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Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici

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Messaggio  Admin Mer Gen 07, 2015 5:27 pm

Una provincia chiede ad un impianto che effettua una mera messa in riserva di rifiuti metallici di ottemperare ai controlli in oggetto sulla base dei seguenti disposti normativi:

"1. I soggetti che a  scopo industriale o commerciale  esercitano attivita'  di  importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di  rottami  o  altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano  attivita'  di  importazione  di   prodotti   semilavorati
metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza  radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali  sorgenti  dismesse, per  garantire  la  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e   della popolazione  da  eventi  che  possono  comportare  esposizioni   alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e  non  effettuano  operazioni doganali.
 2.  L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78,  i  quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di  buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato".
(D.Lgs. 230/95, art. 157, commi 1 e 2)

Vi risultano esperienze analoghe?
Con quali modalità e con quale frequenza vanno effettuati tali controlli?

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Messaggio  samoht Mer Gen 07, 2015 5:45 pm

La normativa di riferimento è la 230/95 la quale poi poggia le regole dei controlli sui carichi in entrata ed in uscita ed i relativi controlli sulla strumentazione sulla normativa UNI 10897/2013.

Riassumendo:

I carichi in entrata ed in uscita devono essere controllati o con strumenti portatili o con strumenti fissi (detti portali). Tali strumenti devono registrare la radioattività del fondo ambientale e del carico. La differenza tra tali valori determina la presenza o meno di radioattività nel carico. Per chi gestisce rottami ferrosi con il famoso R.E. 333/2011 non dovrebbe essere una novità (infatti nelle dichiarazioni di conformità E.o.W. i valori della radioattività va sempre indicata), per chi invece gestisce rottami solo come rifiuti il controllo radiometrico è comunque obbligatorio.

I controlli sugli strumenti (portatili o fissi) sono:
controllo annuale da parte di ente atto a fare i controlli (in genere l'installatore/venditore dell'impianto); controllo bimestrale con sorgente di prova (solo per i portali fissi - che io sappia sono pochi gli impianti che seguono anche questa regola) contratto con esperto qualificato che almeno una volta all'anno discute le procedure interne di controllo con l'impianto e che si occupa degli smaltimenti in caso di ritrovamento di sorgenti radioattive.

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Messaggio  Admin Mer Gen 07, 2015 5:50 pm

Grazie, molto chiaro.
La richiesta ha per oggetto un centro di raccolta per rifiuti urbani autorizzato ex art. 208 TUA...

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Messaggio  samoht Mer Gen 07, 2015 5:58 pm

Inutile dire che si dovrebbe vedere quello che è previsto in autorizzazione. Da mia esperienza chi opera con rottami metallici (sia in ordinaria sia in semplificata) già da parecchio tempo è dotato di strumentazione per il controllo dei rottami in ingresso. Cosa leggermente diversa è un centro di raccolta per gli urbani. Diciamo che in genere i centri per gli urbani "delegano" a chi fa il ritiro finale (l'impianto che poi tratta i rottami) il controllo della radioattività.
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Messaggio  Admin Mer Gen 07, 2015 6:01 pm

samoht ha scritto:Inutile dire che si dovrebbe vedere quello che è previsto in autorizzazione.
Nulla.
samoht ha scritto:Cosa leggermente diversa è un centro di raccolta per gli urbani. Diciamo che in genere i centri per gli urbani "delegano" a chi fa il ritiro finale (l'impianto che poi tratta i rottami) il controllo della radioattività.
Dici che è possibile delegare senza violare la norma?

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Messaggio  samoht Mer Gen 07, 2015 6:15 pm

Non dico che è possibile delegare, ma vedo IMPOSSIBILE dotare tutti gli impianti di raccolta degli urbani di strumenti per la rilevazione della radioattività. In genere un comune di medie dimensioni ha come minimo una decina di centri di raccolta materiale ed un centro di raccolta zonale (almeno per quello che conosco io) dove si raccoglie il ferro (in genere con CER 200140) ed acquistare tutti gli strumenti e poi formare chi li deve usare sarebbe una spesa che supera di gran lunga le possibilità di questi centri.
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Messaggio  Admin Mer Gen 07, 2015 6:26 pm

E' quello che penso anche io ed è proprio quello che sta chiedendo la Provincia (limitando la richiesta a quelli autorizzati in ordinaria).

