipendenti e faccio rif pericolosi mi iscrivo.
l'attività secondaria che prevede la produzione OCCASIONALE di rifiuti (la classica sostituzione di una apparecchiatura rotta, lo spandimento di un muletto, le batterie sostitite del furgone ecc).. non mi obbliga ad essere SEMPRE iscritto ma ad iscrivermi NEL MOMENTO IN CUI ci siano i requisiti.. come da manuale SISTRI.
poi.. adieu fino al prossimo adempimento..
beltrale- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Non come da manuale (che vale come il due a briscola), bensì come da legge (art. 188-ter, comma 10). E questo sicuramente supera il DM, per non parlare della circolare.beltrale ha scritto:ma.. io la ragionerei così..
l'attività primaria genera rifiuti in via ORDINARIA che quindi possono essere pericolosi e non pericolosi.. ergo, se ho più di 10 dipendenti e faccio rif pericolosi mi iscrivo.
l'attività secondaria che prevede la produzione OCCASIONALE di rifiuti (la classica sostituzione di una apparecchiatura rotta, lo spandimento di un muletto, le batterie sostitite del furgone ecc).. non mi obbliga ad essere SEMPRE iscritto ma ad iscrivermi NEL MOMENTO IN CUI ci siano i requisiti.. come da manuale SISTRI.
poi.. adieu fino al prossimo adempimento..
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Non come da manuale (che vale come il due a briscola), bensì come da legge (art. 188-ter, comma 10). E questo sicuramente supera il DM, per non parlare della circolare.
CHAPEAU!
beltrale- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Concordo ragazzi, però questo vale per una produzione "accidentale" di rifiuti pericolosi del tipo: non è prevista, mi capita tra capo e collo e, allora, m'iscrivo per l'occasione e, con l'anno nuovo mi cancello in attesa del prossimo eventuale "patatrack" che mi potrebbe capitare (forse si forse no) tra xx anni....beltrale ha scritto:CHAPEAU!Non come da manuale (che vale come il due a briscola), bensì come da legge (art. 188-ter, comma 10). E questo sicuramente supera il DM, per non parlare della circolare.
In questo caso, però, il quesito iniziale fa riferimento "alla manutenzione dei mezzi di proprietà della Ditta"; volete dirmi che non si cambiano olio e filtri almeno una volta all'anno? Conseguentemente ci s'iscrive e si resta iscritti; l'alternativa è andare a farselo cambiare da un autoriparatore presso la sua officina.
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cirillo- Moderatore
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
si.. cirillo.. questo capiterebbe solo e soltanto non venisse da attività produttiva..
il classico sversamento di olio o solventi forse sarebbe il più corretto..
ci sono poi delle attrezzature che hanno necessità di cambio olio ogni 40.000 ore lavorative ecc..
il classico sversamento di olio o solventi forse sarebbe il più corretto..
ci sono poi delle attrezzature che hanno necessità di cambio olio ogni 40.000 ore lavorative ecc..
beltrale- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Certamente beltrale, ne ho un paio di così... (off. metalmeccaniche).beltrale ha scritto:il classico sversamento di olio o solventi forse sarebbe il più corretto..
ci sono poi delle attrezzature che hanno necessità di cambio olio ogni 40.000 ore lavorative ecc..
Si sono iscritte "all'epoca" in quanto hanno cambiato l'olio di alcune macchine; si sono successivamente cancellate e, se il sistri continuerà a vivere, si reiscriveranno quando avranno necessità, tra qualche anno, di ricambiare l'olio....
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Età : 69
Località : veneto
grazie a tutti, proverò a fare un quesito al SISTRI ma....
mi sembra di capire che l'opinione prevalente, al di la della circolare 1, è che l'iscrizione sia necessaria.
Comunque per togliere ogni dubbio, come suggerisce Euclione, porrei un quesito al SISTRI.
Sono nuovo del Forum, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie a tutti, Pierluigi
Comunque per togliere ogni dubbio, come suggerisce Euclione, porrei un quesito al SISTRI.
Sono nuovo del Forum, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie a tutti, Pierluigi
Pierluigi54- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 14.01.15
Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
Pierluigi54 ha scritto:mi sembra di capire che l'opinione prevalente, al di la della circolare 1, è che l'iscrizione sia necessaria.
Comunque per togliere ogni dubbio, come suggerisce Euclione, porrei un quesito al SISTRI.
Sono nuovo del Forum, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie a tutti, Pierluigi
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Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
cirillo ha scritto:Concordo ragazzi, però questo vale per una produzione "accidentale" di rifiuti pericolosi del tipo: non è prevista, mi capita tra capo e collo e, allora, m'iscrivo per l'occasione e, con l'anno nuovo mi cancello in attesa del prossimo eventuale "patatrack" che mi potrebbe capitare (forse si forse no) tra xx anni....beltrale ha scritto:CHAPEAU!Non come da manuale (che vale come il due a briscola), bensì come da legge (art. 188-ter, comma 10). E questo sicuramente supera il DM, per non parlare della circolare.
In questo caso, però, il quesito iniziale fa riferimento "alla manutenzione dei mezzi di proprietà della Ditta"; volete dirmi che non si cambiano olio e filtri almeno una volta all'anno? Conseguentemente ci s'iscrive e si resta iscritti; l'alternativa è andare a farselo cambiare da un autoriparatore presso la sua officina.
Ciao a tutti! scusate se mi intrometto.
secondo voi il citato comma 10 dell'art. 188-ter, si applica ai produttori di cui all'art. 1 del DM 24 aprile 2014?
Mi spiego: ho una società immobiliare con due dipendenti (quindi al di fuori dell'applicazione del Sistri sia come numero di dipendenti, sia come NON produttore di rifiuti pericolosi). Il problema è che potrebbe succedere di dover smaltire rifiuti pericolosi causati da un allagamento di una cantina o dalla rottura di tubazioni ecc.
In questo caso diventerei produttore di rifiuti pericolosi ma al di sotto dei 10 dipendenti, il comma 10 art.188-ter lo applico o no?
Grazie
p.davide- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 20.01.15
Mi ha risposto il SISTRI
Buongiorno a tutti,
ho chiesto un chiarimento tramite mail al SISTRI che mi ha risposto:
Gentile Utente,
poiché la manutenzione dei mezzi di trasporto della cooperativa non rientra nella primaria attività professionale dell'azienda stessa, quest'ultima non è dunque tenuta ad iscriversi al sistri per i rifiuti prodotti dalla suddetta operazione.
Distinti saluti
CC Sistri
Grazie a tutti
Pierluigi
ho chiesto un chiarimento tramite mail al SISTRI che mi ha risposto:
Gentile Utente,
poiché la manutenzione dei mezzi di trasporto della cooperativa non rientra nella primaria attività professionale dell'azienda stessa, quest'ultima non è dunque tenuta ad iscriversi al sistri per i rifiuti prodotti dalla suddetta operazione.
Distinti saluti
CC Sistri
Grazie a tutti
Pierluigi
Pierluigi54- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.01.15
Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
... sulle risposte del Sistri ... é sempre da ricordare il loro "disclaimer":
Tali informazioni:
sono di carattere esclusivamente generale, e non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o ad un organismo determinati;
non sempre sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate;
sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i soggetti privati e pubblici preposti e coinvolti nella gestione operativa e di controllo del sistema SISTRI non hanno alcun controllo e per i quali essi non si assumono alcuna responsabilità;
non costituiscono un parere di tipo professionale o legale.
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=113
Tali informazioni:
sono di carattere esclusivamente generale, e non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o ad un organismo determinati;
non sempre sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate;
sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i soggetti privati e pubblici preposti e coinvolti nella gestione operativa e di controllo del sistema SISTRI non hanno alcun controllo e per i quali essi non si assumono alcuna responsabilità;
non costituiscono un parere di tipo professionale o legale.
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=113
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 30.11.10
ISCRIZIONE AL SISTRI O NO
Buongiorno,
la ns azienda recupera rifiuti non pericolosi -scarti alimentari-, quest'anno abbiamo acquistato delle taniche di materiale da utlizzare nella ns. officina, con il simbolo di pericoloso, una volta svuotate, per smaltirle, dobbiamo essere iscritti al Sistri?
Abbiamo 11 dipendenti.
E' possibile sapere se qualcuno ha gestito la ns. stessa situazione?
Grazie e buon fine settimana a tutti!
la ns azienda recupera rifiuti non pericolosi -scarti alimentari-, quest'anno abbiamo acquistato delle taniche di materiale da utlizzare nella ns. officina, con il simbolo di pericoloso, una volta svuotate, per smaltirle, dobbiamo essere iscritti al Sistri?
Abbiamo 11 dipendenti.
E' possibile sapere se qualcuno ha gestito la ns. stessa situazione?
Grazie e buon fine settimana a tutti!
giovannam- Utente Attivo
- Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 17.05.11
Località : ITALIA
Guarda che confusione
Pierluigi54 ha scritto:Buongiorno a tutti,
ho chiesto un chiarimento tramite mail al SISTRI che mi ha risposto:
Gentile Utente,
poiché la manutenzione dei mezzi di trasporto della cooperativa non rientra nella primaria attività professionale dell'azienda stessa, quest'ultima non è dunque tenuta ad iscriversi al sistri per i rifiuti prodotti dalla suddetta operazione.
Distinti saluti
CC Sistri
Grazie a tutti
Pierluigi
Email Inviata da me:
Gentile Sistri,
nel caso in cui l'azienda che si occupa di scavi per costruzioni stradali, produce rifiuti pericolosi solo derivanti dall'attività di manutenzione, esempio il cambio d'olio per i macchinari CER 130208* è obbligato all'iscrizione al sistri? Per il resto produce tutti rifiuti non pericolosi.
Grazie
Risposta Sistri
Gentile Utente,
come riferitoLe nella mail precedente,
Le ricordiamo che il comma 10 dell'Art.188-ter del D.L. 152 del 30/04/2006 indica:
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.”
Pertanto, qualora avesse concluso che quest'ultimi siano Pericolosi, che il suo ruolo in merito agli stessi è quello di Produttore,
e il numero totale degli addetti dell'Azienda siano superiori a dieci, allora Le confermiamo quanto pubblicato sul nostro sito,
che per gli ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI SUPERIORI A DIECI ADDETTI sussiste l'obbligo di adesione al Sistri.
Per ulteriori chiarimenti può contattarci al Numero verde 800 003 836, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.
Distinti saluti
Assistenza SISTRI
Ma non sono rifiuti accidentali quelli riguardanti al cambio olio dei macchinari ahahaha
Emanuele Roy- Utente Attivo
- Messaggi : 81
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Re: La produzione di rifiuti pericolosi da attività non primaria sono soggetti al SISTRI ?
domanda:
siamo di fronte ad un caso sporadico di produzione di olio esausto da tagliando e basta o ci ritroviamo anche filtri olio, gasolio e aria?
In tal caso come ci regoliamo?
Non è meglio affidarsi ad un'officina meccanica che sa già come gestire la questione?
Buon lavoro
siamo di fronte ad un caso sporadico di produzione di olio esausto da tagliando e basta o ci ritroviamo anche filtri olio, gasolio e aria?
In tal caso come ci regoliamo?
Non è meglio affidarsi ad un'officina meccanica che sa già come gestire la questione?
Buon lavoro
rao_gpp- Membro della community
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