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Messaggio  beltrale Mer Gen 07, 2015 8:31 pm

è comunque requisito per reg.ce 333 e anche per tip 3.1.3 del 05/02/1998 caratteristiche del rifiuto.

quindi se è vero che 333 serve per MPS per il 5/2/98 non vedo alterntive.
o i portali o la canna da pesca con rilevatore.
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Messaggio  samoht Gio Gen 08, 2015 8:32 am

Se fosse un impianto in semplificata la cosa sarebbe più semplice infatti il DM 5/2/98 prevede il controllo radiometrico al punto 3.1.2 dell'allegato I, ma come per tutte le altre analisi il controllo si può verificare ogni 24 mesi (le analisi infatti sono previste con questa cadenza per il DM sopra citato).

Per le ordinarie la cosa è più complicata, secondo me dovrebbe essere indicato in autorizzazione come comportarsi su tale fronte, mi verrebbe però da dire che tale controllo andrebbe fatto anche sui rifiuti in vetro (che hanno le stesse problematiche dei rottami, infatti vanno a rifusione), ma come ho già detto ieri il controllo in genere viene fatto dagli impianti che ritirano dai centri di raccolta.
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Messaggio  Admin Gio Gen 08, 2015 9:51 am

Leggendo la norma, però, mi pare di capire che si tratti di una misura di protezione a favore della salute dei lavoratori e della popolazione.
Se i controlli fossero effettuati a posteriori tale garanzia verrebbe a mancare.
Dovrebbe essere una procedura di accettazione finalizzata all'eventuale respingimento del rifiuto; infatti negli impianti che conosco, in cui è già attiva, la sorveglianza radiometrica avviene al cancello e prima dello scarico, sia che siano impiegati portali sia che siano impiegati dispositivi portatili.

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Messaggio  Paolo UD Gio Gen 08, 2015 10:59 am

Premetto che non ho una competenza specifica ma per esperienza posso dire che il rifiuto non viene respinto (si farebbe viaggiare una merce a rischio con mezzi non idonei) ma viene tenuto da parte. Poi intervengono esperti abilitati (da noi c'è un protocollo che impone alle aziende di avvisare i vari organi quali Provincia, Comune, Asl, Noe, ARPA ecc). Questi tecnici individuano la fonte delle ragiazioni e la separano dal resto del rifiuto che viene poi gestito normalmente. Il materiale contamintato viene smaltito a parte.

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Messaggio  beltrale Gio Gen 08, 2015 11:37 am

Vero, ho visto anche io questa attività citata da Paolo, ma era stata riportata nel piano di controllo e nella autorizzazione quindi era attività prescrittiva.

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Messaggio  beltrale Gio Gen 08, 2015 11:45 am

ecco qui cosa fare in caso di rilevazione


DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100

art.1 c 4

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle
persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata
comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie
delle regioni e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza
della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti
materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al
livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle
comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione
all'ISPRA.
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Messaggio  Admin Gio Gen 08, 2015 12:03 pm

Sì, confermo. E' quella la procedura.
Ma questo non sarebbe possibile con controlli "ex post".

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Messaggio  beltrale Gio Gen 08, 2015 1:47 pm

infatti bisogna farlo ex ante.

in primo luogo se è previsto dalle procedure semplificate è requisito obbligatorio.. e la non radioattività dovrebbe essere verificata puntualmente ad ogni carico.

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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 08, 2015 2:20 pm

Admin i controlli radiometrici vanno effettuati all'accesso, mai ex post, visto che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori del centro e non tematiche "ambientali" in senso stretto.

Mediamente chi svolge attività R4 (vera) ha prescritto in autorizzazione l'uso di portali con i quali si esegue il controllo radiometrico di TUTTI i carichi in ingresso.
Ovviamente non ha la minima ragionevolezza pensare di eseguire i controlli radiometrici come normali analisi ogni 24 mesi visto che se c'è "oggi" un rottame radioattivo, non è certamente detto che "domani" ci sia.

Per un centro di raccolta di urbani (che riceva solo urbani) il rischio di intercettare rottami radioattivi è francamente molto ma molto basso, il rischio vero sarebbe se ci buttassero dentro i ricevitori delle antenne televisive che, però, secondo me tanto urbani non sono.

Dunque si potrebbe anche evitare di fare controlli che saranno certamente eseguiti al momento del conferimento all'impianto di trattamento.
Altrimenti è necessario dotare l'impianto di raccolta di un contatore Geiger manuale e fare formazione all'addetto per l'utilizzo.

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Messaggio  beltrale Gio Gen 08, 2015 2:35 pm

in ogni caso ho pensato.. "perchè non interpellare il consulente qualificato"??
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Messaggio  Admin Gio Gen 08, 2015 2:52 pm

isamonfroni ha scritto:Admin i controlli radiometrici vanno effettuati all'accesso, mai ex post, visto che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori del centro e non tematiche "ambientali" in senso stretto.

Mediamente chi svolge attività R4 (vera) ha prescritto in autorizzazione l'uso di portali con i quali si esegue il controllo radiometrico di TUTTI i carichi in ingresso.
Ovviamente non ha la minima ragionevolezza pensare di eseguire i controlli radiometrici come normali analisi ogni 24 mesi visto che se c'è "oggi" un rottame radioattivo, non è certamente detto che "domani" ci sia.

Per un centro di raccolta di urbani (che riceva solo urbani) il rischio di intercettare rottami radioattivi è francamente molto ma molto basso, il rischio vero sarebbe se ci buttassero dentro i ricevitori delle antenne televisive che, però, secondo me tanto urbani non sono.

Dunque si potrebbe anche evitare di fare controlli che saranno certamente eseguiti al momento del conferimento all'impianto di trattamento.
Altrimenti è necessario dotare l'impianto di raccolta di un contatore Geiger manuale e fare formazione all'addetto per l'utilizzo.
Concordo su tutto, Isa.
Però se una Provincia ti scrive che devi farlo (dando 60 giorni per ottemperare), per come leggo la norma non vedo molte alternative. Per quanto assurdo (e costoso) possa essere attivare la sorveglianza radiometrica in un centro di raccolta.

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Messaggio  samoht Gio Gen 08, 2015 3:01 pm

Sul fatto che non sia ragionevole fare le analisi ogni 24 mesi sono pienamente d'accordo, ma il DM 5/2/98 questo prevede per le semplificate. Stessa cosa si può dire per i rottami derivanti da lavorazioni meccaniche (CER 12010x) che la normativa prevede di verificare che il rifiuto abbia <10% in peso di oli. Me se io faccio le analisi oggi chi mi assicura che nel prossimo carico non ci sia un contenuto di olio maggiore; o per assurdo la mia quartatura sui rifiuti analizzati (in genere un paio di kg) dia valori inferiori al 10%, ma che poi nel container tale valore sia superato.

Sul fatto poi che sia difficile intercettare rifiuti radioattivi negli urbani non sono d'accordo, penso sia più difficile intercettare rifiuti radioattivi negli scarti di produzione (che in genere partono da lamiere certificate), ma le verifiche vanno fatte su entrambi. Ricordo inoltre che ci sono parecchi oggetti che per noi sono assolutamente "normali", ma che per età o per produzione contengono sorgenti che potrebbero dare problemi di radiocontaminazione. Tre esempi semplici semplici sono: vecchi orologi da polso a lancette, che per far "luminare" le lancette al buio, venivano "pitturati" con vernici radioattive; rilevatori di fumo di vecchia data; antenne e loro apparato o parafulmini anch'essi di vecchia data.

Molto probabilmente andando a guardare in un container di rifiuti urbani metallici un paio di antenne vecchie ce le troviamo e chi mi dice che non sono contaminate? E se sono io Tizio privato cittadino che mi cambio l'antenna questo è sicuramente un urbano.
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Messaggio  Admin Gio Gen 08, 2015 3:15 pm

Il fatto è che queste apparecchiature, che vengono raccolte come RAEE, a rigore non sarebbero nemmeno soggette a controlli, i quali dovrebbero limitarsi al cassone dei rifiuti metallici.

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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 08, 2015 4:15 pm

Admin ha scritto:
Concordo su tutto, Isa.
Però se una Provincia ti scrive che devi farlo (dando 60 giorni per ottemperare), per come leggo la norma non vedo molte alternative. Per quanto assurdo (e costoso) possa essere attivare la sorveglianza radiometrica in un centro di raccolta.

Admin forse te lo avevo già detto....
a suo tempo a noi avevano imposto il controllo radiometrico all'ingresso al nostro impianto di Cagliari che ritirava e trattava unicamente emulsioni oleose !!!!! Shocked
Quando ho presentato le mie rimostranze tecnicamente strutturate, il funzionario istruttore mi ha risposto: " dott. lei ha perfettamente ragione, ma il Dirigente del settore ci tiene"

Ti devo dire che il negozio del cognato del dirigente, dove ho acquistato il Geiger mi ha fatto un ottimo prezzo Razz

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Messaggio  benassaisergio Gio Gen 08, 2015 4:31 pm

Dunque. A cavallo fra gli anni ’80 e ’90 due miei colleghi ed il sottoscritto (dipendenti dell’ANPA ed esperti in sicurezza nucleare e radioprotezione) fummo incaricati di riscrivere il DPR 185/1964 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare): il risultato (del quale ovviamente non mi assumo tutta la responsabilità, visto che fu notevolmente appesantito dall’intervento dei vari ministeri e istituti vari che imposero la loro “presenza”, in termini di espressione di pareri e simili, anche se senza capirne un granché) fu il DLgs 230/1995 (nella versione originale e non ovviamente in quella, successivamente e più volte, modificata).
Il nostro direttore, a seguito di uno, per fortuna molto rari, casi di contaminazione di masse metalliche con isotopi radioattivi, ci chiese di inserire un articolo per obbligare le acciaierie a predisporre un sistema di controllo radiometrico sulle forniture di metallo dall’estero.
Adesso (ormai ho trascurato da diversi anni la mia consuetudine con la normativa nucleare, essendomi impegnato nel campo del trasporto di merci pericolose) scopro che c’è un obbligo generale di controllo radiometrico per “I soggetti che a  scopo industriale o commerciale  esercitano attivita'  di  importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di  rottami  o  altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano  attivita'  di  importazione  di   prodotti   semilavorati”.
Il che mi sembra un’idiozia.
Per diverse ragioni:
- alcuni/molti degli oggetti che potrebbero contenere materiali radioattivi (tipo: orologi luminescenti, parafulmini radioattivi, misuratori di spessore, ecc.) emettono particella alfa che, ovviamente, nessun rilevatore sarà mai in grado di rilevare
- i rilevatori possono accertare la presenza di emettitori gamma (come il cobalto 60, che è utilizzato per la radioterapia e per la gammagrafie industriali): ma dubito molto che nei rottami metallici raccolti in Italia possa essere dispersa una sorgente di cobalto 60, dato che le apparecchiature che contengono il cobalto 60 sono di dimensioni notevoli e certo non buttate nel cassonetto
- e perché solo i metalli ? L’attenzione ai metalli ha un senso se appunto si pensa alle sorgenti di cobalto di cui sopra, ma la contaminazione radioattiva può interessare qualunque materiale (anche le emulsioni oleose citate da Isa Monfroni: ma per queste ho bisogno di un po’ di tempo per trovare una possibile causa di contaminazione)
Per non parlare della difficoltà di definire soglie ragionevoli per decidere se un materiale è o non contaminato da radionuclidi (e a che livello).
Ma quello che soprattutto non capisco è cosa effettivamente si dovrebbe fare e cosa effettivamente si fa.
Si sottopone a controllo radiometrico ogni grammo di metallo che arriva ad un deposito di rottami metallici, e, quindi, ad ogni deposito di rifiuti (salvo il caso di un deposito che non accetta metalli), ad ogni metallo che importiamo dall’estero contenuto magari in un container con cento altri materiali, o ad ogni prodotto semilavorato ?
Sarà la vecchiaia, ma non capisco.
Ma se, per caso, non ho detto sciocchezze, mi rendo conto che non ho dato un aiuto, ho solo complicato il problema.
Allora: cosa fare ?
C’è la solita soluzione italiana: vogliono i controlli radiometrici ? e allora mettiamoli (spendendo il meno possibile).
Oppure, per le/gli audaci: darsi da fare per (far) riscrivere l’articolo 157 del DLgs 230/95.
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Messaggio  Admin Gio Gen 08, 2015 4:44 pm

Grazie del chiarimento, ingegner Benassai.
Per quella che è la mia esperienza, oltre il 90% delle segnalazioni ai portali per impianti di rifiuti urbani è dovuta a sorgenti di Iodio131 rinvenute negli effetti d'uso di persone soggette a  radioterapia, successivamente finiti nei cassonetti (il più delle volte pannoloni). Si tratta comunque di contaminazioni a rapido decadimento (tempi di dimezzamento dell'ordine di una settimana).
Altri (falsi) allarmi sono dovuti alla radioattività naturale dei terreni di alcune zone (tufacee per esempio), finiti nei rifiuti urbani in esito ad operazioni di giardinaggio.
Per i metalli, su cui la legge imporrebbe il controllo, ho memoria di un uinico caso (cobalto60) e si trattava di un manufatto prodotto con acciai fusi in Asia (se non erro in Cina).

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Messaggio  isamonfroni Gio Gen 08, 2015 5:58 pm

Ing. Benassai, come sempre la ringrazio per gli interventi sempre puntuali e molto approfonditi.

Nel caso nostro la richiesta di controllo radiometrico era fondata proprio sulle motivazioni che ho esposto (e assolutamente non su altre).
Francamente anch'io dovrei riflettere a lungo per trovare reali cause di contaminazione radioattiva per le acque oleose o le miscele oleose di provenienza industriale che ritiravamo noi quando i nostri stabilimenti erano aperti, ma non dubito che questa possibilità possa esistere.

Se vogliamo tagliare la testa al toro, diciamo che la richiesta di controllo radiometrico sui rifiuti metallici in entrata ad impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti è elencata come BAT per gli impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi (DM ambiente 29/01/2007 - allegati parte 6 - pagina 721) e che molti funzionari di Provincia applicano il "principio di precauzione" con un vero eccesso di zelo.


Come ben sapete io sono abbastanza ignorante in materia di urbani e quindi mi ritiro.
Nella mia personale esperienza ci sono state diverse "bonifiche radioattive" che abbiamo effettuato presso il terminal container di Genova su container che "suonavano" al controllo radiometrico.

Si è quasi sempre trattato di "pezzi" di carotieri utilizzati per la trivellazione di terreni e rocce naturalmente radioattivi (i paesi dell'est sono abbastanza ricchi di Uranio) sepolti dentro container di rottami vari.

E, purtroppo, ingegnere sì, si sottopone a controllo radiometrico ogni grammo di rottame metallico che importiamo dall'estero (so per certo che tutti i terminal container hanno l'obbligo di avere i portali, come ce l'hanno le acciaierie) e se un container "suona" tocca svuotarlo tutto, pezzo per pezzo fino a trovare la sorgente radioattiva che va isolata, imballata e smaltita secondo procedure specifiche e con trasportatori appositamente autorizzati dal ministero.

Se vuole la mia opinione la cosa è largamente ridicola, soprattutto se pensa che durante le nostre "bonifiche" noi eravamo tutti bardati come astronauti (in luglio) con tanto di dosimetri al petto, mentre sia l'esperto qualificato che gli ispettori dell'ASL (obbligatoriamente presenti) erano in canottiera e maneggiavano le sorgenti recuperate a mani nude, ma tant'è, per il momento il quadro normativo è quello.

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Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici Empty controllo radiometrico in ingresso?

Messaggio  sadema70 Lun Nov 14, 2016 3:19 pm

Scusatemi, forse mi sfugge qualcosa e mi farebbe piacere che qualcuno potesse chiarirmi le idee.
nel Reg.333 si dice, ad esempio all'articolo 3 (ma per il 4 vale lo stesso):

a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;
b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;
c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;

Ora:
il controllo radiometrico è richiesto al punti 1.5 dell'allegato I, per cui io deduco che esso sia applicabile solo ai rottami in uscita.

Grazie a chi potrà chiarirmi le idee.
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